6.6.7. LIQUIDAZIONI PERIODICHE - PRORATA DI DETRAZIONE Come gia' precisato la compresenza nella compagine sociale di una pluralita' di soci, di cui alcuni produttori agricoli cui si rende applicabile il nuovo regime speciale agricolo ed altri non in possesso delle condizioni richieste per poterne fruire, influenza l'applicazione del regime speciale di detrazione da parte delle cooperative, enti ed altri organismi associativi di cui al comma 2, lettera c), dell'art. 34 ed impone a tali soggetti di effettuare, in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale, particolari calcoli proporzionali, cosiddetti "prorata" di detrazione, al fine di determinare l'esatto importo dell'imposta detraibile nel periodo. Il citato comma 2, lett. c), prevede al riguardo che i costi dei predetti soggetti siano distinti nei tre gruppi sottoindicati, a seconda che concernano conferimenti da parte di soci "agevolabili", conferimenti di soci "non agevolabili" unitamente ad acquisti e importazioni di altri prodotti agricoli presso terzi, ovvero acquisti ed importazioni di altri beni e servizi non agricoli. Tale adempimento deve essere posto in essere dall'1 gennaio 1998, data di entrata in vigore del regime speciale di detrazione, con la particolarita' che, non assumendo rilevanza nel periodo transitorio per la generalita' dei soci il volume d'affari conseguito, la ripartizione tra il primo e il secondo gruppo per quanto riguarda i soci o partecipanti, sara' in funzione esclusivamente della qualita' di produttore agricolo posseduta o meno dal socio per i beni conferiti; infatti i conferimenti di beni da parte di soggetti non produttori debbono essere equiparati, ai fini della detrazione, agli acquisti di prodotti agricoli presso terzi. Distinzione dei costi ai fini della detrazione applicabile: 1 - Costi con detrazione forfetizzata relativi ai conferimenti di soci agevolabili La detrazione compete in relazione ai conferimenti effettuati da parte dei soci, associati o partecipanti "agevolabili", che possono, cioe', applicare il regime speciale agricolo, ancorche' di fatto siano in regime normale per opzione. L'imposta detraibile forfettariamente e' determinata quindi applicando alle operazioni imponibili effettuate dall'organismo associativo la percentuale ottenuta dal seguente rapporto: CONFERIMENTI DI SOCI AGEVOLABILI ----------------------------------------------------------------- = % TOT. CONFERIMENTI, ACQUISITI E IMPORT. DI PRODOTTI AGRICOLI E ITTICI DA TERZI Determinata cosi' la parte di operazioni imponibili corrispondente ai conferimenti "agevolabili", si applichera' a tale importo la percentuale di compensazione corrispondente al prodotto ceduto dall'organismo associativo e si otterra' la detrazione spettante relativa ai conferimenti effettuati dai soci "agevolabili". Qualora la cooperativa, consorzio od ente effettui cessioni di piu' prodotti agricoli, per le quali sono stabilite differenti percentuali di compensazione, si rende necessario determinare dapprima la misura di incidenza delle diverse percentuali di compensazione relative ai prodotti ceduti sulle vendite effettuate e, successivamente, ripartire la detrazione forfetaria come sopra determinata sulla base di tale misura. 2 - Costi con detrazione analitica relativi ai conferimenti di soci "non agevolabili" ed agli acquisti di prodotti agricoli e ittici da terzi La detrazione compete per l'intero importo dell'imposta assolta sui conferimenti effettuati dai soci che non possono applicare il regime speciale agricolo e sugli acquisti effettuati presso soggetti non associati ne' partecipanti. 3 - Restanti acquisti e importazioni di beni e servizi necessari all'esercizio dell'attivita' (es. spese generali) La detrazione in tal caso compete in proporzione ai conferimenti ricevuti da soggetti "non agevolabili" ed agli acquisti e importazioni effettuati presso terzi. L'imposta detraibile e' determinata applicando all'imposta assolta sui predetti acquisti e importazioni la percentuale ottenuta dal seguente rapporto (e corrispondente al complemento a 100 della percentuale dei costi del gruppo 1) CONFERIMENTI DI SOCI NON AGEVOLABILI + ACQUISTI E IMPOR. DI PRODOTTI AGRICOLI E ITTICI DA TERZI ----------------------------------------------------------------- = % TOT. CONFERIMENTI + ACQUISTI E IMPOR. DI PRODOTTI AGRICOLI E ITTICI DA TERZI Si riporta a chiarimento il seguente esempio. Si consideri una cooperativa che effettua cessioni di vino nel corso dell'anno 1998 (mese/trimestre) per complessive Lire 150.000.000 di imponibile e di Lire 30.000.000 di IVA (20%). A fronte di tali incassi, abbia ricevuto conferimenti imputabili allo stesso periodo per i seguenti importi: Imponibile Aliquota Imposta 1- Conferimenti di uva da soci produttori in regime speciale 60.000.000 4% 2.400.000 di detrazione (perc.comp.) - Conferimenti di uva da soci produttori in regime normale 25.000.000 10% 2.500.000 per opzione (aliq.ord.) 2- Conferimenti di uva da soci 8.000.000 10% 800.000 non produttori (aliq.ord.) e acquisti da terzi (aliq.ord.) 6.000.000 10% 600.000 3- Spese generali (aliq.ord.) 6.000.000 20% 1.200.000 Liquidazione dell'imposta relativa al periodo in esame - IVA relativa alle operazioni imponibili Lire 30.000.000 meno - IVA detraibile: 1 - Detrazione sui conferimenti di soci agevolabili 60.000.000 + 25.000.000 _______________________________________________ = 86% 60.000.000 + 25.000.000 + 8.000.000 + 6.000.000 86% di 150.000.000 = 129.000.000 129.000.000 x 9% (perc.comp.vino) = 11.610.000 (detr. - 11.610.000 forfetaria) 2 - Detrazione sui conferimenti dei soci non agevolabili e su acquisti di prodotti agricoli - 1.400.000 da terzi (800.000 + 600.000) 3 - Detrazione su altri acquisti residuali (spese generali) 14.000.000 = 14% (complemento a 100 della percentuale dell'86%) ---------- 99.000.000 (60.000.000 + 25.000.000 + 8.000.000 + 6.000.000) 14% di 1.200.000 (IVA su spese generali) = 168.000 - 168.000 _____________ IVA dovuta nel periodo 16.822.000 Naturalmente i pro-rata di detrazione relativi alle fasce di acquisti sopra indicati, possono variare nel corso dell'anno in relazione al periodo in cui avvengono i conferimenti da parte dei soci; si rende pertanto necessario ricalcolare i prorata di detrazione definitivi relativi all'intero anno solare in sede di dichiarazione annuale ed effettuare in tale occasione i relativi conguagli. In merito a quali conferimenti occorre comprendere nelle liquidazioni di un determinato anno, si precisa che necessita tener conto delle regole applicabili al produttore agricolo conferente nel periodo in cui e' sorta l'obbligazione tributaria (momento impositivo - aliquote applicabili - fatturazione)secondo lo schema riportato al paragrafo 6.7.5. In particolare, se al socio conferente si applica il regime speciale, occorrera' tener conto di tutti quei conferimenti per i quali nel periodo di riferimento e' stato pagato il prezzo al produttore agricolo ovvero per i quali e' stata emessa fattura; se invece il socio e' in regime normale, e' al momento, della consegna o spedizione dei prodotti che occorre fare riferimento ovvero al momento di fissazione del prezzo, qualora al suddetto momento di effettuazione dell'operazione il prezzo non sia ancora determinato. Si precisa inoltre che per tutti quei periodi (mesi o trimestri) in cui si verificano soltanto operazioni di vendita da parte dell'ente o organismo associativo, la detrazione forfetizzata no subisce limitazioni, fermo restando ovviamente l'obbligo di effettuare il conguaglio annuale mediante l'applicazione dei sistemi proporzionali in precedenza descritti, sulla base del complesso delle operazioni attive e passive effettuate nell'anno. 6.7 - REGIME DI ESONERO - REGIME SEMPLIFICATO 6.7.1 - REGIME DI ESONERO Con il comma 6 dell'articolo 5 e' stata data attuazione all'impegno assunto dal Governo in sede parlamentare, in occasione della conversione del D.L. 11 marzo 1997, n. 50, di rivedere, con effetto dall'anno 1998, tenendo conto della prevista introduzione a partire da tale anno della nuova imposta (IRAP) prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge n. 662 del 1996, la disciplina fiscale in materia di IVA delle attivita' agricole in funzione della semplificazione degli adempimenti documentali e contabili nonche' della lotta all'evasione. Si ricorda al riguardo che il D.L. n. 50 del 1997 aveva apportato, con le disposizioni contenute nei commi 1 e 3 dell'articolo 2, radicali trasformazioni al regime degli agricoltori esonerati previsto dal quarto comma dell'articolo 34, (nel testo vigente fino al 1997), assoggettando detti contribuenti allo stesso regime contabile semplificato, gia' previsto dall'articolo 3, comma 172, della legge n. 662 del 1996 per i contribuenti cosiddetti minimi, cioe' con volume d'affari non superiore a 20 milioni di lire. Soppressa tale disposizione in sede di conversione del citato D.L. n. 50, dalla legge 9 maggio 1997 n. 122, sono tornate applicabili le disposizioni introdotte, con effetto dal 2 marzo 1997, dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30 di conversione del D.L. n. 669 del 1996, che aveva previsto l'aumento da 10 a 20 milioni di lire del limite di volume d'affari stabilito per poter fruire del regime di esonero dal versamento dell'imposta e degli adempimenti contabili per i produttori agricoli di cui all'articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972. Pertanto, fino al 31 dicembre 1997 il regime di esonero trova applicazione nei confronti dei produttori agricoli che hanno realizzato nell'anno solare precedente un volume d'affari non superiore a 20 milioni di lire. A partire dal 1 gennaio 1998 il regime di esonero dagli adempimenti contabili cambia completamente a seguito delle nuove disposizioni contenute nel comma 6 del nuovo testo dell'articolo 34 ed assume la seguente struttura: a) Contribuente con volume d'affari non superiore a 5 milioni di lire (articolo 34, comma 6, primo periodo); I produttori agricoli, cosi' come definiti dal comma 2 del medesimo articolo 34, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari inferiore o pari a cinque milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A), sono esonerati dal versamento dell'imposta relativa alle operazioni diverse da quelle strettamente agricole indicate nel primo comma dell'articolo 34 e da tutti gli obblighi documentali e contabili (fatturazione, registrazione, liquidazioni periodiche, dichiarazione annuale). Ad essi fa carico esclusivamente l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonche' le fatture di vendita emesse per loro conto dai cessionari o committenti. L'obbligo di fatturazione per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai produttori agricoli "esonerati", comprese le operazioni diverse da quelle di cui al primo comma dell'articolo 34 effettuate nel limite di un terzo previsto dalla norma, continua infatti, ai sensi del medesimo comma 6 dell'articolo 34, ad essere posto a carico dei cessionari o committenti che acquistano dal produttore agricolo beni o servizi nell'esercizio dell'impresa i quali devono annotarle distintamente, in apposite colonne o sezione del registro degli acquisti, a norma dell'art. 25. Al riguardo si ricorda che le cessioni effettuate dai soggetti "esonerati" nel mese di dicembre 1997 con emissione di fattura da parte del cessionario o committente ai sensi dell'art. 21, quarto comma, secondo periodo (autofattura differita) concorrono alla quantificazione del volume d'affari del produttore agricolo per l'anno 1997, ai sensi delle nuove disposizioni recate dall'art. 3 del D.L. n. 328 del 1997, convertito dalla legge 29 novembre 1997 n. 410). Sulle cessioni dei prodotti agricoli e ittici elencati nella prima parte della tab. A) allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, effettuate dai predetti agricoltori "esonerati", nonche' sui conferimenti ai soggetti individuati nel secondo comma, lett. c), dell'articolo 34 (cooperative, consorzi, enti), si rendono comunque applicabili, come gia' precisato, le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione stabilite con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, per l'espressa eccezione fatta nel comma 1 dell'articolo 34, alla generale applicazione delle aliquote proprie dei beni ceduti. b) - Contribuenti con volume d'affari non superiore a 15 milioni di lire che esercitano l'attivita' nei comuni montani (articolo 34, comma 6, secondo periodo); Analogo regime di esonero e' esteso ai produttori agricoli che hanno realizzato nell'anno solare precedente un volume d'affari non superiore a 15 milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della Tabella A) allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, qualora esercitino la loro attivita' esclusivamente nei comuni montani con meno di 1000 abitanti facendo riferimento all'ultimo censimento ufficiale, ovvero nei centri abitati con meno di 500 abitanti che sono stati ricompresi ed individuati nell'ambito degli altri comuni montani ad opera delle rispettive regioni come previsto dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97. Per fruire di tale esonero, devono ricorrere pertanto le seguenti condizioni: 1. volume d'affari, riferito all'anno solare precedente a quello di riferimento, non superiore a 15 milioni di lire; 2. limite di 1/3 per le operazioni diverse da quelle agricole, effettuate nell'anno precedente; 3. svolgimento in via esclusiva dell'attivita' agricola, risultante dalla dichiarazione prodotta ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, in uno o piu' territori montani sopra menzionati, a condizione ovviamente che siano stati individuati dalle regioni. Non rientrano, pertanto, in tale limite di esonero i produttori agricoli che oltre a svolgere l'attivita' agricola nei territori indicati dall'articolo 34, esercitano la medesima attivita' anche in comuni diversi (es. su terreni solo parzialmente ubicati nei territori agevolati). Per quanto concerne gli acquisti intracomunitari effettuati dai produttori agricoli esonerati, restano ovviamente fermi gli adempimenti previsti dagli artt. 47, comma 3, e 49, commi 1 e 2, del D.L. n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993, consistenti nella annotazione delle fatture di acquisto, nella presentazione all'Ufficio IVA competente della dichiarazione redatta su stampato conforme al Mod. INTRA 12, allegato al D.M. 16 febbraio 1993, nonche' nel versamento dell'IVA dovuta per gli acquisti intracomunitari. 6.7.2 - CESSAZIONE DEL REGIME DI ESONERO Il medesimo comma 6 prevede, al quarto periodo, che le disposizioni concernenti il regime di esonero cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sono stati superati i limiti rispettivamente di 5 o di 15 milioni di lire - e sono, a decorrere da tale anno, collocati naturalmente nella disciplina del regime semplificato qualora il volume d'affari sia pari o inferiore a 40 milioni di lire - ma a condizione che non venga superato il limite di un terzo previsto per le operazioni diverse da quelle elencate nel comma 1 dell'articolo 34. Al riguardo si precisa che nessuna comunicazione si rende necessaria all'Ufficio IVA competente a seguito della cessazione a decorrere dal nuovo anno, dell'esonero dagli adempimenti, ma solo l'eventuale comunicazione, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, del soggetto depositario delle scritture contabili. Qualora l'ammontare delle operazioni diverse da quelle agricole superi, in corso d'anno, l'ammontare di un terzo, rapportato al totale delle operazioni complessive via via effettuate dall'imprenditore agricolo, comprensive dei beni ammortizzabili, potrebbe cessare l'esonero e potrebbe conseguentemente derivarne un debito d'imposta relativo all'anno stesso, qualora tale superamento venga confermato a fine anno. Al riguardo, ai fini dei conseguenti adempimenti che ne possano derivare e in attesa che venga emanato il prescritto regolamento, si precisa che, ferma restando l'applicazione per l'intero anno solare delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione alle cessioni di prodotti agricoli e ittici effettuate e fermo restando altresi' l'obbligo di fatturazione da parte del cessionario o committente, qualora alla fine dell'anno si riscontri l'effettivo superamento di detto limite di un terzo ed a prescindere dal volume d'affari realizzato, dovranno essere osservati i seguenti adempimenti: 1. annotazione riepilogativa in apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 39 del DPR n. 633 del 1972; (tot. imponibile e totale imposta - con estremi fatture di riferimento) distinta a seconda delle percentuali di compensazione applicate, delle fatture ricevute (autofatture) per le cessioni di prodotti agricoli e ittici effettuate nell'anno; 2. annotazione riepilogativa separata dalla precedente, in apposita sezione del medesimo registro di cui al punto 1 (ammontare complessivo imponibile distinto per aliquota d'imposta applicata e totale imposta) delle fatture ricevute con estremi delle fatture di riferimento (autofatture) per le operazioni diverse da quelle agricole effettuate nell'anno; 3. annotazione riepilogativa dell'ammontare imponibile dei corrispettivi e delle relative imposte, distinti secondo l'aliquota applicabile, relativi alle cessioni di prodotti agricoli nonche' alle cessioni di altri beni e alle prestazioni di servizi effettuate nell'anno nei confronti di privati consumatori senza emissione della fattura; 4. annotazione riepilogativa in altra sezione distinta del medesimo registro di cui al punto 1 delle fatture e bollette doganali relative agli eventuali acquisti e importazioni di beni e servizi esclusivamente utilizzati per l'effettuazione delle operazioni diverse, distinta per aliquota d'imposta assolta. Tutte