(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO A
         CRITERI DI VALUTAZIONE DEI "RAPPORTI DI SICUREZZA"
          RIGUARDANTI GLI SCALI MERCI TERMINALI DI FERROVIA
    1. Generalita'
    1.1 Scopo
    L'analisi e la valutazione dei "Rapporti di  Sicurezza"  relativi
agli  scali  merci terminali di ferrovia soggetti a notifica ai sensi
dell'art. 4 del D.P.R. 175/88 (1), deve essere effettuata  secondo  i
criteri   contenuti   nelle   presenti   disposizioni,   emanate   in
applicazione dell'art. 12 dello stesso decreto.
    Il risultato  delle  analisi  suddette  costituisce  elemento  di
riferimento  ai  fini  della  valutazione della sicurezza degli scali
medesimi  e  per  le  successive   considerazioni   circa   la   loro
compatibilita' con il territorio.
    Tali  criteri  di  valutazione,  ove  applicabili, possono essere
adottati anche per gli scali merci terminali di ferrovia per i  quali
si  applica  l'obbligo  di dichiarazione di cui all'art. 6 del D.P.R.
175/88.
    1.2 Campo di applicazione
    I criteri di valutazione contenuti nelle  presenti  disposizioni,
si  applicano  ai  rapporti  di  sicurezza  relativi agli scali merci
terminali di ferrovia, nuovi o esistenti, di  cui  all'art.  1  comma
2.a).2  del  D.P.R.  175/88, come altresi' specificato all'articolo 1
del presente decreto.
    2. Normativa di riferimento
    (1) D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175.
    "Attuazione della Direttiva C.E.E. n. 82/501, relativa ai  rischi
di   incidenti   rilevanti   connessi   con   determinate   attivita'
industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183".
    (2) Decreto 20 maggio 1991 del Ministero dell'Ambiente.
    "Modificazioni ed integrazioni al decreto  del  Presidente  della
Repubblica  17  maggio  1988,  n.175,  in recepimento della Direttiva
C.E.E. n. 88/610 che modifica  la  Direttiva  C.E.E.  n.  82/501  sui
rischi  di  incidenti  rilevanti  connessi  con determinate attivita'
industriali".
    3) Circolare  17  maggio  1994,  n.  SIAR/038/94,  del  Ministero
dell'Ambiente.
    "Circolare   in   merito  ai  depositi  assoggettati  al  Decreto
Ministeriale  20  maggio  1991  sui  rischi  di  incidenti  rilevanti
connessi con determinate attivita' industriali".
    (4)  Circolare  22  dicembre  1995,  n.  3748/95,  del  Ministero
dell'Ambiente.
    "Circolare in merito agli adempimenti dei fabbricanti nel caso di
modifiche  delle  tipologie  o  dei  quantitativi  delle  sostanze  e
preparati   pericolosi   negli  scali  merci  terminali  di  ferrovia
assoggettati  agli  obblighi  del  Decreto   del   Presidente   della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175".
    (5) RID, edizione 1 gennaio 1997
    "Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia
delle merci pericolose".
    Allegato  1  all'Appendice  B alla COTIF "Convenzione relativa ai
trasporti internazionali per ferrovie" (legge 18  dicembre  1984,  n.
976)  e Allegato alla Direttiva del Consiglio del 23 luglio 1996, per
il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative  al
trasporto di merci pericolose per ferrovia.
    (6) omissis
    (7) omissis
    (8) IAEA, UNEP, UNIDO, WHO.
    IAEA    TECDOC-727,    "Manual   for   the   classification   and
prioritization of risks due to major accidents in process and related
industries", December 1993.
    (9) Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della
Protezione Civile.
    "Pianificazione  di  emergenza esterna per impianti industriali a
rischio di incidente rilevante - Linee guida" - Gennaio 1994.
    (10) United Nations.
    "Recommendations on the Transport of  Dangerous  Goods"  -  Ninth
revised edition, ST/SG/AC.10/1/Rev.9 - 1995.
    (11)  Direttiva  30  aprile  1992, 92/32/CEE, del Consiglio delle
Comunita' europee.
