IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina. in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Visto l'art. 73, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale i rapporti di lavoro del personale delle aziende e degli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174 e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 18 marzo 1989, n. 106, e 31 gennaio 1992, n. 138, "sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, all'art. 9, comma 2, ed all'art. 65, comma 3" e che "le predette amministrazioni si attengono nella stipulazione dei contratti collettivi alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ne autorizza la sottoscrizione in conformita' all'art. 51, commi 1 e 2"; Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio 1995 del Presidente del Consiglio dei Ministri impartite, oltre che all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), anche alle aziende ed agli enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993, tra cui il RAI; Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995); Vista la lettera prot. n. 97/7/PRE del 20 gennaio 1997 (pervenuta il 23 gennaio 1997), con la quale - in attuazione degli articoli 73, comma 5, 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni - il RAI, ha trasmesso, ai fini dell'"autorizzazione alla sottoscrizione", il testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area dirigenziale e specifiche tipologie professionali del RAI relativo al periodo 1 gennaio 1994- 31 dicembre 1997, per gli aspetti normativi e 1 gennaio 1994-31 dicembre 1995 per gli aspetti economici, concordato in data 15 gennaio 1997 con le organizzazioni sindacali CGIL/FP, CISL/Federpubblici, UIL/DEP, CISAL/FIALP, AIPRAI/CUSPP, USPPI e CIDA; Visto il "testo concordato" in precedenza indicato, il quale e' stato inviato unitamente ad una relazione tecnico-finanziaria, corredata, ai sensi dei citati articoli 1, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, da appositi "Prospetti" contenenti "l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattemento economico previsto, nonche' la quantificazione complessiva della spesa diretta ed indiretta, ivi compresa quella rimessa alla contrattazione decentrata" e "l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validita' contrattuale"; Visto in particolare, l'art. 2, comma 1, del predetto testo concordato, il quale prevede che "il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994-31 dicembre 1997 per la parte normativa e il biennio 1994-1995 per la parte economica"; Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n.470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 -, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, "il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri"; Considerato che nella citata direttiva del 5 settembre 1994 e' stato precisato che "per il 1994 non possono essere riconosciuti ulteriori benefici economici, oltre l'indennita' di vacanza contrattuale attribuita, per nove mensilita', a decorrere dal 1 aprile 1994, con il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1994) e prorogato fino al 31 dicembre 1994 con il decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469" e che "in ogni caso incrementi retributivi medi non potranno superare, nel biennio contrattuale per la materia retributiva, il 6 per cento della attuale retribuzione media"; Considerato che nella citata direttiva del 1 febbraio 1995 e' stato precisato che le aziende e gli enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 "si atterranno alle stesse regole indicate in proposito sia nella precedente direttiva del 5 settembre 1995 che nella presente direttiva impartita all'ARAN, rispettando gli indirizzi indicati per la definizione dei costi ed i vincoli relativi agli incrementi retributivi complessivi"; Considerato che - in riferimento alle direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio 1995 impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri alle aziende ed enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (tra cui il RAI) a seguito di intesa intervenuta con il Ministro del Tesoro -, il predetto testo concordato, con le motivazioni indicate nel seguito, non risulta, in linea di massima, in contrasto con le predette direttive e presenta da un lato alcune sostanziali omogeneita' degli istituti contrattuali come regolamentati nei Contratti collettivi nazionali di lavoro gia' raggiunti presso l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e gia' autorizzati dal Governo, e dall'altro lato specifiche normative derivanti dalle situazioni pregresse e peculiari proprio del particolare contesto operativo del RAI; Considerato che la spesa complessiva diretta ed indiretta del rinnovo contrattuale in questione e' contenuta entro i limiti delle disponibilita' finanziarie indicate dalle Direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio 1995, razionalizzando in tal modo il costo del lavoro nel settore pubblico, nel rispetto delle indicazioni contenute nei documenti di politica economica definiti dal Governo ed approvati dal Parlamento; Considerato che il predetto testo concordato e' coerente, in linea generale, con i principi e gli obiettivi di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e di revisione della disciplina del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti contenuti nel decreto legislativo n. 29/1993; Tenuto conto che, come indicato nelle predette direttive, il citato testo concordato, nel rendere piu' flessibile l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'autonomia organizzativa delle amministrazioni pubbliche, contribuisce ad accrescere l'efficacia e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche; Tenuto conto inoltre, che il comma 5 dell'art. 80 ed il comma 2 dell'art. 82, concernenti l'istituzione di un livello economico differenziato, risultano in contrasto con le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri impartite in materia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 febbraio 1997 concernente l'"autorizzazione alla sottoscrizione" del testo concordato in precedenza indicato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la Funzione Pubblica, Prof. Franco Bassanini, e' stato delegato a provvedere alla "attuazione.... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni..." e ad "esercitare.... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano... 1) Funzione pubblica"; A nome del Governo; Autorizza ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, il Registro Aeronautico Italiano (RAI) alla sottoscrizione dell'allegato testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area dirigenziale e specifiche tipologie professionali del RAI relativo al periodo 1 gennaio 1994-31 dicembre 1997, per gli aspetti normativi e 1 gennaio 1994-31 dicembre 1995 per gli aspetti economici, concordato in data 15 gennaio 1997 con le organizzazioni sindacali CGIL/FP, CISL/Federpubblici, UIL/DEP, CISAL/FIALP, AIPRAI/CUSPP, USPPI e CIDA, con la condizione che nel testo da sottoscrivere si provveda ad espungere il comma 5 dell'art. 80 ed il comma 2 dell'art. 82 in contrasto con le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri impartite in materia. Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti. Roma, 6 febbraio 1997 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica BASSANINI Registrato alla Corte dei conti, il 17 giugno 1997. Atti di Governo, registro n. 108 foglio n. 3, con esclusione degli articoli 31, 38 80 comma 5, 82 comma 2, e 88, comma 2 ai sensi della delibera adottata dalla sezione del controllo nell'adunanza del 12 giugno 1997.