(parte 2)
6.6.7. LIQUIDAZIONI PERIODICHE - PRORATA DI DETRAZIONE
  Come  gia'  precisato la compresenza nella compagine sociale di una
pluralita' di soci, di cui alcuni produttori agricoli  cui  si  rende
applicabile  il  nuovo  regime  speciale  agricolo  ed  altri  non in
possesso delle condizioni richieste  per  poterne  fruire,  influenza
l'applicazione  del  regime  speciale  di  detrazione  da parte delle
cooperative, enti ed altri organismi associativi di cui al  comma  2,
lettera  c), dell'art. 34 ed impone a tali soggetti di effettuare, in
sede  di  liquidazione  periodica   e   di   dichiarazione   annuale,
particolari    calcoli   proporzionali,   cosiddetti   "prorata"   di
detrazione, al fine  di  determinare  l'esatto  importo  dell'imposta
detraibile nel periodo.
Il  citato  comma  2,  lett.  c), prevede al riguardo che i costi dei
predetti soggetti siano distinti  nei  tre  gruppi  sottoindicati,  a
seconda  che  concernano conferimenti da parte di soci "agevolabili",
conferimenti di soci  "non  agevolabili"  unitamente  ad  acquisti  e
importazioni di altri prodotti agricoli presso terzi, ovvero acquisti
ed importazioni di altri beni e servizi non agricoli.
  Tale  adempimento  deve essere posto in essere dall'1 gennaio 1998,
data di entrata in vigore del regime speciale di detrazione,  con  la
particolarita'  che,  non assumendo rilevanza nel periodo transitorio
per la  generalita'  dei  soci  il  volume  d'affari  conseguito,  la
ripartizione  tra  il primo e il secondo gruppo per quanto riguarda i
soci o partecipanti, sara' in funzione esclusivamente della  qualita'
di  produttore  agricolo  posseduta  o  meno  dal  socio  per  i beni
conferiti; infatti i conferimenti di beni da parte di soggetti    non
produttori  debbono essere equiparati, ai fini della detrazione, agli
acquisti di prodotti agricoli presso terzi.
Distinzione dei costi ai fini della detrazione applicabile:
1  -  Costi  con  detrazione forfetizzata relativi ai conferimenti di
soci agevolabili
La detrazione compete in  relazione  ai  conferimenti  effettuati  da
parte  dei soci, associati o partecipanti "agevolabili", che possono,
cioe', applicare il regime  speciale  agricolo,  ancorche'  di  fatto
siano in regime normale per opzione.
L'imposta   detraibile   forfettariamente   e'   determinata   quindi
applicando  alle  operazioni  imponibili  effettuate   dall'organismo
associativo la percentuale ottenuta dal seguente rapporto:
                  CONFERIMENTI DI SOCI AGEVOLABILI
----------------------------------------------------------------- = %
TOT.  CONFERIMENTI, ACQUISITI E IMPORT. DI PRODOTTI AGRICOLI E ITTICI
DA TERZI
  Determinata cosi' la parte di operazioni imponibili  corrispondente
ai  conferimenti  "agevolabili",  si  applichera'  a  tale importo la
percentuale  di  compensazione  corrispondente  al  prodotto   ceduto
dall'organismo  associativo  e  si  otterra'  la detrazione spettante
relativa ai conferimenti effettuati dai soci "agevolabili".
  Qualora la cooperativa, consorzio od ente effettui cessioni di piu'
prodotti agricoli, per le quali sono stabilite differenti percentuali
di  compensazione, si rende necessario determinare dapprima la misura
di incidenza delle diverse percentuali di compensazione  relative  ai
prodotti   ceduti   sulle   vendite  effettuate  e,  successivamente,
ripartire la detrazione forfetaria come sopra determinata sulla  base
di tale misura.
2  -  Costi con detrazione analitica relativi ai conferimenti di soci
"non agevolabili" ed agli acquisti di prodotti agricoli e  ittici  da
terzi
La  detrazione  compete per l'intero importo dell'imposta assolta sui
conferimenti effettuati dai soci che non possono applicare il  regime
speciale  agricolo  e  sugli  acquisti effettuati presso soggetti non
associati ne' partecipanti.
3 - Restanti acquisti e importazioni  di  beni  e  servizi  necessari
all'esercizio dell'attivita' (es. spese generali)
  La  detrazione  in  tal caso compete in proporzione ai conferimenti
ricevuti  da  soggetti  "non  agevolabili"   ed   agli   acquisti   e
importazioni effettuati presso terzi.
L'imposta  detraibile  e'  determinata applicando all'imposta assolta
sui predetti acquisti e  importazioni  la  percentuale  ottenuta  dal
seguente  rapporto  (e  corrispondente  al  complemento  a  100 della
percentuale dei costi del gruppo 1)
          CONFERIMENTI DI SOCI NON AGEVOLABILI + ACQUISTI E
            IMPOR. DI PRODOTTI AGRICOLI E ITTICI DA TERZI
----------------------------------------------------------------- = %
          TOT. CONFERIMENTI + ACQUISTI E IMPOR. DI PRODOTTI
                     AGRICOLI E ITTICI DA TERZI
Si riporta a chiarimento il seguente esempio.
Si consideri una cooperativa che effettua cessioni di vino nel  corso
dell'anno  1998  (mese/trimestre) per complessive Lire 150.000.000 di
imponibile e di Lire 30.000.000 di IVA (20%).
A fronte di tali incassi, abbia ricevuto conferimenti imputabili allo
stesso periodo per i seguenti importi:
                                   Imponibile    Aliquota     Imposta
1- Conferimenti di uva da soci
   produttori in regime speciale   60.000.000       4%      2.400.000
   di detrazione (perc.comp.)
 - Conferimenti di uva da soci
   produttori in regime normale    25.000.000      10%      2.500.000
   per opzione (aliq.ord.)
2- Conferimenti di uva da soci      8.000.000      10%        800.000
   non produttori (aliq.ord.)
   e acquisti da terzi (aliq.ord.)  6.000.000      10%        600.000
3- Spese generali (aliq.ord.)       6.000.000      20%      1.200.000
Liquidazione dell'imposta relativa al periodo in esame
- IVA relativa alle operazioni imponibili            Lire  30.000.000
                                         meno
- IVA detraibile:
1 - Detrazione sui conferimenti di soci agevolabili
      60.000.000 + 25.000.000
_______________________________________________ = 86%
60.000.000 + 25.000.000 + 8.000.000 + 6.000.000
86% di 150.000.000 = 129.000.000
129.000.000 x 9% (perc.comp.vino) = 11.610.000 (detr.    - 11.610.000
                                    forfetaria)
2 - Detrazione sui conferimenti dei soci non
    agevolabili e su acquisti di prodotti agricoli       -  1.400.000
    da terzi (800.000 + 600.000)
3 - Detrazione su altri acquisti residuali (spese generali)
14.000.000 = 14% (complemento a 100 della percentuale dell'86%)
----------
99.000.000   (60.000.000 + 25.000.000 + 8.000.000 + 6.000.000)
14% di 1.200.000 (IVA su spese generali) = 168.000       -    168.000
                                                        _____________
                  IVA dovuta nel periodo                   16.822.000
  Naturalmente  i  pro-rata  di  detrazione  relativi  alle  fasce di
acquisti sopra indicati,  possono  variare  nel  corso  dell'anno  in
relazione  al  periodo  in  cui avvengono i conferimenti da parte dei
soci;  si  rende  pertanto  necessario  ricalcolare  i   prorata   di
detrazione  definitivi  relativi  all'intero  anno  solare in sede di
dichiarazione annuale ed effettuare  in  tale  occasione  i  relativi
conguagli.
  In   merito   a   quali   conferimenti  occorre  comprendere  nelle
liquidazioni di un determinato anno, si precisa che  necessita  tener
conto  delle regole applicabili al produttore agricolo conferente nel
periodo in cui e' sorta l'obbligazione tributaria (momento impositivo
- aliquote applicabili - fatturazione)secondo lo schema riportato  al
paragrafo 6.7.5.
  In  particolare,  se  al  socio  conferente  si  applica  il regime
speciale, occorrera' tener conto di tutti  quei  conferimenti  per  i
quali  nel  periodo  di  riferimento  e'  stato  pagato  il prezzo al
produttore agricolo ovvero per i quali e' stata  emessa  fattura;  se
invece il socio e' in regime normale, e' al momento, della consegna o
spedizione  dei  prodotti  che  occorre  fare  riferimento  ovvero al
momento di fissazione del prezzo,  qualora  al  suddetto  momento  di
effettuazione dell'operazione il prezzo non sia ancora determinato.
  Si precisa inoltre che per tutti quei periodi (mesi o trimestri) in
cui si verificano soltanto operazioni di vendita da parte dell'ente o
organismo   associativo,   la   detrazione  forfetizzata  no  subisce
limitazioni, fermo restando ovviamente  l'obbligo  di  effettuare  il
conguaglio  annuale mediante l'applicazione dei sistemi proporzionali
in precedenza descritti, sulla base del  complesso  delle  operazioni
attive e passive effettuate nell'anno.
6.7 - REGIME DI ESONERO - REGIME SEMPLIFICATO
6.7.1 - REGIME DI ESONERO
  Con il comma 6 dell'articolo 5 e' stata data attuazione all'impegno
assunto  dal  Governo  in  sede  parlamentare,  in  occasione   della
conversione  del  D.L. 11 marzo 1997, n. 50, di rivedere, con effetto
dall'anno 1998, tenendo conto della prevista introduzione  a  partire
da  tale  anno  della  nuova imposta (IRAP) prevista dall'articolo 3,
comma 143, lettera a), della legge n. 662  del  1996,  la  disciplina
fiscale  in materia di IVA delle attivita' agricole in funzione della
semplificazione degli adempimenti  documentali  e  contabili  nonche'
della lotta all'evasione.
  Si  ricorda al riguardo che il D.L. n. 50 del 1997 aveva apportato,
con le disposizioni contenute  nei  commi  1  e  3  dell'articolo  2,
radicali   trasformazioni   al  regime  degli  agricoltori  esonerati
previsto dal quarto comma dell'articolo 34, (nel testo  vigente  fino
al   1997),  assoggettando  detti  contribuenti  allo  stesso  regime
contabile semplificato, gia' previsto  dall'articolo  3,  comma  172,
della  legge  n.  662  del 1996 per i contribuenti cosiddetti minimi,
cioe' con volume d'affari non superiore a 20 milioni di lire.
  Soppressa tale disposizione in sede di conversione del citato  D.L.
n.  50, dalla legge 9 maggio 1997 n. 122, sono tornate applicabili le
disposizioni introdotte, con effetto dal 2 marzo 1997, dalla legge 28
febbraio 1997 n. 30 di conversione del D.L.  n.  669  del  1996,  che
aveva  previsto  l'aumento  da  10 a 20 milioni di lire del limite di
volume d'affari stabilito per poter fruire del regime di esonero  dal
versamento   dell'imposta   e   degli  adempimenti  contabili  per  i
produttori agricoli di cui all'articolo 34  del  D.P.R.  n.  633  del
1972.
  Pertanto,  fino  al  31  dicembre  1997  il regime di esonero trova
applicazione  nei  confronti  dei  produttori  agricoli   che   hanno
realizzato   nell'anno  solare  precedente  un  volume  d'affari  non
superiore a 20 milioni di lire.
  A partire dal 1 gennaio 1998 il regime di esonero dagli adempimenti
contabili cambia completamente a  seguito  delle  nuove  disposizioni
contenute  nel  comma 6 del nuovo testo dell'articolo 34 ed assume la
seguente struttura:
a) Contribuente con volume d'affari non superiore a 5 milioni di lire
   (articolo 34, comma 6, primo periodo);
  I produttori agricoli, cosi' come definiti dal comma 2 del medesimo
articolo 34, che nell'anno  solare  precedente  hanno  realizzato  un
volume d'affari inferiore o pari a cinque milioni di lire, costituito
per  almeno  due  terzi  da  cessioni  dei prodotti agricoli e ittici
compresi nella prima parte  della  tabella  A),  sono  esonerati  dal
versamento  dell'imposta  relativa  alle operazioni diverse da quelle
strettamente agricole indicate nel primo comma dell'articolo 34 e  da
tutti   gli   obblighi   documentali   e   contabili   (fatturazione,
registrazione, liquidazioni periodiche,  dichiarazione  annuale).  Ad
essi  fa  carico esclusivamente l'obbligo di numerare e conservare le
fatture  e  le  bollette  doganali  relative  agli  acquisti  e  alle
importazioni, nonche' le fatture di vendita emesse per loro conto dai
cessionari o committenti.
  L'obbligo  di fatturazione per le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi effettuate dai produttori agricoli  "esonerati",  comprese
le  operazioni  diverse da quelle di cui al primo comma dell'articolo
34 effettuate nel limite di un terzo previsto dalla  norma,  continua
infatti,  ai  sensi  del medesimo comma 6 dell'articolo 34, ad essere
posto a carico  dei  cessionari  o  committenti  che  acquistano  dal
produttore  agricolo  beni  o  servizi  nell'esercizio dell'impresa i
quali devono annotarle distintamente, in apposite colonne  o  sezione
del registro degli acquisti, a norma dell'art. 25.
  Al  riguardo  si  ricorda  che  le cessioni effettuate dai soggetti
"esonerati" nel mese di dicembre 1997 con  emissione  di  fattura  da
parte  del  cessionario  o  committente ai sensi dell'art. 21, quarto
comma,  secondo  periodo  (autofattura  differita)  concorrono   alla
quantificazione  del  volume  d'affari  del  produttore  agricolo per
l'anno 1997, ai sensi delle nuove disposizioni recate dall'art. 3 del
D.L. n. 328 del 1997, convertito dalla  legge  29  novembre  1997  n.
410).
  Sulle  cessioni dei prodotti agricoli e ittici elencati nella prima
parte della tab. A) allegata al D.P.R. n. 633  del  1972,  effettuate
dai  predetti  agricoltori  "esonerati",  nonche' sui conferimenti ai
soggetti individuati nel secondo comma, lett.  c),  dell'articolo  34
(cooperative,  consorzi, enti), si rendono comunque applicabili, come
gia'  precisato,  le  aliquote  corrispondenti  alle  percentuali  di
compensazione  stabilite  con  decreto del Ministro delle Finanze, di
concerto con il Ministro per le politiche  agricole,  per  l'espressa
eccezione   fatta   nel  comma  1  dell'articolo  34,  alla  generale
applicazione delle aliquote proprie dei beni ceduti.
b) - Contribuenti con volume d'affari non superiore a 15  milioni  di
   lire  che  esercitano l'attivita' nei comuni montani (articolo 34,
   comma 6, secondo periodo);
  Analogo regime di esonero e'  esteso  ai  produttori  agricoli  che
hanno  realizzato  nell'anno solare precedente un volume d'affari non
superiore a 15 milioni di lire, costituito per almeno  due  terzi  da
cessioni  di  prodotti  agricoli  e ittici compresi nella prima parte
della Tabella  A)  allegata  al  D.P.R.  n.  633  del  1972,  qualora
esercitino  la  loro  attivita' esclusivamente nei comuni montani con
meno di  1000  abitanti  facendo  riferimento  all'ultimo  censimento
ufficiale,  ovvero  nei  centri  abitati con meno di 500 abitanti che
sono stati ricompresi ed individuati nell'ambito degli  altri  comuni
montani  ad  opera delle rispettive regioni come previsto dalla legge
31 gennaio 1994, n. 97.
Per fruire di tale esonero, devono  ricorrere  pertanto  le  seguenti
condizioni:
1.  volume  d'affari, riferito all'anno solare precedente a quello di
   riferimento, non superiore a 15 milioni di lire;
2. limite di 1/3  per  le  operazioni  diverse  da  quelle  agricole,
   effettuate nell'anno precedente;
3.  svolgimento  in via esclusiva dell'attivita' agricola, risultante
   dalla dichiarazione prodotta ai sensi dell'articolo 35 del  D.P.R.
   n.    633  del  1972,  in  uno  o  piu'  territori  montani  sopra
   menzionati, a condizione ovviamente che  siano  stati  individuati
   dalle regioni.
  Non  rientrano,  pertanto,  in  tale limite di esonero i produttori
agricoli che oltre a  svolgere  l'attivita'  agricola  nei  territori
indicati  dall'articolo 34, esercitano la medesima attivita' anche in
comuni  diversi  (es.  su  terreni  solo  parzialmente  ubicati   nei
territori agevolati).
  Per  quanto  concerne  gli  acquisti intracomunitari effettuati dai
produttori  agricoli  esonerati,   restano   ovviamente   fermi   gli
adempimenti  previsti dagli artt. 47, comma 3, e 49, commi 1 e 2, del
D.L. n. 331 del  1993,  convertito  dalla  legge  n.  427  del  1993,
consistenti  nella  annotazione  delle  fatture  di  acquisto,  nella
presentazione all'Ufficio IVA competente della dichiarazione  redatta
su  stampato  conforme al Mod. INTRA 12, allegato al D.M. 16 febbraio
1993,  nonche'  nel  versamento  dell'IVA  dovuta  per  gli  acquisti
intracomunitari.
6.7.2 - CESSAZIONE DEL REGIME DI ESONERO
  Il medesimo comma 6 prevede, al quarto periodo, che le disposizioni
concernenti  il  regime  di  esonero  cessano di avere applicazione a
partire dall'anno solare  successivo  a  quello  in  cui  sono  stati
superati  i  limiti  rispettivamente di 5 o di 15 milioni di lire - e
sono,  a  decorrere  da  tale  anno,  collocati  naturalmente   nella
disciplina  del  regime  semplificato  qualora il volume d'affari sia
pari o inferiore a 40 milioni di lire - ma a condizione che non venga
superato il limite di un terzo previsto per le operazioni diverse  da
quelle elencate nel comma 1 dell'articolo 34.
  Al   riguardo   si  precisa  che  nessuna  comunicazione  si  rende
necessaria all'Ufficio IVA competente a seguito  della  cessazione  a
decorrere  dal  nuovo  anno,  dell'esonero dagli adempimenti, ma solo
l'eventuale comunicazione, ai sensi dell'art. 35 del  D.P.R.  n.  633
del 1972, del soggetto depositario delle scritture contabili.
  Qualora  l'ammontare  delle  operazioni  diverse da quelle agricole
superi, in corso d'anno,  l'ammontare  di  un  terzo,  rapportato  al
totale    delle    operazioni    complessive   via   via   effettuate
dall'imprenditore  agricolo,  comprensive  dei  beni  ammortizzabili,
potrebbe  cessare  l'esonero e potrebbe conseguentemente derivarne un
debito d'imposta relativo all'anno stesso, qualora  tale  superamento
venga confermato a fine anno.
  Al  riguardo,  ai  fini  dei conseguenti adempimenti che ne possano
derivare e in attesa che venga emanato il prescritto regolamento,  si
precisa  che,  ferma restando l'applicazione per l'intero anno solare
delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione  alle
cessioni  di  prodotti  agricoli e ittici effettuate e fermo restando
altresi'  l'obbligo  di  fatturazione  da  parte  del  cessionario  o
committente,  qualora  alla  fine  dell'anno si riscontri l'effettivo
superamento di detto limite di un terzo ed a prescindere  dal  volume
d'affari   realizzato,   dovranno   essere   osservati   i   seguenti
adempimenti:
1. annotazione riepilogativa in apposito  registro  tenuto  ai  sensi
   dell'art.  39  del  DPR n. 633 del 1972; (tot. imponibile e totale
   imposta - con estremi fatture di riferimento) distinta  a  seconda
   delle   percentuali  di  compensazione  applicate,  delle  fatture
   ricevute (autofatture) per le  cessioni  di  prodotti  agricoli  e
   ittici effettuate nell'anno;
2.  annotazione  riepilogativa separata dalla precedente, in apposita
   sezione del  medesimo  registro  di  cui  al  punto  1  (ammontare
   complessivo imponibile distinto per aliquota d'imposta applicata e
   totale  imposta)  delle fatture ricevute con estremi delle fatture
   di riferimento (autofatture) per le operazioni diverse  da  quelle
   agricole effettuate nell'anno;
3.    annotazione   riepilogativa   dell'ammontare   imponibile   dei
   corrispettivi  e  delle   relative   imposte,   distinti   secondo
   l'aliquota   applicabile,   relativi  alle  cessioni  di  prodotti
   agricoli nonche' alle cessioni di altri beni e alle prestazioni di
   servizi effettuate nell'anno nei confronti di privati  consumatori
   senza emissione della fattura;
4.  annotazione  riepilogativa in altra sezione distinta del medesimo
   registro di cui al punto  1  delle  fatture  e  bollette  doganali
   relative  agli eventuali acquisti e importazioni di beni e servizi
   esclusivamente utilizzati  per  l'effettuazione  delle  operazioni
   diverse, distinta per aliquota d'imposta assolta.
