Art. 3.
  1.  Il  commissario delegato entro quarantacinque giorni dalla data
di pubblicazione della presente ordinanza  nella  Gazzetta  Ufficiale
predisporre un piano di interventi infrastrutturali di emergenza e di
prima sistemazione idrogeologica. Nel piano sono individuati gli enti
attuatori dei singoli interventi.
  2.  Per  la  predisposizione  del  piano  di  cui  al  comma  1  il
commissario delegato si avvale di un comitato di tecnici, esperti nel
settore idrogeologico composto da due  componenti  della  commissione
grandi  rischi,  di cui uno con funzione di presidente, designati dal
Sottosegretario  di  Stato  per  il  coordinamento  della  protezione
civile,   da   un  tecnico  per  ciascuna  provincia,  designato  dai
rispettivi presidenti; da un tecnico del  provveditorato  alle  opere
pubbliche  e  da  uno  dell'Agenzia  nazionale  per l'ambiente, da un
tecnico designato dal  presidente  della  regione  e  da  un  tecnico
designato   dall'autorita'   di   bacino  di  rilievo  nazionale  del
Liri-Garigliano. All'onere di funzionamento del comitato, valutato in
lire 200 milioni, si fa fronte con le disponibilita' di cui  all'art.
2.
  3.  Il  piano  deve tener conto anche degli interventi di emergenza
gia' attivati o da attivare, a cura delle amministrazioni  competenti
a seguito del verificarsi degli eventi di cui trattasi.
  4.  Il  piano comprende, altresi', l'avvio di attivita' progettuali
finalizzate  al  riassetto  idrogeologico  complessivo   delle   aree
danneggiate.
  5.  I  progetti  del  piano  di cui al comma 1 comprendono anche le
opere necessarie a prevenire il ripetersi dei rischi e danni  per  le
popolazioni  e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a
quelli verificatisi.
  6. Il piano deve essere trasmesso al Dipartimento della  protezione
civile per la relativa presa d'atto.