Art. 3. 1. Il commissario delegato entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale predisporre un piano di interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica. Nel piano sono individuati gli enti attuatori dei singoli interventi. 2. Per la predisposizione del piano di cui al comma 1 il commissario delegato si avvale di un comitato di tecnici, esperti nel settore idrogeologico composto da due componenti della commissione grandi rischi, di cui uno con funzione di presidente, designati dal Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile, da un tecnico per ciascuna provincia, designato dai rispettivi presidenti; da un tecnico del provveditorato alle opere pubbliche e da uno dell'Agenzia nazionale per l'ambiente, da un tecnico designato dal presidente della regione e da un tecnico designato dall'autorita' di bacino di rilievo nazionale del Liri-Garigliano. All'onere di funzionamento del comitato, valutato in lire 200 milioni, si fa fronte con le disponibilita' di cui all'art. 2. 3. Il piano deve tener conto anche degli interventi di emergenza gia' attivati o da attivare, a cura delle amministrazioni competenti a seguito del verificarsi degli eventi di cui trattasi. 4. Il piano comprende, altresi', l'avvio di attivita' progettuali finalizzate al riassetto idrogeologico complessivo delle aree danneggiate. 5. I progetti del piano di cui al comma 1 comprendono anche le opere necessarie a prevenire il ripetersi dei rischi e danni per le popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi. 6. Il piano deve essere trasmesso al Dipartimento della protezione civile per la relativa presa d'atto.