  Tutte  le  suddette  annotazioni  devono essere effettuate entro il
termine di  presentazione  della  dichiarazione  annuale  che  dovra'
essere  redatta  utilizzando  il  modello semplificativo previsto dal
medesimo  comma  6  per  i  soggetti  che  si  collocano  nel  regime
semplificato.
  Entro  lo stesso termine dovra' essere poi eseguita la liquidazione
dell'imposta  dovuta  per  l'intero  anno  solare  ed  effettuato  il
relativo  versamento,  riferito  alle  operazioni  diverse  da quelle
agricole effettuate nello stesso periodo, per  le  quali  sono  state
applicate  le  aliquote  proprie  dei  beni  e servizi ceduti tenendo
presente i criteri adottati  per  l'impresa  mista  disciplinata  con
carattere  di  generalita'  del  comma  5  del  medesimo  art. 34. E'
consentita, infatti, anche in tale caso, la  detrazione  dell'imposta
relativa  agli  acquisti e importazioni esclusivamente utilizzati per
l'effettuazione  delle  operazioni  diverse   da   quelle   agricole.
Relativamente  al regime applicabile nell'anno successivo a quello di
superamento del terzo, si precisa che occorre sempre fare riferimento
al volume d'affari complessivamente conseguito tenendo  presente,  ai
sensi  dell'art.  20 del D.P.R. n. 633 del 1972, che solo a tali fini
devono ritenersi escluse le cessioni di beni ammortizzabili.
  Sulla base di quanto  previsto  nell'ultimo  periodo  del  comma  6
dell'articolo  34,  e' data facolta' ai produttori agricoli esonerati
di rinunciare al regime  di  esonero  sopra  illustrato.  Per  quanto
concerne  le  modalita', i termini e i vincoli temporali connessi con
tale opzione, si fa rinvio all'apposito paragrafo che fornisce  tutti
i chiarimenti utili all'esercizio delle opzioni e revoche relative al
settore agricolo.
  Si  precisa  in questa sede che, a seguito della rinuncia al regime
di esonero, i  produttori  agricoli  interessati  possono  scegliere,
senza  alcuna  successiva  specifica  opzione,  il  regime cosiddetto
"semplificato", previsto dal medesimo comma 6 - terzo periodo  -,  di
cui si forniscono chiarimenti al paragrafo seguente, ovvero il regime
speciale ordinario, cioe' quello di detrazione forfetaria previsto in
via  ordinaria  per i produttori agricoli, al quale non si applica il
limite di un  terzo  relativamente  all'effettuazione  di  operazioni
diverse da quelle prettamente agricole.
  Essi  possono  altresi'  optare per l'applicazione dell'imposta nei
modi ordinari (regime normale) ai sensi del  comma  11  del  medesimo
articolo  34,  esprimendo  specifica  opzione  con  le  modalita' che
verranno di seguito specificate.
  In tutti i casi appena indicati, alla rinuncia al regime di esonero
consegue  l'applicazione,  per  le  cessioni  dei prodotti agricoli e
ittici di cui al primo comma dell'articolo 34, delle aliquote proprie
dei singoli prodotti, ad eccezione dei passaggi dei medesimi prodotti
agli enti o organismi associativi cui si applica il regime speciale.
6.7.3 - REGIME SEMPLIFICATO (art. 34, comma 6, terzo periodo)
  Il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 34  introduce  un  nuovo
regime  semplificato  riservato  ai produttori agricoli che nell'anno
solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore  a  5
milioni  di  lire, ovvero a 15 milioni di lire, ma inferiore o pari a
40 milioni di lire.
  Tale regime semplificato si differenzia rispetto al regime speciale
ordinario solo per l'aspetto degli adempimenti contabili, atteso  che
identiche  sono  sia la detrazione forfetaria dell'imposta, in misura
corrispondente alle percentuali di compensazione, che  l'applicazione
delle aliquote normali per le cessioni di prodotti agricoli e ittici,
dagli   stessi   effettuate   nei  limiti  che  verranno  di  seguito
specificati; per le operazioni diverse  dalle  cessioni  di  prodotti
agricoli  e  ittici  si  applica  anche  in tale caso il regime delle
imprese agricole miste previsto dal comma 5 dello stesso art. 34.
  Condizione per fruire del  regime  semplificato,  e'  la  tipologia
delle  operazioni  che compongono il volume d'affari, le quali devono
essere  costituite,  come  per   i   contribuenti   esonerati   dagli
adempimenti  contabili,  dalle cessioni di prodotti agricoli o ittici
elencati nella prima parte della tabella A) allegata al D.P.R. n. 633
del 1972, nella misura  minima  di  due  terzi  del  complesso  delle
operazioni effettuate.
  Quanto   agli  adempimenti  contabili,  i  contribuenti  in  regime
semplificato   sono   esonerati   dall'obbligo   delle   liquidazioni
periodiche  e dei relativi versamenti. Essi debbono invece provvedere
ai seguenti adempimenti:
1. emissione  della  fattura  per  tutte  le  operazioni  effettuate,
   ovvero,  a scelta dell'imprenditore agricolo, emissione di fattura
   nei soli confronti dei soggetti d'imposta che acquistano i beni  e
   i   servizi   nell'esercizio   dell'impresa   ed  annotazione  dei
   corrispettivi  per  le  operazioni  effettuate  nei  confronti  di
   privati  consumatori  con  le  modalita'  e  nei  termini previsti
   dall'art. 24 del D.P.R. n. 633 del 1972. Si ricorda infatti che  i
   produttori   agricoli   di  cui  all'articolo  34  sono  esonerati
   dall'obbligo  di  emissione  dello  scontrino  fiscale   a   norma
   dell'articolo 2, comma 1, lettera pp) del D.P.R. 21 dicembre 1996,
   n. 696;
2.  numerazione e conservazione, ai sensi del menzionato articolo 39,
   delle fatture emesse nonche' delle  fatture  e  bollette  doganali
   relative  agli  acquisti ed importazioni effettuati nell'esercizio
   d'impresa;
3. annotazione riepilogativa (totale imponibile  e  totale  imposta),
   distinta  a  seconda  delle  aliquote  applicate, entro il termine
   previsto per la presentazione della dichiarazione  annuale,  delle
   fatture  emesse  nel corso dell'anno solare, tale annotazione deve
   essere effettuata in apposito registro numerato e bollato ai sensi
   dell'articolo 39 del richiamato D.P.R. n. 633  del  1972,  ovvero,
   ove  tenuto, nel registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24
   del medesimo  decreto;  negli  stessi  termini  e  con  le  stesse
   modalita' deve essere effettuata in colonne distinte o in apposita
   sezione  dello  stesso registro, l'annotazione riepilogativa delle
   fatture o dei corrispettivi riscossi  per  le  operazioni  diverse
   effettuate nell'anno;
4.  annotazione  riepilogativa,  in  sezione  distinta  dello  stesso
   registro,  delle  fatture  e  bollette  doganali   relative   agli
   eventuali acquisti e importazioni di beni e servizi esclusivamente
   utilizzati per l'effettuazione di operazioni diverse, distinta per
   aliquota d'imposta assolta;
5.  annotazione  distinta  nel medesimo registro, ovvero in appostito
   registro,  a  scelta  del  contribuente,  delle  fatture  ricevute
   relative   agli   acquisti  intracomunitari  effettuati  nell'anno
   solare, in relazione ai  quali,  in  ossequio  alla  finalita'  di
   semplificazione,  si  consente  venga  versata,  entro  lo  stesso
   termine di presentazione della dichiarazione annuale, la  relativa
   imposta,  computandola  integralmente  in  sede  di  dichiarazione
   annmuale ai soli fini dell'imposta dovuta (articolo 38,  comma  5,
   D.L. n . 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993);
6.  liquidazione  annuale  dll'imposta  da  effettuarsi  nello stesso
   registro di cui al punto precedente e relativo  versamento,  entro
   il  termine  previsto  per  la  presentazione  della dichiarazione
   annuale.
  Sempre nell'ottica di pervenire  alla  piu'  ampia  semplificazione
degli  adempimenti contabili dei contribuenti interessati dalla nuova
normativa,  e'  consentito,  per  l'anno  1998,  di  provvedere  alla
bollatura dei registri richiesti a seguito del superamento del limite
di  esonero  derivante  dall'applicazione  dalla nuova disciplina del
comma  6  dell'art.  34  ed  alla   comunicazione   all'Ufficio   IVA
competente,  prevista  dall'art. 35 dello stesso decreto, concernente
il soggetto depositario delle scritture contabili, entro  il  termine
previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa a tale
anno.
  Per  quanto  concerne  il  registro dei corrispettivi eventualmente
adottato si consente, per lo  stesso  anno  1998,  di  effettuare  la
bollatura   del  relativo  registro  entro  il  suddetto  termine  di
presentazione della dichiarazione annuale e di  annotare  l'ammontare
complessivo  dei  corrispettivi  riscossi  per  l'anno  1998 entro il
citato termine di presentazione della dichiarazione.
6.7.4 - CESSAZIONE DEL REGIME SEMPLIFICATO
  Anche al regime semplificato si applicano le disposizioni  previste
dal quarto periodo del comma 6 dell'articolo 34, in forza delle quali
il  citato  regime  cessa  di  avere applicazione a partire dall'anno
solare successivo a quello in cui e' superato il limite di 40 milioni
di lire, ma a condizione che non venga superato il limite di un terzo
previsto  per  le  operazioni  diverse  dalle  cessioni  di  prodotti
agricoli  e  ittici  di cui al primo comma dell'articolo 34, nel qual
caso il regime semplificato cessa nell'anno stesso del superamento.
  Al riguardo si precisa, quanto al volume  d'affari,  che  la  norma
assume  maggiore rilevanza nel periodo transitorio relativo agli anni
1998-1999, non trovando piu' applicazione il  regime  speciale,  come
gia'  precisato nei paragrafi precedenti, a partire dall'anno 2000 ai
soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato  un  volume
d'affari  superiore  a  40 milioni, i quali si collocano naturalmente
nel regime IVA normale.
  Per  gli  anni  1998  e  1999  invece,  i  produttori  agricoli che
nell'anno solare precedente hanno superato il limite di 40 milioni di
lire, applicano gli adempimenti contabili  stabiliti  per  il  regime
speciale  previsto per il settore agricolo sulla base dei chiarimenti
in precedenza  forniti,  ovvero  possono  optare  per  l'applicazione
dell'imposta  nei  modi  ordinari, comunicando l'opzione prevista dal
comma 11 del medesimo articolo 34
6.8 - OPZIONI E REVOCHE
6.8.1 - OPZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA NEI MODI ORDINARI
  Lo speciale regime per  i  produttori  agricoli,  disciplinato  dal
nuovo  testo  dell'articolo  34,  e'  previsto  come  regime naturale
d'imposta  in  presenza  dei  presupposti  oggettivi   e   soggettivi
illustrati nei paragrafi precedenti della presente circolare.
  Il  comma 11 dello stesso articolo 34 prevede tuttavia, per tutti i
contribuenti cui si rende applicabile lo  speciale  regime  agricolo,
compresi  quindi  anche  i soggetti in regime di esonero ed in regime
semplificato di cui al comma 6 del medesimo articolo, la facolta'  di
optare  per  l'applicazione  dell'IVA  nei modi ordinari ai sensi del
citato comma 11 rinunciando, pertanto, alle disposizioni  agevolative
per essi previste. In tal caso, tali contribuenti dovranno operare la
detrazione  dell'IVA  assolta  sugli acquisti secondo le disposizioni
ordinarie stabilite dall'articolo  19  e  saranno  assoggettati  agli
obblighi  e  agli  adempimenti  previsti per qualsiasi altro soggetto
IVA, ad eccezione dei passaggi di prodotti agricoli  ed  ittici  agli
enti  e  agli organismi associativi che potranno continuare ad essere
fatturati da questi ultimi per conto dei produttori agricoli stessi.
  Tale opzione e' vincolante fino a quando  non  e'  revocata  ed  e'
soggetta  al  nuovo  vincolo minimo di un quinquennio a decorrere dal
primo gennaio  dell'anno  in  cui  la  scelta  e'  operata.  Qualora,
tuttavia,  siano  stati  acquistati  o  prodotti, dal soggetto che ha
esercitato   l'opzione,   beni   ammortizzabili,   l'opzione   rimane
vincolante  fino  a  quando  non  sia  trascorso  il termine disposto
dall'articolo 19-bis2,  esempio  per  i  fabbricati,  di  dieci  anni
decorrenti dall'anno di acquisto o ultimazione.
6.8.2 MODALITA' DI COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI
  Il  regolamento  in  corso  di pubblicazione ha attuato il riordino
della complessa e diversificata disciplina delle opzioni  in  materia
di  imposta  sul  valore  aggiunto  e  di  imposte  sui  redditi,  in
attuazione della delega contenuta nell'art. 3, comma  137,  lett.  b)
della  legge  23 dicembre 1996, n. 662 con l'obiettivo di unificare i
termini e le modalita' di esercizio delle opzioni stesse attuando una
semplificazione dell'intero sistema.
  Con il citato regolamento viene  ora  data  rilevanza  al  concreto
comportamento   posto   in   essere   dal  contribuente,  consistente
nell'adozione  di  particolari   regimi   contabili   o   regimi   di
determinazione  dell'imposta  e nell'adempimento di obblighi conformi
alle  disposizioni  prescelte,  trasformando  cosi'  la  tradizionale
dichairazione   di   opzione   o  di  revoca  in  mera  comunicazione
obbligatoria, da cui derivano  solo  riflessi  sanzionatori,  ma  non
conseguenze sulla validita' della scelta concretamente operata.
  Inoltre,  vengono  unificate  le  modalita'  di comunicazione delle
opzioni o delle revoche esercitate, prevedendo che tale obbligo venga
generalmente assolto nella  prima  dichiarazione  IVA  da  presentare
successivamente alla scelta operata, cosicche' il contribuente che, a
partire dall'anno 1998, opti per l'applicazione dell'imposta nei modi
ordinari, a norma del comma 11 dell'art. 34 deve comunicare la scelta
operata,  entro  il  15 marzo 1998 se tenuto alla presentazione della
dichiarazione IVA in via autonoma (es. societa'), ovvero entro il  30
giugno, se tenuto alla presentazione della dichiarazione unificata.
  I  soggetti  non  obbligati  alla presentazione della dichiarazione
annuale, in quanto esonerati dagli  adempimenti  contabili  ai  sensi
dell'art.  34,  i quali intendono optare a partire dall'anno 1998 per
l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, comunicheranno  invece
tale  opzione  con  la  dichiarazione da presentare per tale anno nel
1999.
  Infine, nel caso di inizio dell'attivita', qualora il  contribuente
abbia  di  fatto  optato per un regime diverso da quello naturale, la
relativa   comunicazione   all'ufficio   deve   essere    effettuata,
diversamente   da   quanto  finora  previsto,  sempre  con  la  prima
dichirazione IVA da presentare successivamente alla  scelta  operata.
Ad  esempio  se  un  soggetto  inizia l'attivita' nell'anno 1998 e da
quella data si comporta di fatto secondo le disposizioni di un regime
d'imposta  diverso  da  quello  naturale  connessso  con  l'attivita'
esercitata,   dovra'  comunicare  la  scelta  operata  con  la  prima
dichiarazione IVA da presentare successivamente  a  tale  momento,  e
cioe',  entro  il  30  giugno  1999,  termine  di presentazione della
dichiarazione unificata, se trattasi di persona fisica, ovvero  entro
il  15  marzo 1999, termine di presentazione della dichiarazione IVA,
negli altri casi.
6.8.3 - RINUNCIA AL REGIME DI ESONERO
  Sulla base di quanto  previsto  nell'ultimo  periodo  del  comma  6
dell'art.  34,  e di quanto piu' sistematicamente previsto dal citato
regolamento di recente emanazione  e'  data  facolta'  ai  produttori
agricoli  esonerati  di  rinunciare al regime di esonero illustrato e
quindi  all'esonero  da  tutti  gli  adempimenti  contabili   e   dal
versamento    dell'imposta    relativa    alle   operazioni   diverse
eventualmente effettuate, esprimendo tale opzione nella dichiarazione
annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata  e,  in
particolare, per i produttori agricoli gia' esonerati dall'obbligo di
presentazione  della  dichiarazione  annuale che intendono rinunciare
all'esonero per l'anno 1998, con la dichiarazione IVA da  presentare,
relativamente a tale anno, nel 1999.
  In  ogni  caso,  la  rinuncia  al regime di esonero, comportando un
cambiamento del regime di  determinazione  dell'imposta,  vincola  il
contribuente  fino  alla  revoca  e  comunque  per  almeno tre anni a
decorrere dall'anno in cui la scelta viene operata.
6.8.4 DISCIPLINA DELL'OPZIONE NEL PERIODO TRANSITORIO
  Il comma 5 dell'articolo 11 del  decreto  legislativo  n.  313  del
1997,  dispone, come gia' chiarito nella presente circolare, che, per
gli anni 1998 e 1999, il regime speciale di cui  al  citato  articolo
34,   si   rende   applicabile,   quale  regime  naturale,  anche  ai
contribuenti  che  nel  corso  dell'anno  solare  precedente  abbiano
realizzato  un  volume d'affari superiore a quaranta milioni di lire.
Pertanto, qualora tali soggetti,  per  gli  anni  suddetti,  vogliano
adottare  il regime ordinario, devono necessariamente optare ai sensi
dell'articolo 34, comma 11, dello stesso articolo.
  Esclusivamente per l'anno 1998, il comma  7  dell'articolo  11  del
citato  decreto  legislativo  prevede  la  facolta',  a  seguito  del
mutamento  della  disciplina  del  regime  speciale  per  il  settore
agricolo,  di  revocare  l'opzione  precedentemente esercitata per il
regime  ordinario  dell'IVA,  anche  se  non  sia ancora trascorso il
termine triennale di permanenza in tale regime, cosi' come  prevedeva
il previgente comma 12 dell'articolo 34 in vigore fino al 31 dicembre
1997.  Peraltro,  coloro  che vogliono permanere nel regime ordinario
prescelto, con gli stessi termini vigenti fino al 31  dicembre  1997,
qualora  il  previgente  vincolo triennale termini successivamente al
primo gennaio 1998,  non  dovranno  effettuare  alcuna  comunicazione
rimanendo  vincolati  alla  scelta  operata  fino  al  compimento del
triennio.
  Nei casi in cui il vincolo  triennale  termini  invece  con  l'anno
1997,  ed  i contribuenti interessati non intendano nuovamente optare
per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari  sottoponendosi  al
nuovo  vincolo  quinquennale,  ai  predetti  soggetti  si  applica di
diritto  il  regime  speciale  agricolo  e  con  applicazione   delle
disposizioni di cui all'art. 19-bis2, comma 3,
6.9 - RETTIFICA DELLE DETRAZIONI CONSEGUENTI AL MUTAMENTO DI REGIME
  Le  diverse ipotesi di mutamento di regime sopra descritte, possono
comportare un diverso obbligo di calcolo della  detrazione  d'imposta
rispetto  a  qualle  gia'  operata. In tal caso, ai sensi del comma 3
dell'articolo 19-bis2  e'  necessario  eseguire  la  rettifica  della
detrazione  dell'imposta gia' operata limitatamente ai beni e servizi
non ancora ceduti o utilizzati.  In  particolare,  cio'  si  verifica
nelle  ipotesi  specifiche di passaggio dal regime ordinario a quello
speciale e viceversa.
  Nel primo caso,  il  soggetto  che  operava  in  regime  ordinario,
all'atto dell'acquisto dei beni e servizi ha effettuato la detrazione
prevista   dall'articolo   19,   con   recupero  di  tutta  l'imposta
addebitatagli in fattura, prima dell'effettiva cessione degli stessi.