le suddette annotazioni devono essere effettuate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale che dovra' essere redatta utilizzando il modello semplificativo previsto dal medesimo comma 6 per i soggetti che si collocano nel regime semplificato. Entro lo stesso termine dovra' essere poi eseguita la liquidazione dell'imposta dovuta per l'intero anno solare ed effettuato il relativo versamento, riferito alle operazioni diverse da quelle agricole effettuate nello stesso periodo, per le quali sono state applicate le aliquote proprie dei beni e servizi ceduti tenendo presente i criteri adottati per l'impresa mista disciplinata con carattere di generalita' del comma 5 del medesimo art. 34. E' consentita, infatti, anche in tale caso, la detrazione dell'imposta relativa agli acquisti e importazioni esclusivamente utilizzati per l'effettuazione delle operazioni diverse da quelle agricole. Relativamente al regime applicabile nell'anno successivo a quello di superamento del terzo, si precisa che occorre sempre fare riferimento al volume d'affari complessivamente conseguito tenendo presente, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633 del 1972, che solo a tali fini devono ritenersi escluse le cessioni di beni ammortizzabili. Sulla base di quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 34, e' data facolta' ai produttori agricoli esonerati di rinunciare al regime di esonero sopra illustrato. Per quanto concerne le modalita', i termini e i vincoli temporali connessi con tale opzione, si fa rinvio all'apposito paragrafo che fornisce tutti i chiarimenti utili all'esercizio delle opzioni e revoche relative al settore agricolo. Si precisa in questa sede che, a seguito della rinuncia al regime di esonero, i produttori agricoli interessati possono scegliere, senza alcuna successiva specifica opzione, il regime cosiddetto "semplificato", previsto dal medesimo comma 6 - terzo periodo -, di cui si forniscono chiarimenti al paragrafo seguente, ovvero il regime speciale ordinario, cioe' quello di detrazione forfetaria previsto in via ordinaria per i produttori agricoli, al quale non si applica il limite di un terzo relativamente all'effettuazione di operazioni diverse da quelle prettamente agricole. Essi possono altresi' optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari (regime normale) ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 34, esprimendo specifica opzione con le modalita' che verranno di seguito specificate. In tutti i casi appena indicati, alla rinuncia al regime di esonero consegue l'applicazione, per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici di cui al primo comma dell'articolo 34, delle aliquote proprie dei singoli prodotti, ad eccezione dei passaggi dei medesimi prodotti agli enti o organismi associativi cui si applica il regime speciale. 6.7.3 - REGIME SEMPLIFICATO (art. 34, comma 6, terzo periodo) Il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 34 introduce un nuovo regime semplificato riservato ai produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a 5 milioni di lire, ovvero a 15 milioni di lire, ma inferiore o pari a 40 milioni di lire. Tale regime semplificato si differenzia rispetto al regime speciale ordinario solo per l'aspetto degli adempimenti contabili, atteso che identiche sono sia la detrazione forfetaria dell'imposta, in misura corrispondente alle percentuali di compensazione, che l'applicazione delle aliquote normali per le cessioni di prodotti agricoli e ittici, dagli stessi effettuate nei limiti che verranno di seguito specificati; per le operazioni diverse dalle cessioni di prodotti agricoli e ittici si applica anche in tale caso il regime delle imprese agricole miste previsto dal comma 5 dello stesso art. 34. Condizione per fruire del regime semplificato, e' la tipologia delle operazioni che compongono il volume d'affari, le quali devono essere costituite, come per i contribuenti esonerati dagli adempimenti contabili, dalle cessioni di prodotti agricoli o ittici elencati nella prima parte della tabella A) allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, nella misura minima di due terzi del complesso delle operazioni effettuate. Quanto agli adempimenti contabili, i contribuenti in regime semplificato sono esonerati dall'obbligo delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti. Essi debbono invece provvedere ai seguenti adempimenti: 1. emissione della fattura per tutte le operazioni effettuate, ovvero, a scelta dell'imprenditore agricolo, emissione di fattura nei soli confronti dei soggetti d'imposta che acquistano i beni e i servizi nell'esercizio dell'impresa ed annotazione dei corrispettivi per le operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 24 del D.P.R. n. 633 del 1972. Si ricorda infatti che i produttori agricoli di cui all'articolo 34 sono esonerati dall'obbligo di emissione dello scontrino fiscale a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera pp) del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696; 2. numerazione e conservazione, ai sensi del menzionato articolo 39, delle fatture emesse nonche' delle fatture e bollette doganali relative agli acquisti ed importazioni effettuati nell'esercizio d'impresa; 3. annotazione riepilogativa (totale imponibile e totale imposta), distinta a seconda delle aliquote applicate, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, delle fatture emesse nel corso dell'anno solare, tale annotazione deve essere effettuata in apposito registro numerato e bollato ai sensi dell'articolo 39 del richiamato D.P.R. n. 633 del 1972, ovvero, ove tenuto, nel registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24 del medesimo decreto; negli stessi termini e con le stesse modalita' deve essere effettuata in colonne distinte o in apposita sezione dello stesso registro, l'annotazione riepilogativa delle fatture o dei corrispettivi riscossi per le operazioni diverse effettuate nell'anno; 4. annotazione riepilogativa, in sezione distinta dello stesso registro, delle fatture e bollette doganali relative agli eventuali acquisti e importazioni di beni e servizi esclusivamente utilizzati per l'effettuazione di operazioni diverse, distinta per aliquota d'imposta assolta; 5. annotazione distinta nel medesimo registro, ovvero in appostito registro, a scelta del contribuente, delle fatture ricevute relative agli acquisti intracomunitari effettuati nell'anno solare, in relazione ai quali, in ossequio alla finalita' di semplificazione, si consente venga versata, entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione annuale, la relativa imposta, computandola integralmente in sede di dichiarazione annmuale ai soli fini dell'imposta dovuta (articolo 38, comma 5, D.L. n . 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993); 6. liquidazione annuale dll'imposta da effettuarsi nello stesso registro di cui al punto precedente e relativo versamento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale. Sempre nell'ottica di pervenire alla piu' ampia semplificazione degli adempimenti contabili dei contribuenti interessati dalla nuova normativa, e' consentito, per l'anno 1998, di provvedere alla bollatura dei registri richiesti a seguito del superamento del limite di esonero derivante dall'applicazione dalla nuova disciplina del comma 6 dell'art. 34 ed alla comunicazione all'Ufficio IVA competente, prevista dall'art. 35 dello stesso decreto, concernente il soggetto depositario delle scritture contabili, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa a tale anno. Per quanto concerne il registro dei corrispettivi eventualmente adottato si consente, per lo stesso anno 1998, di effettuare la bollatura del relativo registro entro il suddetto termine di presentazione della dichiarazione annuale e di annotare l'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi per l'anno 1998 entro il citato termine di presentazione della dichiarazione. 6.7.4 - CESSAZIONE DEL REGIME SEMPLIFICATO Anche al regime semplificato si applicano le disposizioni previste dal quarto periodo del comma 6 dell'articolo 34, in forza delle quali il citato regime cessa di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' superato il limite di 40 milioni di lire, ma a condizione che non venga superato il limite di un terzo previsto per le operazioni diverse dalle cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui al primo comma dell'articolo 34, nel qual caso il regime semplificato cessa nell'anno stesso del superamento. Al riguardo si precisa, quanto al volume d'affari, che la norma assume maggiore rilevanza nel periodo transitorio relativo agli anni 1998-1999, non trovando piu' applicazione il regime speciale, come gia' precisato nei paragrafi precedenti, a partire dall'anno 2000 ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a 40 milioni, i quali si collocano naturalmente nel regime IVA normale. Per gli anni 1998 e 1999 invece, i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno superato il limite di 40 milioni di lire, applicano gli adempimenti contabili stabiliti per il regime speciale previsto per il settore agricolo sulla base dei chiarimenti in precedenza forniti, ovvero possono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, comunicando l'opzione prevista dal comma 11 del medesimo articolo 34 6.8 - OPZIONI E REVOCHE 6.8.1 - OPZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA NEI MODI ORDINARI Lo speciale regime per i produttori agricoli, disciplinato dal nuovo testo dell'articolo 34, e' previsto come regime naturale d'imposta in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi illustrati nei paragrafi precedenti della presente circolare. Il comma 11 dello stesso articolo 34 prevede tuttavia, per tutti i contribuenti cui si rende applicabile lo speciale regime agricolo, compresi quindi anche i soggetti in regime di esonero ed in regime semplificato di cui al comma 6 del medesimo articolo, la facolta' di optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari ai sensi del citato comma 11 rinunciando, pertanto, alle disposizioni agevolative per essi previste. In tal caso, tali contribuenti dovranno operare la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti secondo le disposizioni ordinarie stabilite dall'articolo 19 e saranno assoggettati agli obblighi e agli adempimenti previsti per qualsiasi altro soggetto IVA, ad eccezione dei passaggi di prodotti agricoli ed ittici agli enti e agli organismi associativi che potranno continuare ad essere fatturati da questi ultimi per conto dei produttori agricoli stessi. Tale opzione e' vincolante fino a quando non e' revocata ed e' soggetta al nuovo vincolo minimo di un quinquennio a decorrere dal primo gennaio dell'anno in cui la scelta e' operata. Qualora, tuttavia, siano stati acquistati o prodotti, dal soggetto che ha esercitato l'opzione, beni ammortizzabili, l'opzione rimane vincolante fino a quando non sia trascorso il termine disposto dall'articolo 19-bis2, esempio per i fabbricati, di dieci anni decorrenti dall'anno di acquisto o ultimazione. 6.8.2 MODALITA' DI COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI Il regolamento in corso di pubblicazione ha attuato il riordino della complessa e diversificata disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sui redditi, in attuazione della delega contenuta nell'art. 3, comma 137, lett. b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con l'obiettivo di unificare i termini e le modalita' di esercizio delle opzioni stesse attuando una semplificazione dell'intero sistema. Con il citato regolamento viene ora data rilevanza al concreto comportamento posto in essere dal contribuente, consistente nell'adozione di particolari regimi contabili o regimi di determinazione dell'imposta e nell'adempimento di obblighi conformi alle disposizioni prescelte, trasformando cosi' la tradizionale dichairazione di opzione o di revoca in mera comunicazione obbligatoria, da cui derivano solo riflessi sanzionatori, ma non conseguenze sulla validita' della scelta concretamente operata. Inoltre, vengono unificate le modalita' di comunicazione delle opzioni o delle revoche esercitate, prevedendo che tale obbligo venga generalmente assolto nella prima dichiarazione IVA da presentare successivamente alla scelta operata, cosicche' il contribuente che, a partire dall'anno 1998, opti per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, a norma del comma 11 dell'art. 34 deve comunicare la scelta operata, entro il 15 marzo 1998 se tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma (es. societa'), ovvero entro il 30 giugno, se tenuto alla presentazione della dichiarazione unificata. I soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale, in quanto esonerati dagli adempimenti contabili ai sensi dell'art. 34, i quali intendono optare a partire dall'anno 1998 per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, comunicheranno invece tale opzione con la dichiarazione da presentare per tale anno nel 1999. Infine, nel caso di inizio dell'attivita', qualora il contribuente abbia di fatto optato per un regime diverso da quello naturale, la relativa comunicazione all'ufficio deve essere effettuata, diversamente da quanto finora previsto, sempre con la prima dichirazione IVA da presentare successivamente alla scelta operata. Ad esempio se un soggetto inizia l'attivita' nell'anno 1998 e da quella data si comporta di fatto secondo le disposizioni di un regime d'imposta diverso da quello naturale connessso con l'attivita' esercitata, dovra' comunicare la scelta operata con la prima dichiarazione IVA da presentare successivamente a tale momento, e cioe', entro il 30 giugno 1999, termine di presentazione della dichiarazione unificata, se trattasi di persona fisica, ovvero entro il 15 marzo 1999, termine di presentazione della dichiarazione IVA, negli altri casi. 6.8.3 - RINUNCIA AL REGIME DI ESONERO Sulla base di quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 34, e di quanto piu' sistematicamente previsto dal citato regolamento di recente emanazione e' data facolta' ai produttori agricoli esonerati di rinunciare al regime di esonero illustrato e quindi all'esonero da tutti gli adempimenti contabili e dal versamento dell'imposta relativa alle operazioni diverse eventualmente effettuate, esprimendo tale opzione nella dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata e, in particolare, per i produttori agricoli gia' esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale che intendono rinunciare all'esonero per l'anno 1998, con la dichiarazione IVA da presentare, relativamente a tale anno, nel 1999. In ogni caso, la rinuncia al regime di esonero, comportando un cambiamento del regime di determinazione dell'imposta, vincola il contribuente fino alla revoca e comunque per almeno tre anni a decorrere dall'anno in cui la scelta viene operata. 6.8.4 DISCIPLINA DELL'OPZIONE NEL PERIODO TRANSITORIO Il comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 313 del 1997, dispone, come gia' chiarito nella presente circolare, che, per gli anni 1998 e 1999, il regime speciale di cui al citato articolo 34, si rende applicabile, quale regime naturale, anche ai contribuenti che nel corso dell'anno solare precedente abbiano realizzato un volume d'affari superiore a quaranta milioni di lire. Pertanto, qualora tali soggetti, per gli anni suddetti, vogliano adottare il regime ordinario, devono necessariamente optare ai sensi dell'articolo 34, comma 11, dello stesso articolo. Esclusivamente per l'anno 1998, il comma 7 dell'articolo 11 del citato decreto legislativo prevede la facolta', a seguito del mutamento della disciplina del regime speciale per il settore agricolo, di revocare l'opzione precedentemente esercitata per il regime ordinario dell'IVA, anche se non sia ancora trascorso il termine triennale di permanenza in tale regime, cosi' come prevedeva il previgente comma 12 dell'articolo 34 in vigore fino al 31 dicembre 1997. Peraltro, coloro che vogliono permanere nel regime ordinario prescelto, con gli stessi termini vigenti fino al 31 dicembre 1997, qualora il previgente vincolo triennale termini successivamente al primo gennaio 1998, non dovranno effettuare alcuna comunicazione rimanendo vincolati alla scelta operata fino al compimento del triennio. Nei casi in cui il vincolo triennale termini invece con l'anno 1997, ed i contribuenti interessati non intendano nuovamente optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari sottoponendosi al nuovo vincolo quinquennale, ai predetti soggetti si applica di diritto il regime speciale agricolo e con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19-bis2, comma 3, 6.9 - RETTIFICA DELLE DETRAZIONI CONSEGUENTI AL MUTAMENTO DI REGIME Le diverse ipotesi di mutamento di regime sopra descritte, possono comportare un diverso obbligo di calcolo della detrazione d'imposta rispetto a qualle gia' operata. In tal caso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 19-bis2 e' necessario eseguire la rettifica della detrazione dell'imposta gia' operata limitatamente ai beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati. In particolare, cio' si verifica nelle ipotesi specifiche di passaggio dal regime ordinario a quello speciale e viceversa. Nel primo caso, il soggetto che operava in regime ordinario, all'atto dell'acquisto dei beni e servizi ha effettuato la detrazione prevista dall'articolo 19, con recupero di tutta l'imposta addebitatagli in fattura, prima dell'effettiva cessione degli stessi. Passato al regime speciale, all'atto della cessione dei prodotti agricoli giacenti e rimasti invenduti nel regime precedente, a tale contribuente compete un'ulteiore detrazione d'imposta in misura forfetaria, secondo quanto stabilito