Art. 2.
  Il fornitore del battello d'emergenza dovra' fornire all'acquirente
le istruzioni per  la manutenzione come prescritto dalle  regole 51 e
52 del capitolo III della Solas 74 (83), come emendata.
  Il predetto  materiale e' soggetto  alle verifiche ed  ai controlli
previsti  dalla   rego1a  5   del  capitolo  III   della  Convenzione
sopracitata, della  sezione 5, parte  II, della soluzione Imo  A. 689
(17) del 6 novembre 1991 e dalle norme R.I.Na. per la costruzione, il
collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 dicembre 1997
                                      Il comandante generale: Ferraro