Art. 2.
  1.  Le  funzioni   di  segreteria  e  di   supporto  tecnico  della
Commissione plenaria e delle  sottocommissioni sono assicurate da una
segreteria   tecnica  istituita   presso  il   Dipartimento  per   la
valutazione  dei medicinali  e  la  farmacovigilanza nell'ambito  del
competente ufficio I.