    "Direttiva 92/32/CEE recante  settima  modifica  della  direttiva
67/548/CEE   concernente   il   ravvicinamento   delle   disposizioni
legislative,   regolamentari   e   amministrative    relative    alla
classificazione,  all'imballaggio  e all'etichettatura delle sostanze
pericolose".
    (12) Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
    "Attuazione della direttiva 92/32/CE concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose".
    (13) D.M. 1 febbraio 1996 del Ministero dell'Ambiente.
    "Modificazioni ed integrazioni  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, recante: Applicazione dell'art.
12  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, concernente rischi rilevanti connessi  a  determinate  attivita'
industriali".
    (14)   Ministero   degli   Interni  -  Direzione  Generale  della
Protezione Civile e dei Servizi Antincendi.
    "Attivita' a rischio di incidente rilevante. Guida alla  lettura,
all'analisi e alla valutazione dei rapporti di sicurezza".
    (15) D.M. 15 maggio 1996 del Ministero dell'Ambiente.
    "Criteri  di  analisi  e  valutazione  dei  rapporti di sicurezza
relativi ai depositi di gas e petrolio liquefatto (GPL)".
    3. Definizioni
    Per  l'applicazione  delle  presenti  disposizioni   valgono   le
definizioni   di   seguito  riportate,  nonche',  se  non  altrimenti
disposto, quelle contenute in precedenti provvedimenti relativi  alla
stessa  materia e nei vigenti regolamenti riguardanti il trasporto di
merci pericolose per ferrovia.
    a) Merce pericolosa: Sostanza o preparato assoggettato al D.M. 20
maggio 1991 (2).
    b) Sostanza chiave: sostanza da  considerare  rappresentativa  di
una  categoria  di  pericolo,  in  quanto  determinante,  in  caso di
incidente, aree di impatto  similari  e  richiedente,  in  emergenza,
tipologie di intervento analoghe a quelle di qualsiasi altra sostanza
presente  nello  scalo  merci  terminale  ed  appartenente alla detta
categoria di pericolo.
    4. Tipologia delle sostanze presenti.
    Ai  fini  della  verifica  dell'assoggettamento dello scalo merci
terminale   agli   obblighi   di   notifica   o    dichiarazione    e
dell'individuazione  delle  sostanze  e  preparati per i quali devono
essere eseguite  le  analisi  di  sicurezza  di  cui  alla  Circolare
SIAR/038/94  (3),  e'  necessario  che  le  sostanze  e/o i preparati
pericolosi   presenti   siano   suddivise/i   secondo   la   seguente
schematizzazione:
    a)  1.  Sostanze  elencate  nell'allegato  II,  parte prima, come
sostituito dall'Allegato A del D.M. 20 maggio 1991 (2).
    2. Sostanze e/o preparati classificati  ai  sensi  della  vigente
normativa  sulla  classificazione  ed  etichettatura  delle  sostanze
pericolose, per le quali e' disponibile:
    i) numero di identificazione (ONU) (10);
    ii) codice di pericolo secondo la normativa di trasporto;
    iii) classifica di trasporto;
    iv) numero C.E.E., (11).
    A tali sostanze e/o preparati e' possibile attribuire,  ai  sensi
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1997,  n.  52 (12), una delle
categorie di pericolo previste nella parte seconda dell'Allegato  II,
come sostituito dall'Allegato A del D.M. 20 maggio 1991 (2).
    b)  Altre  sostanze  e/o  preparati  per  i  quali  sono noti nel
contempo  solo  codice  di  pericolo,  numero  ONU  e  classifica  di
trasporto.  In  tale caso l'attribuzione ad una categoria di pericolo
secondo il D.M. 20 maggio 1991 (2) e' effettuata tramite  la  tabella
di corrispondenza riportata in Allegato 3.
    5.  Istruttoria  tecnica  per  la  valutazione  dei  rapporti  di
sicurezza
    Ai fini di una analisi dei rapporti  di  sicurezza,  quanto  piu'
possibile  coordinata  e nel contempo esaustiva, il valutatore dovra'
seguire una procedura che comprenda le seguenti fasi:
    A) Analisi di completezza e  adeguatezza  formale  dei  requisiti
previsti  dalla  Circolare 17 maggio 1994 del Ministero dell'Ambiente
n. SIAR/038/94 (3), e successive modifiche ed integrazioni.