dal nuovo regime speciale disciplinato dall'articolo 34. Pertanto, per evitare tale illegittima doppia detrazione, l'articolo 19-bis2 stabilisce che su questi beni giacenti al momento del passaggio di regime - da inventariare per natura, qualita' e quantita' nei modi e termini previsti nell'apposito paragrafo del capitolo della detrazione - dovra' essere determinato l'ammontare dell'imposta precedentemente recuperata nel regime ordinario sulla base delle percentuali di compensazione vigenti al momento della rettifica; tale importo dovra' essere conteggiato a debito in un'unica soluzione nella prima liquidazione periodica utile (cioe', per le rettifiche da operare nell'anno 1998, quella scadente dopo il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 1997) e confermato in via definitiva in sede di dichiarazione annuale. Ovviamente, nell'ipotsi di acquisti effettuati senza pagamento dell'IVA (per esempio acquisiti in sospensione d'imposta, di cui all'articolo 8, secondo comma del D.P.R. n. 633 del 1972 ecc.), giacenti al momento del passaggio di regime - da indicarsi distintamente nei registri IVA - dovra' essere effettuata la rettifica nel passaggio al regime speciale, in quanto, l'IVA deve considerarsi per tali operazioni come pagata e detratta. Nel secondo caso (passaggio dal regime speciale al regime ordinario) il soggetto che operava in regime speciale verrebbe a perdere la detrazione forfettaria sui prodotti agricoli che saranno oggetto di cessione nell'anno in cui operera' in regime normale. Pertanto, sui beni giacenti al momento del passaggio dal regime speciale a quello ordinario, da inventariare nei modi previsti nell'apposito paragrafo, del capitolo riguardante la detrazione, il contribuente dovra' determinare l'ammontare dell'imposta incorporata in detti prodotti agricoli finiti e in quelli in corso di lavorazione (es. prodotti della silvicoltura, prodotti della zootecnica, compresi gli animali nati in azienda, ecc.) applicando al valore normale dei prodotti stessi le percentuali di compensazione vigenti al momento della rettifica. Per quanto riguarda invece le materie prime (es. mangimi, concimi, fertilizzanti ecc.) la quantificazione dell'imposta deve essere effettuata sulla base delle fatture di acquisto dei singoli beni con recupero dell'imposta applicata. L'ammontare della rettifica cosi' determinata rappresenta in tale caso un credito d'imposta da utilizzare, come sopra precisato, nella prima liquidazione periodica utile, previa specifica annotazione nel registro di cui all'art. 23. Anche tale rettifica deve essere confermata in sede di redazione della dichiarazione annuale da presentare per l'anno cui si riferisce la rettifica stessa. Si precisa altresi' che la rettifica in tutte le ipotesi sopra individuate, concerne anche i beni immateriali ammortizzabili ed i frutti pendenti valorizzati alla data del passaggio di regime. CAPITOLO VII NUOVO REGIME SPECIALE IVA PER IL SETTORE EDITORIALE Premessa L'articolo 6 del decreto legislativo n. 313 del 1997 ha modificato il regime I.V.A. per il settore editoriale, sostituendo la lettera c) del primo comma dell'articolo 74 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ed integrando i numeri 18) e 35) della Tabella A, parte II, allegata al medesimo D.P.R. n. 633 del 1972. Con le modifiche apportate, come evidenziato nella relazione illustrativa, non sono stati alterati i caratteri essenziali del particolare regime dell'imposta sul valore aggiunto previsto per il commercio dei prodotti editoriali, il quale resta caratterizzato da un sistema monofase di corresponsione dell'imposta da parte di un unico soggetto passivo - l'editore - calcolata sul prezzo finale di vendita al pubblico. Le modifiche apportate, sotto il profilo sostanziale, in attuazione dei principi e dei criteri direttivi della delega, hanno inteso assicurare, ai fini della determinazione della base imponibile e dell'imposta, una maggiore aderenza ai criteri ordinari, eliminando le incongruenze che potevano dare adito a fenomeni distorsivi della concorrenza e a casi di elusione fiscale. Sotto il profilo formale, le modifiche hanno inteso assicurare una maggiore chiarezza logica e sistematica del dettato normativo, riportando nel corpo dell'articolo 74, primo comma, lettera c) tutte le disposizioni modificative o integrative dello stesso contenute in altri provvedimenti. Passando ad illustrare le singole modifiche apportate, ci si soffermera' principalmente sugli aspetti concernenti le cessioni congiunte di pubblicazioni con supporti integrativi e con altri beni nonche' le varie ipotesi in cui l'imposta va obbligatoriamente applicata in base alle copie vendute. Infatti, tali innovazioni, incidendo sul sistema di determinazione della base imponibile e dell'imposta, necessitano di particolari chiarimenti per i riflessi applicativi ai fini dell'individuazione del momento impositivo, dell'individuazione e imputazione delle aliquote, degli adempimenti contabili. Si reputa comunque opportuno evidenziare che le precisazioni contenute nella presente circolare formeranno oggetto della revisione del decreto ministeriale 9 aprile 1993, in corso di emanazione. Va altresi' rilevato che le istruzioni a suo temo impartite dalla soppressa Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari e dallo scrivente sulla specifica materia devono ritenersi superate alla luce dei chiarimenti forniti con la presente circolare. 7.1 - PRESUPPOSTI SOGGETTIVO ED OGGETTIVO 7.1.1 - SOGGETTI PASSIVI Il testo novellato dell'articolo 74, primo comma, lettera c) individua espressamente i soggetti passivi, precisando che l'imposta e' dovuta dagli editori. Per editore deve intendersi, in linea generale, l'operatore che intraprende l'iniziativa economica editoriale; pertanto, in assenza di uno specifico contratto di editoria, si considera obbligato all'assolvimento dell'imposta l'operatore che assume in concreto il rischio della realizzazione dell'opera per il successivo sfruttamento economico della stessa. Per i prodotti editoriali esteri, il soggetto passivo va individuato nell'operatore che effettua l'importazione delle pubblicazioni per la successiva commercializzazione nel territorio dello Stato. Sono equiparati agli editori i soggetti che provvedono alla distribuzione nel territorio dello Stato delle copie dei giornali e delle pubblicazioni in genere teletrasmessi in facsimile dall'estero. Nell'ipotesi in cui la stampa della pubblicazione sia commessa da un operatore non residente nel territorio dello Stato ad un soggetto residente, per la successiva commercializzazione, si precisa che il soggetto passivo va identificato: - nel rappresentante della stabile organizzazione in Italia dell'operatore estero; - in mancanza, nel rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 633 del 1972; - nell'ipotesi in cui non risulti costituita una stabile organizzazione ne' sia nominato un rappresentante fiscale, nel cessionario che acquista i prodotti editoriali nell'esercizio di impresa, arti o professioni, per la successiva commercializzazione, il quale, in tal caso, beneficia del regime speciale previsto dall'articolo 74, lettera c) del D.P.R. n. 633 del 1972. 7.1.2 - AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEL REGIME SPECIALE Con il decreto legislativo in esame sono state apportate alcune modifiche intese ad individuare con maggiore precisione e sistematicita' i beni nonche' le operazioni cui si applica il regime speciale per l'editoria. L'articolo 74, primo comma, lettera c) del D.P.R. n. 633 del 1972, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 313 del 1997, prevede che il particolare regime monofase, con corresponsione dell'imposta da parte degli editori, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute, si applica "per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi". Dopo avere individuato come regola di carattere generale l'applicazione dell'I.V.A. in base al numero delle copie vendute, il testo novellato precisa che "l'imposta puo' applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 53 per cento per i libri e del 60 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni". Nel fare rinvio ai successivi paragrafi per quanto attiene alle modalita' applicative del tributo nelle ipotesi di esclusione dalla forfetizzazione della resa (con particolare riguardo alle problematiche concernenti le cessioni di pubblicazioni unitamente a supporti integrativi o a beni diversi) si reputa opportuna qualche precisazione sull'ambito oggettivo di applicazione del regime speciale. Innanzitutto, e' stata usata l'espressione "giornali quotidiani" anziche' quotidiani onde uniformarsi formalmente alla dizione utilizzata nei numeri 18) e 35) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972. Per quanto riguarda i periodici, devono intendersi per tali "i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e successive modificazioni "; si mette in evidenza che nel testo novellato e' stata utilizzata l'espressione ampia "prodotti editoriali", atta a ricomprendere ogni bene che "de iure condito" possa essere qualificato come tale a seguito di eventuali riforme normative intese ad estendere la nozione di pubblicazione, attualmente limitata ai prodotti cartacei e viceversa ad escludere che, in base alla vigente normativa, siano considerati prodotti editoriali beni merceologicamente diversi. Per quanto concerne i supporti integrativi, per ragioni di chiarezza sistematica, e' stata recepita nel corpo dell'articolo 74, primo comma, lettera c) la definizione introdotta dall'articolo 3, comma 10, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, con le modifiche che si illustreranno nel prosieguo. Relativamente alla nozione di libri, si precisa che possono considerarsi tali tutti i lavori dell'arte libraria, di qualsiasi dimensione, anche se solo illustrati o di carattere informativo, purche' stampati. Infine, il testo novellato ha espressamente menzionato i cataloghi tra i prodotti inclusi nel regime speciale. Si ritiene opportuno precisare che rientrano nella nozione di cataloghi i prodotti editoriali costituiti dal punto di vista redazionale da elenchi di beni e di prezzi e da comunicazioni di natura commerciale, nonche' i depliants, gli opuscoli e simili aventi funzione meramente pubblicitaria e promozionale. Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, come gia' detto precedentemente, in linea generale, deve pertanto ritenersi superato l'indirizzo ministeriale piu' volte espresso e ribadito con la circolare n. 63 del 1990, con cui si ritenevano escluse dal novero dei prodotti editoriali le pubblicazioni costituite da meri elenchi di beni e di prezzi. Non rientrano invece nella categoria dei cataloghi e non possono considerarsi prodotti editoriali gli atti, le relazioni o i bilanci di enti e societa'. Si precisa peraltro che, in base alla normativa che sara' in vigore dal 1 gennaio 1998, il commercio dei cataloghi rientra nell'ambito applicativo dell'articolo 74, primo comma, lettera c) del D.P.R. n. 633 del 1972 solo ai fini del regime monofase. Resta infatti esclusa la forfetizazione della resa e l'I.V.A. si applica con l'aliquota ordinaria del 20%, salvo che per i cataloghi di informazione libraria, per i quali e' applicabile l'aliquota ridotta del 4%. Per i cataloghi registrati ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ed aventi i requisiti oggettivi dei periodici, restano viceversa applicabili le disposizioni previste per tale categoria. Giova sottolineare che per tutti i prodotti editoriali costituisce condizione imprescindibile per l'applicazione del regime speciale l'indicazione del prezzo di vendita al pubblico, comprensivo dell'imposta, sulla pubblicazione o su apposito allegato. 7.1.3 - IMPORTAZIONI ED ACQUISTI INTRACOMUNITARI Si reputa opportuno osservare che la disciplina delle importazioni e degli acquisti intracomunitari di prodotti editoriali non e' stata presa in considerazione nell'ambito della revisione del regime speciale .I.V.A. dell'editoria operata con l'articolo 6 del decreto legislativo in esame. Per tali aspetti, si fa pertanto rinvio alle disposizioni del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 nonche' alle norme regolamentari di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 del D.M. 9 aprile 1993, che restano applicabili fino all'entrata in vigore del nuovo emanando decreto ministeriale, salvo le modifiche alla disciplina sostanziale nel regime interno illustrate nella presente circolare. Precisamente, per le pubblicazioni importate, l'I.V.A. deve essere assolta dall'importatore ed e' riscossa dalla dogana sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Il valore delle pubblicazioni, se importate per la successiva commercializzazione, e' diminuito, a richiesta degli importatori, della percentuale di forfetizzazione della resa nella misura del 53% per il libri e del 60% per i giornali quotidiani e per i periodici - esclusi quelli pornografici - ceduti senza supporti integrativi o altri beni. L'imposta assolta in dogana non e' detraibile e per le successive vendite non sussiste l'obbligo di emissione della fattura. Per gli acquisti intracomunitari, occorre distinguere se le pubblicazioni sono destinate o meno alla successiva commercializzazione. Se i beni non sono destinati alla successiva commercializzazione, l'I.V.A. e' dovuta dal cessionario sulla base del prezzo di vendita al pubblico nel territorio dello Stato e non e' detraibile. Se i beni sono destinati alla successiva commercializzazione, l'imposta e' dovuta dal cessionario sulla base del prezzo di vendita al pubblico, applicando la forfetizzazione della resa per i giornali quotidiani e per i periodici - esclusi quelli pornografici - e per i libri ceduti senza supporti integrativi o altri beni. L'imposta non e' detraibile e per le successive vendite non sussiste l'obbligo di emissione della fattura. In mancanza di prezzo di vendita al pubblico ovvero su opzione, l'acquisto intracomunitario di prodotti editoriali e' equiparato a quello di qualsiasi altro bene ed e' pertanto soggetto alle ordinarie disposizioni e agli adempimenti previsti dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 7.1.4 - PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE Circa l'ambito oggettivo di applicazione, si fa infine richiamo alla disposizione dell'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo in esame, con cui si e' precisato che non rientrano nelle operazioni indicate nel primo comma, lettera c) dell'articolo 74 del D.P.R. n. 633 del 1972, le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 1998, le prestazioni di intermediazione rese da soggetti che agiscono in nome e per conto degli editori fuoriescono dall'ambito applicativo del regime speciale e devono essere assoggettate ad I.V.A. nei modi ordinari. 7.2 - APPLICAZIONE DEL REGIME Nel testo novellato dell'articolo 74, primo comma, lettera c) del D.P.R. n. 633 del 1972 viene enunciata come regola di carattere generale l'applicazione dell'I.V.A. in relazione al numero delle copie vendute. Per i libri, i giornali quotidiani e i periodici, esclusi quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni e i giornali e i periodici pornografici, l'imposta, come regola generale, si applica con la forfetizzazione della resa (rispettivamente, per i libri nella percentuale del 53% e per i giornali quotidiani e i periodici nella percentuale del 60% delle copie consegnate o spedite) salvo opzione per il sistema delle copie vendute. 7.2.1 - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA CON FORFETTIZZAZIONE DELLA RESA Nelle ipotesi in cui e' prevista la possibilita' di avvalersi della forfetizzazione della resa, vale a dire per le cessioni di giornali quotidiani, periodici - esclusi quelli pornografici - e di libri effettuate senza supporti integrativi o altri beni, il momento impositivo coincide con quello della consegna o spedizione dei beni da parte dell'editore, anche in esecuzione di contratto estimatorio o di deposito con rappresentanza. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili si fa rinvio a quanto verra' precisato nel prosieguo. Nelle ipotesi in cui e' prevista la possibilita' di avvalersi della forfetizzazione della resa resta ferma la possibilita' di applicare, su opzione, il sistema di determinazione dell'I.V.A. in base alle copie vendute. Le modalita' di esercizio dell'opzione precisate nel D.M. 9 aprile 1993 saranno ridisciplinate nell'emanando decreto sostitutivo, alla luce del regolamento sulle opzioni. Si fa presente comunque che l'opzione, a decorrere dal 1 gennaio 1998, data in cui entrera' in vigore la nuova disciplina per il settore editoriale introdotta dal decreto legislativo n. 313 del 1997, potra' essere esercitata, a facolta' degli editori, per ciascuna testata o titolo ovvero per ciascun numero, dandone comunicazione al competente Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella dichiarazione annuale I.V.A. da presentare successivamente alla scelta operata. L'opzione, se e' effettuata per l'intera testata o titolo, ha effetto fino a quando non e' revocata, entro gli stessi termini e con le medesime modalita' ed e' comunque vincolante per tre anni. Se, invece, l'opzione e' effettuata per il singolo numero, essa e' vincolante limitatamente al numero stesso e puo' essere comunicata cumulativamente per i numeri relativi all'intero anno, in sede di dichiarazione annuale. 