Art. 3.
  Il commissario  liquidatore e'  autorizzato a procedere,  anche per
conto del Fondo di garanzia per  le vittime della strada ed in deroga
all'art. 19,  comma 3,  della legge  24 dicembre  1969, n.  990, alla
liquidazione dei danni  verificatisi anteriormente alla pubblicazione
del  decreto   di  liquidazione,   nonche'  di   quelli  verificatisi
successivamente e  fino alla scadenza di  cui al comma 1  dell'art. 8
della legge 26 febbraio 1977, n. 39.
  Per  l'assolvimento  di  tali compiti  il  commissario  liquidatore
procedera'  a  riassumere  il  personale  dipendente  de  Il  Sole  -
Assicurazioni  e  riassicurazioni  S.p.a.  con le  modalita'  di  cui
all'art. 10 della citata legge n. 39/1977.