    La metodologia da applicare e' quella  indicata  nell'Allegato  1
alle presenti disposizioni.
    In  questa fase va posta particolare attenzione alle informazioni
riguardanti le misure di sicurezza sia impiantistiche che  gestionali
esistenti   nello   scalo   e   che,   nella  misura  minima,  devono
corrispondere a quelle riportate nell'Allegato 2.
    Il rapporto di sicurezza deve  contenere  tutte  le  informazioni
relative  alla  configurazione  dell'area  in  esame e alle procedure
operative e gestionali, distinguendo quelle  presenti  da  quelle  di
futura   realizzazione.   Tale   situazione   deve  essere  descritta
dettagliatamente e la configurazione da considerare,  ai  fini  della
quantificazione  del  rischio,  puo' essere quella relativa al futuro
assetto dell'area.
    B) Valutazione del rapporto di sicurezza.
    1. Ogni istruttoria tecnica deve iniziare con  la  individuazione
della  tipologia  delle  sostanze pericolose presenti, secondo quanto
descritto nel precedente punto 4.
    In particolare per quanto  riguarda  le  sostanze  pericolose  si
dovra' procedere rispettivamente:
    i)  alla  verifica  dei  quantitativi  dichiarati  (si applica la
procedura indicata nel successivo punto 6.);
    ii) alla verifica di  adeguatezza  della  scelta  delle  sostanze
pericolose,  ai  fini  delle analisi di sicurezza relative allo scalo
ferroviario (si applica la procedura indicata  nel  successivo  punto
7.).
    2. Verifica dell'estensione delle aree di impatto.
    La  metodologia  riportata  in  Allegato 4 consente di fissare le
distanze di riferimento, legate rispettivamente ad elevata  letalita'
e   alla   possibilita'   di   effetti   comportanti   lesioni  gravi
irreversibili,    in     condizioni     meteorologiche     mediamente
rappresentative  (D.5  ed F.2). Tali distanze corrispondono, in linea
di principio, alle distanze di danno che sarebbero  da  attendersi  a
seguito di un incidente caratterizzato da condizioni di accadimento e
termini di sorgente di media gravita'.
    Il  valutatore  dovra'  porre  a  confronto  le  omologhe massime
distanze di danno valutate dall'estensore del rapporto  di  sicurezza
con  le  distanze di riferimento, determinate come sopra. Nel caso in
cui le prime risultino  inferiori  a  queste  ultime,  il  valutatore
dovra'  verificare  la sussistenza di eventuali condizioni specifiche
che giustifichino tale risultato.
    E' quindi  ammissibile  che  le  determinazioni  del  fabbricante
possano  portare  a risultati diversi, purche' cio' avvenga a seguito
di precisi e circostanziati motivi,  che  potra'  essere  chiesto  al
fabbricante di giustificare sul piano tecnico-scientifico.
    Si  ricorda,  in questo ambito, che la valutazione delle distanze
di  danno  e'  comunque  a  carico  del  fabbricante,  il  quale   e'
responsabile  della formulazione di ipotesi, della scelta dei termini
di sorgente e dell'adozione di particolari  modelli  di  calcolo.  In
nessun  caso  la  metodologia  in Allegato 4 potra' essere utilizzata
autonomamente,  per  sostituire  le   valutazioni   analitiche   piu'
specifiche e dettagliate che il fabbricante deve condurre.
    Gli  elementi di riferimento per le valutazioni di cui sopra sono
stati in parte adattati dal documento emesso  da  IAEA/UNEP/UNIDO/WHO
(8), gia' parzialmente recepito, per cio' che concerne la stima delle
aree di danno, nel documento del Dipartimento della Protezione Civile
"Linee  guida per la pianificazione di emergenza esterna per impianti
industriali a rischio di incidente rilevante" (9) e nel documento del
Ministero degli Interni  "Guida  alla  lettura,  all'analisi  e  alla
valutazione dei rapporti di sicurezza" (14)
    C) Valutazioni sullo stato di sicurezza dello scalo merci.