7.2.2 - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IN BASE ALLE COPIE VENDUTE L'imposta va obbligatoriamente determinata in base alle copie vendute nelle seguenti ipotesi: a) cessioni di cataloghi; b) cessioni di giornali e periodici pornografici; c) cessioni di giornali quotidiani, periodici e libri con supporti integrativi o altri beni. Inoltre, in base all'ultimo periodo della lettera c) dell'articolo 74 del D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal decreto legislativo n. 313 del 1997, i soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398; per le cessioni di prodotti editoriali applicano l'imposta in relazione al numero delle copie vendute secondo le modalita' previste dalla predetta legge. Nelle ipotesi in cui l'I.V.A. va obbligatoriamente determinata in base alle copie vendute, il momento impositivo si identifica con quello dell'effettiva vendita. Circa gli adempimenti contabili, si fa rinvio a quanto precisato successivamente. Con riferimento alle singole ipotesi in cui l'imposta va determinata in base alle copie vendute, si ritiene opportuno precisare quanto segue, facendo richiamo, per quanto concerne i cataloghi, alle precisazioni in precedenza esposte. 7.2.3 - CESSIONI DI GIORNALI E PERIODICI PORNOGRAFICI Giova premettere che l'articolo 2, comma 28, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 aveva previsto, per i giornali pornografici, l'applicazione dell'aliquota I.V.A. ordinaria e l'esclusione dalla resa forfetaria. La disposizione e' stata recepita facendo espressa menzione anche dei periodici pornografici. Pertanto, le cessioni di giornali e periodici pornografici, per le quali l'imposta si applica obbligatoriamente in base alle copie vendute, sono escluse dall'aliquota agevolata del 4% e sono soggette all'aliquota del 20% in base al n. 18) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, come da ultimo modificato dal D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge n. 410 del 1997. E' stato inoltre espressamente previsto l'assoggettamento all'aliquota del 20% per le prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei giornali e dei periodici pornografici, in base al n. 35) della predetta Tabella A, parte II, come modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 313 del 1997 e dal citato D.L. n. 328 del 1997. Circa i criteri di individuazione dei giornali e dei periodici pornografici, si precisa che rientrano in tale ambito le pubblicazioni di carattere osceno vietate ai minori (di anni 16) e in generale le pubblicazioni per la cui vendita, ai sensi dell'articolo unico della legge 17 luglio 1975, n. 355, i titolari e gli addetti a rivendita di giornali e riviste sono stati esonerati da responsabilita' penali, purche' le stesse non siano esposte in modo da renderle immediatamente visibili al pubblico. Si precisa inoltre che l'individuazione dei giornali pornografici agli effetti del trattamento fiscale dovra' conformarsi, in linea di massima, all'individuazione delle testate escluse dalle tariffe postali agevolate, ai sensi del citato articolo 2, comma 28, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in cui si colloca la richiamata disposizione tributaria che aveva previsto l'applicazione dell'aliquota I.V.A. ordinaria e l'esclusione dalla resa forfetaria dei giornali pornografici. 7.2.4 - CESSIONI DI PUBBLICAZIONI CON SUPPORTI INTEGRATIVI L'articolo 6 ha apportato rilevanti modifiche di carattere sostanziale alla disciplina delle cessioni congiunte di pubblicazioni con supporti integrativi e con altri beni, anche a titolo gratuito. Per quanto riguarda i supporti integrativi, e' stata ricompresa nel nuovo testo dell'articolo 74, primo comma, lettera c), la definizione normativa recata dall'articolo 3, comma 10 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, ma operando una revisione del rapporto tra costo del supporto e prezzo della pubblicazione, onde attenuare le discrasie che la disposizione vigente fino al 31 dicembre 1997 presenta rispetto alle norme sul commercio. In base alla disciplina che entrera' in vigore il 1 gennaio 1998, si considerano supporti integrativi "i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione stessa". Pertanto, il bene ceduto congiuntamente e' qualificabile come supporto integrativo e rientra nel regime speciale dell'editoria, con l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4%, qualora si verifichino le seguenti condizioni: 1) il bene rientri sotto il profilo merceologico tra i prodotti individuati tassativamente dalla norma; 2) il bene sia ceduto con confezione unitaria e a prezzo indistinto unitamente ad una pubblicazione qualificabile come giornale quotidiano, periodico o libro; 3) l'ammontare del costo del bene medesimo non sia superiore al 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico. Qualora non si verifichi la condizione indicata al punto 1), cioe' il bene ceduto con confezione unitaria e a prezzo indistinto unitamente al giornale quotidiano, periodico o libro non rientri sotto il profilo merceologico tra i prodotti indicati dalla norma, si applica la disciplina prevista per le cessioni di pubblicazioni con beni diversi illustrata nel successivo paragrafo. Circa la condizione indicata al punto 2), si precisa che il concetto di confezione unitaria va inteso sotto il profilo commerciale. Pertanto, tale condizione ricorre sia quando la pubblicazione e il supporto integrativo sono materialmente assemblati in una confezione inscindibile, sia quando, pur non essendo materialmente uniti, sono ceduti contestualmente e a prezzo indistinto. Qualora non ricorra la suddetta condizione di cui al punto 2), si precisa, ribadendo l'indirizzo amministrativo costantemente espresso al riguardo, che le cessioni di nastri, dischi, viedocassette ed altri supporti audiovideomagnetici di qualsiasi contenuto (anche bibliografico) effettuate separatamente da giornali quotidiani, periodici o libri non rientrano nel regime speciale e devono pertanto assoggettarsi all'I.V.A. nei modi ordinari con l'aliquota prevista per tali beni (attualmente aliquota del 20%). Infine, qualora non si verifichi la condizione di cui al punto 3), l'I.V.A. si applica in base al regime speciale con l'aliquota del supporto integrativo. 7.2.5 - CESSIONI DI PUBBLICAZIONI CON BENI DIVERSI Per quanto riguarda le cessioni congiunte di giornali quotidiani, periodici e libri effettuate, con prezzo indistinto ed in unica confezione (unica confezione da intendersi nel medesimo senso precisato nel precedente paragrafo a proposito delle cessioni congiunte di pubblicazioni con supporti integrativi), unitamente a beni diversi da quelli rientranti nella categoria merceologica dei supporti integrativi (ad esempio giocattoli, articoli di bigiotteria, gadgets ecc.) nella nuova disciplina e' stato previsto che il regime speciale monofase si applica a condizione che il costo dei beni ceduti congiuntamente, anche gratuitamente, non sia superiore al 50 per cento del prezzo dell'intera confezione. Se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, e' superiore al 10 per cento del prezzo dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. Pertanto, possono verificarsi le seguenti ipotesi: a) costo del bene congiunto non superiore al 10 per cento del prezzo dell'intera confezione: l'I.V.A. si applica in base al regime speciale e con l'aliquota ridotta del 4% prevista per i prodotti editoriali; b) costo del bene congiunto superiore al 10 per cento ma non superiore al 50 per cento del prezzo dell'intera confezione: l'I.V.A. si applica in base al regime speciale con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti; c) costo del bene ceduto congiuntamente superiore al 50 per cento del prezzo dell'intera confezione: l'I.V.A. si applica nei modi ordinari. E' il caso di ribadire che, sia per le cessioni congiunte di pubblicazioni con supporti integrativi sia per le cessioni congiunte di pubblicazioni con beni diversi, l'imposta si applica obbligatoriamente in relazione al numero delle copie vendute. Cio' premesso, appare opportuno fornire le seguenti precisazioni su alcuni aspetti applicativi in riferimento alle ipotesi piu' ricorrenti di vendite congiunte di pubblicazioni con supporti integrativi o con altri beni. 7.2.6 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO COSTO-PREZZO ED IMPUTAZIONE DELL'ALIQUOTA DI CIASCUNO DEI BENI Circa il criterio di comparazione del costo del supporto integrativo ovvero dei beni diversi ceduti congiuntamente al prodotto editoriale, con il prezzo dell'intera confezione, ai fini dell'individuazione dell'aliquota applicabile nonche' della verifica delle condizioni previste dalla norma per l'applicazione del regime monofase (nell'ipotesi di beni diversi dai supporti integrativi), e' il caso di precisare che il prezzo dell'intera confezione va rapportato ai costi sostenuti per la produzione o l'acquisto del singolo bene ceduto congiuntamente alla pubblicazione (anche gratuitamente) risultanti dalle fatture d'acquisto. Non assumono rilievo i costi che non siano specificamente ed esclusivamente imputabili al suddetto bene. Nel caso di vendita congiunta di pubblicazioni con beni diversi dai supporti integrativi aventi un costo superiore al 10% ma inferiore al 50% del prezzo di confezione, per procedere alla suddivisione del prezzo di confezione indistinto ai fini dell'applicazione dell'I.V.A. con l'aliquota propria di ciascuno dei beni, dovra' assumersi come base imponibile, cui imputare l'aliquota propria del bene diverso, il costo specificamente inerente al medesimo, applicando l'aliquota del 4% prevista per la pubblicazione sulla base imponibile costituita dalla differenza tra il prezzo della confezione e il suddetto costo del bene congiunto. Si riporta, per maggiore chiarezza, il seguente esempio. Cessione in confezione unitaria, con prezzo indistinto, di un gadget con un periodico: Prezzo della confezione L. 5.000 Costo del bene congiunto L. 1.000 Applicazione del tributo: il costo del bene congiunto e' superiore al 10% ma inferiore al 50% del prezzo della confezione, per cui l'I.V.A. si applica con il regime speciale in base alle copie vendute, con l'aliquota propria di ciascuno dei beni, che deve imputarsi suddividendo in tal modo la base imponibile: - aliquota del gadget sul costo di quest'ultimo (L. 1.000); - aliquota del 4% prevista per i prodotti editoriali sull'importo residuo, risultante dalla detrazione del costo del gadget dal prezzo dell'intera confezione (L. 5.000 - L. 1.000 = L. 4.000). 7.2.7 - PUBBLICAZIONI OCCASIONALMENTE VENDUTE CON SUPPORTI INTEGRATIVI O CON ALTRI BENI Si reputa innanzitutto opportuno premettere che nell'ipotesi di giornali quotidiani o periodici ceduti occasionalmente, anche soltanto per un numero, con supporti integrativi o beni diversi, l'applicazione dell'I.V.A. con il sistema delle copie vendute diviene obbligatoria senza implicare la fuoriuscita di tutta la testata ne' dell'intero numero dall'applicazione dell'I.V.A. con il sistema della resa forfetaria. Infatti, considerata la prassi ricorrente, in base a cui un determinato numero di giornale quotidiano o periodico viene offerto in vendita al pubblico senza bene congiunto ovvero con bene congiunto (in confezione unitaria e con prezzo indistinto) ovviamente a prezzi differenziati, si reputa opportuno precisare che dovra' operarsi una distinzione tra le copie vendute senza e quelle vendute unitamente a supporti integrativi o a beni diversi. Le prime rientreranno nel sistema di determinazione del tributo in base alla forfetizzazione della resa, per cui resta ferma la disciplina finora operante ai fini della determinazione del momento impositivo e degli adempimenti degli editori. Il momento impositivo per tali cessioni va pertanto individuato in quello della consegna o spedizione del bene, anche in esecuzione di contratto estimatorio o di deposito con rappresentanza. Resta ferma, ovviamente, la facolta' di adottare, su opzione, il sistema delle copie vendute. Per quanto riguarda, invece, le singole copie consegnate o spedite in confezione unitaria e con prezzo indistinto congiuntamente ai supporti integrativi o ai beni diversi, dovra' procedersi obbligatoriamente all'applicazione dell'I.V.A. in base alle copie vendute, provvedendo con separati adempimenti contabili. Per la determinazione del momento impositivo valgono le regole di carattere generale, di cui all'articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972. Il momento impositivo per tali cessioni va pertanto individuato in quello dell'effettuazione della vendita e l'editore dovra' adempiere alla fatturazione o alla registrazione dei corrispettivi entro 15 giorni dal momento del ricevimento della notizia dell'effettivo venduto da parte del distributore centrale. Si riporta, per maggiore chiarezza, il seguente esempio: cessione di un numero di un periodico con una videocassetta, in confezione unitaria e a prezzo indistinto. Prezzo della confezione L. 5.000 Costo della videocassetta L. 2.000 Il numero del periodico e' vendibile anche senza videocassetta al prezzo di L. 3.000 Applicazione del tributo: L'I.V.A. si applica (secondo il regime speciale) con l'aliquota del 4%, in quanto il costo del supporto integrativo e' inferiore al 50% del prezzo della confezione: - con il sistema delle copie vendute sulla base del prezzo di L. 5.000, in relazione alle copie del numero vendute con la videocassetta; - con il sistema della forfetizzazione della resa, sulla base del prezzo di L. 3.000, in relazione alle copie del numero venduto senza videocassetta. 7.2.8 - VENDITE ABBINATE DI PUBBLICAZIONE Si ritiene, infine, opportuno precisare che le vendite di giornali quotidiani, periodici e libri con allegati aventi le caratteristiche di una pubblicazione a stampa, considerata l'omogeneita' della natura dei beni, non si configurano quali vendite di prodotti editoriali con beni congiunti bensi' come vendita di un unico prodotto editoriale e, quindi, si applica il trattamento fiscale previsto per le cessioni di giornali quotidiani, periodici e libri. 7.2.9 - RICOMMERCIALIZZAZIONE DELLE RESE Confermando l'indirizzo al riguardo espresso con la circolare n. 63 del 7 agosto 1990 nonche' con la R.M. n. 460905 del 13 febbraio 1993, si precisa che, nell'ipotesi in cui l'imposta sia stata applicata con la forfettizzazione della resa, la ricommercializzazione da parte degli editori, sotto la medesima veste editoriale, di prodotti editoriali che hanno costituito resa effettiva non realizza presupposti impositivi in quanto i medesimi hanno gia' formato oggetto di consegna o spedizione e quindi sono stati assoggettai all'imposta. Si reputa opportuno precisare che il principio opera soltanto nelle ipotesi in cui l'imposta sia stata applicata con la forfettizzazione della resa. Si fa presente, inoltre, che resta a carico degli editori l'onere di provare, con adeguata documentazione o scritture contabili, che i beni ricommercializzati hanno formato oggetto di effettiva restituzione da parte dei cessionari. 7.3 - SOGGETTI CHE OPTANO PER LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 398 DEL 1991 Le associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 1 della legge n. 398 del 1991 nonche' le associazioni senza fini di lucro e le pro-loco (nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 9-bis del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge n. 398 del 1991) per le cessioni di prodotti editoriali, effettuate in qualita' di editrici, applicano l'I.V.A. in relazione al numero delle copie vendute. Tali soggetti possono peraltro continuare a fruire del particolare sistema di applicazione dell'I.V.A. secondo le modalita' del quinto comma dell'articolo 74 del D.P.R. n. 633 del 1972, al quale la legge n. 398 del 1991 fa rinvio. Pertanto, coesisteranno sostanzialmente due regimi speciali: quello per l'editoria e quello previsto per le attivita' spettacolistiche. Precisamente, a decorrere dal 1 gennaio 1998, l'I.V.A. sulle cessioni di prodotti editoriali effettuate dai soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge n. 398 del 1991, dovra' essere applicata sul prezzo di vendita al pubblico in base alle copie effettivamente vendute, con la detrazione forfetaria sugli acquisti nella misura del 50%. Per quanto concerne gli obblighi, i soggetti in esame devono assolvere gli adempimenti previsti nell'ipotesi di applicazione dell'imposta in base alle copie vendute, precisati in un successivo paragrafo. 7.4 - CESSIONI IN ABBONAMENTO Il commercio di pubblicazioni effettuato in esecuzione di rapporti di abbonamento segue la stessa disciplina di carattere generale, illustrata nei precedenti paragrafi, per quanto riguarda l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione, le aliquote e la determinazione della base imponibile. Pertanto, anche per le cessioni in abbonamento di giornali quotidiani, periodici e libri, pur non realizzandosi alcuna resa effettiva, l'I.V.A. puo' determinarsi con la forfetizzazione della resa ove non ricorrano le ipotesi in cui, ai sensi della nuova disciplina, l'imposta deve essere obbligatoriamente determinata in base alle copie vendute (cessioni di cataloghi; cessioni di giornali e periodici pornografici; cessioni di giornali quotidiani, periodici e libri unitamente a supporti integrativi o ad altri beni; cessioni di prodotti editoriali effettuate da soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398). Circa il momento impositivo, si precisa che, trattandosi di cessioni periodiche o continuative di beni, tale momento si realizza all'atto del pagamento totale o parziale del corrispettivo. Assume pertanto rilevanza fiscale il pagamento anticipato di acconti anteriormente alla consegna o spedizione. Nel fare rinvio, in merito agli adempimenti contabili, a quanto precisato, in generale, nei successivi paragrafi, si ritiene opportuno evidenziare che il numero delle copie di prodotti editoriali consegnati o spediti in abbonamento va individuato separatamente nel registro degli editori, in relazione all'intero corrispettivo dell'abbonamento. Resta ferma, anche per le cessioni in abbonamento, la condizione di carattere generale prevista per l'applicazione del regime speciale dell'editoria, consistente nell'indicazione del prezzo di vendita al pubblico sulla pubblicazione o su apposito allegato dove devono essere riportati anche il titolo della pubblicazione e l'indicazione dell'editore. Precisamente, sulla pubblicazione o sul predetto allegato devono essere riportati il corrispettivo complessivo dell'abbonamento, quello di eventuali abbonamenti ridotti nonche' il prezzo del singolo numero vendibile autonomamente. 