IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina. in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
    Visto  l'art.  73,  comma  5, del predetto decreto legislativo n.
29/1993, in base al quale i rapporti di lavoro  del  personale  delle
aziende  e  degli  enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174 e
successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312,  30
maggio  1988, n.  186, 11 luglio 1988, n. 266, 18 marzo 1989, n. 106,
e 31 gennaio 1992, n. 138, "sono regolati da contratti collettivi  ed
individuali  in  base  alle  disposizioni di cui all'art. 2, comma 2,
all'art. 9, comma 2, ed all'art. 65, comma  3"  e  che  "le  predette
amministrazioni   si   attengono  nella  stipulazione  dei  contratti
collettivi alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio  dei
Ministri,  che  previa  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, ne
autorizza la sottoscrizione in conformita' all'art. 51, commi 1 e 2";
    Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio 1995 del
Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri   impartite,   oltre   che
all'Agenzia   per   la   rappresentanza   negoziale  delle  pubbliche
amministrazioni (ARAN), anche  alle  aziende  ed  agli  enti  di  cui
all'art.  73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993, tra cui il
RAI;
    Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il
1995);
    Vista la lettera prot. n. 97/7/PRE del 20 gennaio 1997 (pervenuta
il 23 gennaio 1997), con la quale - in attuazione degli articoli  73,
comma  5,  51,  comma  1,  e  52,  comma 3, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni - il
RAI, ha trasmesso, ai fini dell'"autorizzazione alla sottoscrizione",
il testo del contratto collettivo nazionale di lavoro  del  personale
dell'area  dirigenziale  e specifiche tipologie professionali del RAI
relativo al periodo 1 gennaio 1994- 31 dicembre 1997, per gli aspetti
normativi  e  1  gennaio  1994-31  dicembre  1995  per  gli   aspetti
economici,  concordato  in data 15 gennaio 1997 con le organizzazioni
sindacali   CGIL/FP,   CISL/Federpubblici,   UIL/DEP,    CISAL/FIALP,
AIPRAI/CUSPP, USPPI e CIDA;
    Visto  il  "testo concordato" in precedenza indicato, il quale e'
stato  inviato  unitamente  ad  una  relazione   tecnico-finanziaria,
corredata,  ai  sensi  dei citati articoli 1, comma 1, e 52, comma 3,
del  decreto  legislativo  n.  29/1993,   da   appositi   "Prospetti"
contenenti  "l'individuazione  del  personale  interessato, dei costi
unitari e degli oneri riflessi del  trattemento  economico  previsto,
nonche'   la  quantificazione  complessiva  della  spesa  diretta  ed
indiretta,   ivi   compresa   quella   rimessa   alla  contrattazione
decentrata" e "l'indicazione della copertura complessiva per l'intero
periodo di validita' contrattuale";
    Visto in particolare, l'art.  2,  comma  1,  del  predetto  testo
concordato,  il  quale prevede che "il presente contratto concerne il
periodo 1 gennaio 1994-31 dicembre 1997 per la parte normativa  e  il
biennio 1994-1995 per la parte economica";
    Visto  l'art.  51,  comma  1,  del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, - come modificato dal decreto  legislativo  10  novembre
1993, n.470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 -, il
quale  prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione,
"il Governo, nei quindici giorni successivi, si  pronuncia  in  senso
positivo   o  negativo,  tenendo  conto  fra  l'altro  degli  effetti
applicativi dei contratti collettivi  anche  decentrati  relativi  al
precedente  periodo  contrattuale  e della conformita' alle direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri";
    Considerato che nella citata direttiva del 5  settembre  1994  e'
stato  precisato  che  "per  il  1994 non possono essere riconosciuti
ulteriori  benefici  economici,   oltre   l'indennita'   di   vacanza
contrattuale  attribuita,  per  nove  mensilita',  a  decorrere dal 1
aprile 1994, con il provvedimento del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  del  28 aprile 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
143 del 21 giugno 1994) e prorogato fino al 31 dicembre 1994  con  il
decreto-legge  27 luglio 1994, n. 469" e che "in ogni caso incrementi
retributivi medi non potranno superare, nel biennio contrattuale  per
la  materia  retributiva,  il  6 per cento della attuale retribuzione
media";
    Considerato che nella citata direttiva del  1  febbraio  1995  e'
stato  precisato  che le aziende e gli enti di cui all'art. 73, comma
5, del decreto legislativo n.  29/1993  "si  atterranno  alle  stesse
regole  indicate  in  proposito  sia nella precedente direttiva del 5
settembre 1995  che  nella  presente  direttiva  impartita  all'ARAN,
