Art. 2.
           Adempimenti del responsabile dello scalo merci
    1. Gli scali merci terminali di ferrovia individuati  all'art.  1
sono  soggetti  agli  adempimenti previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e  successive  modifiche  ed
integrazioni  e,  in  particolare,  alla  presentazione di notifica o
dichiarazione dei quantitativi di sostanze  e  preparati  pericolosi,
qualora  detti  quantitativi  siano  superiori  alle  soglie  fissate
dall'allegato  II  del  medesimo   decreto   del   Presidente   della
Repubblica, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente 20
maggio  1991,  sulla  base  della  tabella  di  corrispondenza di cui
all'allegato al presente decreto.
    2. Il responsabile dello scalo merci terminale non e' soggetto  a
modificare la notifica o la dichiarazione nel caso in cui gli aumenti
di  sostanze  rimangono  entro  i  limiti  quantitativi stabiliti dal
decreto del Ministro dell'ambiente del 13 maggio 1996, per le singole
categorie ricomprese nella seconda parte dell'allegato A del  decreto
del  Ministro  dell'ambiente 20 maggio 1991 e successive modifiche ed
integrazioni.