IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 1 comma 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Ministero dell'ambiente 20 maggio 1991 che ha modificato il testo dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175; Visto l'art. 1, comma 5, della legge 19 maggio 1997, n. 137, che fa salvi i termini previsti dal comma 1 dell'art. 17 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 13 maggio 1996; Ritenuta l'esigenza di stabilire modalita' per una valutazione omogenea sul territorio nazionale del contenuto dei rapporti di sicurezza, presentati dai responsabili degli scali merci; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione Il presente decreto disciplina le modalita' di presentazione e valutazione dei rapporti di sicurezza degli scali merci terminali di ferrovia. Gli scali merci terminali di ferrovia, quali depositi ai sensi del decreto ministeriale 20 maggio 1991 sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, in relazione ai quantitativi di sostanze e preparati pericolosi superiori alle soglie ivi fissate: a) se svolgono attivita' di carico, scarico e/o travaso di sostanze e preparati pericolosi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni nei/dai veicoli ferroviari in colli e/o sfusi; ovvero; b) se effettuano, in aree appositamente attrezzate, una specifica attivita' di deposito diversa da quelle proprie delle fasi di trasporto, dall'accettazione alla riconsegna delle merci.