7.5 - ADEMPIMENTI CONTABILI Per quanto concerne gli adempimenti contabili, occorre distinguere le seguenti ipotesi: a) ipotesi in cui l'imposta viene determinata applicando la forfetizzazione della resa; b) ipotesi in cui l'imposta viene determinata in base alle copie vendute, in quanto ricorrono i casi in cui e' obbligatoriamente previsto tale sistema ovvero in quanto, pur potendo applicarsi la forfetizzazione della resa, e' stata effettuata opzione per la determinazione dell'imposta in base alle copie vendute. 7.5.1 - ADEMPIMENTI CONTABILI NELL'IPOTESI DI APPLICAZIONE DELL'IVA CON FORFETTIZZAZIONE DELLA RESA Nell'ipotesi sub a) l'I.V.A. e' determinata, distintamente per ciascuna testata, titolo o numero, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, anche in esecuzione di contratto estimatorio o di deposito con rappresentanza, diminuito della percentuale del 60% per i giornali quotidiani e i periodici e del 53% per i libri. Gli editori, ai fini dell'applicazione dell'imposta, debbono annotare entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione delle copie, in apposito registro numerato e bollato ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. n. 633 del 1972, distintamente per ciascuna testata, titolo o numero e per ciascun giorno: a) il numero delle copie consegnate o spedite, con esclusione di quelle di cui alle seguenti lettere b) e c); b) il numero delle copie consegnate o spedite in abbonamento, con esclusione di quelle di cui alla seguente lettera c); c) il numero delle copie cedute senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e degli articoli 41 e 58 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; d) il numero delle copie costituenti la resa forfettaria, calcolata sul numero delle copie consegnate o spedite di cui alla lettera a); e) il prezzo di vendita al pubblico, comprensivo dell'imposta, di ciascuna copia; f) l'ammontare dei corrispettivi determinato in funzione del prezzo indicato nella lettera e), relativi alle copie consegnate o spedite di cui alla lettere a) diminuite di quelle costituenti la resa forfetaria di cui alla lettera d); g) l'ammontare dei corrispettivi, comprensivi dell'imposta, riscossi per le cessioni di pubblicazioni effettuate in abbonamento, ridotto della percentuale di forfetizzazione della resa; h) l'ammontare complessivo imponibile determinato sulla base dell'importo dei corrispettivi di cui alle lettere f) e g) diminuito, a norma del quarto comma dell'articolo 27 del menzionato decreto n. 633, delle percentuali ivi indicate; i) l'ammontare della relativa imposta. Le annotazioni possono essere effettuate globalmente per ciascun mese solare; in caso di variazioni, nel corso del mese, del prezzo di vendita al pubblico delle pubblicazioni, le annotazioni possono essere effettuate globalmente, ma distintamente in relazione ai diversi prezzi di vendita. Le variazioni di prezzo di vendita al pubblico disposte dall'editore successivamente alla consegna o spedizione in esecuzione di contratto estimatorio o di deposito con rappresentanza danno luogo a corrispondenti rettifiche della base imponibile e della relativa imposta e devono essere annotate entro il mese successivo a quello in cui hanno effetto. Non sussiste l'obbligo di emissione della fattura e il documento di addebito del corrispettivo eventualmente emesso deve recare l'annotazione che trattasi di operazione per la quale l'imposta e' assolta dall'editore. Deve essere emessa fattura ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 e dell'articolo 46, comma 2, del D.L. n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993, esclusivamente per le cessioni di cui alla lettera c). Le fatture emesse a norma del suddetto articolo 46 devono essere distintamente annotate nel registro di cui all'articolo 23 del D.P.R. n. 633 del 1972. 7.5.2 - ADEMPIMENTI CONTABILI NELL'IPOTESI DI APPLICAZIONE DELL'IVA IN BASE ALLE COPIE VENDUTE Nelle ipotesi in esame, al momento della consegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53 del D.P.R. n. 633 del 1972, gli editori devono annotare in apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39 dello stesso decreto, per ciascun numero di pubblicazione: data di consegna; descrizione del fascicolo costituito dalla pubblicazione e dal supporto integrativo o da altri beni; quantita' consegnate; data della restituzione; quantita' restituite; quantita' cedute; prezzo di copertina e base imponibile. Gli editori possono emettere, per tutte le cessioni, fattura o documento equipollente nei confronti dell'altro contraente, senza separata indicazione dell'I.V.A. (non essendo consentita la rivalsa, stante l'applicazione del regime speciale monofase), ma con l'indicazione del prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell'imposta. In alternativa alla fatturazione, gli editori possono annotare le cessioni nel registro di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 633 del 1972. La fatturazione o la registrazione dei corrispettivi puo' essere effettuata entro 15 giorni dal momento in cui l'editore riceve, da parte del distributore centrale, la notizia delle copie effettivamente vendute. Gli editori possono emettere un solo documento per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. Le relative annotazioni delle fatture devono essere eseguite in un apposito registro numerato e bollato ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. n. 633 del 1972, indicando separatamente l'ammontare complessivo imponibile e quello della relativa imposta. Entro lo stesso termine e con le stesse modalita' devono essere effettuate le annotazioni relative alle cessioni delle pubblicazioni in abbonamento. Nelle ipotesi di pubblicazioni occasionalmente cedute con supporti integrativi con altri beni, come gia' detto, potranno essere adottati, con separati adempimenti contabili e con le modalita' sopra illustrate, entrambi i sistemi di determinazione dell'imposta (in base alle copie vendute e con forfetizzazione della resa) in relazione alle copie dei numeri abbinati o meno al supporto integrativo e al bene diverso. 7.5.3 - VARIAZIONI Con riferimento alle ipotesi in cui l'imposta si applica in base alle copie vendute, nei casi di sopravvenuta restituzione di copie di pubblicazioni gia' cedute, anche in esecuzione di rapporti di abbonamento, dagli editori ai distributori ovvero ai soggetti che effettuano la vendita al pubblico o ai consumatori finali, e' ammessa la possibilita' di effettuare le variazioni ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972. E' comunque il caso di precisare che, stante l'applicazione del regime speciale monofase, la variazione e' operata esclusivamente dall'editore, in qualita' di cedente ed unico soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sul commercio di prodotti editoriali. E' opportuno precisare che la variazione e' possibile solo per i fatti previsti dall'articolo 26 provabili contabilmente e con la relativa documentazione probatoria, anche in assenza di fattura, trattandosi di sistema con tassazione unica alla fonte. 7.6 - DETRAZIONI E RIMBORSI Si ritiene opportuno, da ultimo, richiamare l'attenzione sulla disposizione dei cui all'articolo 2, comma 3, lettera e) del decreto legislativo in esame, che menziona, tra le operazioni che danno diritto a detrazione, quelle non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972. Pertanto, anche alla luce del riordino della detrazione operata dal decreto legislativo n. 313 del 1997, resta confermato il diritto alla detrazione e al rimborso in base alle disposizioni del D.P.R. n. 633 del 1972, dell'imposta relativa a prestazioni di servizio o a beni diversi dai prodotti editoriali, da parte dei distributori e dei rivenditori che pongono in essere operazioni escluse dall'applicazione dell'I.V.A. ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 del D.P.R. n. 633 del 1972. Cio' a condizione che venga tenuto il registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972 e venga adempiuto l'obbligo di presentazione della dichiarazione I.V.A.. E' necessario precisare che quanto sopra esposto si riferisce alle ipotesi in cui i distributori e i rivenditori (librai, edicolanti, ecc.) agiscono in nome proprio, in esecuzione di contratto estimatorio o di vera e propria cessione. Viceversa, nell'ipotesi in cui i distributori e i rivenditori agiscono in nome e per conto degli editori, in esecuzione di contratti di deposito con rappresentanza o di altre tipologie contrattuali similari, il corrispettivo afferente all'attivita' di intermediazione e' soggetto ad I.V.A. nei modi ordinari, in base alla modifica apportata all'articolo 74 del D.P.R. n. 633 del 1972 dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 313 del 1997. In tal caso, si rendono applicabili le normali regole in materia di detrazione e rimborso del tributo. 7.7 - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE La nuova disciplina I.V.A. per il settore editoriale, recata dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 313 del 1997 entrera' in vigore il 1 gennaio 1998. Si precisa che per il commercio di prodotti editoriali (giornali quotidiani, periodici, libri, cataloghi e pubblicazioni cedute con supporti integrativi o con altri beni) consegnati o spediti entro il 31 dicembre 1997 sono applicabili le precedenti disposizioni. CAPITOLO VIII REGIME IVA PER IL SETTORE DELLO SPETTACOLO E DEI GIOCHI Premessa L'articolo 7 del decreto legislativo n. 313 del 1997, nel formulare il nuovo testo del quinto comma dell'articolo 74 del D.P.R. n. 633 del 1972, introduce alcune modifiche al regime speciale I.V.A. applicabile alle manifestazioni spettacolistiche caratterizzate, come e' noto, dal contemporaneo assoggettamento sia all'imposta sul valore aggiunto che all'imposta sugli spettacoli. Si precisa, in via preliminare, che le modifiche introdotte nel nuovo testo sono volte principalmente a dare un assetto sistematico alla materia. La speciale disciplina IVA-spettacolo, pertanto, e' rimasta sostanzialmente immutata nella nuova formulazione del quinto comma dell'articolo 74. Le principali novita' contenute nel nuovo testo, in vigore dal 1 gennaio 1998, sono le seguenti: - esplicita esclusione delle operazioni esenti da IVA, indicate nel numero 6) dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, dal campo di applicazione del regime speciale; - riduzione della percentuale di detrazione forfetaria, applicabile in via generale, a decorrere dal 1 gennaio 1999; - distinta individuazione delle percentuali di forfettizzazione che si rendono applicabili in relazione alle diverse tipologie di operazioni effettuate (sponsorizzazioni, diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, pubblicita' e altre operazioni non soggette all'imposta sugli spettacoli; - espressa menzione delle cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica tra le operazioni rientranti nel campo applicativo del regime speciale; - riconoscimento della rilevanza, ai fini della detrazione forfetaria, delle operazioni non soggette ad IVA, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 633 del 1972; - comunicazione, anche all'Ufficio accertatore (SIAE), dell'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, nonche' della relativa revoca, Restano invece invariati i criteri generali costitutivi del particolare regime IVA, previsto per le attivita' spettacolistiche e di trattenimento, di seguito specificati. - individuazione di un'unica base imponibile, determinata ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, da assumere ai fini del calcolo sia dell'imposta sul valore aggiunto che dell'imposta sugli spettacoli; - semplificazione della liquidazione IVA mediante la forfettizzazione della detrazione di cui all'articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; - riscossione dell'IVA con le stesse modalita' previste per l'imposta sugli spettacoli; - esonero dagli adempimenti contabili - compreso l'adempimento della dichiarazione annuale - ad eccezione dell'obbligo di fatturazione nelle fattispecie espressamente individuate; - obbligo di adozione della contabilita' separata, ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, per le attivita' diverse da quelle spettacolistiche; - applicazione per il contenzioso IVA della stessa disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. 8.1 - AMBITO OGGETTIVO La nuova formulazione del quinto comma dell'articolo 74 contiene alcune precisazioni di carattere sistematico in merito all'ambito oggettivo di applicazione della speciale disciplina. A tale riguardo si precisa che il nuovo testo normativo chiarisce anzitutto che sono escluse dal campo applicativo del regime speciale, in quanto esenti da IVA, le operazioni indicate nel numero 6) dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972 (concernenti l'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei totalizzatori e delle scommesse), indipendentemente dal fatto che siano soggette o meno all'imposta sugli spettacoli. La norma in esame conferma, invece, l'esclusione dal regime speciale per le operazioni di analoga natura, indicate nel numero 7) del medesimo articolo 10 (concernenti le scommesse per gare, corse, giochi, concorsi e competizioni di ogni genere). Il nuovo testo recato dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 313 del 1997, inoltre, opera una differenziazione sistematica delle operazioni, rientranti nella sfera di applicazione del regime speciale, fornendo una qualificazione in sede normativa delle attivita' cui si applica lo speciale regime. In particolare, la disposizione distingue le seguenti categorie di operazioni rientranti nella sfera di applicazione del regime speciale: - operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli, ivi comprese quelle connesse all'attivita' spettacolistica espressamente menzionate dall'art. 3 del DPR n. 640 del 1972; - operazioni non soggette all'imposta sugli spettacoli ma assoggettate ad IVA, fra le quali sono comprese espressamente le presentazioni pubblicitarie. Relativamente al primo tipo di operazioni menzionate si fa presente che le prestazioni di sponsorizzazione e le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica vengono dal nuovo testo dell'art. 74 individuate quali attivita' comunque connesse a quelle di spettacolo. Per quanto riguarda la seconda categoria di operazioni si chiarisce che non sono soggetti all'imposta sugli spettacoli, ma sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 74, quinto comma, i proventi non connessi all'utilizzazione o all'allestimento degli spettacoli, diversi quindi da quelli elencati nell'articolo 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, comunque percepiti da imprese spettacolistiche (ad esempio bar interno riservato ai soli spettatori della manifestazione spettacolistica). 8.2 - DETRAZIONE FORFETARIA In relazione alle diverse categorie di operazioni rientranti nella sfera di applicazione del regime speciale, il nuovo testo del quinto comma dell'articolo 74 fissa differenti percentuali di forfettizzazione ai fini della detrazione. Le disposizioni in materia di detrazione costituiscono pertanto le principali modifiche apportate alla disciplina IVA-spettacolo. Come anticipato in premessa, e' stata disposta la riduzione della percentuale di forfettizzazione, attualmente vigente nella misura di due terzi, che in via generale, per le operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli, viene pertanto fissata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni effettuate. A tale riguardo, occorre precisare che ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 313 del 1997, resta comunque applicabile, in via transitoria e per l'intero anno d'imposta 1998, la percentuale di forfettizzazione, pari ai due terzi dell'imposta dovuta, prevista dalla previgente formulazione del quinto comma dell'articolo 74. Il nuovo testo della citata disposizione, come gia' accennato, differenzia tuttavia le percentuali di forfettizzazione che devono essere applicate in relazione a particolari tipologie di operazioni, comunque connesse a quelle di spettacolo e soggette alla relativa imposta, poste in essere dai soggetti destinatari del regime speciale. In particolare viene previsto che: - per le prestazioni di sponsorizzazione la detrazione e' forfettizzata in misura pari ad un decimo dell'imposta relativa alle operazioni stesse; - per le cessioni o le concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica la detrazione compete in misura pari ad un terzo dell'imposta relativa alle operazioni stesse. Si precisa in proposito che per le altre operazioni comunque connesse a quelle di spettacolo (articolo 3 del D.P.R. n. 640 del 1972), non riconducibili nelle elencate fattispecie, la detrazione compete, secondo la regola generale sopra esposta, in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 1999 ed in via transitoria, per l'anno d'imposta 1998, continua ad applicarsi in misura pari ai due terzi. La percentuale di forfettizzazione pari ad un terzo, prevista per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, si applica invece con decorrenza 1 gennaio 1998. Per le operazioni non assoggettate all'imposta sugli spettacoli, effettuate da imprese spettacolistiche, comprese le prestazioni pubblicitarie, si evidenzia che il nuovo testo del quinto comma dell'articolo 74 le disciplina distintamente ed unitariamente, fissando una diversa misura di detrazione rispetto alle operazioni soggette all'imposta sugli spettacoli. La detrazione forfettizzata, infatti, e' stabilita per tutte le anzidette operazioni in misura pari ad un decimo dell'imposta relativa alle operazioni stesse, con decorrenza 1 gennaio 1998. Da tale data pertanto per tutte le operazioni non soggette all'imposta sugli spettacoli, ma attratte nel regime speciale in argomento, cessa di avere applicazione la detrazione forfettizzata nella misura dei due terzi. 