IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994; Viste le regole 30, 41 e 44 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313; Vista la risoluzione Imo A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66); Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1996, n. 647; Vista l'istanza della societa' Ital Pro.Ra.Mar. S.r.l., con sede a Genova, via Ponte Reale n. 1/19, intesa ad ottenere la dichiarazione di "tipo approvato" per l'imbarcazione di salvataggio completamente chiusa del tipo a caduta libera denominata "GES 22"; Vista la nota in data 6 giugno 1995 della societa' Norsafe As, con sede a Faervik N-4818 (Norvegia), P.O. Box 115, con la quale ha nominato quale proprio rappresentante per l'Italia la societa' Ital - Pro.Ra.Mar. S.r.l., con sede in Genova, via Ponte Reale n. 1/19; Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione sugli accertamenti eseguiti, in data 17 ottobre 1997, con allegato il rapporto numero 96DG100TA, trasmessa in allegato alla suddetta istanza; Decreta: Art. 1. E' dichiarata di "tipo approvato" l'imbarcazione di salvataggio, completamente chiusa e del tipo a caduta libera, denominata "GEA 22", fabbricata dalla societa' Norsafe As di Faervik (Norvegia) della quale e' rappresentante in Italia la societa' Ital-Pro.Ra.Mar. sopracitata. La predetta imbarcazione dovra' essere costruita in conformita' al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potra' essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero. Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione: marchio nominativo del fabbricante; denominazione commerciale dell'imbarcazione di salvataggio completamente chiusa del tipo a caduta libera: "GES 22"; data di fabbricazione; numero di serie; marchio "tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione" ai sensi della Solas 74 (83) e risoluzione Imo A. 689 (17); altezza massima di installazione (tra il punto piu' basso dell'imbarcazione ed il livello del mare): CFH 13,5 m; angolo di declinazione della rampa sul piano orizzontale: 35 ; lunghezza della rampa: 8 m (dalla poppa dell'imbarcazione all'estremita' dello scivolo); numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.