Art. 2. Il fornitore del battello d'emergenza dovra' fornire all'acquirente le istruzioni per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della Solas 74 (83), come emendata. Il predetto materiale e' soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla rego1a 5 del capitolo III della Convenzione sopracitata, della sezione 5, parte II, della soluzione Imo A. 689 (17) del 6 novembre 1991 e dalle norme R.I.Na. per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 dicembre 1997 Il comandante generale: Ferraro