8.2.1 - OPERAZIONI NON SOGGETTE AD IVA Come gia' anticipato in premessa, in sede di riformulazione del comma in esame, e' stata riconosciuta la detraibilita' forfettizzata dell'IVA per le operazioni non soggette a tale imposta, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 633 del 1972. Trattandosi di operazioni non soggette ad IVA la detrazione deve essere calcolata con riferimento all'ammontare dell'imposta che sarebbe applicabile sulle analoghe operazioni imponibili nel territorio dello Stato, secondo la disciplina delineata dal quinto comma dell'articolo 74 in esame. In sostanza si calcola, a tal fine, un'imposta teorica, pari all'imposta che sarebbe applicabile qualora l'operazione fosse posta in essere in Italia, sulla base della documentazione prevista dallo Stato estero per la certificazione dei corrispettivi incassati, o, in mancanza, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che il contribuente interessato deve conservare ai fini di eventuali controlli. Si ritiene opportuno evidenziare che in considerazione delle particolari modalita' di liquidazione del tributo, dettate dal regime speciale in esame, le eventuali eccedenze detraibili afferenti tali operazioni, per espressa previsione normativa, non possono comunque dare diritto a rimborsi ma devono essere computate con la successiva liquidazione dell'imposta e opportunamente annotate nel registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972. 8.3 - ADEMPIMENTI Come e' noto, ai soggetti destinatari del regime IVA-spettacolo, vengono concesse sostanziali semplificazioni in materia di adempimenti contabili che si concretizzano nell'esonero dagli obblighi: - di fatturazione, ad eccezione delle operazioni relative a prestazioni di sponsorizzazione, a cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica ed alle prestazioni pubblicitarie; - di registrazione dei corrispettivi percepiti; - di prestazione della dichiarazione annuale IVA. Resta fermo, per espressa previsione normativa, esclusivamente l'obbligo di istituire il registro di cui all'articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972 e di provvedere quindi alla registrazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali d'importazione. 8.4 - OPZIONE PER IL REGIME NORMALE La disciplina del regime forfettario IVA-spettacolo costituisce il naturale regime IVA per i soggetti che operano nel settore delle attivita' spettacolistiche, ai quali viene comunque consentito di avvalersi della facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, secondo i criteri generali dettati dal D.P.R. n. 633 del 1972. Sulla base della nuova formulazione del comma in esame e delle nuove disposizioni recate dal regolamento in materia di opzioni in corso di pubblicazione l'opzione sopra indicata deve effettuarsi secondo le seguenti modalita'. Al fine di facilitare il coordinamento degli uffici interessati viene anzitutto prevista la comunicazione dell'opzione all'Ufficio accertatore (SIAE) entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello per il quale si intende applicare l'imposta nei modi ordinari. La comunicazione va effettuata direttamente, ovvero mediante lettera raccomandata, all'ufficio SIAE competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Nell'ipotesi di inizio attivita' la comunicazione dell'opzione all'ufficio accertatore (SIAE) va effettuata in sede di presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 19 del DPR n. 640 del 1972. Per quanto riguarda, invece, le modalita' di comunicazione dell'opzione al competente Ufficio IVA si precisa che ai sensi del citato regolamento, la stessa deve essere comunicata nella prima dichiarazione IVA da presentare successivamente alla scelta operata. Pertanto nel caso in cui il soggetto, tenuto per le altre attivita' esercitate oltre quella spettacolistica (tenute con contabilita' separata ai sensi dell'articolo 36 quarto comma del DPR n. 633 del 1972), alla presentazione di detta dichiarazione, intenda optare per il regime normale IVA per il settore spettacolo a partire dall'anno d'imposta 1998, lo stesso dovra' comunicare tale opzione in sede di dichiarazione annuale, da presentare per l'anno 1997, entro il termine del 30 giugno 1998, se tenuto alla presentazione della dichiarazione unificata, ovvero entro il 15 marzo 1998 negli altri casi. Qualora, invece, il soggetto interessato, non effettuando altre attivita' oltre quelle di spettacolo, sia esonerato in virtu' delle disposizioni recate dal quinto comma dell'articolo 74 dalla presentazione della dichiarazione annuale lo stesso deve comunicare l'opzione in argomento, con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Nel caso di inizio attivita' se il contribuente non intende adottare il regime speciale naturale, previsto dal quinto comma dell'articolo 74, ma intende optare per il regime normale IVA lo stesso deve comunicare la scelta per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, diversamente da quanto finora previsto, con la prima dichiarazione IVA da presentare successivamente alla scelta operata, vale a dire con la dichiarazione relativa all'anno di inizio di attivita'. Cosi', ad esempio, se un soggetto inizia l'attivita' spettacolistica nell'anno d'imposta 1998 e da tale data applica l'imposta secondo i criteri ordinari lo stesso deve comunicare l'opzione per il regime normale, di fatto esercitata con comportamenti concludenti, in sede di presentazione della dichiarazione annuale relativa al 1998 da presentarsi nel 1999 nei termini sopra indicati. Si precisa infine che l'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 313 del 1997, a seguito del mutamento della disciplina del regime speciale in esame, da' facolta' al contribuente di revocare, in sede di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 1997, l'opzione precedentemente esercitata per l'applicazione del regime normale IVA - andandosi cosi' a ricollocare nell'ambito del regime speciale naturale di detrazione forfetaria - ancorche' non sia trascorso il previgente vincolo triennale di permanenza in tale regime. Per i soggetti che hanno effettuato l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari negli anni 1996 e 1997 ed il previgente vincolo triennale viene pertanto a scadere successivamente al 1 gennaio 1998 si precisa che la scelta operata deve intendersi confermata fino al compimento naturale del triennio, previsto dalla precedente normativa, senza la necessita' di ulteriori comunicazioni. L'opzione, infatti, nella nuova formulazione del comma in esame e' valida fino a quando non e' revocata e comunque per almeno un quinquennio. Inoltre, nell'ipotesi in cui il contribuente, che abbia optato per l'adozione del regime ordinario dell'IVA, debba eseguire la rettifica della detrazione relativamente ai beni ammortizzabili acquistati o prodotti, l'opzione rimane vincolante fino al decorso del termine disposto dall'articolo 19-bi2 del D.P.R. n. 633 del 1972, di cinque anni dalla loro entrata in funzione ovvero, per i fabbricati, di dieci anni decorrenti dall'anno d'acquisto o ultimazione. Quanto alle modalita' di revoca, una volta trascorso il vincolo quinquennale, occorre fare riferimento, sulla base di quanto espressamente indicato dalla norma, alle medesime modalita' ed agli stessi termini previsti per la comunicazione dell'opzione come sopra illustrati. 8.5 - CONTRIBUENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 398 DEL 1991 Analogamente a quanto previsto nella previgente formulazione del comma in esame e tenendo in considerazione le nuove tipologie di operazioni incluse nel regime speciale per il settore dello spettacolo, l'ultimo periodo del nuovo testo del quinto comma dell'articolo 74 dispone che le diverse percentuali di forfettizzazione della detrazione, stabilite per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, per le operazioni non soggette ad imposta sugli spettacoli nonche' il relativo obbligo di fatturazione, non trovano applicazione nei confronti di quei contribuenti che hanno esercitato l'opzione per l'adozione del particolare regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Analogo trattamento si rende conseguentemente applicabile anche nei confronti delle associazioni senza fini di lucro e delle associazioni pro-loco, alle quali, ai sensi dell'articolo 9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dalla citata legge n. 398 del 1991. CAPITOLO IX NUOVO REGIME SPECIALE IVA PER LE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO Premessa L'articolo 9 del decreto legislativo in commento contiene una rivisitazione dell'articolo 74-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che disciplina il particolare regime fiscale applicabile alle agenzie di viaggio e turismo. Detto intervento normativo, senza modificare le modalita' di applicazione dell'imposta, che consistono tuttora nell'adozione del sistema detrattivo base da base, apporta alcuni chiarimenti in ordine ai punti fondamentali della disciplina, diretti a perseguire i seguenti obiettivi: a) un piu' puntuale adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni previste dall'articolo 26 della sesta direttiva CEE del 17 maggio 1977, n. 77/388, conformemente ai criteri direttivi della norma di delega recata dall'articolo 3, comma 66, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; b) una piu' razionale regolamentazione dell'ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo del regime speciale, allo scopo di agevolare l'interpretazione e l'applicazione della relativa disciplina; c) la soluzione legislativa di alcune questioni controverse quali il concetto di pacchetto turistico e la vendita dello stesso in modo diretto o tramite mandatari; d) la disciplina delle concrete modalita' di determinazione dell'imposta nelle varie fattispecie che si presentano nella prassi del settore economico considerato; e) la razionalizzazione e la semplificazione del regime documentale delle operazioni poste in essere dagli operatori turistici. 9.1 - AMBITO SOGGETTIVO Il primo comma del rinnovato articolo 74-ter delimita il campo di applicazione del regime speciale. Sotto il profilo soggettivo le nuove disposizioni si applicano alle agenzie di viaggio e turismo, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, che organizzano e vendono in proprio o tramite mandatari con rappresentanza i pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, convegni e simili manifestazioni incluse, che comportano piu' di una prestazione verso il pagamento di un corrispettivo unitario che costituisce un'unica operazione. Le stesse disposizioni si rendono applicabili, in linea con il primo paragrafo dell'articolo 26 della sesta direttiva comunitaria e con quanto gia' disposto dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 16 gennaio 1980, agli organizzatori di giri turistici, intendendosi per tali i soggetti in qualsiasi forma strutturati (associazioni, enti pubblici o privati, ecc.) che pongono in essere e mettono a disposizione dei viaggiatori pacchetti turistici secondo la definizione contenuta nel primo comma del citato articolo 74-ter, anche se realizzati nell'arco della stessa giornata (escursioni, visite alla citta' e simili), svolgendo quindi attivita' equiparabili a quelle delle agenzie di viaggio e turismo vere e proprie, ai fini della disciplina tributaria applicabile. Il particolare regime di determinazione del tributo non si applica, invece, alle agenzie di viaggio che svolgono attivita' di mera intermediazione nei confronti dei clienti, cioe' che agiscono in nome e per conto dei viaggiatori, rendendosi applicabile in tale ipotesi l'ordinario criterio di determinazione dell'imposta fondato sul sistema detrattivo "imposta da imposta". In tale categoria di operazioni rientrano, a titolo esemplificativo, le prenotazioni di alberghi, le prenotazioni di viaggi, la vendita di biglietti di trasporto, i servizi relativi alla vidimazione dei passaporti e similari. Analogamente lo stesso regime speciale non si applica ai servizi effettuati direttamente dagli organizzatori avvalendosi delle proprie strutture aziendali (alberghi, ristoranti, mezzi di trasporto, etc), ma solo a quelli resi da terzi. 9.2 - AMBITO OGGETTIVO Come gia' osservato nel paragrafo precedente, il primo comma dell'articolo 74-ter, nel testo riformulato dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 313 del 1997, limita l'operativita' delle nuove disposizioni alle attivita' che si concretizzano in una vera e propria organizzazione di pacchetti turistici individuata, per evitare incertezze nell'applicazione della nuova normativa, con il rinvio all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111. Tale norma dispone che "I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore, ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: - a) trasporto; - b) alloggio; - c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 7, lettere i) e m) del decreto legislativo n. 111 del 1995 che costituiscono parte significativa del "pacchetto turistico". Dalla formulazione onnicomprensiva adottata dal legislatore ("pacchetto turistico") e dal chiaro tenore letterale della norma si ricava che il regime speciale non e' applicabile alle ipotesi in cui l'attivita' espletata dall'agenzia si riduca ad una prestazione singola come il semplice trasporto o la fornitura del solo alloggio o l'esecuzione di un solo servizio turistico senza che ci sia la combinazione di almeno due delle predette prestazioni. Si precisa, quindi, come gia' fatto in passato con la circolare ministeriale n. 30 del 24 giugno 1980, che lo speciale regime dell'articolo 74-ter non torna applicabile alle cosiddette "linee turistiche", qualora non siano fornite dall'agenzia al cliente anche altre prestazioni (pasti, alberghi, ecc.) che, beninteso, non siano da ritenere accessorie ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. n. 633 del 1972. Tale conclusione trova riscontro nella lettura dell'articolo 26 della menzionata sesta direttiva comunitaria che in piu' punti fa riferimento alla natura composita del servizio turistico. Ed infatti il primo paragrafo del menzionato articolo 26, usa la locuzione di "cessioni e prestazioni di servizi di altri soggetti passivi" per l'esecuzione del viaggio, il secondo paragrafo dispone che per le prestazioni (operazioni) effettuate dall'agenzia di viaggi e' considerata come base imponibile la "differenza tra l'importo totale a carico del viaggiatore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ed il costo effettivo sostenuto dall'agenzia di viaggi per le cessioni e le prestazioni di servizi di altri soggetti passivi". Per tali ultimi soggetti, peraltro, il quinto comma dell'articolo 74-ter in commento introduce un autonomo sistema di determinazione del tributo le cui modalita' saranno illustrate nel relativo paragrafo. In forza delle considerazioni sopra esposte e attesa la locuzione "verso il pagamento di un corrispettivo globale" contenute nel primo comma dell'articolo 74-ter, il regime speciale non e' applicabile neppure a quelle fattispecie in cui i vari elementi che compongono la prestazione unica siano dedotti in contratto e valutati analiticamente dalle parti contraenti come singoli servizi e non come prestazione unica, ovvero a quelle fattispecie nelle quali il servizio reso abbia una durata inferiore a quella minima prevista dal citato articolo 2 del decreto legislativo n. 111 del 1995 e non comprende almeno un pernottamento, a meno che non si tratti di escursioni, visite a citta' e simili che si esauriscono nell'arco della stessa giornata, che sono assimilate ai pacchetti turistici, come gia' precisato nel precedente paragrafo 2. Resta pertanto inteso che nel caso di organizzazione di un convegno o di un'altra simile manifestazione, ovvero di un soggiorno in albergo ecc., il cui prezzo non risulti incluso nel corrispettivo globale di un pacchetto turistico, si renderanno applicabili due distinti regimi di determinazione del tributo: quello speciale previsto dall'articolo 74-ter per il prezzo del pacchetto turistico ed il regime normale per il prezzo del convegno e dell'altra simile manifestazione, ovvero del soggiorno in albergo ecc.. Si segnala, inoltre, che - come pure rilevato dalla relazione ministeriale che accompagna il provvedimento - la parola "cliente" adottata dal testo previgente dell'articolo 74-ter e' stata sostituita con la parola "viaggiatore" in modo da evitare una lettura distorta della disposizione recata dal primo comma dell'articolo in parola nel testo rinnovato, che autorizzi l'estensione del sistema speciale di determinazione del tributo alle agenzie che non esplicano alcuna attivita' organizzativa, ma si limitano a collocare sul mercato, a vantaggio dei consumatori finali, pacchetti turistici gia' predisposti da altri operatori. 