Art. 2. Adempimenti del responsabile dello scalo merci 1. Gli scali merci terminali di ferrovia individuati all'art. 1 sono soggetti agli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, alla presentazione di notifica o dichiarazione dei quantitativi di sostanze e preparati pericolosi, qualora detti quantitativi siano superiori alle soglie fissate dall'allegato II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, sulla base della tabella di corrispondenza di cui all'allegato al presente decreto. 2. Il responsabile dello scalo merci terminale non e' soggetto a modificare la notifica o la dichiarazione nel caso in cui gli aumenti di sostanze rimangono entro i limiti quantitativi stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente del 13 maggio 1996, per le singole categorie ricomprese nella seconda parte dell'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991 e successive modifiche ed integrazioni.