Passato al regime speciale,  all'atto  della  cessione  dei  prodotti
agricoli  giacenti  e rimasti invenduti nel regime precedente, a tale
contribuente  compete  un'ulteiore  detrazione  d'imposta  in  misura
forfetaria,  secondo  quanto  stabilito  dal  nuovo  regime  speciale
disciplinato dall'articolo 34. Pertanto, per evitare tale illegittima
doppia detrazione, l'articolo 19-bis2 stabilisce che su  questi  beni
giacenti  al  momento  del  passaggio di regime - da inventariare per
natura,  qualita'  e  quantita'   nei   modi   e   termini   previsti
nell'apposito paragrafo del capitolo della detrazione - dovra' essere
determinato  l'ammontare  dell'imposta precedentemente recuperata nel
regime  ordinario  sulla  base  delle  percentuali  di  compensazione
vigenti  al  momento  della  rettifica;  tale  importo  dovra' essere
conteggiato a debito in un'unica soluzione nella  prima  liquidazione
periodica  utile (cioe', per le rettifiche da operare nell'anno 1998,
quella scadente dopo il termine di presentazione della  dichiarazione
IVA relativa all'anno 1997) e confermato in via definitiva in sede di
dichiarazione annuale. Ovviamente, nell'ipotsi di acquisti effettuati
senza  pagamento  dell'IVA  (per  esempio  acquisiti  in  sospensione
d'imposta, di cui all'articolo 8, secondo comma del D.P.R. n. 633 del
1972 ecc.),  giacenti  al  momento  del  passaggio  di  regime  -  da
indicarsi  distintamente  nei registri IVA - dovra' essere effettuata
la rettifica nel passaggio al regime speciale, in quanto, l'IVA  deve
considerarsi per tali operazioni come pagata e detratta.
  Nel   secondo   caso  (passaggio  dal  regime  speciale  al  regime
ordinario) il soggetto che operava  in  regime  speciale  verrebbe  a
perdere  la  detrazione forfettaria sui prodotti agricoli che saranno
oggetto di cessione nell'anno in  cui  operera'  in  regime  normale.
Pertanto,  sui  beni  giacenti  al  momento  del passaggio dal regime
speciale a  quello  ordinario,  da  inventariare  nei  modi  previsti
nell'apposito  paragrafo,  del capitolo riguardante la detrazione, il
contribuente dovra' determinare l'ammontare dell'imposta  incorporata
in detti prodotti agricoli finiti e in quelli in corso di lavorazione
(es. prodotti della silvicoltura, prodotti della zootecnica, compresi
gli  animali  nati in azienda, ecc.) applicando al valore normale dei
prodotti stessi le percentuali di compensazione  vigenti  al  momento
della  rettifica.  Per  quanto  riguarda invece le materie prime (es.
mangimi, concimi, fertilizzanti ecc.) la quantificazione dell'imposta
deve essere effettuata sulla  base  delle  fatture  di  acquisto  dei
singoli beni con recupero dell'imposta applicata.
  L'ammontare  della  rettifica cosi' determinata rappresenta in tale
caso un credito d'imposta da utilizzare, come sopra precisato,  nella
prima  liquidazione periodica utile, previa specifica annotazione nel
registro di  cui  all'art.  23.  Anche  tale  rettifica  deve  essere
confermata  in  sede  di  redazione  della  dichiarazione  annuale da
presentare per l'anno cui si riferisce la rettifica stessa.
  Si precisa altresi' che la rettifica  in  tutte  le  ipotesi  sopra
individuate,  concerne  anche  i beni immateriali ammortizzabili ed i
frutti pendenti valorizzati alla data del passaggio di regime.
                            CAPITOLO VII
              NUOVO REGIME SPECIALE IVA PER IL SETTORE
                             EDITORIALE
Premessa
  L'articolo 6 del decreto legislativo n. 313 del 1997 ha  modificato
il regime I.V.A. per il settore editoriale, sostituendo la lettera c)
del  primo  comma dell'articolo 74 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
ed integrando i numeri 18) e 35) della Tabella A, parte II,  allegata
al medesimo D.P.R. n. 633 del 1972.
  Con  le  modifiche  apportate,  come  evidenziato  nella  relazione
illustrativa, non sono stati  alterati  i  caratteri  essenziali  del
particolare  regime  dell'imposta sul valore aggiunto previsto per il
commercio dei prodotti editoriali, il quale resta  caratterizzato  da
un  sistema  monofase  di  corresponsione dell'imposta da parte di un
unico soggetto passivo - l'editore - calcolata sul prezzo  finale  di
vendita al pubblico.
  Le modifiche apportate, sotto il profilo sostanziale, in attuazione
dei  principi  e  dei  criteri  direttivi  della delega, hanno inteso
assicurare, ai fini della  determinazione  della  base  imponibile  e
dell'imposta,  una  maggiore aderenza ai criteri ordinari, eliminando
le incongruenze che potevano dare adito a fenomeni  distorsivi  della
concorrenza e a casi di elusione fiscale.
  Sotto  il profilo formale, le modifiche hanno inteso assicurare una
maggiore  chiarezza  logica  e  sistematica  del  dettato  normativo,
riportando  nel corpo dell'articolo 74, primo comma, lettera c) tutte
le disposizioni modificative o integrative dello stesso contenute  in
altri provvedimenti.
  Passando  ad  illustrare  le  singole  modifiche  apportate,  ci si
soffermera' principalmente  sugli  aspetti  concernenti  le  cessioni
congiunte  di pubblicazioni con supporti integrativi e con altri beni
nonche' le  varie  ipotesi  in  cui  l'imposta  va  obbligatoriamente
applicata in base alle copie vendute.
  Infatti,  tali innovazioni, incidendo sul sistema di determinazione
della base imponibile  e  dell'imposta,  necessitano  di  particolari
chiarimenti  per  i  riflessi applicativi ai fini dell'individuazione
del  momento  impositivo,  dell'individuazione  e  imputazione  delle
aliquote, degli adempimenti contabili.
  Si  reputa  comunque  opportuno  evidenziare  che  le  precisazioni
contenute nella presente circolare formeranno oggetto della revisione
del decreto ministeriale 9 aprile 1993, in corso  di  emanazione.  Va
altresi'  rilevato  che  le  istruzioni  a  suo  temo impartite dalla
soppressa Direzione Generale delle Tasse e  delle  Imposte  Indirette
sugli  Affari  e  dallo  scrivente  sulla  specifica  materia  devono
ritenersi superate alla luce dei chiarimenti forniti con la  presente
circolare.
7.1 - PRESUPPOSTI SOGGETTIVO ED OGGETTIVO
7.1.1 - SOGGETTI PASSIVI
  Il  testo  novellato  dell'articolo  74,  primo  comma,  lettera c)
individua espressamente i soggetti passivi, precisando che  l'imposta
e' dovuta dagli editori.
  Per  editore  deve  intendersi,  in linea generale, l'operatore che
intraprende l'iniziativa economica editoriale; pertanto,  in  assenza
di  uno  specifico  contratto  di  editoria,  si  considera obbligato
all'assolvimento dell'imposta l'operatore che assume in  concreto  il
rischio della realizzazione dell'opera per il successivo sfruttamento
economico della stessa.
  Per   i   prodotti   editoriali  esteri,  il  soggetto  passivo  va
individuato  nell'operatore   che   effettua   l'importazione   delle
pubblicazioni  per  la  successiva commercializzazione nel territorio
dello Stato.
  Sono  equiparati  agli  editori  i  soggetti  che  provvedono  alla
distribuzione  nel  territorio dello Stato delle copie dei giornali e
delle pubblicazioni in genere teletrasmessi in facsimile dall'estero.
  Nell'ipotesi in cui la stampa della pubblicazione sia  commessa  da
un  operatore non residente nel territorio dello Stato ad un soggetto
residente, per la successiva commercializzazione, si precisa  che  il
soggetto passivo va identificato:
-   nel   rappresentante   della  stabile  organizzazione  in  Italia
  dell'operatore estero;
-  in  mancanza,  nel  rappresentante  fiscale  nominato   ai   sensi
  dell'articolo 17 del D.P.R. n. 633 del 1972;
-   nell'ipotesi   in   cui   non   risulti  costituita  una  stabile
  organizzazione ne' sia  nominato  un  rappresentante  fiscale,  nel
  cessionario  che  acquista  i prodotti editoriali nell'esercizio di
  impresa, arti o professioni, per la successiva commercializzazione,
  il quale, in tal  caso,  beneficia  del  regime  speciale  previsto
  dall'articolo 74, lettera c) del D.P.R. n. 633 del 1972.
7.1.2 - AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEL REGIME SPECIALE
  Con  il  decreto  legislativo  in esame sono state apportate alcune
modifiche  intese  ad   individuare   con   maggiore   precisione   e
sistematicita'  i beni nonche' le operazioni cui si applica il regime
speciale per l'editoria.
  L'articolo 74, primo comma, lettera c) del D.P.R. n. 633 del  1972,
come  sostituito  dall'articolo  6 del decreto legislativo n. 313 del
1997, prevede che il particolare regime monofase, con  corresponsione
dell'imposta da parte degli editori, sulla base del prezzo di vendita
al  pubblico,  in relazione al numero delle copie vendute, si applica
"per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei
relativi supporti integrativi e di cataloghi".
  Dopo  avere  individuato  come   regola   di   carattere   generale
l'applicazione  dell'I.V.A. in base al numero delle copie vendute, il
testo novellato precisa che "l'imposta puo' applicarsi  in  relazione
al  numero  delle  copie  consegnate o spedite, diminuito a titolo di
forfetizzazione della resa del 53 per cento per i libri e del 60  per
cento   per   i  giornali  quotidiani  e  periodici,  esclusi  quelli
pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi  o  ad
altri beni".
  Nel  fare  rinvio  ai  successivi paragrafi per quanto attiene alle
modalita' applicative del tributo nelle ipotesi di  esclusione  dalla
forfetizzazione   della   resa   (con   particolare   riguardo   alle
problematiche concernenti le cessioni di pubblicazioni  unitamente  a
supporti  integrativi  o  a beni diversi) si reputa opportuna qualche
precisazione  sull'ambito  oggettivo  di  applicazione   del   regime
speciale.
  Innanzitutto,  e'  stata  usata l'espressione "giornali quotidiani"
anziche'  quotidiani  onde  uniformarsi  formalmente   alla   dizione
utilizzata  nei  numeri 18) e 35) della Tabella A, parte II, allegata
al D.P.R. n. 633 del 1972.
  Per quanto riguarda i periodici,  devono  intendersi  per  tali  "i
prodotti  editoriali  registrati  come  pubblicazioni  ai sensi della
legge 8 febbraio 1948, n. 47 e successive modificazioni ";  si  mette
in evidenza che nel testo novellato e' stata utilizzata l'espressione
ampia  "prodotti  editoriali", atta a ricomprendere ogni bene che "de
iure condito"  possa  essere  qualificato  come  tale  a  seguito  di
eventuali  riforme  normative  intese  ad  estendere  la  nozione  di
pubblicazione, attualmente limitata ai prodotti cartacei e  viceversa
ad  escludere  che, in base alla vigente normativa, siano considerati
prodotti editoriali beni merceologicamente diversi.
  Per  quanto  concerne  i  supporti  integrativi,  per  ragioni   di
chiarezza  sistematica, e' stata recepita nel corpo dell'articolo 74,
primo comma, lettera c) la definizione  introdotta  dall'articolo  3,
comma  10,  del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26
giugno 1990, n. 165,  con  le  modifiche  che  si  illustreranno  nel
prosieguo.
  Relativamente  alla  nozione  di  libri,  si  precisa  che  possono
considerarsi tali tutti i lavori  dell'arte  libraria,  di  qualsiasi
dimensione,  anche  se  solo  illustrati  o di carattere informativo,
purche' stampati.
  Infine, il testo novellato ha espressamente menzionato i  cataloghi
tra i prodotti inclusi nel regime speciale.
  Si  ritiene  opportuno  precisare  che  rientrano  nella nozione di
cataloghi  i  prodotti  editoriali  costituiti  dal  punto  di  vista
redazionale  da  elenchi  di  beni  e di prezzi e da comunicazioni di
natura commerciale, nonche' i depliants, gli opuscoli e simili aventi
funzione meramente pubblicitaria e promozionale.
  Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, come gia' detto
precedentemente, in linea generale, deve pertanto ritenersi  superato
l'indirizzo  ministeriale  piu'  volte  espresso  e  ribadito  con la
circolare n. 63 del 1990, con cui si ritenevano  escluse  dal  novero
dei  prodotti  editoriali le pubblicazioni costituite da meri elenchi
di beni e di prezzi.
  Non rientrano invece nella categoria dei cataloghi  e  non  possono
considerarsi  prodotti  editoriali gli atti, le relazioni o i bilanci
di enti e societa'.
  Si precisa peraltro che, in base alla normativa che sara' in vigore
dal 1 gennaio 1998, il commercio dei  cataloghi  rientra  nell'ambito
applicativo  dell'articolo  74, primo comma, lettera c) del D.P.R. n.
633 del 1972 solo ai fini del regime monofase.
  Resta infatti esclusa la forfetizazione della resa  e  l'I.V.A.  si
applica  con  l'aliquota ordinaria del 20%, salvo che per i cataloghi
di informazione libraria,  per  i  quali  e'  applicabile  l'aliquota
ridotta del 4%.
  Per i cataloghi registrati ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n.
47  ed  aventi i requisiti oggettivi dei periodici, restano viceversa
applicabili le disposizioni previste per tale categoria.
  Giova sottolineare che per tutti i prodotti editoriali  costituisce
condizione  imprescindibile  per  l'applicazione  del regime speciale
l'indicazione  del  prezzo  di  vendita  al   pubblico,   comprensivo
dell'imposta, sulla pubblicazione o su apposito allegato.
7.1.3 - IMPORTAZIONI ED ACQUISTI INTRACOMUNITARI
  Si  reputa opportuno osservare che la disciplina delle importazioni
e degli acquisti intracomunitari di prodotti editoriali non e'  stata
presa  in  considerazione  nell'ambito  della  revisione  del  regime
speciale .I.V.A. dell'editoria operata con l'articolo 6  del  decreto
legislativo in esame.
  Per  tali aspetti, si fa pertanto rinvio alle disposizioni del D.L.
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427 nonche' alle norme  regolamentari  di  cui  agli
articoli  4, 5, 6 e 7 del D.M. 9 aprile 1993, che restano applicabili
fino all'entrata in vigore del nuovo emanando  decreto  ministeriale,
salvo  le  modifiche  alla  disciplina sostanziale nel regime interno
illustrate nella presente circolare.
  Precisamente, per le pubblicazioni importate, l'I.V.A. deve  essere
assolta  dall'importatore  ed e' riscossa dalla dogana sulla base del
prezzo di vendita al pubblico.  Il  valore  delle  pubblicazioni,  se
importate  per  la  successiva  commercializzazione,  e' diminuito, a
richiesta degli importatori,  della  percentuale  di  forfetizzazione
della resa nella misura del 53% per il libri e del 60% per i giornali
quotidiani  e  per i periodici - esclusi quelli pornografici - ceduti
senza supporti integrativi o altri beni.
  L'imposta assolta in dogana non e' detraibile e per  le  successive
vendite non sussiste l'obbligo di emissione della fattura.
  Per   gli  acquisti  intracomunitari,  occorre  distinguere  se  le
pubblicazioni    sono    destinate    o    meno    alla    successiva
commercializzazione.
  Se  i  beni non sono destinati alla successiva commercializzazione,
l'I.V.A. e' dovuta dal cessionario sulla base del prezzo  di  vendita
al pubblico nel territorio dello Stato e non e' detraibile.
  Se  i  beni  sono  destinati  alla  successiva commercializzazione,
l'imposta e' dovuta dal cessionario sulla base del prezzo di  vendita
al  pubblico, applicando la forfetizzazione della resa per i giornali
quotidiani e per i periodici - esclusi quelli pornografici - e per  i
libri ceduti senza supporti integrativi o altri beni.
  L'imposta  non  e'  detraibile  e  per  le  successive  vendite non
sussiste l'obbligo di emissione della fattura.
  In mancanza di prezzo di vendita al  pubblico  ovvero  su  opzione,
l'acquisto  intracomunitario  di  prodotti editoriali e' equiparato a
quello di qualsiasi altro bene ed e' pertanto soggetto alle ordinarie
disposizioni e agli adempimenti previsti dal D.L. 30 agosto 1993,  n.
331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
7.1.4 - PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE
  Circa  l'ambito  oggettivo  di  applicazione, si fa infine richiamo
alla disposizione dell'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo in
esame, con cui si e' precisato che  non  rientrano  nelle  operazioni
indicate  nel  primo comma, lettera c) dell'articolo 74 del D.P.R. n.
633 del 1972, le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad
esse relative.
  Pertanto, a  decorrere  dal  1  gennaio  1998,  le  prestazioni  di
intermediazione  rese  da  soggetti  che agiscono in nome e per conto
degli editori fuoriescono dall'ambito applicativo del regime speciale
e devono essere assoggettate ad I.V.A. nei modi ordinari.
7.2 - APPLICAZIONE DEL REGIME
  Nel  testo  novellato dell'articolo 74, primo comma, lettera c) del
D.P.R. n. 633 del 1972  viene  enunciata  come  regola  di  carattere
generale  l'applicazione  dell'I.V.A.  in  relazione  al numero delle
copie vendute.
  Per i libri, i giornali quotidiani e i  periodici,  esclusi  quelli
ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni e i giornali
e  i  periodici  pornografici,  l'imposta,  come  regola generale, si
applica con la forfetizzazione della  resa  (rispettivamente,  per  i
libri  nella  percentuale  del  53%  e  per i giornali quotidiani e i
periodici nella percentuale del 60% delle copie consegnate o spedite)
salvo opzione per il sistema delle copie vendute.
7.2.1 - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA CON FORFETTIZZAZIONE DELLA RESA
  Nelle ipotesi in cui e' prevista la possibilita' di avvalersi della
forfetizzazione della resa, vale a dire per le cessioni  di  giornali
quotidiani,  periodici  -  esclusi  quelli  pornografici - e di libri
effettuate senza  supporti  integrativi  o  altri  beni,  il  momento
impositivo  coincide  con quello della consegna o spedizione dei beni
da parte dell'editore, anche in esecuzione di contratto estimatorio o
di deposito con rappresentanza.
  Per quanto riguarda gli adempimenti contabili si fa rinvio a quanto
verra' precisato nel prosieguo.
  Nelle ipotesi in cui e' prevista la possibilita' di avvalersi della
forfetizzazione della resa resta ferma la possibilita' di  applicare,
su  opzione,  il  sistema  di determinazione dell'I.V.A. in base alle
copie vendute.
  Le modalita' di esercizio dell'opzione precisate nel D.M. 9  aprile
1993  saranno  ridisciplinate nell'emanando decreto sostitutivo, alla
luce del regolamento sulle opzioni.
  Si fa presente comunque che l'opzione, a decorrere  dal  1  gennaio
1998,  data  in  cui  entrera'  in  vigore la nuova disciplina per il
settore editoriale introdotta dal  decreto  legislativo  n.  313  del
1997,  potra'  essere  esercitata,  a  facolta'  degli  editori,  per
ciascuna  testata  o  titolo  ovvero  per  ciascun  numero,   dandone
comunicazione  al competente Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
nella dichiarazione annuale I.V.A. da presentare successivamente alla
scelta operata.
  L'opzione, se e' effettuata  per  l'intera  testata  o  titolo,  ha
effetto fino a quando non e' revocata, entro gli stessi termini e con
le medesime modalita' ed e' comunque vincolante per tre anni.
  Se,  invece, l'opzione e' effettuata per il singolo numero, essa e'
vincolante limitatamente al numero stesso e  puo'  essere  comunicata
cumulativamente  per  i  numeri  relativi all'intero anno, in sede di
dichiarazione annuale.
7.2.2 - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IN BASE ALLE COPIE VENDUTE
  L'imposta va  obbligatoriamente  determinata  in  base  alle  copie
vendute nelle seguenti ipotesi:
a) cessioni di cataloghi;
b) cessioni di giornali e periodici pornografici;
c)  cessioni  di  giornali quotidiani, periodici e libri con supporti
   integrativi o altri beni.
  Inoltre, in base all'ultimo periodo della lettera c)  dell'articolo
74   del  D.P.R.  n.  633  del  1972,  come  modificato  dal  decreto
legislativo n. 313 del 1997, i soggetti che esercitano l'opzione  per
avvalersi  delle  disposizioni  della legge 16 dicembre 1991, n. 398;
per  le  cessioni  di  prodotti  editoriali  applicano  l'imposta  in
relazione al numero delle copie vendute secondo le modalita' previste
dalla predetta legge.