9.3 - AMBITO TERRITORIALE La definizione dell'ambito territoriale di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 74-ter non subisce particolari modificazioni rispetto a quanto stabilito dalla normativa previgente. In particolare, sulla base dell'applicazione del principio della territorialita' comunitaria del servizio turistico, le operazioni delle agenzie di viaggio e turismo possono essere classificate nel modo seguente: a) operazioni effettuate all'interno del territorio comunitario, le quali sono integralmente imponibili con i criteri di cui all'articolo 74-ter in rassegna; b) operazioni a favore del viaggiatore per le quali l'agenzia di viaggio fa ricorso ad altri soggetti, eseguite al di fuori del territorio della Comunita' europea, non soggette ad imposta a norma dell'articolo 9 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e per le quali non compete il beneficio di cui al secondo comma del medesimo articolo 9, consistente nella sospensione dell'imposta per gli acquisti di beni e servizi; c) prestazioni miste, cioe' servizi resi dall'agenzia organizzatrice in parte nel territorio comunitario ed in parte al di fuori dello stesso, nei confronti delle quali la tassazione va limitata soltanto ai servizi forniti dall'agenzia nell'ambito comunitario a diretto vantaggio del viaggiatore, sulla base di criteri di imputazione proporzionale esaminate dettagliatamente nel sesto paragrafo. Relativamente alle prestazioni di trasporto rientranti nell'esecuzione del viaggio va messo in evidenza che se il viaggiatore usufruisce nell'ambito del territorio della Comunita' europea delle sole prestazioni di trasporto, mentre tutte le altre prestazioni (cosiddette a terra) gli vengono rese fuori della Comunita', le prestazioni di trasporto ricevono il trattamento delle altre prestazioni, alle quali accedono e sono pertanto considerate alla stregua di queste ultime non imponibili ai sensi del richiamato articolo 9 del D.P.R. n. 633 del 1972. Al contrario, se fuori del territorio della Comunita' europea vengono rese al cliente solo prestazioni di trasporto e nell'ambito della Comunita' europea tutte le rimanenti, anche le dette prestazioni di trasporto sono soggette al tributo, al pari di quelle rese nel territorio comunitario in applicazione del principio dell'accessorieta'. 9.4 - MOMENTO IMPOSITIVO Il settimo comma dell'articolo 74-ter in rassegna considera quale momento impositivo delle operazioni, alle quali si applica il particolare sistema di determinazione del tributo, il pagamento integrale del corrispettivo e, comunque, se antecedente, la data di inizio del viaggio o del soggiorno. Tale disposizione non si discosta da quella prevista dal quarto comma dell'articolo 1 del decreto ministeriale 16 gennaio 1980, in considerazione della particolarita' delle operazioni svolte dalle agenzie di viaggio e della peculiare organizzazione dei servizi ad esse connessi. E' da ritenere, sulla falsariga della norma regolamentare sopra citata, che il viaggio o il soggiorno si consideri iniziato nel momento in cui viene effettuata la prima prestazione di servizio a diretto vantaggio del viaggiatore (trasporto, alloggio, somministrazione di pasti e bevande, ecc.). Valgono, a tale riguardo, in presenza del medesimo dettato normativo, le precisazioni gia' fornite con la menzionata circolare ministeriale n. 30 del 1980. In particolare, attesa la precisa formulazione della norma, l'eventuale pagamento di acconti, effettuati dal cliente, cosi' come l'emissione della fattura da parte dell'agenzia non determina il sorgere dell'obbligazione tributaria, la cui nascita resta esclusivamente subordinata alle suddette circostanze dell'integrale pagamento del corrispettivo e dell'inizio del viaggio. Nel caso di viaggi collettivi sorgono tante obbligazioni tributarie quante sono le controparti, committenti dei servizi forniti dall'agenzia, aventi una propria autonomia contrattuale. Ne discende che, se in ipotesi, su dieci clienti soltanto cinque pagano l'intero corrispettivo, l'obbligazione tributaria si realizza soltanto per tali soggetti, restano "sospesa" per i rimanenti clienti. Naturalmente, qualora il committente sia unico - come si verifica nel caso di vendite di "viaggi collettivi" da parte di un'agenzia ad un'altra - si versa nella ipotesi di una sola obbligazione tributaria il cui sorgere e' determinato dal pagamento dell'intero corrispettivo, da parte dell'agenzia acquirente, o dall'inizio del viaggio. 9.5 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA Le modalita' di determinazione dell'imponibile e dell'imposta, relativamente alle operazioni alle quali si applica il particolare regime delle agenzie di viaggio non diverge sostanzialmente da quello della disciplina previgente, fondata, come e' noto, sul procedimento detrattivo "base da base". A tal fine, il secondo comma dell'articolo 74-ter dispone che il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo, cioe' il prezzo corrisposto dal viaggiatore per l'acquisto del pacchetto turistico, va ridotto dei costi, al lordo della relativa imposta, sostenuti dall'agenzia stessa per l'acquisto di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore (in linea generale il trasporto, l'alloggio, il vitto, ecc.). Valga il seguente esempio: - corrispettivo dell'agenzia organizzatrice: L. 3.000.000 - costi dei beni e servizi acquistati dall'agenzia a diretto vantaggio del viaggiatore: L. 2.000.000 - base imponibile lorda: L. 1.000.000 (3.000.000 - 2.000.000) - scorporo dell'imposta: L. 1.000.000 x 16,65% = L. 166.500 - imponibile netto: L. 1.000.000 - 166.500 = L. 833.500 - imposta dovuta: L. 833.500 x 20% = L. 166.700 Per i viaggi misti, effettuati cioe' in parte nell'ambito del territorio comunitario e in parte al di fuori di esso, la base imponibile e' determinata sulla base del rapporto tra i costi sostenuti dall'agenzia per le operazioni effettuate da terzi all'interno della Comunita' europea e quelli sostenuti all'interno e all'esterno della Comunita'. La percentuale che ne risulta va applicata all'ammontare del corrispettivo convenuto dall'agenzia per la sua prestazione. Dall'importo cosi' determinato si detrae il costo dei servizi prestati da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore nella Comunita' europea e la risultante costituisce la base imponibile al lordo dell'imposta. Valga il seguente esempio: - corrispettivo pattuito dall'agenzia organizzatrice per prestazioni miste: L. 5.000.000 - costi sostenuti dall'agenzia nella Comunita': L. 1.500.000 - costi sostenuti dall'agenzia fuori della Comunita': L. 2.000.000 - costi complessivi dentro e fuori della Comunita': L. 3.500.000 1.500.000 ----------- x 100 = 43% (rapporto tra costi nella Comunita' costi 3.500.000 complessivi) Applicando detta percentuale al corrispettivo pattuito dall'agenzia, si avra': 5.000.000 x 43% = 2.150.000 Dal suddetto importo (L. 2.150.000), che rappresenta la quota parte del corrispettivo dei servizi resi nel territorio della Comunita', dovra' sottrarsi il corrispondente costo dei servizi sostenuto nella Comunita' (1.500.000) per cui la base imponibile lorda sara' costituita da L. 650.000 (2.150.000 - 1.500.000). Su detta base, dopo aver proceduto allo scorporo dell'imposta in essa incorporata (16,65%), si applichera' l'aliquota ordinaria del 20%. 9.6 - LA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA Il terzo comma dell'articolo 74-ter, in conseguenza del particolare metodo di determinazione dell'imposta per le operazioni di organizzazione di pacchetti turistici da parte delle agenzie di viaggio (sistema detrattivo "base da base") ed in linea con il secondo comma dell'originario articolo 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, esclude la detrazione nei modi ordinari dell'imposta relativa ai costi sostenuti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a diretto vantaggio dei viaggiatori. Tale esclusione, prevista per le agenzie di viaggio, costituisce una deroga alla detraibilita' delle prestazioni in esame (alloggio in alberghi, trasporto di persone, somministrazioni di alimenti e bevande, ecc.) che l'articolo 19-bis1, lettera e) del citato D.P.R. n. 633 del 1972 ammette, invece, in caso di acquisti che formino oggetto dell'attivita' propria dell'impresa. Ne consegue, cosi' come per il passato, che, in applicazione del cennato principio, le agenzie non possono avvalersi del beneficio previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto istitutivo dell'I.V.A., che consente l'acquisto di beni e servizi senza l'applicazione dell'imposta. Con riferimento alla particolare disciplina di cui all'articolo 74- ter non si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 19, come modificato con effetto dal 1 gennaio 1998, dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 313 del 1997. E' da precisare che, qualora l'agenzia svolga anche attivita' diverse da quelle disciplinate dal primo periodo del primo comma dell'articolo 74-ter riformato (intermediazione o altre), l'imposta assolta per l'acquisizione di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento di dette attivita' puo' essere detratta ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 19 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972, come sopra modificati con effetto dal 1 gennaio 1998, al pari di quella assolta per tutti gli altri beni e servizi compresi i beni ammortizzabili materiali (mobili e immobili) e immateriali (marchi, insegne, ecc.) e per le spese generali. Per l'attivita' di intermediazione concernente i servizi internazionali di cui al numero 7-bis) dell'articolo 9 del D.P.R. n. 633 del 1972, l'agenzia puo' avvalersi del beneficio previsto dallo stesso articolo 9, secondo comma, al fine dell'acquisizione, senza applicazione dell'imposta, dei beni e servizi occorrenti per lo svolgimento di tale attivita'. 9.7 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA DA PARTE DELLE AGENZIE RIVENDITRICI DI PACCHETTI TURISTICI E DELLE AGENZIE OPERANTI COME MANDATARI SENZA RAPPRESENTANZA Il quinto comma dell'articolo 74-ter disciplina il particolare sistema di determinazione dell'imposta con riguardo alle prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che cedono, in nome e per conto proprio, pacchetti turistici organizzati da altri soggetti, cioe' "commerciano" pacchetti turistici acquistandoli gia' confezionati e rivendendoli ad un prezzo maggiorato e lucrando la differenza di prezzo, ovvero si avvalgono, per collocare sul mercato i pacchetti medesimi, di mandatari senza rappresentanza, cioe' di soggetti che agiscono in nome proprio e per conto dell'agenzia medesima. L'imposta dovuta dalle due categorie di soggetti e' computata deducendo dal corrispettivo lordo dovuto dal viaggiatore all'agenzia di viaggio e turismo, la parte del corrispettivo di spettanza dell'operatore turistico che ha organizzato i pacchetti medesimi. Dal risultato cosi' ottenuto va scorporata l'imposta in esso contenuta e successivamente va applicata sullo stesso imponibile l'aliquota ordinaria. Con tale calcolo si perviene al risultato di assoggettare al tributo con il sistema detrattivo "base da base", sia la maggiorazione dell'agenzia che commercia in pacchetti turistici, sia la provvigione del mandatario senza rappresentanza, secondo i principi dettati in proposito dall'articolo 13, comma 2, lett. b), del decreto I.V.A.. Ad esempio: - corrispettivo lordo pagato dal viaggiatore: L. 4.000.000 - corrispettivo pagato dall'organizzatore L. 3.700.000 - differenza (margine commerciale e provvigione) L. 300.000 - scorporo: 300.000 x 16,65% = L. 49.950 - L. 300.000 - 49.950 = L. 250.050 - calcolo dell'imposta dovuta: L. 250.050 x 20% = L. 50.010 9.8 - VOLUME D'AFFARI Il volume d'affari delle agenzie e' costituito, ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: a) dalle operazioni da esse effettuate nel territorio comunitario; b) dalle operazioni effettuate fuori del territorio comunitario; c) dai corrispettivi delle attivita' diverse da quelle consistenti nell'organizzazione in proprio di pacchetti turistici, ai sensi del primo comma dell'articolo 74-ter, ed in particolare dalle provvigioni relative all'attivita' di intermediazione con potere di rappresentanza, in relazione alle quali l'ottavo comma dell'articolo 74-ter, come di seguito illustrato dispone che per la determinazione del proprio volume di affari il rappresentante annota nel registro di cui all'articolo 23 del D.P.R. n. 633 del 1972, le copie delle fatture riepilogative mensili (autofatture) emesse e inviate dalle agenzie organizzatrici dei pacchetti turistici. Il rappresentante deve annotare le suindicate fatture con riferimento all'anno di imposta cui le provvigioni si riferiscono, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale. Nel caso di mancato arrivo delle suindicate fatture mensili o anche in attesa del loro arrivo, il rappresentante puo' effettuare, di sua iniziativa, l'annotazione delle provvigioni utilizzando i dati e la documentazione contabile e contrattuale in suo possesso. All'arrivo delle fatture riepilogative mensili delle provvigioni emesse dalle agenzie organizzatrici, il rappresentante deve controllare che le singole annotazioni, gia' effettuate con le modalita' suindicate, coincidano con l'importo complessivo riportato nella fattura e deve effettuare le eventuali annotazioni di integrazione o di rettifica. Le differenze riscontrate devono essere segnalate alle agenzie organizzatrici, affinche' queste ultime provvedano ad effettuare il conguaglio della citata fatturazione. 9.9 - ADEMPIMENTI CONTABILI 9.9.1 - TERMINE DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE E VARIAZIONI SUCCESSIVE DEL COSTO DEI PACCHETTI TURISTICI Il quarto comma dell'articolo 74-ter, analogamente a quanto previsto dal testo del primo comma del medesimo articolo, vigente anteriormente al 1 gennaio 1998, dispone che se la differenza tra il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo ed i costi sostenuti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, cioe' il margine derivante dalle attivita' di organizzazione del pacchetto turistico, per effetto di variazioni successivamente intervenute nel costo, sulla base delle spese effettive, risulta superiore a quella determinata all'atto della conclusione del contratto, sulla base delle spese presunte, la maggiore imposta e' a carico dell'agenzia; se la medesima differenza risulta inferiore, i viaggiatori non hanno diritto al rimborso della minore imposta. In altri termini, poiche' dal momento della fissazione contrattuale del corrispettivo a quello dell'inizio del viaggio intercorre, di regola, un periodo piu' o meno lungo che puo' determinare una variazione del corrispettivo convenuto, in dipendenza dell'aumento o della diminuzione del prezzo dei vari servizi componenti il viaggio, (ad esempio, per la variazione del cambio delle valute estere) la disposizione sopra riportata, la cui ragione giustificativa e' quella di evitare complicate procedure di rettifica dell'imponibile, stabilisce che, in caso di aumento della differenza tassabile, la maggiore imposta e' a carico dell'agenzia che, quindi, non potra' addebitare al viaggiatore la differenza, mentre, in caso di sua diminuzione, il viaggiatore medesimo non ha diritto al rimborso della minore imposta. In buona sostanza, come nel caso di aumento dell'imposta il maggior onere resta a carico dell'agenzia organizzatrice del viaggio, cosi' nel caso di diminuzione dell'imposta il relativo risparmio non compete al viaggiatore. L'articolo 74-ter nulla prevede, specificamente, con riguardo al termine di annotazione delle fatture nazionali ed estere relative ai costi sostenuti a diretto vantaggio del viaggiatore. A stretto rigore, pertanto, anche tali fatture possono essere annotate entro il maggior termine biennale ora stabilito dal primo comma dell'articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato, con effetto dal 1 gennaio 1998, dall'articolo 4, primo comma, lett. b), del decreto legislativo n. 313 del 1997. 