    In  questa fase si deve procedere all'evidenziazione delle misure
di sicurezza di tipo impiantistico e gestionale presenti nello scalo,
in particolare  per  un  confronto  con  l'insieme  minimo  riportato
nell'Allegato 2.
    Occorre  inoltre  procedere  alla  verifica  della sussistenza di
eventuali eccezionali condizioni di  aggravio  di  rischio,  connesse
alla  possibilita'  di  effetti domino e/o alla corografia delle aree
circostanti,   quali,   ad   esempio,   la    presenza    all'interno
dell'inviluppo  delle  aree  di  danno di luoghi di concentrazione di
persone con limitata  capacita'  di  mobilita'  ad  elevata  densita'
(ospedali,  case  di  cura, ospizi con piu' di 25 posti letto, asili,
scuole elementari e medie inferiori con piu' di 100 persone presenti)
o di un indice reale di edificazione esistente superiore o  uguale  a
4,5 m3/m2.
    6.  Stima  globale  dei  quantitativi  di sostanze presenti nello
scalo.
    Con  riferimento  ai  quantitativi  di  ogni   singola   sostanza
dichiarati   nel   rapporto   di  sicurezza  e  costituenti  deposito
temporaneo presso lo scalo, ai fini della verifica  delle  soglie  di
notifica o dichiarazione si deve procedere nel modo seguente:
    -  per  le  sostanze  di  cui  al punto a.1 si deve verificare il
superamento delle soglie dell'Allegato II, parte prima,  nei  termini
precisati  nel  D.M.  20  maggio  1991 (2), e successive modifiche ed
integrazioni, di cui la piu' recente e' il D.M. 1 febbraio  1996  del
Ministero dell'Ambiente (13);
    -  per  le  sostanze  e  preparati  di  cui  al punto a.2 si deve
verificare il superamento complessivo delle soglie  dell'Allegato  II
parte  seconda,  nei  termini  precisati  nel  D.M.  20 maggio 1991 e
successive modifiche ed integrazioni;
    - per le altre sostanze e preparati, di cui al punto b, in attesa
della prevista armonizzazione dei sistemi di classificazione adottati
nel  trasporto  e  nella  etichettatura,  si   deve   verificare   il
superamento delle soglie di cui all'Allegato II parte seconda facendo
riferimento alla tabella di corrispondenza riportata nell'Allegato 3,
tra le categorie di cui all'Allegato II, parte seconda, e i codici di
pericolo associati alle sostanze presenti.
    Ai  fini  della  verifica  delle soglie, devono essere cumulati i
quantitativi delle sostanze e preparati di cui ai punti a.2 e  b,  se
compresi  nelle  medesime  categorie  e  voci dell'Allegato II, parte
seconda.
    7. Sostanze prese in considerazione per le analisi di sicurezza
    La verifica delle analisi di sicurezza eseguite  deve  accertare,
con riferimento al precedente paragrafo 4.2, che siano state prese in
considerazione:
    - le sostanze di cui al punto a.1 presenti in quantita' superiori
alle soglie dell'Allegato II, parte prima:
    -  le  sostanze  e i preparati di cui al punto a.2 per i quali la
somma  dei  relativi  quantitativi  presenti   sia   complessivamente
superiore  alle soglie dell'Allegato II, parte seconda (eventualmente
cumulando per ogni categoria anche i quantitativi  delle  sostanze  e
preparati di cui al punto b.);
    -  le sostanze e i preparati di cui al punto b. che, in base alla
tabella  di  corrispondenza  di  cui  all'Allegato  3,  e'  possibile
ricondurre all'Allegato II, parte seconda, e per i quali la somma dei
quantitativi  presenti  sia  complessivamente superiore alle relative
soglie  (eventualmente  cumulando  per   ogni   categoria   anche   i
quantitativi di sostanze e di preparati di cui al punto a.2).