  Nelle ipotesi in cui l'I.V.A. va obbligatoriamente  determinata  in
base  alle  copie  vendute,  il  momento impositivo si identifica con
quello dell'effettiva vendita.
  Circa gli adempimenti contabili, si fa rinvio  a  quanto  precisato
successivamente.
  Con   riferimento   alle   singole  ipotesi  in  cui  l'imposta  va
determinata  in  base  alle  copie  vendute,  si  ritiene   opportuno
precisare  quanto  segue,  facendo  richiamo,  per  quanto concerne i
cataloghi, alle precisazioni in precedenza esposte.
7.2.3 -  CESSIONI DI GIORNALI E PERIODICI PORNOGRAFICI
  Giova premettere  che  l'articolo  2,  comma  28,  della  legge  28
dicembre  1995,  n.  549 aveva previsto, per i giornali pornografici,
l'applicazione dell'aliquota I.V.A. ordinaria  e  l'esclusione  dalla
resa forfetaria.
  La  disposizione  e' stata recepita facendo espressa menzione anche
dei periodici pornografici.
  Pertanto, le cessioni di giornali e periodici pornografici, per  le
quali  l'imposta  si  applica  obbligatoriamente  in  base alle copie
vendute, sono escluse dall'aliquota agevolata del 4% e sono  soggette
all'aliquota  del  20%  in  base al n. 18) della Tabella A, Parte II,
allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, come  da  ultimo  modificato  dal
D.L.  29  settembre  1997,  n. 328, convertito dalla legge n. 410 del
1997.
  E'   stato   inoltre   espressamente   previsto   l'assoggettamento
all'aliquota  del 20% per le prestazioni di composizione, legatoria e
stampa dei giornali e dei periodici pornografici, in base al  n.  35)
della  predetta Tabella A, parte II, come modificato dall'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo n. 313 del 1997 e dal citato D.L. n.
328 del 1997.
  Circa i criteri di individuazione  dei  giornali  e  dei  periodici
pornografici,   si   precisa   che   rientrano   in  tale  ambito  le
pubblicazioni di carattere osceno vietate ai minori (di anni 16) e in
generale le pubblicazioni per la cui vendita, ai sensi  dell'articolo
unico  della legge 17 luglio 1975, n. 355, i titolari e gli addetti a
rivendita  di  giornali   e   riviste   sono   stati   esonerati   da
responsabilita'  penali,  purche' le stesse non siano esposte in modo
da renderle immediatamente visibili al pubblico.
  Si precisa inoltre che l'individuazione dei  giornali  pornografici
agli  effetti del trattamento fiscale dovra' conformarsi, in linea di
massima,  all'individuazione  delle  testate  escluse  dalle  tariffe
postali  agevolate,  ai  sensi del citato articolo 2, comma 28, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549,  in  cui  si  colloca  la  richiamata
disposizione    tributaria    che   aveva   previsto   l'applicazione
dell'aliquota I.V.A. ordinaria e l'esclusione dalla  resa  forfetaria
dei giornali pornografici.
7.2.4 - CESSIONI DI PUBBLICAZIONI CON SUPPORTI INTEGRATIVI
  L'articolo   6   ha  apportato  rilevanti  modifiche  di  carattere
sostanziale alla disciplina delle cessioni congiunte di pubblicazioni
con supporti integrativi e con altri beni, anche a titolo gratuito.
  Per quanto riguarda i supporti integrativi, e' stata ricompresa nel
nuovo testo dell'articolo 74, primo comma, lettera c), la definizione
normativa  recata  dall'articolo 3, comma 10 del D.L. 27 aprile 1990,
n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, ma operando una
revisione  del  rapporto  tra  costo  del  supporto  e  prezzo  della
pubblicazione,  onde  attenuare  le  discrasie  che  la  disposizione
vigente fino al 31 dicembre 1997 presenta  rispetto  alle  norme  sul
commercio.
  In  base  alla disciplina che entrera' in vigore il 1 gennaio 1998,
si  considerano  supporti  integrativi  "i  nastri,  i   dischi,   le
videocassette  e  gli  altri supporti sonori o videomagnetici ceduti,
anche gratuitamente,  in  unica  confezione,  unitamente  a  giornali
quotidiani,  periodici  e  libri  a  condizione che i beni unitamente
ceduti  abbiano  prezzo  indistinto  e  che  il  costo  dei  supporti
integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della
confezione stessa".
Pertanto,   il  bene  ceduto  congiuntamente  e'  qualificabile  come
supporto integrativo e rientra nel regime speciale dell'editoria, con
l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4%, qualora  si  verifichino
le seguenti condizioni:
1)  il  bene  rientri  sotto  il  profilo merceologico tra i prodotti
   individuati tassativamente dalla norma;
2) il bene sia ceduto con confezione unitaria e a  prezzo  indistinto
   unitamente   ad  una  pubblicazione  qualificabile  come  giornale
   quotidiano, periodico o libro;
3) l'ammontare del costo del bene medesimo non sia  superiore  al  50
   per cento del prezzo di vendita al pubblico.
  Qualora  non si verifichi la condizione indicata al punto 1), cioe'
il  bene  ceduto  con  confezione  unitaria  e  a  prezzo  indistinto
unitamente  al  giornale  quotidiano,  periodico  o libro non rientri
sotto il profilo merceologico tra i prodotti indicati dalla norma, si
applica la disciplina prevista per le cessioni di  pubblicazioni  con
beni diversi illustrata nel successivo paragrafo.
  Circa  la  condizione  indicata  al  punto  2),  si  precisa che il
concetto  di  confezione  unitaria  va  inteso   sotto   il   profilo
commerciale.
  Pertanto,  tale condizione ricorre sia quando la pubblicazione e il
supporto integrativo sono materialmente assemblati in una  confezione
inscindibile,  sia  quando, pur non essendo materialmente uniti, sono
ceduti contestualmente e a prezzo indistinto.
  Qualora non ricorra la suddetta condizione di cui al punto  2),  si
precisa,  ribadendo l'indirizzo amministrativo costantemente espresso
al riguardo, che le cessioni  di  nastri,  dischi,  viedocassette  ed
altri  supporti  audiovideomagnetici  di  qualsiasi  contenuto (anche
bibliografico)  effettuate  separatamente  da  giornali   quotidiani,
periodici o libri non rientrano nel regime speciale e devono pertanto
assoggettarsi  all'I.V.A.  nei  modi ordinari con l'aliquota prevista
per tali beni (attualmente aliquota del 20%).
  Infine, qualora non si verifichi la condizione di cui al punto  3),
l'I.V.A.  si  applica  in  base al regime speciale con l'aliquota del
supporto integrativo.
7.2.5 - CESSIONI DI PUBBLICAZIONI CON BENI DIVERSI
  Per  quanto  riguarda le cessioni congiunte di giornali quotidiani,
periodici e libri effettuate,  con  prezzo  indistinto  ed  in  unica
confezione   (unica  confezione  da  intendersi  nel  medesimo  senso
precisato  nel  precedente  paragrafo  a  proposito  delle   cessioni
congiunte  di  pubblicazioni  con supporti integrativi), unitamente a
beni diversi da quelli rientranti nella  categoria  merceologica  dei
supporti integrativi (ad esempio giocattoli, articoli di bigiotteria,
gadgets  ecc.) nella nuova disciplina e' stato previsto che il regime
speciale monofase si applica a  condizione  che  il  costo  dei  beni
ceduti  congiuntamente,  anche gratuitamente, non sia superiore al 50
per cento del prezzo dell'intera confezione.
  Se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, e'  superiore  al
10  per cento del prezzo dell'intera confezione, l'imposta si applica
con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti.
  Pertanto, possono verificarsi le seguenti ipotesi:
a) costo del bene congiunto non superiore al 10 per cento del  prezzo
   dell'intera  confezione:  l'I.V.A.  si  applica  in base al regime
   speciale e con l'aliquota ridotta del 4% prevista per  i  prodotti
   editoriali;
b)  costo  del  bene  congiunto  superiore  al  10  per  cento ma non
   superiore al 50  per  cento  del  prezzo  dell'intera  confezione:
   l'I.V.A.   si applica in base al regime speciale con l'aliquota di
   ciascuno dei beni ceduti;
c) costo del bene ceduto congiuntamente superiore al 50 per cento del
   prezzo  dell'intera  confezione:  l'I.V.A.  si  applica  nei  modi
   ordinari.
  E'  il  caso  di  ribadire  che,  sia  per le cessioni congiunte di
pubblicazioni con supporti integrativi sia per le cessioni  congiunte
di   pubblicazioni   con   beni   diversi,   l'imposta   si   applica
obbligatoriamente in relazione al numero delle copie vendute.
  Cio' premesso, appare opportuno fornire le seguenti precisazioni su
alcuni  aspetti  applicativi  in  riferimento   alle   ipotesi   piu'
ricorrenti   di  vendite  congiunte  di  pubblicazioni  con  supporti
integrativi o con altri beni.
7.2.6 -  CRITERI  DI  DETERMINAZIONE  DEL  RAPPORTO  COSTO-PREZZO  ED
        IMPUTAZIONE DELL'ALIQUOTA DI CIASCUNO DEI BENI
  Circa   il   criterio   di  comparazione  del  costo  del  supporto
integrativo ovvero dei beni diversi ceduti congiuntamente al prodotto
editoriale,  con  il   prezzo   dell'intera   confezione,   ai   fini
dell'individuazione  dell'aliquota applicabile nonche' della verifica
delle condizioni previste dalla norma per l'applicazione  del  regime
monofase  (nell'ipotesi di beni diversi dai supporti integrativi), e'
il  caso  di  precisare  che  il  prezzo  dell'intera  confezione  va
rapportato  ai  costi  sostenuti  per  la produzione o l'acquisto del
singolo  bene  ceduto  congiuntamente   alla   pubblicazione   (anche
gratuitamente)  risultanti  dalle  fatture  d'acquisto.  Non assumono
rilievo i  costi  che  non  siano  specificamente  ed  esclusivamente
imputabili al suddetto bene.
  Nel caso di vendita congiunta di pubblicazioni con beni diversi dai
supporti integrativi aventi un costo superiore al 10% ma inferiore al
50%  del  prezzo  di  confezione, per procedere alla suddivisione del
prezzo di confezione indistinto ai fini dell'applicazione dell'I.V.A.
con l'aliquota propria di ciascuno dei beni,  dovra'  assumersi  come
base imponibile, cui imputare l'aliquota propria del bene diverso, il
costo  specificamente inerente al medesimo, applicando l'aliquota del
4% prevista per la pubblicazione  sulla  base  imponibile  costituita
dalla  differenza  tra il prezzo della confezione e il suddetto costo
del bene congiunto.
  Si riporta, per maggiore chiarezza, il seguente esempio.
  Cessione in confezione  unitaria,  con  prezzo  indistinto,  di  un
gadget con un periodico:
Prezzo della confezione                    L. 5.000
Costo del bene congiunto                   L. 1.000
  Applicazione del tributo:
il  costo  del bene congiunto e' superiore al 10% ma inferiore al 50%
del prezzo della confezione, per  cui  l'I.V.A.  si  applica  con  il
regime speciale in base alle copie vendute, con l'aliquota propria di
ciascuno  dei  beni,  che  deve imputarsi suddividendo in tal modo la
base imponibile:
- aliquota del gadget          sul costo di quest'ultimo (L. 1.000);
- aliquota del 4% prevista
  per i prodotti editoriali    sull'importo residuo, risultante dalla
                               detrazione del costo  del  gadget  dal
                               prezzo dell'intera confezione
                               (L. 5.000 - L. 1.000 = L. 4.000).
7.2.7   -   PUBBLICAZIONI   OCCASIONALMENTE   VENDUTE   CON  SUPPORTI
        INTEGRATIVI O CON ALTRI BENI
  Si reputa innanzitutto opportuno  premettere  che  nell'ipotesi  di
giornali   quotidiani   o  periodici  ceduti  occasionalmente,  anche
soltanto per un numero, con  supporti  integrativi  o  beni  diversi,
l'applicazione dell'I.V.A. con il sistema delle copie vendute diviene
obbligatoria  senza  implicare la fuoriuscita di tutta la testata ne'
dell'intero numero dall'applicazione dell'I.V.A. con il sistema della
resa forfetaria.
  Infatti, considerata  la  prassi  ricorrente,  in  base  a  cui  un
determinato  numero  di giornale quotidiano o periodico viene offerto
in vendita al pubblico senza bene congiunto ovvero con bene congiunto
(in confezione unitaria e con prezzo indistinto) ovviamente a  prezzi
differenziati,  si reputa opportuno precisare che dovra' operarsi una
distinzione tra le copie vendute senza e quelle vendute unitamente  a
supporti integrativi o a beni diversi.
  Le  prime rientreranno nel sistema di determinazione del tributo in
base  alla  forfetizzazione  della  resa,  per  cui  resta  ferma  la
disciplina  finora  operante ai fini della determinazione del momento
impositivo e degli adempimenti degli editori.
  Il momento impositivo per tali cessioni va pertanto individuato  in
quello  della  consegna o spedizione del bene, anche in esecuzione di
contratto estimatorio o di deposito con rappresentanza.
  Resta ferma, ovviamente, la facolta' di adottare,  su  opzione,  il
sistema delle copie vendute.
  Per  quanto riguarda, invece, le singole copie consegnate o spedite
in confezione unitaria e  con  prezzo  indistinto  congiuntamente  ai
supporti   integrativi   o   ai   beni   diversi,  dovra'  procedersi
obbligatoriamente all'applicazione dell'I.V.A.  in  base  alle  copie
vendute, provvedendo con separati adempimenti contabili.
  Per  la  determinazione del momento impositivo valgono le regole di
carattere generale, di cui all'articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972.
  Il momento impositivo per tali cessioni va pertanto individuato  in
quello  dell'effettuazione della vendita e l'editore dovra' adempiere
alla fatturazione o alla registrazione  dei  corrispettivi  entro  15
giorni  dal  momento  del  ricevimento  della  notizia dell'effettivo
venduto da parte del distributore centrale.
  Si riporta, per maggiore chiarezza, il seguente esempio:
  cessione  di  un  numero  di un periodico con una videocassetta, in
  confezione unitaria e a prezzo indistinto.
Prezzo della confezione                    L. 5.000
Costo della videocassetta                  L. 2.000
Il numero del periodico e' vendibile
anche senza videocassetta al prezzo di     L. 3.000
  Applicazione del tributo:
  L'I.V.A. si applica (secondo il regime speciale) con l'aliquota del
4%, in quanto il costo del supporto integrativo e' inferiore  al  50%
del prezzo della confezione:
-  con  il  sistema  delle  copie vendute sulla base del prezzo di L.
  5.000,  in  relazione  alle  copie  del  numero  vendute   con   la
  videocassetta;
-  con  il  sistema  della forfetizzazione della resa, sulla base del
  prezzo di L. 3.000, in relazione  alle  copie  del  numero  venduto
  senza videocassetta.
7.2.8 - VENDITE ABBINATE DI PUBBLICAZIONE
  Si ritiene, infine, opportuno precisare che le vendite di  giornali
quotidiani,  periodici e libri con allegati aventi le caratteristiche
di una pubblicazione a stampa, considerata l'omogeneita' della natura
dei beni, non si configurano quali vendite di prodotti editoriali con
beni congiunti bensi' come vendita di un unico prodotto editoriale e,
quindi, si applica il trattamento fiscale previsto per le cessioni di
giornali quotidiani, periodici e libri.
7.2.9 - RICOMMERCIALIZZAZIONE DELLE RESE
  Confermando l'indirizzo al riguardo espresso con la circolare n. 63
del 7 agosto 1990 nonche' con la R.M. n. 460905 del 13 febbraio 1993,
si precisa che, nell'ipotesi in cui l'imposta sia stata applicata con
la forfettizzazione della resa,  la  ricommercializzazione  da  parte
degli  editori,  sotto  la  medesima  veste  editoriale,  di prodotti
editoriali  che  hanno  costituito  resa   effettiva   non   realizza
presupposti  impositivi  in  quanto  i  medesimi  hanno  gia' formato
oggetto di consegna o spedizione  e  quindi  sono  stati  assoggettai
all'imposta.
  Si reputa opportuno precisare che il principio opera soltanto nelle
ipotesi  in cui l'imposta sia stata applicata con la forfettizzazione
della resa.
  Si fa presente, inoltre, che resta a carico degli  editori  l'onere
di  provare, con adeguata documentazione o scritture contabili, che i
beni  ricommercializzati   hanno   formato   oggetto   di   effettiva
restituzione da parte dei cessionari.
7.3  - SOGGETTI CHE OPTANO PER LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 398 DEL
        1991
  Le associazioni sportive dilettantistiche, di  cui  all'articolo  1
della  legge  n.  398  del 1991 nonche' le associazioni senza fini di
lucro e le pro-loco (nei cui confronti, ai sensi dell'articolo  9-bis
del  D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla legge 6 febbraio
1992, n. 66, si applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
della  legge n. 398 del 1991) per le cessioni di prodotti editoriali,
effettuate in qualita' di editrici, applicano l'I.V.A.  in  relazione
al numero delle copie vendute.
  Tali  soggetti possono peraltro continuare a fruire del particolare
sistema di applicazione dell'I.V.A. secondo le modalita'  del  quinto
comma  dell'articolo 74 del D.P.R. n. 633 del 1972, al quale la legge
n. 398 del 1991 fa rinvio.
  Pertanto, coesisteranno sostanzialmente due regimi speciali: quello
per l'editoria e quello previsto per le attivita' spettacolistiche.
  Precisamente, a  decorrere  dal  1  gennaio  1998,  l'I.V.A.  sulle
cessioni   di   prodotti   editoriali  effettuate  dai  soggetti  che
esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge  n.
398  del  1991,  dovra'  essere  applicata  sul  prezzo di vendita al
pubblico in base alle copie effettivamente vendute, con la detrazione
forfetaria sugli acquisti nella misura del 50%.
  Per quanto concerne  gli  obblighi,  i  soggetti  in  esame  devono
assolvere  gli  adempimenti  previsti  nell'ipotesi  di  applicazione
dell'imposta in base alle copie vendute, precisati in  un  successivo
paragrafo.
7.4 - CESSIONI IN ABBONAMENTO
  Il  commercio di pubblicazioni effettuato in esecuzione di rapporti
di abbonamento segue la  stessa  disciplina  di  carattere  generale,
illustrata  nei  precedenti  paragrafi,  per quanto riguarda l'ambito
soggettivo  ed  oggettivo  di  applicazione,   le   aliquote   e   la
determinazione della base imponibile.
  Pertanto,   anche  per  le  cessioni  in  abbonamento  di  giornali
quotidiani, periodici e libri,  pur  non  realizzandosi  alcuna  resa
effettiva,  l'I.V.A.  puo'  determinarsi con la forfetizzazione della
resa ove non ricorrano le  ipotesi  in  cui,  ai  sensi  della  nuova
disciplina,  l'imposta  deve  essere obbligatoriamente determinata in
base alle copie vendute (cessioni di cataloghi; cessioni di  giornali
e  periodici pornografici; cessioni di giornali quotidiani, periodici
e libri unitamente a supporti integrativi o ad altri  beni;  cessioni
di   prodotti   editoriali  effettuate  da  soggetti  che  esercitano
l'opzione per avvalersi delle disposizioni della  legge  16  dicembre
1991, n. 398).
  Circa  il  momento  impositivo,  si  precisa  che,  trattandosi  di
cessioni periodiche o continuative di beni, tale momento si  realizza
all'atto del pagamento totale o parziale del corrispettivo.
  Assume  pertanto  rilevanza  fiscale  il  pagamento  anticipato  di
acconti anteriormente alla consegna o spedizione.
  Nel fare rinvio, in merito agli  adempimenti  contabili,  a  quanto
precisato,   in   generale,  nei  successivi  paragrafi,  si  ritiene
opportuno  evidenziare  che  il  numero  delle  copie   di   prodotti
editoriali   consegnati  o  spediti  in  abbonamento  va  individuato
separatamente nel registro degli  editori,  in  relazione  all'intero
corrispettivo dell'abbonamento.
  Resta ferma, anche per le cessioni in abbonamento, la condizione di
carattere  generale  prevista  per l'applicazione del regime speciale
dell'editoria, consistente nell'indicazione del prezzo di vendita  al
pubblico  sulla  pubblicazione  o  su  apposito  allegato dove devono
essere riportati anche il titolo della pubblicazione e  l'indicazione
dell'editore.
