Art. 2.
  Entro il 31 gennaio 1998 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a
versare il contributo provvisorio  relativo all'anno 1998 determinato
applicando  l'aliquota del  3%  sui premi  incassati per  l'esercizio
1996, al netto  della detrazione per gli oneri di  gestione di cui al
precedente art. 1.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 dicembre 1997
                                                 Il Ministro: Bersani