    Nel  caso  di  scali  merci  terminali  in  cui siano normalmente
presenti una molteplicita' di sostanze e preparati  ricompresi  nelle
categorie  di  pericolo  dell'Allegato  II, parte seconda, le analisi
possono essere verificate con riferimento a  delle  sostanze  chiave,
ognuna  da  considerare rappresentativa di una categoria di pericolo,
in quanto  determinante,  in  caso  di  incidente,  aree  di  impatto
similari  e richiedente, in emergenza (come da Manuale operativo e da
Piano di emergenza  interno),  tipologie  di  intervento  analoghe  a
quelle  di  qualsiasi  altra  sostanza,  presente  nello  scalo merci
terminale ed appartenente alla detta categoria di pericolo.
    Nel  caso  in  cui siano presenti nello scalo una o piu' sostanze
e/o preparati inclusi nella parte prima o  seconda  dell'Allegato  II
del D.M. 20 maggio 1991 (2), si utilizza, per l'analisi di sicurezza,
la  sostanza  chiave,  indipendentemente dalle sostanze e/o preparati
realmente presenti.
    E' in pratica consentito  al  fabbricante,  nell'esercizio  dello
scalo,  di poter scambiare una sostanza con un'altra ricompresa nella
stessa categoria  di  pericolo,  purche'  le  valutazioni  analitiche
riportate  nel  rapporto di sicurezza e le misure preventive adottate
nello scalo (Manuale operativo e Piano di  emergenza  interno)  siano
state   riferite   a  delle  sostanze  chiave  rappresentative  della
categoria di pericolo in questione.
    8. Esito dell'istruttoria - Conclusioni.
    Il valutatore puo' esprimere un parere conclusivo favorevole  nel
caso in cui siano verificate le seguenti condizioni:
    -  nello  scalo  merci terminale sia presente l'insieme minimo di
misure di sicurezza indicate nell'Allegato 2;
    - la verifica delle distanze di danno  valutate  dal  fabbricante
con le distanze di riferimento abbia dato esito positivo;
    -  la situazione territoriale non presenti eccezionali condizioni
di  aggravio  di  rischio  connesse  alla   corografia   delle   aree
circostanti.
    Il  mancato  soddisfacimento  di  una  o  piu'  delle  condizioni
suddette puo' portare all'espressione di un parere  interlocutorio  e
alla  richiesta  di  ulteriori approfondimenti analitici da parte del
fabbricante e/o all'individuazione di eventuali ulteriori  misure  di
sicurezza, anche a carattere temporaneo. In particolare:
    -  nel  caso  in  cui  venga riscontrata una carenza di misure di
sicurezza  rispetto  all'insieme  minimo  indicato  nell'Allegato  2,
dovra'  essere  richiesta al fabbricante la presentazione di un piano
di adeguamento. Nel caso in cui vi  siano,  oltretutto,  elementi  di
particolare criticita' territoriale, l'adeguamento all'insieme minimo
dovra' essere realizzato nei tempi tecnici strettamente necessari;
    -  nel  caso in cui le distanze di danno valutate dal fabbricante
risultino inferiori a quelle di riferimento, senza la sussistenza  di
evidenti  condizioni  specifiche  che  giustifichino  tale risultato,
dovra' essere richiesta al fabbricante un'integrazione delle  proprie
analisi;
    -  nel caso in cui siano state evidenziate eccezionali condizioni
di aggravio  di  rischio,  potra'  essere  richiesta  al  fabbricante
l'individuazione  di  eventuali  ulteriori interventi migliorativi di
carattere  impiantistico  e/o  gestionale   e   relativi   tempi   di
attuazione,  finalizzati  al  miglioramento delle suddette condizioni
critiche, ovvero l'adozione di altre misure di carattere  temporaneo,
quali   la   riduzione   dei   quantitativi  di  sostanze  pericolose
contemporaneamente  presenti  nello  scalo   o   la   loro   presenza
scaglionata  in  maniera  opportuna.  Le  eventuali  prescrizioni che
dovessero scaturire sulla base di tali elementi dovranno tener  conto
dei  programmi  generali,  su  scala nazionale, di finanziamento e di
adeguamento tecnico degli scali merci terminali.


    ---->  vedere allegati da pag. 10 a pag. 32 della G.U.  <----