  Precisamente,  sulla  pubblicazione  o sul predetto allegato devono
essere  riportati  il  corrispettivo  complessivo   dell'abbonamento,
quello di eventuali abbonamenti ridotti nonche' il prezzo del singolo
numero vendibile autonomamente.
7.5 - ADEMPIMENTI CONTABILI
  Per  quanto concerne gli adempimenti contabili, occorre distinguere
le seguenti ipotesi:
a)  ipotesi  in  cui  l'imposta  viene  determinata   applicando   la
   forfetizzazione della resa;
b)  ipotesi  in  cui  l'imposta  viene determinata in base alle copie
   vendute, in quanto ricorrono i casi in  cui  e'  obbligatoriamente
   previsto  tale sistema ovvero in quanto, pur potendo applicarsi la
   forfetizzazione della resa, e' stata  effettuata  opzione  per  la
   determinazione dell'imposta in base alle copie vendute.
7.5.1  -  ADEMPIMENTI CONTABILI NELL'IPOTESI DI APPLICAZIONE DELL'IVA
        CON FORFETTIZZAZIONE DELLA RESA
  Nell'ipotesi sub a)  l'I.V.A.  e'  determinata,  distintamente  per
ciascuna testata, titolo o numero, in relazione al numero delle copie
consegnate  o spedite, anche in esecuzione di contratto estimatorio o
di deposito con rappresentanza, diminuito della percentuale  del  60%
per i giornali quotidiani e i periodici e del 53% per i libri.
  Gli   editori,  ai  fini  dell'applicazione  dell'imposta,  debbono
annotare entro il mese successivo a quello di consegna  o  spedizione
delle  copie,  in  apposito  registro  numerato  e  bollato  ai sensi
dell'articolo 39 del  D.P.R.  n.  633  del  1972,  distintamente  per
ciascuna testata, titolo o numero e per ciascun giorno:
a)  il  numero  delle  copie  consegnate o spedite, con esclusione di
   quelle di cui alle seguenti lettere b) e c);
b) il numero delle copie consegnate o  spedite  in  abbonamento,  con
   esclusione di quelle di cui alla seguente lettera c);
c)  il  numero  delle copie cedute senza applicazione dell'imposta ai
   sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della  Repubblica
   n.  633 del 1972 e degli articoli 41 e 58 del D.L. 30 agosto 1993,
   n.  331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d)  il  numero delle copie costituenti la resa forfettaria, calcolata
   sul numero delle copie consegnate o spedite di  cui  alla  lettera
   a);
e)  il  prezzo  di  vendita al pubblico, comprensivo dell'imposta, di
   ciascuna copia;
f) l'ammontare dei corrispettivi determinato in funzione  del  prezzo
   indicato  nella  lettera  e),  relativi  alle  copie  consegnate o
   spedite di cui alla lettere a) diminuite di quelle costituenti  la
   resa forfetaria di cui alla lettera d);
g)  l'ammontare dei corrispettivi, comprensivi dell'imposta, riscossi
   per  le  cessioni  di  pubblicazioni  effettuate  in  abbonamento,
   ridotto della percentuale di forfetizzazione della resa;
h)   l'ammontare   complessivo   imponibile  determinato  sulla  base
   dell'importo dei  corrispettivi  di  cui  alle  lettere  f)  e  g)
   diminuito,   a   norma  del  quarto  comma  dell'articolo  27  del
   menzionato decreto n.  633, delle percentuali ivi indicate;
i) l'ammontare della relativa imposta.
  Le annotazioni possono essere effettuate  globalmente  per  ciascun
mese solare; in caso di variazioni, nel corso del mese, del prezzo di
vendita  al  pubblico  delle  pubblicazioni,  le  annotazioni possono
essere effettuate  globalmente,  ma  distintamente  in  relazione  ai
diversi prezzi di vendita.
  Le   variazioni   di   prezzo   di  vendita  al  pubblico  disposte
dall'editore successivamente alla consegna o spedizione in esecuzione
di contratto estimatorio o di deposito con rappresentanza danno luogo
a corrispondenti rettifiche della base imponibile  e  della  relativa
imposta e devono essere annotate entro il mese successivo a quello in
cui hanno effetto.
  Non sussiste l'obbligo di emissione della fattura e il documento di
addebito   del   corrispettivo   eventualmente   emesso  deve  recare
l'annotazione che trattasi di operazione per la  quale  l'imposta  e'
assolta dall'editore.
  Deve  essere emessa fattura ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. n.
633 del 1972 e dell'articolo 46, comma 2, del D.L. n. 331  del  1993,
convertito  dalla  legge  n.  427  del  1993,  esclusivamente  per le
cessioni di cui alla lettera c).
  Le fatture emesse a norma del suddetto articolo  46  devono  essere
distintamente annotate nel registro di cui all'articolo 23 del D.P.R.
n. 633 del 1972.
7.5.2  -  ADEMPIMENTI CONTABILI NELL'IPOTESI DI APPLICAZIONE DELL'IVA
        IN BASE ALLE COPIE VENDUTE
  Nelle ipotesi in esame, al momento della consegna, ai sensi  e  per
gli  effetti dell'articolo 53 del D.P.R. n. 633 del 1972, gli editori
devono annotare in apposito registro tenuto a norma dell'articolo  39
dello  stesso  decreto,  per ciascun numero di pubblicazione: data di
consegna; descrizione del fascicolo costituito dalla pubblicazione  e
dal  supporto integrativo o da altri beni; quantita' consegnate; data
della restituzione; quantita' restituite; quantita' cedute; prezzo di
copertina e base imponibile.
  Gli editori possono emettere, per  tutte  le  cessioni,  fattura  o
documento  equipollente  nei  confronti  dell'altro contraente, senza
separata indicazione dell'I.V.A. (non essendo consentita la  rivalsa,
stante   l'applicazione   del   regime  speciale  monofase),  ma  con
l'indicazione  del  prezzo  di  vendita   al   pubblico   comprensivo
dell'imposta.  In  alternativa alla fatturazione, gli editori possono
annotare le cessioni nel registro di cui all'articolo 24  del  D.P.R.
n. 633 del 1972.
  La  fatturazione  o  la registrazione dei corrispettivi puo' essere
effettuata entro 15 giorni dal momento in cui  l'editore  riceve,  da
parte   del   distributore   centrale,   la   notizia   delle   copie
effettivamente vendute.
  Gli editori possono emettere un  solo  documento  per  le  cessioni
effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti.
  Le  relative annotazioni delle fatture devono essere eseguite in un
apposito registro numerato e bollato ai sensi  dell'articolo  39  del
D.P.R.   n.   633   del  1972,  indicando  separatamente  l'ammontare
complessivo imponibile e quello della relativa imposta.
  Entro lo stesso termine e con le  stesse  modalita'  devono  essere
effettuate  le annotazioni relative alle cessioni delle pubblicazioni
in abbonamento.
  Nelle ipotesi di pubblicazioni occasionalmente cedute con  supporti
integrativi   con  altri  beni,  come  gia'  detto,  potranno  essere
adottati, con separati adempimenti contabili e con le modalita' sopra
illustrate, entrambi i sistemi  di  determinazione  dell'imposta  (in
base  alle  copie  vendute  e  con  forfetizzazione  della  resa)  in
relazione  alle  copie  dei  numeri  abbinati  o  meno  al   supporto
integrativo e al bene diverso.
7.5.3 - VARIAZIONI
  Con  riferimento  alle  ipotesi in cui l'imposta si applica in base
alle copie vendute, nei casi di sopravvenuta restituzione di copie di
pubblicazioni  gia'  cedute,  anche  in  esecuzione  di  rapporti  di
abbonamento,  dagli  editori  ai  distributori ovvero ai soggetti che
effettuano la vendita al pubblico o ai consumatori finali, e' ammessa
la possibilita' di effettuare le variazioni ai sensi dell'articolo 26
del D.P.R. n. 633 del 1972.
  E' comunque il caso di precisare  che,  stante  l'applicazione  del
regime  speciale  monofase,  la  variazione e' operata esclusivamente
dall'editore, in qualita' di cedente ed  unico  soggetto  passivo  ai
fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  sul  commercio di prodotti
editoriali.
  E' opportuno precisare che la variazione e' possibile  solo  per  i
fatti  previsti  dall'articolo  26  provabili  contabilmente e con la
relativa documentazione probatoria,  anche  in  assenza  di  fattura,
trattandosi di sistema con tassazione unica alla fonte.
7.6 - DETRAZIONI E RIMBORSI
  Si  ritiene  opportuno,  da  ultimo,  richiamare l'attenzione sulla
disposizione dei cui all'articolo 2, comma 3, lettera e) del  decreto
legislativo  in  esame,  che  menziona,  tra  le operazioni che danno
diritto a detrazione, quelle non  soggette  all'imposta  per  effetto
delle disposizioni di cui all'articolo 74, primo comma, del D.P.R. n.
633 del 1972.
  Pertanto, anche alla luce del riordino della detrazione operata dal
decreto legislativo n. 313 del 1997, resta confermato il diritto alla
detrazione  e al rimborso in base alle disposizioni del D.P.R. n. 633
del 1972, dell'imposta relativa a prestazioni di servizio  o  a  beni
diversi  dai  prodotti  editoriali,  da  parte dei distributori e dei
rivenditori   che    pongono    in    essere    operazioni    escluse
dall'applicazione  dell'I.V.A. ai sensi del terzo comma dell'articolo
2 del D.P.R. n. 633 del 1972.
  Cio' a condizione che venga tenuto il registro  degli  acquisti  di
cui  all'articolo  25  del  D.P.R.  n. 633 del 1972 e venga adempiuto
l'obbligo di presentazione della dichiarazione I.V.A..
  E' necessario precisare che quanto sopra esposto si riferisce  alle
ipotesi  in  cui  i distributori e i rivenditori (librai, edicolanti,
ecc.)  agiscono  in  nome  proprio,  in   esecuzione   di   contratto
estimatorio o di vera e propria cessione.
  Viceversa,  nell'ipotesi  in  cui  i  distributori  e i rivenditori
agiscono in  nome  e  per  conto  degli  editori,  in  esecuzione  di
contratti  di  deposito  con  rappresentanza  o  di  altre  tipologie
contrattuali similari, il corrispettivo  afferente  all'attivita'  di
intermediazione e' soggetto ad I.V.A. nei modi ordinari, in base alla
modifica  apportata  all'articolo  74  del  D.P.R.  n.  633  del 1972
dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 313 del 1997.
  In tal caso, si rendono applicabili le normali regole in materia di
detrazione e rimborso del tributo.
7.7 - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE
  La nuova  disciplina  I.V.A.  per  il  settore  editoriale,  recata
dall'articolo  6  del decreto legislativo n. 313 del 1997 entrera' in
vigore il 1 gennaio 1998.
  Si precisa che per il commercio di  prodotti  editoriali  (giornali
quotidiani,  periodici,  libri,  cataloghi e pubblicazioni cedute con
supporti integrativi o con altri beni) consegnati o spediti entro  il
31 dicembre 1997 sono applicabili le precedenti disposizioni.
                            CAPITOLO VIII
            REGIME IVA PER IL SETTORE DELLO SPETTACOLO E
                             DEI GIOCHI
Premessa
  L'articolo 7 del decreto legislativo n. 313 del 1997, nel formulare
il  nuovo  testo  del quinto comma dell'articolo 74 del D.P.R. n. 633
del 1972,  introduce  alcune  modifiche  al  regime  speciale  I.V.A.
applicabile alle manifestazioni spettacolistiche caratterizzate, come
e' noto, dal contemporaneo assoggettamento sia all'imposta sul valore
aggiunto che all'imposta sugli spettacoli.
  Si  precisa,  in  via  preliminare, che le modifiche introdotte nel
nuovo testo sono volte principalmente a dare un  assetto  sistematico
alla materia.
  La   speciale   disciplina  IVA-spettacolo,  pertanto,  e'  rimasta
sostanzialmente immutata nella nuova formulazione  del  quinto  comma
dell'articolo 74.
  Le  principali  novita'  contenute nel nuovo testo, in vigore dal 1
gennaio 1998, sono le seguenti:
- esplicita esclusione delle operazioni esenti da IVA,  indicate  nel
  numero 6) dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, dal campo di
  applicazione del regime speciale;
-  riduzione  della percentuale di detrazione forfetaria, applicabile
  in via generale, a decorrere dal 1 gennaio 1999;
- distinta individuazione delle percentuali di  forfettizzazione  che
  si  rendono  applicabili  in  relazione  alle  diverse tipologie di
  operazioni  effettuate  (sponsorizzazioni,   diritti   di   ripresa
  televisiva  e  di  trasmissione  radiofonica,  pubblicita'  e altre
  operazioni non soggette all'imposta sugli spettacoli;
- espressa menzione  delle  cessioni  o  concessioni  di  diritti  di
  ripresa  televisiva e di trasmissione radiofonica tra le operazioni
  rientranti nel campo applicativo del regime speciale;
-  riconoscimento  della  rilevanza,   ai   fini   della   detrazione
  forfetaria,   delle  operazioni  non  soggette  ad  IVA,  ai  sensi
  dell'articolo 7 del D.P.R. n. 633 del 1972;
- comunicazione, anche all'Ufficio accertatore  (SIAE),  dell'opzione
  per  l'applicazione  dell'imposta  nei modi ordinari, nonche' della
  relativa revoca,
  Restano  invece  invariati  i  criteri  generali  costitutivi   del
particolare  regime IVA, previsto per le attivita' spettacolistiche e
di trattenimento, di seguito specificati.
- individuazione di un'unica base imponibile,  determinata  ai  sensi
  dell'articolo  3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, da assumere ai
  fini  del  calcolo  sia  dell'imposta  sul  valore   aggiunto   che
  dell'imposta sugli spettacoli;
- semplificazione della liquidazione IVA mediante la forfettizzazione
  della detrazione di cui all'articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
  n. 633;
- riscossione dell'IVA con le stesse modalita' previste per l'imposta
  sugli spettacoli;
-  esonero dagli adempimenti contabili - compreso l'adempimento della
  dichiarazione annuale - ad eccezione dell'obbligo  di  fatturazione
  nelle fattispecie espressamente individuate;
-   obbligo   di  adozione  della  contabilita'  separata,  ai  sensi
  dell'articolo 36, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, per  le
  attivita' diverse da quelle spettacolistiche;
-  applicazione  per  il  contenzioso  IVA  della  stessa  disciplina
  stabilita per l'imposta sugli spettacoli.
8.1 - AMBITO OGGETTIVO
  La nuova formulazione del quinto comma  dell'articolo  74  contiene
alcune  precisazioni  di  carattere  sistematico in merito all'ambito
oggettivo di applicazione della speciale disciplina.
  A tale riguardo si precisa che il nuovo testo  normativo  chiarisce
anzitutto che sono escluse dal campo applicativo del regime speciale,
in  quanto  esenti  da  IVA,  le  operazioni  indicate  nel numero 6)
dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972 (concernenti  l'esercizio
del  lotto,  delle  lotterie  nazionali,  dei  totalizzatori  e delle
scommesse), indipendentemente dal fatto che  siano  soggette  o  meno
all'imposta sugli spettacoli.
  La  norma  in  esame  conferma,  invece,  l'esclusione  dal  regime
speciale per le operazioni di analoga natura, indicate nel numero  7)
del  medesimo  articolo 10 (concernenti le scommesse per gare, corse,
giochi, concorsi e competizioni di ogni genere).
  Il nuovo testo recato dall'articolo 7 del  decreto  legislativo  n.
313  del  1997, inoltre, opera una differenziazione sistematica delle
operazioni,  rientranti  nella  sfera  di  applicazione  del   regime
speciale,   fornendo  una  qualificazione  in  sede  normativa  delle
attivita' cui si applica lo speciale regime.
  In particolare, la disposizione distingue le seguenti categorie  di
operazioni   rientranti   nella  sfera  di  applicazione  del  regime
speciale:
- operazioni imponibili ai fini dell'imposta  sugli  spettacoli,  ivi
  comprese     quelle    connesse    all'attivita'    spettacolistica
  espressamente menzionate dall'art. 3 del DPR n. 640 del 1972;
-  operazioni  non   soggette   all'imposta   sugli   spettacoli   ma
  assoggettate  ad  IVA,  fra le quali sono comprese espressamente le
  presentazioni pubblicitarie.
  Relativamente al primo tipo di operazioni menzionate si fa presente
che le prestazioni di sponsorizzazione e le cessioni o concessioni di
diritti di ripresa televisiva e di trasmissione  radiofonica  vengono
dal  nuovo  testo  dell'art.  74 individuate quali attivita' comunque
connesse a quelle di spettacolo.
  Per quanto riguarda la seconda categoria di operazioni si chiarisce
che non sono soggetti all'imposta sugli spettacoli, ma sono  soggetti
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 74, quinto comma,
i  proventi  non  connessi all'utilizzazione o all'allestimento degli
spettacoli, diversi quindi da quelli  elencati  nell'articolo  3  del
D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  640,  comunque  percepiti  da imprese
spettacolistiche (ad esempio bar interno riservato ai soli spettatori
della manifestazione spettacolistica).
8.2 - DETRAZIONE FORFETARIA
  In relazione alle diverse categorie di operazioni rientranti  nella
sfera  di applicazione del regime speciale, il nuovo testo del quinto
comma   dell'articolo   74   fissa    differenti    percentuali    di
forfettizzazione ai fini della detrazione.
  Le  disposizioni in materia di detrazione costituiscono pertanto le
principali modifiche apportate alla disciplina IVA-spettacolo.
  Come anticipato in premessa, e' stata disposta la  riduzione  della
percentuale  di forfettizzazione, attualmente vigente nella misura di
due terzi, che in via generale, per le operazioni imponibili ai  fini
dell'imposta  sugli spettacoli, viene pertanto fissata in misura pari
al  cinquanta  per  cento  dell'imposta  relativa   alle   operazioni
effettuate.
  A  tale  riguardo, occorre precisare che ai sensi dell'articolo 11,
comma 6, del decreto legislativo n.  313  del  1997,  resta  comunque
applicabile,  in  via transitoria e per l'intero anno d'imposta 1998,
la percentuale di forfettizzazione, pari ai  due  terzi  dell'imposta
dovuta,  prevista  dalla  previgente  formulazione  del  quinto comma
dell'articolo 74.
  Il nuovo testo della  citata  disposizione,  come  gia'  accennato,
differenzia  tuttavia  le  percentuali di forfettizzazione che devono
essere applicate in relazione a particolari tipologie di  operazioni,
comunque  connesse  a  quelle  di spettacolo e soggette alla relativa
imposta,   poste  in  essere  dai  soggetti  destinatari  del  regime
speciale.
  In particolare viene previsto che:
-  per  le  prestazioni  di   sponsorizzazione   la   detrazione   e'
  forfettizzata  in  misura  pari  ad un decimo dell'imposta relativa
  alle operazioni stesse;
- per le cessioni o le concessioni di diritti di ripresa televisiva e
  di trasmissione radiofonica la detrazione compete in misura pari ad
  un terzo dell'imposta relativa alle operazioni stesse.
  Si precisa in  proposito  che  per  le  altre  operazioni  comunque
connesse  a  quelle  di  spettacolo (articolo 3 del D.P.R. n. 640 del
1972), non riconducibili nelle elencate  fattispecie,  la  detrazione
compete,  secondo la regola generale sopra esposta, in misura pari al
cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni  effettuate
a  partire  dal  1  gennaio  1999  ed  in via transitoria, per l'anno
d'imposta 1998, continua ad applicarsi in misura pari ai due terzi.
  La percentuale di forfettizzazione pari ad un terzo,  prevista  per
le  cessioni  o  concessioni  di  diritti  di ripresa televisiva e di
trasmissione radiofonica, si applica invece con decorrenza 1  gennaio
1998.
  Per  le  operazioni  non assoggettate all'imposta sugli spettacoli,
effettuate  da  imprese  spettacolistiche,  comprese  le  prestazioni
pubblicitarie,  si  evidenzia  che  il  nuovo  testo del quinto comma
dell'articolo  74  le  disciplina  distintamente  ed   unitariamente,
fissando  una  diversa  misura di detrazione rispetto alle operazioni
soggette all'imposta sugli spettacoli.
  La detrazione forfettizzata, infatti, e'  stabilita  per  tutte  le
anzidette  operazioni  in  misura  pari  ad  un  decimo  dell'imposta
relativa alle operazioni stesse, con decorrenza 1 gennaio 1998.