rispettando  gli indirizzi indicati per la definizione dei costi ed i
vincoli relativi agli incrementi retributivi complessivi";
    Considerato che - in riferimento alle direttive del  5  settembre
1994 e del 1 febbraio 1995 impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri  alle  aziende  ed  enti  di  cui  all'art. 73, comma 5, del
decreto legislativo n.  29/1993 (tra cui il RAI) a seguito di  intesa
intervenuta   con  il  Ministro  del  Tesoro  -,  il  predetto  testo
concordato, con le motivazioni indicate nel seguito, non risulta,  in
linea  di  massima, in contrasto con le predette direttive e presenta
da un lato alcune sostanziali omogeneita' degli istituti contrattuali
come regolamentati nei Contratti collettivi nazionali di lavoro  gia'
raggiunti  presso  l'Agenzia  per  la  rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN) e gia' autorizzati  dal  Governo,  e
dall'altro  lato  specifiche  normative  derivanti  dalle  situazioni
pregresse e peculiari proprio del particolare contesto operativo  del
RAI;
    Considerato  che  la  spesa  complessiva diretta ed indiretta del
rinnovo contrattuale in questione e' contenuta entro i  limiti  delle
disponibilita'  finanziarie  indicate dalle Direttive del 5 settembre
1994 e del 1 febbraio 1995, razionalizzando in tal modo il costo  del
lavoro nel settore pubblico, nel rispetto delle indicazioni contenute
nei documenti di politica economica definiti dal Governo ed approvati
dal Parlamento;
    Considerato  che  il  predetto  testo  concordato e' coerente, in
linea generale, con i principi e gli obiettivi  di  razionalizzazione
dell'organizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche e di revisione
della disciplina del  rapporto  di  lavoro  dei  pubblici  dipendenti
contenuti nel decreto legislativo n. 29/1993;
    Tenuto  conto  che,  come  indicato  nelle predette direttive, il
citato testo concordato, nel rendere piu' flessibile l'organizzazione
del   lavoro   nell'ambito   dell'autonomia    organizzativa    delle
amministrazioni  pubbliche,  contribuisce ad accrescere l'efficacia e
l'efficienza delle amministrazioni pubbliche;
    Tenuto conto inoltre, che il comma 5 dell'art. 80 ed il  comma  2
dell'art.  82,  concernenti  l'istituzione  di  un  livello economico
differenziato, risultano in contrasto con le direttive del Presidente
del Consiglio dei Ministri impartite in materia;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata  nella
riunione  del  6  febbraio  1997  concernente  l'"autorizzazione alla
sottoscrizione" del testo concordato in precedenza indicato;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31
maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  129 del 4 giugno
1996, con il quale il Ministro per la Funzione Pubblica, Prof. Franco
Bassanini, e' stato delegato a provvedere  alla  "attuazione....  del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
ed  integrazioni..."  e  ad  "esercitare....    ogni  altra  funzione
attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei
Ministri, relative a tutte le materie che riguardano...  1)  Funzione
pubblica";
    A nome del Governo;
                              Autorizza
    ai  sensi  degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 1, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,   il   Registro   Aeronautico   Italiano   (RAI)   alla
sottoscrizione dell'allegato testo del contratto collettivo nazionale
di lavoro del personale dell'area dirigenziale e specifiche tipologie
professionali del RAI relativo al periodo 1 gennaio 1994-31  dicembre
1997, per gli aspetti normativi e 1 gennaio 1994-31 dicembre 1995 per
gli  aspetti  economici,  concordato  in  data 15 gennaio 1997 con le
organizzazioni  sindacali   CGIL/FP,   CISL/Federpubblici,   UIL/DEP,
CISAL/FIALP,  AIPRAI/CUSPP,  USPPI  e CIDA, con la condizione che nel
testo da sottoscrivere si provveda ad espungere il comma 5  dell'art.
80  ed  il  comma  2  dell'art.  82 in contrasto con le direttive del
Presidente del Consiglio dei Ministri impartite in materia.
    Ai sensi  dell'art.  51,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3
febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la
presente autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti.
    Roma, 6 febbraio 1997
                          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                              Il Ministro per la funzione pubblica
                                              BASSANINI
    Registrato alla Corte dei conti, il 17 giugno 1997.
    Atti di Governo, registro n. 108  foglio  n.  3,  con  esclusione
degli  articoli 31, 38 80 comma 5, 82 comma 2, e 88, comma 2 ai sensi
della delibera adottata dalla sezione del controllo nell'adunanza del
12 giugno 1997.