ART. 10.
                 (Stato di previsione del Ministero
                  dei trasporti e della navigazione
                      e disposizioni relative)
  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero dei trasporti e della navigazione  per  l'anno  finanziario
1998,  in  conformita'  dell'annesso  stato di previsione (Tabella n.
10).
  2. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  su
proposta  del  Ministro  dei  trasporti  e  della   navigazione,   le
variazioni  di  competenza  e  di  cassa  nello  stato  di previsione
dell'entrata ed  in  quello  del  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione  occorrenti  per  gli  adempimenti previsti dalla legge 6
giugno 1974, n. 298,  e  successive  modificazioni,  dal  regolamento
(CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo
europeo  di  sviluppo regionale, nonche' dall'articolo 10 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  28  settembre   1994,   n.   634,
concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del
centro    elaborazione    dati   della   Direzione   generale   della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
  3. In attuazione della legge 6  agosto  1991,  n.  255,  il  numero
massimo  dei  militari  in  servizio  obbligatorio  di leva presso le
capitanerie di porto, e' fissato, per  l'anno  finanziario  1998,  in
4.357 unita'.
  4.  Il  numero  massimo  degli  ufficiali piloti di complemento del
Corpo delle capitanerie di porto da mantenere  in  servizio  a  norma
dell'articolo  15  della  legge 19 maggio 1986, n. 224, e' stabilito,
per l'anno finanziario 1998, in 24 unita'.
  5. Il numero massimo degli ufficiali di complemento del Corpo delle
capitanerie di porto in servizio  di  leva  e'  fissato,  per  l'anno
finanziario 1998, in 200 unita'. Il numero da ammettere alla ferma di
cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n.
574, e' stabilito, per l'anno finanziario 1998, in 50 unita'.
  6.  A  norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n.
958, e dell'articolo 7 del decreto legislativo  12  maggio  1995,  n.
196,  la  forza dei militari ammessi alla ferma biennale, triennale e
quinquennale e dei volontari di truppa in ferma breve e' fissata, per
l'anno finanziario 1998, nel numero di 1.200.
  7. La forza organica degli allievi sottufficiali  del  Corpo  delle
capitanerie  di  porto a norma dell'articolo 18 della legge 10 giugno
1964, n. 447, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, e
dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  196,  e'
determinata, per l'anno finanziario 1998, in 25 unita'.
  8.  Nell'elenco  annesso allo stato di previsione del Ministero dei
trasporti e della navigazione, riguardante il Corpo delle capitanerie
di porto, sono descritte le spese per le quali  possono  effettuarsi,
per  l'anno finanziario 1998, i prelevamenti dal fondo a disposizione
di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni  leg-
islative  concernenti  l'amministrazione e la contabilita' dei corpi,
istituti  e  stabilimenti  militari,  approvato  con  regio decreto 2
febbraio 1928, n. 263,  iscritto  nell'unita'  previsionale  di  base
"Spese  generali di funzionamento" (funzionamento), di pertinenza del
centro di responsabilita' "Capitanerie di porto" del  medesimo  stato
di previsione.
  9.  Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa
e contabilita' delle Capitanerie di porto approvato con regio decreto
6 febbraio 1933, n. 391, i fondi  di  qualsiasi  provenienza  possono
essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
  10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il
Ministero  della  difesa  si  applicano,  in quanto compatibili, alla
gestione dei  fondi  di  pertinenza  del  centro  di  responsabilita'
"Capitanerie  di  porto"  in  relazione  all'articolo 6 della legge 6
agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio  dei
mezzi  nautici  ed  aerei  e  per attrezzature tecniche, materiali ed
infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e  di  sicurezza  dei
porti e delle caserme, di cui alla unita' previsionale di base "Mezzi
operativi  e strumentali" (funzionamento) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Capitanerie di porto" dello stato di previsione  del
Ministero dei trasporti e della navigazione, si applicano, per l'anno
finanziario   1998,  le  disposizioni  contenute  nel  secondo  comma
dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre
1923,  n.  2440,  e  successive  modificazioni,  sulla   contabilita'
generale dello Stato.
                              ART. 10.
 
          Note all'art. 10:
            -  La  legge  6  giugno  1974,  n. 298 reca: "Istituzione
          dell'albo nazionale degli  autotrasportatori  di  cose  per
          conto  di  terzi,  disciplina degli autotrasporti di cose e
          istituzione di un sistema  di  tariffe  a  forcella  per  i
          trasporti di merci su strada".