  Da  tale  data  pertanto  per  tutte  le  operazioni  non  soggette
all'imposta  sugli  spettacoli,  ma  attratte  nel regime speciale in
argomento, cessa di avere applicazione  la  detrazione  forfettizzata
nella misura dei due terzi.
8.2.1 - OPERAZIONI NON SOGGETTE AD IVA
  Come  gia'  anticipato  in  premessa, in sede di riformulazione del
comma in esame, e' stata riconosciuta la detraibilita'  forfettizzata
dell'IVA  per  le  operazioni  non  soggette a tale imposta, ai sensi
dell'articolo 7 del D.P.R. n. 633 del 1972.
  Trattandosi di operazioni non soggette ad IVA  la  detrazione  deve
essere  calcolata  con  riferimento  all'ammontare  dell'imposta  che
sarebbe  applicabile  sulle  analoghe   operazioni   imponibili   nel
territorio  dello  Stato,  secondo la disciplina delineata dal quinto
comma dell'articolo 74 in esame.
  In sostanza si  calcola,  a  tal  fine,  un'imposta  teorica,  pari
all'imposta  che sarebbe applicabile qualora l'operazione fosse posta
in essere in Italia, sulla base della documentazione  prevista  dallo
Stato estero per la certificazione dei corrispettivi incassati, o, in
mancanza,  con  dichiarazione  sostitutiva  di  atto notorio ai sensi
dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,  che  il  contribuente
interessato deve conservare ai fini di eventuali controlli.
  Si  ritiene  opportuno  evidenziare  che  in  considerazione  delle
particolari modalita' di liquidazione del tributo, dettate dal regime
speciale in esame, le eventuali eccedenze detraibili  afferenti  tali
operazioni,  per  espressa previsione normativa, non possono comunque
dare  diritto a rimborsi ma devono essere computate con la successiva
liquidazione dell'imposta  e  opportunamente  annotate  nel  registro
degli acquisti di cui all'articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972.
8.3 - ADEMPIMENTI
  Come  e'  noto,  ai soggetti destinatari del regime IVA-spettacolo,
vengono  concesse   sostanziali   semplificazioni   in   materia   di
adempimenti   contabili   che  si  concretizzano  nell'esonero  dagli
obblighi:
-  di  fatturazione,  ad  eccezione  delle  operazioni   relative   a
  prestazioni  di  sponsorizzazione,  a  cessioni  o  concessioni  di
  diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica ed alle
  prestazioni pubblicitarie;
- di registrazione dei corrispettivi percepiti;
- di prestazione della dichiarazione annuale IVA.
  Resta fermo,  per  espressa  previsione  normativa,  esclusivamente
l'obbligo  di istituire il registro di cui all'articolo 25 del D.P.R.
n. 633 del 1972 e  di  provvedere  quindi  alla  registrazione  delle
fatture d'acquisto e delle bollette doganali d'importazione.
8.4 - OPZIONE PER IL REGIME NORMALE
  La disciplina del regime forfettario IVA-spettacolo costituisce  il
naturale  regime  IVA  per  i  soggetti che operano nel settore delle
attivita' spettacolistiche, ai quali  viene  comunque  consentito  di
avvalersi  della  facolta'  di optare per l'applicazione dell'imposta
nei modi ordinari, secondo i criteri generali dettati dal  D.P.R.  n.
633 del 1972.
  Sulla  base  della  nuova  formulazione  del comma in esame e delle
nuove disposizioni recate dal regolamento in materia  di  opzioni  in
corso  di  pubblicazione  l'opzione  sopra  indicata deve effettuarsi
secondo le seguenti modalita'.
  Al fine di facilitare il  coordinamento  degli  uffici  interessati
viene  anzitutto  prevista  la comunicazione dell'opzione all'Ufficio
accertatore (SIAE) entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente a
quello per il quale si intende applicare l'imposta nei modi ordinari.
  La  comunicazione  va  effettuata  direttamente,  ovvero   mediante
lettera  raccomandata,  all'ufficio  SIAE  competente in relazione al
domicilio fiscale del contribuente.
  Nell'ipotesi di  inizio  attivita'  la  comunicazione  dell'opzione
all'ufficio accertatore (SIAE) va effettuata in sede di presentazione
della  dichiarazione  prevista  dall'articolo  19  del DPR n. 640 del
1972.
  Per  quanto  riguarda,  invece,  le  modalita'   di   comunicazione
dell'opzione  al  competente  Ufficio IVA si precisa che ai sensi del
citato regolamento, la stessa  deve  essere  comunicata  nella  prima
dichiarazione IVA da presentare successivamente alla scelta operata.
  Pertanto nel caso in cui il soggetto, tenuto per le altre attivita'
esercitate  oltre  quella  spettacolistica  (tenute  con contabilita'
separata ai sensi dell'articolo 36 quarto comma del DPR  n.  633  del
1972),  alla presentazione di detta dichiarazione, intenda optare per
il regime normale IVA per il settore spettacolo a  partire  dall'anno
d'imposta  1998,  lo stesso dovra' comunicare tale opzione in sede di
dichiarazione annuale,  da  presentare  per  l'anno  1997,  entro  il
termine  del  30  giugno  1998,  se  tenuto  alla presentazione della
dichiarazione unificata, ovvero entro il 15 marzo  1998  negli  altri
casi.
  Qualora,  invece,  il  soggetto  interessato, non effettuando altre
attivita' oltre quelle di spettacolo, sia esonerato in  virtu'  delle
disposizioni   recate   dal   quinto  comma  dell'articolo  74  dalla
presentazione della dichiarazione annuale lo stesso  deve  comunicare
l'opzione  in  argomento,  con  la  prima  dichiarazione  annuale  da
presentare successivamente alla scelta operata.
  Nel caso  di  inizio  attivita'  se  il  contribuente  non  intende
adottare  il  regime  speciale  naturale,  previsto  dal quinto comma
dell'articolo 74, ma intende optare per  il  regime  normale  IVA  lo
stesso  deve comunicare la scelta per l'applicazione dell'imposta nei
modi ordinari, diversamente da quanto finora previsto, con  la  prima
dichiarazione  IVA da presentare successivamente alla scelta operata,
vale a dire con la  dichiarazione  relativa  all'anno  di  inizio  di
attivita'.
  Cosi',    ad   esempio,   se   un   soggetto   inizia   l'attivita'
spettacolistica nell'anno d'imposta  1998  e  da  tale  data  applica
l'imposta  secondo  i  criteri  ordinari  lo  stesso  deve comunicare
l'opzione  per  il  regime   normale,   di   fatto   esercitata   con
comportamenti   concludenti,   in   sede   di   presentazione   della
dichiarazione annuale relativa al 1998 da presentarsi  nel  1999  nei
termini sopra indicati.
  Si   precisa  infine  che  l'articolo  11,  comma  7,  del  decreto
legislativo n. 313 del 1997, a seguito del mutamento della disciplina
del regime  speciale  in  esame,  da'  facolta'  al  contribuente  di
revocare,  in  sede di presentazione della dichiarazione IVA relativa
all'anno d'imposta 1997,  l'opzione  precedentemente  esercitata  per
l'applicazione del regime normale IVA - andandosi cosi' a ricollocare
nell'ambito  del  regime speciale naturale di detrazione forfetaria -
ancorche' non  sia  trascorso  il  previgente  vincolo  triennale  di
permanenza in tale regime.
  Per  i  soggetti  che hanno effettuato l'opzione per l'applicazione
dell'imposta  nei  modi  ordinari  negli  anni  1996  e  1997  ed  il
previgente vincolo triennale viene pertanto a scadere successivamente
al  1  gennaio  1998 si precisa che la scelta operata deve intendersi
confermata fino al compimento naturale del triennio,  previsto  dalla
precedente normativa, senza la necessita' di ulteriori comunicazioni.
  L'opzione,  infatti, nella nuova formulazione del comma in esame e'
valida fino a quando  non  e'  revocata  e  comunque  per  almeno  un
quinquennio.
  Inoltre,  nell'ipotesi in cui il contribuente, che abbia optato per
l'adozione del regime ordinario dell'IVA, debba eseguire la rettifica
della detrazione relativamente ai beni  ammortizzabili  acquistati  o
prodotti,  l'opzione  rimane  vincolante  fino al decorso del termine
disposto dall'articolo 19-bi2 del D.P.R. n. 633 del 1972,  di  cinque
anni  dalla  loro  entrata  in  funzione ovvero, per i fabbricati, di
dieci anni decorrenti dall'anno d'acquisto o ultimazione.
  Quanto alle modalita' di revoca, una  volta  trascorso  il  vincolo
quinquennale,   occorre   fare  riferimento,  sulla  base  di  quanto
espressamente indicato dalla norma, alle medesime modalita'  ed  agli
stessi  termini previsti per la comunicazione dell'opzione come sopra
illustrati.
8.5 - CONTRIBUENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 398 DEL 1991
  Analogamente a quanto previsto nella  previgente  formulazione  del
comma  in  esame  e  tenendo  in considerazione le nuove tipologie di
operazioni  incluse  nel  regime  speciale  per  il   settore   dello
spettacolo,  l'ultimo  periodo  del  nuovo  testo  del  quinto  comma
dell'articolo   74   dispone   che   le   diverse   percentuali    di
forfettizzazione  della  detrazione,  stabilite per le prestazioni di
sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa
televisiva e di  trasmissione  radiofonica,  per  le  operazioni  non
soggette  ad  imposta sugli spettacoli nonche' il relativo obbligo di
fatturazione,  non  trovano  applicazione  nei  confronti   di   quei
contribuenti  che  hanno  esercitato  l'opzione  per  l'adozione  del
particolare regime previsto dalla legge 16  dicembre  1991,  n.  398.
Analogo  trattamento  si rende conseguentemente applicabile anche nei
confronti delle associazioni senza fini di lucro e delle associazioni
pro-loco, alle quali, ai sensi  dell'articolo  9-bis  della  legge  6
febbraio  1992,  n.  66,  si  applicano,  in  quanto  compatibili, le
disposizioni recate dalla citata legge n. 398 del 1991.
                             CAPITOLO IX
             NUOVO REGIME SPECIALE IVA PER LE AGENZIE DI
                          VIAGGIO E TURISMO
Premessa
  L'articolo  9  del  decreto  legislativo  in  commento contiene una
rivisitazione dell'articolo 74-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
che disciplina il particolare regime fiscale applicabile alle agenzie
di viaggio e turismo.
  Detto  intervento  normativo,  senza  modificare  le  modalita'  di
applicazione  dell'imposta,  che consistono tuttora nell'adozione del
sistema detrattivo base da base, apporta alcuni chiarimenti in ordine
ai punti  fondamentali  della  disciplina,  diretti  a  perseguire  i
seguenti obiettivi:
a)  un  piu'  puntuale  adeguamento  della  normativa  nazionale alle
   disposizioni previste dall'articolo 26 della sesta  direttiva  CEE
   del  17 maggio 1977, n. 77/388, conformemente ai criteri direttivi
   della norma di delega recata  dall'articolo  3,  comma  66,  della
   legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b)  una  piu'  razionale regolamentazione dell'ambito di applicazione
   soggettivo  ed  oggettivo  del  regime  speciale,  allo  scopo  di
   agevolare   l'interpretazione   e  l'applicazione  della  relativa
   disciplina;
c) la soluzione legislativa di alcune questioni controverse quali  il
   concetto  di pacchetto turistico e la vendita dello stesso in modo
   diretto o tramite mandatari;
d)  la  disciplina  delle  concrete   modalita'   di   determinazione
   dell'imposta  nelle  varie  fattispecie  che  si  presentano nella
   prassi del settore economico considerato;
e) la razionalizzazione e la semplificazione del  regime  documentale
   delle operazioni poste in essere dagli operatori turistici.
9.1 - AMBITO SOGGETTIVO
  Il  primo  comma del rinnovato articolo 74-ter delimita il campo di
applicazione del regime speciale.  Sotto  il  profilo  soggettivo  le
nuove disposizioni si applicano alle agenzie di viaggio e turismo, in
possesso  dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo 9 della legge 17
maggio 1983, n. 217, che organizzano e vendono in proprio  o  tramite
mandatari  con  rappresentanza  i  pacchetti  turistici costituiti da
viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, convegni
e  simili  manifestazioni  incluse,  che  comportano  piu'   di   una
prestazione  verso  il  pagamento  di  un  corrispettivo unitario che
costituisce un'unica operazione.
  Le stesse disposizioni si rendono  applicabili,  in  linea  con  il
primo  paragrafo dell'articolo 26 della sesta direttiva comunitaria e
con quanto gia' disposto dall'articolo 1  del  decreto  del  Ministro
delle  finanze 16 gennaio 1980, agli organizzatori di giri turistici,
intendendosi per tali  i  soggetti  in  qualsiasi  forma  strutturati
(associazioni, enti pubblici o privati, ecc.) che pongono in essere e
mettono a disposizione dei viaggiatori pacchetti turistici secondo la
definizione  contenuta  nel  primo  comma del citato articolo 74-ter,
anche se realizzati  nell'arco  della  stessa  giornata  (escursioni,
visite alla citta' e simili), svolgendo quindi attivita' equiparabili
a  quelle  delle agenzie di viaggio e turismo vere e proprie, ai fini
della disciplina tributaria applicabile.
  Il particolare regime di determinazione del tributo non si applica,
invece,  alle  agenzie  di  viaggio  che  svolgono  attivita' di mera
intermediazione nei confronti dei clienti, cioe' che agiscono in nome
e per conto dei viaggiatori, rendendosi applicabile in  tale  ipotesi
l'ordinario  criterio  di  determinazione  dell'imposta  fondato  sul
sistema detrattivo "imposta da imposta".
  In   tale   categoria   di   operazioni   rientrano,    a    titolo
esemplificativo,  le  prenotazioni  di  alberghi,  le prenotazioni di
viaggi, la vendita di biglietti di trasporto, i servizi relativi alla
vidimazione dei passaporti e similari.
  Analogamente lo stesso regime speciale non si  applica  ai  servizi
effettuati direttamente dagli organizzatori avvalendosi delle proprie
strutture  aziendali (alberghi, ristoranti, mezzi di trasporto, etc),
ma solo a quelli resi da terzi.
9.2 - AMBITO OGGETTIVO
  Come gia'  osservato  nel  paragrafo  precedente,  il  primo  comma
dell'articolo  74-ter,  nel  testo  riformulato  dall'articolo  9 del
decreto legislativo n. 313  del  1997,  limita  l'operativita'  delle
nuove  disposizioni alle attivita' che si concretizzano in una vera e
propria  organizzazione  di  pacchetti  turistici  individuata,   per
evitare  incertezze  nell'applicazione  della nuova normativa, con il
rinvio all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  111.
Tale  norma  dispone  che  "I  pacchetti turistici hanno ad oggetto i
viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso",  risultanti  dalla
prefissata  combinazione  di  almeno  due  degli  elementi di seguito
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di
durata superiore alle ventiquattro ore, ovvero  estendentisi  per  un
periodo di tempo comprendente almeno una notte:
- a) trasporto;
- b) alloggio;
-  c)  servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di
cui all'articolo 7, lettere i) e m) del decreto  legislativo  n.  111
del   1995  che  costituiscono  parte  significativa  del  "pacchetto
turistico".
  Dalla  formulazione  onnicomprensiva   adottata   dal   legislatore
("pacchetto  turistico") e dal chiaro tenore letterale della norma si
ricava che il regime speciale non e' applicabile alle ipotesi in  cui
l'attivita'  espletata  dall'agenzia  si  riduca  ad  una prestazione
singola come il semplice trasporto o la fornitura del solo alloggio o
l'esecuzione di un solo  servizio  turistico  senza  che  ci  sia  la
combinazione  di  almeno  due delle predette prestazioni. Si precisa,
quindi, come gia' fatto in passato con la circolare  ministeriale  n.
30  del  24  giugno 1980, che lo speciale regime dell'articolo 74-ter
non torna applicabile alle cosiddette "linee turistiche", qualora non
siano fornite dall'agenzia al cliente anche altre prestazioni (pasti,
alberghi, ecc.) che, beninteso, non siano da ritenere  accessorie  ai
sensi  dell'articolo  12 del D.P.R. n. 633 del 1972. Tale conclusione
trova riscontro nella lettura dell'articolo 26 della menzionata sesta
direttiva comunitaria che in piu' punti fa  riferimento  alla  natura
composita  del  servizio turistico. Ed infatti il primo paragrafo del
menzionato articolo 26, usa la locuzione di "cessioni  e  prestazioni
di  servizi  di altri soggetti passivi" per l'esecuzione del viaggio,
il secondo paragrafo dispone  che  per  le  prestazioni  (operazioni)
effettuate dall'agenzia di viaggi e' considerata come base imponibile
la  "differenza  tra  l'importo  totale  a carico del viaggiatore, al
netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  ed  il  costo  effettivo
sostenuto dall'agenzia di viaggi per le cessioni e le prestazioni  di
servizi di altri soggetti passivi".
  Per  tali  ultimi soggetti, peraltro, il quinto comma dell'articolo
74-ter in commento introduce un autonomo  sistema  di  determinazione
del   tributo  le  cui  modalita'  saranno  illustrate  nel  relativo
paragrafo.
  In forza delle considerazioni sopra esposte e attesa  la  locuzione
"verso  il pagamento di un corrispettivo globale" contenute nel primo
comma dell'articolo 74-ter, il regime  speciale  non  e'  applicabile
neppure a quelle fattispecie in cui i vari elementi che compongono la
prestazione   unica   siano   dedotti   in   contratto   e   valutati
analiticamente dalle parti contraenti come singoli servizi e non come
prestazione  unica,  ovvero  a  quelle  fattispecie  nelle  quali  il
servizio reso abbia una durata inferiore a quella minima prevista dal
citato  articolo  2  del  decreto  legislativo  n. 111 del 1995 e non
comprende almeno un pernottamento,  a  meno  che  non  si  tratti  di
escursioni,  visite  a  citta'  e simili che si esauriscono nell'arco
della stessa giornata, che sono assimilate  ai  pacchetti  turistici,
come gia' precisato nel precedente paragrafo 2. Resta pertanto inteso
che  nel  caso  di organizzazione di un convegno o di un'altra simile
manifestazione, ovvero di un soggiorno in albergo ecc., il cui prezzo
non  risulti  incluso  nel  corrispettivo  globale  di  un  pacchetto
turistico,   si   renderanno   applicabili  due  distinti  regimi  di
determinazione del tributo: quello  speciale  previsto  dall'articolo
74-ter per il prezzo del pacchetto turistico ed il regime normale per
il prezzo del convegno e dell'altra simile manifestazione, ovvero del
soggiorno in albergo ecc..
  Si  segnala,  inoltre,  che  -  come  pure rilevato dalla relazione
ministeriale che accompagna il provvedimento -  la  parola  "cliente"
adottata   dal   testo   previgente  dell'articolo  74-ter  e'  stata
sostituita con la parola "viaggiatore" in modo da evitare una lettura
distorta della disposizione recata dal primo comma  dell'articolo  in
parola  nel  testo  rinnovato, che autorizzi l'estensione del sistema
speciale di determinazione del tributo alle agenzie che non esplicano
alcuna attivita'  organizzativa,  ma  si  limitano  a  collocare  sul
mercato, a vantaggio dei consumatori finali, pacchetti turistici gia'
predisposti da altri operatori.
9.3 - AMBITO TERRITORIALE
  La  definizione  dell'ambito  territoriale  di  applicazione  delle
disposizioni contenute nell'articolo 74-ter non  subisce  particolari
modificazioni rispetto a quanto stabilito dalla normativa previgente.
  In  particolare,  sulla  base dell'applicazione del principio della
territorialita' comunitaria del  servizio  turistico,  le  operazioni
delle  agenzie  di  viaggio e turismo possono essere classificate nel
modo seguente:
a) operazioni effettuate all'interno del territorio  comunitario,  le
   quali   sono   integralmente  imponibili  con  i  criteri  di  cui
   all'articolo 74-ter in rassegna;
b) operazioni a favore del viaggiatore  per  le  quali  l'agenzia  di
   viaggio  fa  ricorso  ad  altri soggetti, eseguite al di fuori del
   territorio della Comunita' europea,  non  soggette  ad  imposta  a
   norma dell'articolo 9 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e per le
   quali  non  compete  il  beneficio  di  cui  al  secondo comma del
   medesimo  articolo  9,  consistente nella sospensione dell'imposta
   per gli acquisti di beni e servizi;
c) prestazioni miste, cioe' servizi resi dall'agenzia  organizzatrice
   in  parte nel territorio comunitario ed in parte al di fuori dello
   stesso, nei  confronti  delle  quali  la  tassazione  va  limitata
   soltanto ai servizi forniti dall'agenzia nell'ambito comunitario a
   diretto  vantaggio  del  viaggiatore,  sulla  base  di  criteri di
   imputazione proporzionale  esaminate  dettagliatamente  nel  sesto
   paragrafo.