9.9.2 - MODALITA' DI DOCUMENTAZIONE DEI CORRISPETTIVI La parte maggiormente innovativa della riformulazione del piu' volte menzionato articolo 74-ter e' costituita dalle nuove modalita' di documentazione dei corrispettivi che privilegiano l'adempimento della fatturazione come strumento di documentazione "naturale" del settore economico considerato. Per quanto concerne le concrete modalita' di emissione del documento, occorre distinguere tre tipologie di operazioni - descritte nei sottoparagrafi seguenti - a cui corrispondono specifici obblighi documentali a carico dei soggetti interessati a vario titolo all'operazione in esame. Tale scelta legislativa, ispirata a principi di semplificazione e riduzione delle incombenze contabili degli operatori e di agevolazione dell'esecuzione dei controlli fiscali, intende dirimere le perplessita' sorte nel passato in ordine alle modalita' di documentazione dei corrispettivi da parte dei soggetti in questione. Debbono, pertanto, considerarsi superati, limitatamente all'argomento in trattazione, le istruzioni precedentemente fornite, in particolare, con la circolare n. 97/E del 4 aprile 1997. Occorre subito rilevare che, per motivi di cautela fiscale, contrariamente a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 16 gennaio 1980, tale tipo di fatturazione e' stata configurata come un obbligo da osservare indipendentemente dalla richiesta del cliente. Va evidenziato, inoltre, che tale documento non deve recare la separata indicazione dell'imposta, deve contenere l'espressa indicazione che trattasi di operazione per la quale l'imposta e' stata assolta con le modalita' del regime speciale e che la fattura non costituisce titolo per la detrazione dell'imposta. Cio', ovviamente, sia per le particolari modalita' di applicazione del sistema detrattivo sia per il fatto che trattasi, comunque, di prestazioni con imposta indetraibile. Il momento di emissione della fattura coincide con il momento impositivo gia' commentato nel quinto paragrafo. Va precisato che deve ritenersi regolare la fattura nella quale il viaggiatore viene domiciliato presso l'intermediario, se la vendita e' avvenuta tramite lo stesso, tenuto conto che non sempre infatti l'agenzia organizzatrice e' in possesso del domicilio del viaggiatore. In tal caso, peraltro, nulla vieta all'intermediario di emettere lui stesso la fattura a carico del viaggiatore facendo risultare sulla stessa la sua qualita' di intermediario dell'agenzia organizzatrice, in nome e per conto di quest'ultima. Le modalita' di spedizione della fattura, secondo la prassi ministeriale corrente, sono quelle tradizionali o, a scelta del contribuente, quelle basate sulle tecnologie informatiche. Relativamente al contenuto, la fattura deve indicare distintamente i corrispettivi sia parziali che totali delle prestazioni rese nel territorio della Comunita' europea e di quelle rese al di fuori di essa. 9.9.3 - OPERAZIONI ESEGUITE DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DEI VIAGGIATORI O EFFETTUATE TRAMITE INTERMEDIARI CON RAPPRESENTANZA Le agenzie organizzatrici del viaggio devono emettere la fattura di cui all'articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, nei confronti del viaggiatore con le modalita' ed il contenuto appena illustrati, qualora cedano direttamente i pacchetti turistici da essa organizzati. Qualora, invece, l'agenzia si avvalga di intermediari con rappresentanza, la fattura puo' essere emessa entro il mese successivo alla data di effettuazione delle operazioni come sopra definita. Cio' al fine evidente di consentire all'organizzatore, sulla scorta degli elementi forniti dall'intermediario, di emettere la fattura nei confronti del viaggiatore. Per le provvigioni corrisposte agli intermediari, le agenzie che organizzano il viaggio (soprattutto i tour operator) emettono, per conto degli intermediari che agiscono come mandatari con rappresentanza, una fattura riepilogativa mensile per ciascun intermediario, recante l'ammontare complessivo delle provvigioni corrisposte nel mese, distinguendo, quelle assoggettate ad I.V.A., in quanto afferenti ad intermediazioni relative a prestazioni rese nel territorio della Comunita' europea e quelle non imponibili di cui al numero 7-bis) dell'articolo 9 del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto concernenti prestazioni rese al di fuori della Comunita'. La fattura deve essere emessa entro il mese successivo all'avvenuto pagamento delle provvigioni e registrata, entro lo stesso mese, sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti tenuti ai fini dell'I.V.A.. Cio' al fine di rendere fiscalmente neutra l'operazione in capo all'agenzia che organizza e cede il pacchetto turistico. Per considerare "emessa" la fattura in base alle vigenti disposizioni I.V.A., la stessa deve essere consegnata o spedita all'intermediario che, a sua volta, deve annotarla nel registro delle fatture emesse, in quanto relativa a corrispettivi dello stesso intermediario, senza contabilizzare, ove dovuta, la relativa imposta, in quanto quest'ultima viene assolta in via ordinaria dall'agenzia che organizza il viaggio con il particolare meccanismo descritto (registrazione della fattura sia in entrata che in uscita). 9.9.4 - OPERAZIONI ESEGUITE DA AGENZIE CHE OPERANO IN QUALITA' DI MANDATARI SENZA RAPPRESENTANZA DI ALTRI OPERATORI TURISTICI ORGANIZZATORI DEL PACCHETTO Le nuove disposizioni stabiliscono, altresi', la disciplina da osservare per la fatturazione delle prestazioni effettuate: - dalle agenzie di viaggi che vendono in nome e per conto proprio "pacchetti turistici" organizzati da altri operatori; - dalle agenzie di viaggi che vendono i propri pacchetti turistici avvalendosi di intermediari che operano come mandatari senza rappresentanza. Nel primo caso si e' in presenza di una normale cessione da parte dell'organizzatore del viaggio nei confronti dell'agenzia di viaggi che, a sua volta, cede in nome e per conto proprio al viaggiatore il pacchetto turistico. Per la prima cessione, nulla e' innovato rispetto al passato, in quanto l'organizzatore del viaggio emette fattura ordinaria nei confronti dell'agenzia al momento del pagamento del corrispettivo da parte del cliente o dell'inizio del viaggio o del soggiorno, avendo cura di assoggettare ad I.V.A. la parte del corrispettivo del viaggio effettuato all'interno della Comunita' europea e di indicare la quota di corrispettivo "non imponibile" per la parte eseguita al di fuori del territorio comunitario. Nel secondo caso, quello di cessione del pacchetto turistico effettuata tramite operatori che agiscono come mandatari senza rappresentanza, nelle fatture emesse sia dall'organizzatore del viaggio a carico dell'agenzia che dell'agenzia a carico del viaggiatore devono essere indicati i corrispettivi previsti dall'articolo 13, 2 comma, lett. b) del D.P.R. n. 633 del 1972. Nella particolare ipotesi, sulla fattura dell'organizzatore del viaggio relativa alle prestazioni rese da quest'ultimo al mandatario senza rappresentanza, deve essere indicato il prezzo del pacchetto turistico pagato dal viaggiatore diminuito della provvigione, al lordo dell'imposta, spettante all'agenzia di viaggi, mentre nella fattura dell'agente deve essere indicato l'intero importo corrisposto dal viaggiatore. Gli eventuali sconti di natura finanziaria, gli arrotondamenti o gli abbuoni concessi dall'agente al viaggiatore, dovranno essere indicati in fattura separatamente dal prezzo del viaggio e non potranno essere scomputati dalla base imponibile, al lordo della relativa imposta, che l'agente e' tenuto ad assoggettare ad I.V.A.. Con il particolare sistema di computo sopra esemplificato, che trova riscontro nelle conseguenti modalita' di fatturazione che rappresentano l'applicazione nel settore delle agenzie di viaggio dei principi generali di tassazione del rapporto di commissione, si consegue il risultato di assoggettare al tributo con il sistema detrattivo "base da base", nel primo caso, l'utile lordo dell'agenzia rivenditrice dei pacchetti turistici gia' predisposti, nel secondo caso, la provvigione del mandatario senza rappresentanza. 9.9.5 - OPERAZIONI DELLE AGENZIE CHE OPERANO IN NOME E PER CONTO DEI CLIENTI Come gia' precisato, alle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo che non organizzano i pacchetti turistici per la successiva vendita degli stessi ai viaggiatori, direttamente o tramite mandatari, ma che operano in veste di rappresentanti dei viaggiatori per fornire agli stessi singoli servizi, non e' applicabile il regime speciale di determinazione del tributo, ma quello ordinario. Ne consegue che non saranno applicabili le particolari modalita' di fatturazione, introdotte dai commi 7 e 8 dell'articolo 74-ter nella sua nuova formulazione, ma, ricorrendone i presupposti, i sistemi ordinari di certificazione dei corrispettivi di cui al D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, (alternativita' tra la ricevuta fiscale, lo scontrino fiscale e la fattura), secondo quanto chiarito da questo Dipartimento con la circolare n. 97/E del 4 aprile 1997 ovvero, nelle ipotesi di estrema marginalita' economica, l'esonero contemplato per le prestazioni in parola dall'articolo 2, lettera ff), del medesimo decreto. 9.9.6 - ALTRI ADEMPIMENTI CONTABILI Non essendo mutate le modalita' di determinazione dell'imposta ed in assenza nel nuovo articolo 74-ter di specifiche disposizioni a tale riguardo, le modalita' di registrazione e di liquidazione dell'imposta sono quelle gia' indicate nel D.M. 16 gennaio 1980, gia' illustrate dalla citata circolare ministeriale n. 30 del 1980, il cui contenuto si da' qui per integralmente richiamato, fermo restando quanto precisato, con riguardo ai termini di registrazione, nel precedente paragrafo 8. 9.10 - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE Le disposizioni di cui all'articolo 74-ter nella sua nuova formulazione hanno effetto, per espressa previsione dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 313 del 1997, dal 1 gennaio 1998 e da tale data cessano di avere applicazione le norme incompatibili recate dal previgente articolo 74-ter e del relativo decreto ministeriale di attuazione 16 gennaio 1980. Anche se il menzionato decreto legislativo n. 313 del 1997 non contiene norme transitorie concernenti la materia in esame, non sembra che si pongano particolari questioni in occasione del passaggio alla nuova regolamentazione, atteso che e' rimasto immutato rispetto alla precedente disciplina il momento di effettuazione delle operazioni con la conseguenza che occorrera' fare riferimento a tale momento per la decorrenza delle nuove disposizioni concernenti, in particolare, la diversa delimitazione delle sfera oggettiva del regime speciale, dei particolari criteri di calcolo dell'imponibile e dell'imposta nelle ipotesi di agenzie di viaggio che agiscono in nome e per conto proprio relativamente a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e di prestazioni di mandatari senza rappresentanza, nonche' il nuovo regime di documentazione dei corrispettivi introdotto dai commi 7 ed 8 del nuovo articolo 74-ter. A titolo esemplificativo si espongono di seguito alcuni casi che potrebbero avere frequente applicazione pratica: 1) emissione di fattura per effetto del pagamento dell'intero corrispettivo avvenuto nel 1997 per un viaggio la cui esecuzione abbia inizio nel 1998: l'operazione e' disciplinata dalle norme vigenti anteriormente al 1 gennaio 1998; 2) viaggio iniziato nell'anno 1997 il cui corrispettivo integrale viene pagato interamente nel 1998: si applica la disciplina previgente al 1 gennaio 1998; 3) viaggio iniziato nell'anno 1998 con acconti pagati nel 1997 e saldo pagato nel 1998: si applica la nuova disciplina entrata in vigore il 1 gennaio 1998; 4) viaggio iniziato nel 1997 con pagamento di acconti nel medesimo anno o emissione di fattura parziale e versamento del saldo nel 1998: si applicano le norme previgenti al 1 gennaio 1998. CAPITOLO X ALTRI REGIMI SPECIALI RELATIVI A PARTICOLARI SETTORI Premessa Il nuovo testo dell'articolo 74, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dall'articolo 8, comma 3, del D.lgs n. 313 del 1997, estende l'applicazione dell'imposta con il particolare sistema monofase anche alla vendita al pubblico delle carte telefoniche prepagate per la telefonia mobile, al fine di adeguare la vigente normativa all'attuale evoluzione in atto nel settore delle telecomunicazioni. L'obbligo di assolvere l'imposta relativa alla fornitura dei servizi di telecomunicazione e' a carico del soggetto titolare della concessione o della autorizzazione a fornire tali servizi, previa licenza o autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, da presentare in copia autenticata all'ufficio IVA competente, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972. 10.1 - REGIME IVA RELATIVO AL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI 10.1.1 - AMBITO SOGGETTIVO Soggetto passivo, nel regime monofase, e' il titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare la fornitura di servizi di telecomunicazione per l'imposta relativa alla vendita di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica; il predetto soggetto assolve, altresi', l'imposta relativa ai compensi, comunque denominati, da esso riconosciuti ai soggetti terzi per i servizi relativi alla distribuzione, vendita, abilitazione, riabilitazione e ricarica dei mezzi tecnici di seguito richiamati, nonche' per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico. Le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese dal titolare della concessione o autorizzazione a fornire i predetti servizi, o, comunque, dall'esercente i servizi medesimi, che sia domiciliato o residente fuori della Comunita' Europea, si considerano rese nel territorio dello Stato allorche' i servizi sono ivi utilizzati, come previsto dall'articolo 7, comma quarto, lett. f-bis), del D.P.R. n. 633 del 1972. I predetti servizi si considerano utilizzati nel territorio dello Stato se in partenza dallo stesso, anche se sottoforma di "chiamata di ritorno" oppure ivi richiesti o pagati, o, nel caso di utilizzo dei servizi tramite schede prepagate o di altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione del servizio, qualora la loro distribuzione avvenga nel territorio dello Stato, come disposto dal succitato articolo 7, quarto comma, lett. f-bis) del ripetuto decreto n. 633 del 1972. Gli obblighi di imposta dei predetti soggetti domiciliati o residenti fuori dei territori della Comunita' economica europea e che non hanno sul territorio una stabile organizzazione, sono assolti, in mancanza di un rappresentante fiscale nominato, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, dai soggetti che provvedono alla vendita o distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici piu' volte menzionati. 10.1.2 - AMBITO OGGETTIVO L'imposta, viene calcolata sia nei confronti dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico sia per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, o di telematica, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente. Agli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 74, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, si precisa che per vendita di mezzi tecnici per la fruizione dei predetti servizi si intendono le operazioni di vendita, distribuzione, abilitazione, riabilitazione, ricarica e simili aventi ad oggetto gettoni, schede elettroniche o magnetiche, carte di credito o di pagamento ed ogni altro mezzo, sistema o modalita' predisposto dalla tecnica per legittimare o consentire l'utilizzazione degli apparati di telecomunicazione fissa o mobile da parte degli utenti. E' evidente, peraltro, che non rientrano nella nozione di mezzo tecnico, ai fini di cui trattasi, le carte e le schede che per le loro caratteristiche fungono da meri supporti riportanti codici di accesso e destinati a rendere noti i codici stessi agli utenti che abbiano sottoscritto un contratto di abbonamento ai servizi di telecomunicazione con il titolare della concessione o autorizzazione. 10.1.3 - ADEMPIMENTI Per le vendite dei mezzi tecnici escluse dall'ambito di applicazione della norma in esame, effettuate in locali aperti al pubblico, l'emissione della fattura non e' obbligatoria se non e' richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. Per i corrispettivi relativi ai servizi resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico, l'imposta dovuta non deve essere evidenziata nei documenti eventualmente rilasciati agli utenti separatamente dal corrispettivo della prestazione, in considerazione dell'indetraibilita' dell'IVA nel sistema monofase basato sull'obbligo di assolvimento del tributo che grava unicamente sul titolare della concessione o soggetto autorizzato. I corrispettivi dovuti dagli utenti per i servizi di telecomunicazione di cui alla lett. d), primo comma, dell'articolo 74, dovranno essere registrati mensilmente nel registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 633 del 1972 con riferimento al momento di esigibilita'. La liquidazione ed il versamento dell'imposta dovuta dal titolare della concessione o dal soggetto autorizzato per tutte le operazioni effettuate od attivita' esercitate, deve essere eseguita con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 74, quarto comma, del piu' volte citato D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la possibilita' di eseguire le liquidazioni periodiche ed i relativi versamenti trimestralmente anziche' mensilmente. 10.1.4 - MOMENTO IMPOSITIVO Come evidenziato nei capitoli precedenti, il momento di effettuazione delle operazioni, cui si ricollega il momento di esigibilita' dell'imposta, si individua, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, per la distribuzione delle carte, dei buoni di ricarica, dei gettoni, ecc. nonche' per l'attivazione, l'abilitazione, la riabilitazione, la ricarica e simili da chiunque poste in essere, con il pagamento del corrispettivo. Fanno eccezione i servizi resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico disciplinati dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle Finanze 13 aprile 1978 per i quali il momento di esigibilita' dell'imposta si verifica con la rilevazione del traffico sulla base delle registrazioni meccanizzate appositamente predisposte. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione, con il pagamento dell'imposta sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente, assolve altresi' l'IVA afferente i compensi comunque denominati riconosciuti dal titolare stesso ai soggetti terzi per i servizi relativi alla gestione dei posti ed apparati pubblici di telecomunicazione e per le operazioni connesse, nonche' per quelli relativi alla distribuzione, vendita, abilitazione e riabilitazione dei mezzi tecnici sopra richiamati. 10.2 PRESTAZIONE DI INTERMEDIAZIONE CON RAPPRESENTANZA L'art. 8, comma 1 del decreto legislativo n. 313 del 1997, ha stabilito la disciplina cui assoggettare, ai fini dell'IVA, i corrispettivi afferenti le prestazioni di intermediazione rese dai soggetti che effettuano le operazioni indicate nell'articolo 74, primo comma, lettere a) b) e c) del D.P.R. n. 633 del 1972. Trattasi di prestazioni di intermediazione o commercializzazione di soli tabacchi, dei fiammiferi e dei prodotti editoriali (di cui si e' gia' detto nel relativo capitolo), rese nell'ambito del particolare sistema monofase di applicazione del tributo. La nuova previsione normativa stabilisce che le anzidette prestazioni sono escluse, a far data dal 1 gennaio 1998, dal regime monofase ed attratte nel sistema ordinario di applicazione dell'imposta. * * * Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare. Il direttore generale del Dipartimento delle entrate: ROMANO