            - Il Regolamento (CEE) n. 1787/1984 del Consiglio, del 19
          giugno   1984,   relativo  al  Fondo  europeo  di  sviluppo
          regionale, e' stato  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale
          delle Comunita' europee n. 169 del 28 giugno 1984.
            -  Il testo dell'art. 10 del D.P.R. 28 settembre 1994, n.
          634 (Regolamento per l'ammissione all'utenza  del  servizio
          di  informatica  del  centro  di  elaborazione  dati  della
          Direzione  generale  della  motorizzazione  civile  e   dei
          trasporti in concessione) e' il seguente:
            "Art.  10.  - 1. L'utenza del servizio e' concessa dietro
          pagamento degli oneri di seguito indicati:
             a) cauzione a garanzia degli  obblighi  derivanti  dalla
          convenzione  da  prestarsi secondo le modalita' di cui alla
          legge 10 giugno 1982, n. 348;
             b) canone di abbonamento per ciascun anno  della  durata
          della  convenzione.    Per  il  primo  anno di durata della
          convenzione  il  canone  e'  dovuto  in  ragione  di  tanti
          dodicesimi  quanti  sono i mesi intercorrenti fra quello di
          stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene stipulata
          la convenzione e' computato nei dodicesimi;
             c) corrispettivi, da addebitarsi a  consuntivo,  per  le
          informazioni ricevute nel trimestre precedente in base alle
          tariffe unitarie in vigore o in base al costo stabilito per
          la  fornitura  di  informazioni  con  particolari  stati di
          aggregazione.
            2. Gli importi dei suddetti oneri sono determinati:
             a)  quanto alla cauzione in un importo pari a quello del
          canone  annuo  di  abbonamento  in  vigore  all'atto  della
          stipula della convenzione;
             b) quanto al canone annuo di abbonamento:
              b.1)  in  lire  1.500.000  per  gli  utenti di cui alla
          categoria A dell'art. 3;
              b.2) in lire 2.500.000  per  gli  utenti  di  cui  alla
          categoria B dell'art. 3;
             c)  quanto  al costo delle singole informazioni ricevute
          secondo gli schemi meccanografici in uso presso  il  centro
          elaborazione   dati,   in   lire   cinquecento   per   ogni
          informazione ricevuta utilizzando le apparecchiature  ed  i
          collegamenti  di  cui al comma 1 dell'art. 6, in lire mille
          per   ogni    informazione    ricevuta    utilizzando    le
          apparecchiature  ed  i  collegamenti  di  cui  al  comma  4
          dell'art. 6. Il costo delle informazioni  ricevute  secondo
          stati  di aggregazione diversi da quelli disponibili, fermo
          restando il contenuto dei commi 4 e 5  dell'art.  8,  sara'
          valutato  di  volta  in  volta dal direttore generale della
          motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
            3. Gli importi di cui alle lettere b) e c)  del  comma  2
          vengono  revisionati in relazione alla variazione accertata
          dall'Istituto centrale di statistica dell'indice dei prezzi
          al  consumo  per  le  famiglie  di   operai   e   impiegati
          verificatasi  nel biennio precedente. Gli aumenti derivanti
          dalle revisioni conservano la  medesima  destinazione,  dei
          canoni  e  dei  corrispettivi,  prevista  al  comma  4  del
          presente articolo.
            4. L'importo dei canoni di cui al comma 2, lettera b), e'
          corrisposto mediante versamento sul conto corrente  postale
          intestato  alla  sezione  della tesoreria provinciale dello
          Stato   competente   per   territorio,   con    imputazione
          all'apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  delle
          entrate   del   bilancio   dello   Stato.   L'importo   dei
          corrispettivi di cui al comma 2, lettera c), e' corrisposto
          con le medesime modalita' ed affluisce ad apposito capitolo
          dello  stato di previsione delle entrate del bilancio dello
          Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro del
          tesoro, ai pertinenti capitoli dello  stato  di  previsione
          della   spesa   del   Ministero   dei   trasporti  e  della
          navigazione. Gli attestati  dei  versamenti  devono  essere
          trasmessi  al centro elaborazione dati della motorizzazione
          civile.