  Relativamente    alle    prestazioni    di   trasporto   rientranti
nell'esecuzione  del  viaggio  va  messo  in  evidenza  che   se   il
viaggiatore  usufruisce  nell'ambito  del  territorio della Comunita'
europea delle sole prestazioni di trasporto, mentre  tutte  le  altre
prestazioni  (cosiddette  a  terra)  gli  vengono  rese  fuori  della
Comunita', le prestazioni di trasporto ricevono il trattamento  delle
altre  prestazioni,  alle  quali accedono e sono pertanto considerate
alla stregua di queste ultime non imponibili ai sensi del  richiamato
articolo 9 del D.P.R. n. 633 del 1972.
  Al  contrario,  se  fuori  del  territorio  della Comunita' europea
vengono rese al cliente solo prestazioni di trasporto  e  nell'ambito
della   Comunita'   europea   tutte  le  rimanenti,  anche  le  dette
prestazioni di trasporto sono soggette al tributo, al pari di  quelle
rese   nel  territorio  comunitario  in  applicazione  del  principio
dell'accessorieta'.
9.4 - MOMENTO IMPOSITIVO
  Il settimo comma dell'articolo 74-ter in rassegna  considera  quale
momento  impositivo  delle  operazioni,  alle  quali  si  applica  il
particolare sistema  di  determinazione  del  tributo,  il  pagamento
integrale  del  corrispettivo e, comunque, se antecedente, la data di
inizio del viaggio o del soggiorno.
  Tale disposizione non si discosta da  quella  prevista  dal  quarto
comma  dell'articolo  1  del decreto ministeriale 16 gennaio 1980, in
considerazione della particolarita'  delle  operazioni  svolte  dalle
agenzie  di  viaggio  e della peculiare organizzazione dei servizi ad
esse connessi.
  E' da ritenere, sulla falsariga  della  norma  regolamentare  sopra
citata,  che  il  viaggio  o  il  soggiorno si consideri iniziato nel
momento in cui viene effettuata la prima prestazione  di  servizio  a
diretto    vantaggio    del    viaggiatore    (trasporto,   alloggio,
somministrazione di pasti e bevande, ecc.).
  Valgono,  a  tale  riguardo,  in  presenza  del  medesimo   dettato
normativo,  le  precisazioni gia' fornite con la menzionata circolare
ministeriale n. 30  del  1980.  In  particolare,  attesa  la  precisa
formulazione   della   norma,   l'eventuale   pagamento  di  acconti,
effettuati dal cliente, cosi' come l'emissione della fattura da parte
dell'agenzia non determina il sorgere  dell'obbligazione  tributaria,
la   cui  nascita  resta  esclusivamente  subordinata  alle  suddette
circostanze dell'integrale pagamento del corrispettivo e  dell'inizio
del viaggio. Nel caso di viaggi collettivi sorgono tante obbligazioni
tributarie  quante  sono  le  controparti,  committenti  dei  servizi
forniti dall'agenzia, aventi una propria autonomia  contrattuale.  Ne
discende  che, se in ipotesi, su dieci clienti soltanto cinque pagano
l'intero  corrispettivo,  l'obbligazione   tributaria   si   realizza
soltanto  per  tali  soggetti,  restano  "sospesa"  per  i  rimanenti
clienti.
  Naturalmente,  qualora  il committente sia unico - come si verifica
nel caso di vendite di "viaggi collettivi" da parte di un'agenzia  ad
un'altra - si versa nella ipotesi di una sola obbligazione tributaria
il   cui   sorgere   e'   determinato   dal   pagamento   dell'intero
corrispettivo, da parte dell'agenzia acquirente,  o  dall'inizio  del
viaggio.
9.5 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA
  Le  modalita'  di  determinazione  dell'imponibile  e dell'imposta,
relativamente alle operazioni alle quali si  applica  il  particolare
regime delle agenzie di viaggio non diverge sostanzialmente da quello
della  disciplina previgente, fondata, come e' noto, sul procedimento
detrattivo "base da base".
  A tal fine, il secondo comma dell'articolo 74-ter  dispone  che  il
corrispettivo  dovuto  all'agenzia  di  viaggio  e  turismo, cioe' il
prezzo corrisposto  dal  viaggiatore  per  l'acquisto  del  pacchetto
turistico,  va  ridotto  dei  costi, al lordo della relativa imposta,
sostenuti dall'agenzia  stessa  per  l'acquisto  di  beni  e  per  le
prestazioni  di  servizi  effettuate da terzi a diretto vantaggio del
viaggiatore (in linea generale il trasporto,  l'alloggio,  il  vitto,
ecc.).
Valga il seguente esempio:
- corrispettivo dell'agenzia organizzatrice:          L. 3.000.000
- costi dei beni e servizi acquistati dall'agenzia
  a diretto vantaggio del viaggiatore:                L. 2.000.000
- base imponibile lorda:                              L. 1.000.000
                                            (3.000.000 - 2.000.000)
- scorporo dell'imposta:        L. 1.000.000 x 16,65% = L. 166.500
- imponibile netto:            L. 1.000.000 - 166.500 = L. 833.500
- imposta dovuta:                    L. 833.500 x 20% = L. 166.700
  Per  i  viaggi  misti,  effettuati  cioe'  in parte nell'ambito del
territorio comunitario e in parte  al  di  fuori  di  esso,  la  base
imponibile  e'  determinata  sulla  base  del  rapporto  tra  i costi
sostenuti  dall'agenzia  per  le  operazioni  effettuate   da   terzi
all'interno  della Comunita' europea e quelli sostenuti all'interno e
all'esterno della Comunita'.
  La percentuale  che  ne  risulta  va  applicata  all'ammontare  del
corrispettivo   convenuto   dall'agenzia   per  la  sua  prestazione.
Dall'importo  cosi'  determinato  si  detrae  il  costo  dei  servizi
prestati da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore nella Comunita'
europea  e  la  risultante  costituisce  la  base imponibile al lordo
dell'imposta.
  Valga il seguente esempio:
- corrispettivo pattuito dall'agenzia organizzatrice per  prestazioni
miste:
  L. 5.000.000
- costi sostenuti dall'agenzia nella Comunita':
  L. 1.500.000
- costi sostenuti dall'agenzia fuori della Comunita':
  L. 2.000.000
- costi complessivi dentro e fuori della Comunita':
  L. 3.500.000
 1.500.000
----------- x 100 = 43% (rapporto tra costi nella Comunita' costi
 3.500.000               complessivi)
Applicando  detta percentuale al corrispettivo pattuito dall'agenzia,
si avra':
                     5.000.000 x 43% = 2.150.000
  Dal suddetto importo (L. 2.150.000), che rappresenta la quota parte
del corrispettivo dei servizi resi nel  territorio  della  Comunita',
dovra'  sottrarsi il corrispondente costo dei servizi sostenuto nella
Comunita'  (1.500.000)  per  cui  la  base  imponibile  lorda   sara'
costituita da L. 650.000 (2.150.000 - 1.500.000). Su detta base, dopo
aver   proceduto  allo  scorporo  dell'imposta  in  essa  incorporata
(16,65%), si applichera' l'aliquota ordinaria del 20%.
9.6 - LA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA
  Il terzo comma dell'articolo 74-ter, in conseguenza del particolare
metodo  di  determinazione  dell'imposta   per   le   operazioni   di
organizzazione  di  pacchetti  turistici  da  parte  delle agenzie di
viaggio (sistema detrattivo "base  da  base")  ed  in  linea  con  il
secondo  comma  dell'originario articolo 74-ter del D.P.R. n. 633 del
1972, esclude la detrazione nei modi ordinari  dell'imposta  relativa
ai  costi  sostenuti  per  le  cessioni  di  beni e le prestazioni di
servizi  effettuate  a  diretto  vantaggio  dei   viaggiatori.   Tale
esclusione,  prevista  per  le  agenzie  di  viaggio, costituisce una
deroga alla detraibilita' delle prestazioni  in  esame  (alloggio  in
alberghi,  trasporto  di  persone,  somministrazioni  di  alimenti  e
bevande, ecc.) che l'articolo 19-bis1, lettera e) del  citato  D.P.R.
n.  633  del  1972  ammette,  invece, in caso di acquisti che formino
oggetto dell'attivita' propria dell'impresa.
  Ne consegue, cosi' come per il passato, che,  in  applicazione  del
cennato  principio,  le  agenzie  non possono avvalersi del beneficio
previsto  dall'articolo  9,   comma   2,   del   decreto   istitutivo
dell'I.V.A.,   che  consente  l'acquisto  di  beni  e  servizi  senza
l'applicazione dell'imposta.
  Con riferimento alla particolare disciplina di cui all'articolo 74-
ter non si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 19, come  modificato
con   effetto  dal  1  gennaio  1998,  dall'articolo  2  del  decreto
legislativo n. 313 del 1997.
  E' da precisare  che,  qualora  l'agenzia  svolga  anche  attivita'
diverse  da  quelle  disciplinate  dal  primo periodo del primo comma
dell'articolo 74-ter riformato (intermediazione o  altre),  l'imposta
assolta  per  l'acquisizione  di  beni  e  servizi  occorrenti per lo
svolgimento di dette attivita' puo' essere detratta ai  sensi  e  nei
limiti  previsti  dall'articolo  19  e seguenti del D.P.R. n. 633 del
1972, come sopra modificati con effetto dal 1 gennaio 1998,  al  pari
di  quella assolta per tutti gli altri beni e servizi compresi i beni
ammortizzabili materiali (mobili e immobili) e  immateriali  (marchi,
insegne, ecc.) e per le spese generali.
  Per   l'attivita'   di   intermediazione   concernente   i  servizi
internazionali di cui al numero 7-bis) dell'articolo 9 del D.P.R.  n.
633  del  1972, l'agenzia puo' avvalersi del beneficio previsto dallo
stesso articolo 9, secondo comma, al  fine  dell'acquisizione,  senza
applicazione  dell'imposta,  dei  beni  e  servizi  occorrenti per lo
svolgimento di tale attivita'.
9.7 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE E  DELL'IMPOSTA  DA
        PARTE  DELLE  AGENZIE  RIVENDITRICI  DI PACCHETTI TURISTICI E
        DELLE AGENZIE OPERANTI COME MANDATARI SENZA RAPPRESENTANZA
  Il  quinto  comma  dell'articolo  74-ter  disciplina il particolare
sistema di determinazione dell'imposta con riguardo alle  prestazioni
rese  dalle  agenzie  di  viaggio e turismo che cedono, in nome e per
conto proprio, pacchetti turistici  organizzati  da  altri  soggetti,
cioe'    "commerciano"   pacchetti   turistici   acquistandoli   gia'
confezionati e rivendendoli ad un prezzo  maggiorato  e  lucrando  la
differenza  di prezzo, ovvero si avvalgono, per collocare sul mercato
i pacchetti medesimi, di mandatari  senza  rappresentanza,  cioe'  di
soggetti  che  agiscono  in  nome  proprio  e  per conto dell'agenzia
medesima.  L'imposta  dovuta  dalle  due  categorie  di  soggetti  e'
computata  deducendo  dal  corrispettivo lordo dovuto dal viaggiatore
all'agenzia di viaggio e  turismo,  la  parte  del  corrispettivo  di
spettanza  dell'operatore  turistico  che  ha organizzato i pacchetti
medesimi.
  Dal risultato  cosi'  ottenuto  va  scorporata  l'imposta  in  esso
contenuta  e  successivamente  va  applicata  sullo stesso imponibile
l'aliquota ordinaria.
  Con tale calcolo  si  perviene  al  risultato  di  assoggettare  al
tributo   con   il   sistema   detrattivo  "base  da  base",  sia  la
maggiorazione dell'agenzia che commercia in pacchetti turistici,  sia
la   provvigione  del  mandatario  senza  rappresentanza,  secondo  i
principi dettati in proposito dall'articolo 13, comma  2,  lett.  b),
del decreto I.V.A..
  Ad esempio:
- corrispettivo lordo pagato dal viaggiatore:          L. 4.000.000
- corrispettivo pagato dall'organizzatore              L. 3.700.000
- differenza (margine commerciale e provvigione)       L.   300.000
- scorporo: 300.000 x 16,65% =                         L.    49.950
- L. 300.000 - 49.950 =                                L.   250.050
- calcolo dell'imposta dovuta: L. 250.050 x 20% =      L.    50.010
9.8 - VOLUME D'AFFARI
  Il   volume   d'affari   delle  agenzie  e'  costituito,  ai  sensi
dell'articolo 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633:
a) dalle operazioni da esse effettuate nel territorio comunitario;
b) dalle operazioni effettuate fuori del territorio comunitario;
c) dai corrispettivi delle attivita' diverse  da  quelle  consistenti
   nell'organizzazione  in  proprio  di pacchetti turistici, ai sensi
   del primo comma dell'articolo  74-ter,  ed  in  particolare  dalle
   provvigioni  relative  all'attivita' di intermediazione con potere
   di  rappresentanza,  in  relazione  alle  quali   l'ottavo   comma
   dell'articolo  74-ter,  come di seguito illustrato dispone che per
   la determinazione del proprio volume di affari  il  rappresentante
   annota  nel  registro di cui all'articolo 23 del D.P.R. n. 633 del
   1972, le copie delle fatture riepilogative  mensili  (autofatture)
   emesse  e  inviate  dalle  agenzie  organizzatrici  dei  pacchetti
   turistici.
  Il  rappresentante  deve  annotare  le   suindicate   fatture   con
riferimento  all'anno  di  imposta cui le provvigioni si riferiscono,
non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale.
  Nel caso di mancato arrivo delle suindicate fatture mensili o anche
in attesa del loro arrivo, il rappresentante puo' effettuare, di  sua
iniziativa,  l'annotazione  delle provvigioni utilizzando i dati e la
documentazione contabile e contrattuale in suo possesso.
  All'arrivo  delle  fatture  riepilogative mensili delle provvigioni
emesse  dalle  agenzie   organizzatrici,   il   rappresentante   deve
controllare  che  le  singole  annotazioni,  gia'  effettuate  con le
modalita' suindicate, coincidano con l'importo complessivo  riportato
nella   fattura   e  deve  effettuare  le  eventuali  annotazioni  di
integrazione o di rettifica.
  Le differenze riscontrate  devono  essere  segnalate  alle  agenzie
organizzatrici,  affinche'  queste ultime provvedano ad effettuare il
conguaglio della citata fatturazione.
9.9 - ADEMPIMENTI CONTABILI
9.9.1  -  TERMINE  DI  REGISTRAZIONE  DELLE  FATTURE   E   VARIAZIONI
        SUCCESSIVE DEL COSTO DEI PACCHETTI TURISTICI
  Il   quarto  comma  dell'articolo  74-ter,  analogamente  a  quanto
previsto dal testo del primo comma  del  medesimo  articolo,  vigente
anteriormente  al 1 gennaio 1998, dispone che se la differenza tra il
corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio  e  turismo  ed  i  costi
sostenuti  per  le  cessioni  di  beni  e  le  prestazioni di servizi
effettuate da terzi a diretto vantaggio  dei  viaggiatori,  cioe'  il
margine  derivante  dalle  attivita'  di organizzazione del pacchetto
turistico, per effetto di variazioni successivamente intervenute  nel
costo,  sulla  base delle spese effettive, risulta superiore a quella
determinata all'atto della  conclusione  del  contratto,  sulla  base
delle  spese  presunte, la maggiore imposta e' a carico dell'agenzia;
se la medesima differenza risulta inferiore, i viaggiatori non  hanno
diritto al rimborso della minore imposta.
  In altri termini, poiche' dal momento della fissazione contrattuale
del  corrispettivo  a  quello  dell'inizio del viaggio intercorre, di
regola, un periodo  piu'  o  meno  lungo  che  puo'  determinare  una
variazione  del corrispettivo convenuto, in dipendenza dell'aumento o
della diminuzione del prezzo dei vari servizi componenti il  viaggio,
(ad  esempio,  per  la  variazione del cambio delle valute estere) la
disposizione sopra riportata, la cui ragione giustificativa e' quella
di  evitare  complicate  procedure  di   rettifica   dell'imponibile,
stabilisce  che,  in  caso  di aumento della differenza tassabile, la
maggiore imposta e' a carico dell'agenzia  che,  quindi,  non  potra'
addebitare  al  viaggiatore  la  differenza,  mentre,  in caso di sua
diminuzione, il viaggiatore medesimo non ha diritto al rimborso della
minore imposta.
  In buona sostanza, come nel caso di aumento dell'imposta il maggior
onere resta a carico dell'agenzia organizzatrice del  viaggio,  cosi'
nel  caso  di  diminuzione  dell'imposta  il  relativo  risparmio non
compete al viaggiatore.
  L'articolo 74-ter nulla prevede, specificamente,  con  riguardo  al
termine  di annotazione delle fatture nazionali ed estere relative ai
costi sostenuti a diretto vantaggio del viaggiatore.
  A stretto rigore,  pertanto,  anche  tali  fatture  possono  essere
annotate  entro  il  maggior termine biennale ora stabilito dal primo
comma dell'articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972,  come  modificato,
con  effetto  dal 1 gennaio 1998, dall'articolo 4, primo comma, lett.
b), del decreto legislativo n. 313 del 1997.
9.9.2 - MODALITA' DI DOCUMENTAZIONE DEI CORRISPETTIVI
  La parte maggiormente  innovativa  della  riformulazione  del  piu'
volte  menzionato articolo 74-ter e' costituita dalle nuove modalita'
di documentazione dei corrispettivi  che  privilegiano  l'adempimento
della  fatturazione  come  strumento di documentazione "naturale" del
settore economico considerato.
  Per  quanto  concerne  le  concrete  modalita'  di  emissione   del
documento,   occorre   distinguere  tre  tipologie  di  operazioni  -
descritte nei sottoparagrafi seguenti - a cui corrispondono specifici
obblighi documentali a carico dei soggetti interessati a vario titolo
all'operazione in esame.
  Tale  scelta  legislativa, ispirata a principi di semplificazione e
riduzione  delle  incombenze   contabili   degli   operatori   e   di
agevolazione  dell'esecuzione dei controlli fiscali, intende dirimere
le perplessita'  sorte  nel  passato  in  ordine  alle  modalita'  di
documentazione dei corrispettivi da parte dei soggetti in questione.
  Debbono,    pertanto,    considerarsi    superati,    limitatamente
all'argomento in trattazione, le istruzioni precedentemente  fornite,
in particolare, con la circolare n. 97/E del 4 aprile 1997.
  Occorre  subito  rilevare  che,  per  motivi  di  cautela  fiscale,
contrariamente a quanto disposto  dall'articolo  4  del  decreto  del
Ministro  delle finanze 16 gennaio 1980, tale tipo di fatturazione e'
stata configurata come  un  obbligo  da  osservare  indipendentemente
dalla richiesta del cliente.
  Va  evidenziato,  inoltre,  che  tale  documento non deve recare la
separata  indicazione   dell'imposta,   deve   contenere   l'espressa
indicazione  che  trattasi  di  operazione  per la quale l'imposta e'
stata assolta con le modalita' del regime speciale e che  la  fattura
non   costituisce   titolo  per  la  detrazione  dell'imposta.  Cio',
ovviamente, sia per le  particolari  modalita'  di  applicazione  del
sistema  detrattivo  sia  per  il  fatto  che  trattasi, comunque, di
prestazioni con imposta indetraibile. Il momento di  emissione  della
fattura coincide con il momento impositivo gia' commentato nel quinto
paragrafo.
  Va  precisato che deve ritenersi regolare la fattura nella quale il
viaggiatore viene domiciliato presso l'intermediario, se  la  vendita
e'  avvenuta  tramite  lo stesso, tenuto conto che non sempre infatti
l'agenzia  organizzatrice  e'   in   possesso   del   domicilio   del
viaggiatore.
  In  tal  caso,  peraltro, nulla vieta all'intermediario di emettere
lui stesso la fattura a  carico  del  viaggiatore  facendo  risultare
sulla   stessa   la   sua   qualita'  di  intermediario  dell'agenzia
organizzatrice, in nome e per conto di quest'ultima.
  Le  modalita'  di  spedizione  della  fattura,  secondo  la  prassi
ministeriale  corrente,  sono  quelle  tradizionali  o,  a scelta del
contribuente, quelle basate sulle tecnologie informatiche.
  Relativamente al contenuto, la fattura deve indicare  distintamente
i  corrispettivi  sia  parziali che totali delle prestazioni rese nel
territorio della Comunita' europea e di quelle rese al  di  fuori  di
essa.
9.9.3   -   OPERAZIONI   ESEGUITE   DIRETTAMENTE  NEI  CONFRONTI  DEI
        VIAGGIATORI   O   EFFETTUATE   TRAMITE    INTERMEDIARI    CON
        RAPPRESENTANZA
  Le agenzie organizzatrici del viaggio devono emettere la fattura di
cui  all'articolo  21  del  D.P.R. n. 633 del 1972, nei confronti del
viaggiatore con le  modalita'  ed  il  contenuto  appena  illustrati,
qualora   cedano   direttamente   i   pacchetti   turistici  da  essa
organizzati.
  Qualora,  invece,  l'agenzia  si  avvalga   di   intermediari   con
rappresentanza,   la   fattura  puo'  essere  emessa  entro  il  mese
successivo alla data di effettuazione  delle  operazioni  come  sopra
definita.  Cio'  al  fine  evidente  di consentire all'organizzatore,
sulla scorta degli elementi forniti dall'intermediario,  di  emettere
la fattura nei confronti del viaggiatore.
  Per  le  provvigioni  corrisposte agli intermediari, le agenzie che
organizzano il viaggio (soprattutto i tour  operator)  emettono,  per
conto   degli   intermediari   che   agiscono   come   mandatari  con
rappresentanza,  una  fattura  riepilogativa  mensile   per   ciascun
intermediario,  recante  l'ammontare  complessivo  delle  provvigioni
corrisposte nel mese, distinguendo, quelle assoggettate ad I.V.A., in
quanto afferenti ad intermediazioni relative a prestazioni  rese  nel
territorio  della Comunita' europea e quelle non imponibili di cui al
numero 7-bis) dell'articolo 9 del D.P.R. n. 633 del 1972,  in  quanto
concernenti  prestazioni rese al di fuori della Comunita'. La fattura
deve essere emessa entro il mese  successivo  all'avvenuto  pagamento
delle  provvigioni  e  registrata,  entro  lo  stesso  mese,  sia nel
registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti  tenuti
ai  fini  dell'I.V.A..  Cio'  al  fine  di rendere fiscalmente neutra
l'operazione in capo all'agenzia che organizza e  cede  il  pacchetto
turistico.  Per  considerare "emessa" la fattura in base alle vigenti
disposizioni I.V.A., la  stessa  deve  essere  consegnata  o  spedita
all'intermediario che, a sua volta, deve annotarla nel registro delle
fatture  emesse,  in  quanto  relativa  a  corrispettivi dello stesso
intermediario, senza contabilizzare, ove dovuta, la relativa imposta,
in quanto quest'ultima viene assolta in  via  ordinaria  dall'agenzia
che  organizza  il  viaggio  con  il particolare meccanismo descritto
(registrazione della fattura sia in entrata che in uscita).
9.9.4 - OPERAZIONI ESEGUITE DA AGENZIE CHE  OPERANO  IN  QUALITA'  DI
        MANDATARI  SENZA  RAPPRESENTANZA DI ALTRI OPERATORI TURISTICI
        ORGANIZZATORI DEL PACCHETTO
  Le nuove disposizioni  stabiliscono,  altresi',  la  disciplina  da
osservare per la fatturazione delle prestazioni effettuate:
-  dalle  agenzie  di  viaggi che vendono in nome e per conto proprio
  "pacchetti turistici" organizzati da altri operatori;
- dalle agenzie di viaggi che vendono i  propri  pacchetti  turistici
  avvalendosi  di  intermediari  che  operano  come  mandatari  senza
  rappresentanza.
  Nel primo caso si e' in presenza di una normale cessione  da  parte
dell'organizzatore  del  viaggio nei confronti dell'agenzia di viaggi
che, a sua volta, cede in nome e per conto proprio al viaggiatore  il
pacchetto turistico.
  Per  la  prima  cessione, nulla e' innovato rispetto al passato, in
quanto l'organizzatore  del  viaggio  emette  fattura  ordinaria  nei
confronti  dell'agenzia al momento del pagamento del corrispettivo da
parte del cliente o dell'inizio del viaggio o del  soggiorno,  avendo
cura di assoggettare ad I.V.A. la parte del corrispettivo del viaggio
effettuato all'interno della Comunita' europea e di indicare la quota
di  corrispettivo  "non imponibile" per la parte eseguita al di fuori
del territorio comunitario.
  Nel secondo  caso,  quello  di  cessione  del  pacchetto  turistico
effettuata  tramite  operatori  che  agiscono  come  mandatari  senza
rappresentanza,  nelle  fatture  emesse  sia  dall'organizzatore  del
viaggio   a   carico  dell'agenzia  che  dell'agenzia  a  carico  del
viaggiatore  devono  essere   indicati   i   corrispettivi   previsti
dall'articolo 13, 2 comma, lett. b) del D.P.R. n. 633 del 1972. Nella
particolare  ipotesi,  sulla  fattura  dell'organizzatore del viaggio
relativa alle prestazioni rese da quest'ultimo  al  mandatario  senza
rappresentanza,   deve   essere  indicato  il  prezzo  del  pacchetto
turistico pagato dal  viaggiatore  diminuito  della  provvigione,  al
lordo  dell'imposta,  spettante  all'agenzia  di viaggi, mentre nella
fattura dell'agente deve essere indicato l'intero importo corrisposto
dal viaggiatore. Gli eventuali  sconti  di  natura  finanziaria,  gli
arrotondamenti  o  gli  abbuoni  concessi dall'agente al viaggiatore,
dovranno essere indicati in  fattura  separatamente  dal  prezzo  del
viaggio  e  non  potranno essere scomputati dalla base imponibile, al
lordo della relativa imposta, che l'agente e' tenuto ad  assoggettare
ad I.V.A..
  Con  il  particolare  sistema  di  computo sopra esemplificato, che
trova riscontro  nelle  conseguenti  modalita'  di  fatturazione  che
rappresentano l'applicazione nel settore delle agenzie di viaggio dei
principi  generali  di  tassazione  del  rapporto  di commissione, si
consegue il risultato di  assoggettare  al  tributo  con  il  sistema
detrattivo "base da base", nel primo caso, l'utile lordo dell'agenzia
rivenditrice  dei  pacchetti  turistici gia' predisposti, nel secondo
caso, la provvigione del mandatario senza rappresentanza.
9.9.5 - OPERAZIONI DELLE AGENZIE CHE OPERANO IN NOME E PER CONTO  DEI
        CLIENTI
  Come  gia'  precisato,  alle operazioni effettuate dalle agenzie di
viaggio e turismo che non organizzano i pacchetti  turistici  per  la
successiva  vendita  degli  stessi  ai  viaggiatori,  direttamente  o
tramite mandatari, ma che operano  in  veste  di  rappresentanti  dei
viaggiatori   per   fornire  agli  stessi  singoli  servizi,  non  e'
applicabile il regime speciale  di  determinazione  del  tributo,  ma
quello ordinario.
  Ne consegue che non saranno applicabili le particolari modalita' di
fatturazione,  introdotte  dai commi 7 e 8 dell'articolo 74-ter nella
sua nuova formulazione, ma, ricorrendone  i  presupposti,  i  sistemi
ordinari  di  certificazione  dei  corrispettivi  di cui al D.P.R. 21
dicembre 1996, n. 696, (alternativita' tra la  ricevuta  fiscale,  lo
scontrino  fiscale  e  la fattura), secondo quanto chiarito da questo
Dipartimento con la circolare n. 97/E del 4 aprile 1997 ovvero, nelle
ipotesi di estrema marginalita' economica, l'esonero contemplato  per
le  prestazioni  in parola dall'articolo 2, lettera ff), del medesimo
decreto.
9.9.6 - ALTRI ADEMPIMENTI CONTABILI
  Non essendo mutate le modalita' di determinazione  dell'imposta  ed
in  assenza  nel  nuovo  articolo 74-ter di specifiche disposizioni a
tale riguardo,  le  modalita'  di  registrazione  e  di  liquidazione
dell'imposta sono quelle gia' indicate nel D.M. 16 gennaio 1980, gia'
illustrate dalla citata circolare ministeriale n. 30 del 1980, il cui
contenuto  si  da'  qui  per integralmente richiamato, fermo restando
quanto precisato, con  riguardo  ai  termini  di  registrazione,  nel
precedente paragrafo 8.
9.10 - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE
  Le   disposizioni  di  cui  all'articolo  74-ter  nella  sua  nuova
formulazione hanno effetto, per espressa previsione dell'articolo 11,
comma 8, del decreto legislativo n. 313 del 1997, dal 1 gennaio  1998
e  da  tale data cessano di avere applicazione le norme incompatibili
recate  dal  previgente  articolo  74-ter  e  del  relativo   decreto
ministeriale di attuazione 16 gennaio 1980.
  Anche  se  il  menzionato  decreto  legislativo n. 313 del 1997 non
contiene norme transitorie  concernenti  la  materia  in  esame,  non
sembra   che  si  pongano  particolari  questioni  in  occasione  del
passaggio alla nuova regolamentazione, atteso che e' rimasto immutato
rispetto alla precedente disciplina il momento di effettuazione delle
operazioni  con la conseguenza che occorrera' fare riferimento a tale
momento per la decorrenza delle nuove  disposizioni  concernenti,  in
particolare,  la  diversa  delimitazione  delle  sfera  oggettiva del
regime speciale, dei particolari criteri di calcolo dell'imponibile e
dell'imposta nelle ipotesi di agenzie di viaggio che agiscono in nome
e per conto proprio relativamente a pacchetti  turistici  organizzati
da altri soggetti e di prestazioni di mandatari senza rappresentanza,
nonche'   il   nuovo   regime  di  documentazione  dei  corrispettivi
introdotto dai commi 7 ed 8 del nuovo articolo 74-ter.
  A titolo esemplificativo si espongono di seguito  alcuni  casi  che
potrebbero avere frequente applicazione pratica:
1)  emissione  di  fattura  per  effetto  del  pagamento  dell'intero
   corrispettivo avvenuto nel 1997 per un viaggio la  cui  esecuzione
   abbia  inizio  nel  1998: l'operazione e' disciplinata dalle norme
   vigenti anteriormente al 1 gennaio 1998;
2) viaggio iniziato nell'anno 1997  il  cui  corrispettivo  integrale
   viene  pagato  interamente  nel  1998:  si  applica  la disciplina
   previgente al 1 gennaio 1998;
3) viaggio iniziato nell'anno 1998 con  acconti  pagati  nel  1997  e
   saldo  pagato  nel 1998: si applica la nuova disciplina entrata in
   vigore il 1 gennaio 1998;
4) viaggio iniziato nel 1997 con pagamento di  acconti  nel  medesimo
   anno  o  emissione  di fattura parziale e versamento del saldo nel
   1998:  si applicano le norme previgenti al 1 gennaio 1998.
                             CAPITOLO X
            ALTRI REGIMI SPECIALI RELATIVI A PARTICOLARI
                               SETTORI
Premessa
  Il nuovo testo dell'articolo 74, primo comma, lett. d), del  D.P.R.
n.  633 del 1972, come modificato dall'articolo 8, comma 3, del D.lgs
n.  313  del  1997,  estende  l'applicazione  dell'imposta   con   il
particolare  sistema  monofase  anche  alla vendita al pubblico delle
carte telefoniche prepagate per  la  telefonia  mobile,  al  fine  di
adeguare  la  vigente  normativa  all'attuale  evoluzione in atto nel
settore delle telecomunicazioni.
  L'obbligo  di  assolvere  l'imposta  relativa  alla  fornitura  dei
servizi  di telecomunicazione e' a carico del soggetto titolare della
concessione o della autorizzazione a  fornire  tali  servizi,  previa
licenza  o autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, della legge
31  luglio  1997,  n.  249,  da  presentare  in   copia   autenticata
all'ufficio  IVA  competente, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633
del 1972.
10.1 - REGIME IVA RELATIVO AL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI
10.1.1 - AMBITO SOGGETTIVO
  Soggetto  passivo,  nel  regime  monofase,  e'  il  titolare  della
concessione o autorizzazione ad esercitare la fornitura di servizi di
telecomunicazione  per  l'imposta  relativa alla vendita di qualsiasi
mezzo tecnico per fruire dei servizi di  telecomunicazione,  fissa  o
mobile,  e  di  telematica;  il  predetto soggetto assolve, altresi',
l'imposta  relativa  ai  compensi,  comunque  denominati,   da   esso
riconosciuti   ai   soggetti   terzi  per  i  servizi  relativi  alla
distribuzione, vendita, abilitazione, riabilitazione e  ricarica  dei
mezzi  tecnici  di seguito richiamati, nonche' per le prestazioni dei
gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico.
  Le prestazioni di servizi di telecomunicazione  rese  dal  titolare
della  concessione  o autorizzazione a fornire i predetti servizi, o,
comunque, dall'esercente i servizi medesimi, che  sia  domiciliato  o
residente  fuori  della  Comunita'  Europea,  si considerano rese nel
territorio dello Stato allorche' i servizi sono ivi utilizzati,  come
previsto  dall'articolo  7, comma quarto, lett. f-bis), del D.P.R. n.
633 del 1972.
  I predetti servizi si considerano utilizzati nel  territorio  dello
Stato  se  in partenza dallo stesso, anche se sottoforma di "chiamata
di ritorno" oppure ivi richiesti o pagati, o, nel  caso  di  utilizzo
dei  servizi  tramite  schede  prepagate  o  di  altri  mezzi tecnici
preordinati  all'utilizzazione  del   servizio,   qualora   la   loro
distribuzione  avvenga  nel territorio dello Stato, come disposto dal
succitato articolo 7, quarto comma, lett. f-bis) del ripetuto decreto
n. 633 del 1972.
  Gli  obblighi  di  imposta  dei  predetti  soggetti  domiciliati  o
residenti fuori dei territori della Comunita' economica europea e che
non hanno sul territorio una stabile organizzazione, sono assolti, in
mancanza   di   un   rappresentante   fiscale   nominato,   ai  sensi
dell'articolo 17, secondo comma, del D.P.R.  n.  633  del  1972,  dai
soggetti  che  provvedono alla vendita o distribuzione nel territorio
dello Stato dei mezzi tecnici piu' volte menzionati.
10.1.2 - AMBITO OGGETTIVO
  L'imposta,  viene  calcolata  sia  nei  confronti  dei  gestori  di
telefoni  posti  a  disposizione  del  pubblico sia per la vendita di
qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di  telecomunicazione,
fissa  o mobile, o di telematica, sulla base dei corrispettivi dovuti
dall'utente.
  Agli effetti delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  74,  primo
comma,  lett.  d),  del  D.P.R.  n.  633 del 1972, si precisa che per
vendita di mezzi tecnici per la fruizione  dei  predetti  servizi  si
intendono  le  operazioni  di  vendita,  distribuzione, abilitazione,
riabilitazione, ricarica e simili aventi ad oggetto  gettoni,  schede
elettroniche  o  magnetiche,  carte di credito o di pagamento ed ogni
altro mezzo,  sistema  o  modalita'  predisposto  dalla  tecnica  per
legittimare   o   consentire   l'utilizzazione   degli   apparati  di
telecomunicazione fissa o mobile da parte degli utenti.
  E' evidente, peraltro, che non rientrano  nella  nozione  di  mezzo
tecnico,  ai  fini  di  cui trattasi, le carte e le schede che per le
loro caratteristiche fungono da meri supporti  riportanti  codici  di
accesso  e  destinati  a rendere noti i codici stessi agli utenti che
abbiano sottoscritto  un  contratto  di  abbonamento  ai  servizi  di
telecomunicazione con il titolare della concessione o autorizzazione.
10.1.3 - ADEMPIMENTI
  Per   le   vendite   dei   mezzi  tecnici  escluse  dall'ambito  di
applicazione della norma in esame, effettuate  in  locali  aperti  al
pubblico,  l'emissione  della  fattura  non e' obbligatoria se non e'
richiesta  dal  cliente  non  oltre  il  momento   di   effettuazione
dell'operazione.
  Per  i  corrispettivi  relativi  ai  servizi  resi attraverso posti
telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico, l'imposta
dovuta  non  deve  essere  evidenziata  nei  documenti  eventualmente
rilasciati   agli   utenti   separatamente  dal  corrispettivo  della
prestazione,  in  considerazione  dell'indetraibilita'  dell'IVA  nel
sistema monofase basato sull'obbligo di assolvimento del tributo  che
grava   unicamente   sul   titolare   della  concessione  o  soggetto
autorizzato.
  I  corrispettivi   dovuti   dagli   utenti   per   i   servizi   di
telecomunicazione  di  cui  alla lett. d), primo comma, dell'articolo
74,  dovranno  essere  registrati  mensilmente   nel   registro   dei
corrispettivi  di  cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 633 del 1972 con
riferimento al momento di esigibilita'.
  La liquidazione ed il versamento dell'imposta dovuta  dal  titolare
della  concessione o dal soggetto autorizzato per tutte le operazioni
effettuate od attivita'  esercitate,  deve  essere  eseguita  con  le
modalita'  e  nei  termini  di cui all'articolo 74, quarto comma, del
piu' volte citato D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la possibilita'
di eseguire le  liquidazioni  periodiche  ed  i  relativi  versamenti
trimestralmente anziche' mensilmente.
10.1.4 - MOMENTO IMPOSITIVO
  Come   evidenziato   nei   capitoli   precedenti,   il  momento  di
effettuazione delle  operazioni,  cui  si  ricollega  il  momento  di
esigibilita' dell'imposta, si individua, ai sensi dell'articolo 6 del
D.P.R.  n.  633 del 1972, per la distribuzione delle carte, dei buoni
di  ricarica,  dei   gettoni,   ecc.   nonche'   per   l'attivazione,
l'abilitazione,  la  riabilitazione, la ricarica e simili da chiunque
poste in essere, con il pagamento del corrispettivo.
  Fanno eccezione i servizi resi attraverso posti telefonici pubblici
e telefoni a disposizione del pubblico disciplinati  dall'articolo  3
del  decreto del Ministro delle Finanze 13 aprile 1978 per i quali il
momento di esigibilita' dell'imposta si verifica con  la  rilevazione
del    traffico   sulla   base   delle   registrazioni   meccanizzate
appositamente predisposte.
  Il  titolare  della  concessione  o  dell'autorizzazione,  con   il
pagamento   dell'imposta   sulla   base   del   corrispettivo  dovuto
dall'utente, assolve altresi' l'IVA  afferente  i  compensi  comunque
denominati  riconosciuti  dal titolare stesso ai soggetti terzi per i
servizi relativi alla gestione dei  posti  ed  apparati  pubblici  di
telecomunicazione  e  per  le operazioni connesse, nonche' per quelli
relativi alla distribuzione, vendita, abilitazione  e  riabilitazione
dei mezzi tecnici sopra richiamati.
10.2 PRESTAZIONE DI INTERMEDIAZIONE CON RAPPRESENTANZA
  L'art.  8,  comma  1  del  decreto  legislativo n. 313 del 1997, ha
stabilito  la  disciplina  cui  assoggettare,  ai  fini  dell'IVA,  i
corrispettivi  afferenti  le  prestazioni di intermediazione rese dai
soggetti che effettuano  le  operazioni  indicate  nell'articolo  74,
primo comma, lettere a) b) e c) del D.P.R. n. 633 del 1972.
  Trattasi di prestazioni di intermediazione o commercializzazione di
soli tabacchi, dei fiammiferi e dei prodotti editoriali (di cui si e'
gia'  detto  nel relativo capitolo), rese nell'ambito del particolare
sistema monofase di applicazione del  tributo.  La  nuova  previsione
normativa stabilisce che le anzidette prestazioni sono escluse, a far
data  dal 1 gennaio 1998, dal regime monofase ed attratte nel sistema
ordinario di applicazione dell'imposta.
                               *  *  *
  Gli  uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione
al contenuto della presente circolare.
         Il direttore generale del Dipartimento delle entrate: ROMANO