            5. Il versamento degli oneri di cui alle lettere a) e  b)
          del comma 2 deve essere effettuato:
             a)  la  prima volta, dopo la stipula della convenzione e
          prima dell'attivazione del collegamento. Quest'ultima resta
          subordinata   al   ricevimento,   da   parte   del   centro
          elaborazione   dati   della  Motorizzazione  civile  e  dei
          trasporti  in  concessione,  dei  relativi   attestati   di
          versamento;
             b)  per ogni anno di rinnovo della convenzione, entro il
          31   gennaio   dell'anno   in   corso,   limitatamente   al
          corrispettivo di cui alla lettera b).
            6. Il versamento dei corrispettivi di cui alla lettera c)
          del  comma 2 deve essere effettuato con cadenza trimestrale
          e per intero entro trenta giorni dalla data di emissione di
          apposita  comunicazione  che  altrimenti   e'   considerata
          insoluta   a  tutti  gli  effetti.  Ciascuna  comunicazione
          riguarda l'ammontare relativo  alle  informazioni  ricevute
          nel trimestre precedente.
            7.  In caso di insolvenza, relativamente anche ad un solo
          pagamento,  il  servizio  viene  sospeso  con  diritto  del
          Ministero  dei  trasporti  e della navigazione di rivalersi
          sulla cauzione. In  caso  di  ripristino  del  servizio  la
          cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora
          in  vigore.  Il  collegamento  e'  riattivato soltanto dopo
          l'effettuazione dei pagamenti di cui alle lettere b)  e  c)
          del comma 1.
            8.  Il  Ministro  dei  trasporti e della navigazione, con
          proprio decreto, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,
          puo'  stipulare  speciali convenzioni con gli utenti di cui
          all'art. 3".
            - La legge 6 agosto 1991, n.  255,  reca:  "Potenziamento
          degli  organici del personale militare delle capitanerie di
          porto".
            - Il testo dell'art. 15 della legge 19  maggio  1986,  n.
          224   (Norme   per   il   reclutamento  degli  ufficiali  e
          sottufficiali piloti di complemento delle  Forze  armate  e
          modifiche  ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n.
          574, riguardanti lo stato e l'avanzamento  degli  ufficiali
          delle  Forze  armate  e  della  Guardia  di  finanza) e' il
          seguente:
            "Art. 15. - 1. Il numero massimo degli  ufficiali  piloti
          di    complemento    dell'Esercito,    della    Marina    e
          dell'Aeronautica, reclutati in base  alla  presente  legge,
          che,   per   ciascun  esercizio  finanziario,  puo'  essere
          mantenuto in servizio, e' determinato  annualmente  con  la
          legge  di  approvazione  del  bilancio  di previsione dello
          Stato.
            2. Agli ufficiali di cui al precedente comma si applicano
          le norme previste dagli articoli 43, 44 e 47 della legge 20
          settembre 1980, n. 574, nonche' quelle di cui  all'art.  46
          della  precitata legge, come sostituito dal successivo art.
          33.
            3. Ai medesimi  ufficiali  si  continuano  ad  applicare,
          anche  negli  anni  successivi  al  1983,  le  norme di cui
          all'art. 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574".
            - Il testo del  comma  1  dell'art.  37  della  legge  20
          settembre  1980,  n.  574 (Unificazione e riordinamento dei
          ruoli normali, speciali e di  complemento  degli  ufficiali
          dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica)  e'  il
          seguente:
            "1.   Gli   ufficiali   e   gli  aspiranti  ufficiali  di
          complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,
          possono chiedere, dopo almeno tre mesi  di  servizio  dalla
          nomina  ad  ufficiale  o ad aspirante, di vincolarsi ad una
          ferma  volontaria  di  due  anni  decorrente   dal   giorno
          successivo  a  quello  del compimento del servizio di prima
          nomina".
            - Il testo degli articoli 5 e 35 della legge 24  dicembre
          1986,  n.  958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla
          ferma di leva prolungata) e', rispettivamente, il seguente:
            "Art. 5 (Ferma di leva prolungata). - 1. I militari ed  i
          graduati  in  servizio  di  leva  possono essere ammessi, a
          domanda, alla commutazione della ferma di leva in ferma  di
          leva  prolungata,  biennale  o triennale, in relazione alle
          esigenze numeriche delle Forze armate  fissate  annualmente
          nella  legge  di bilancio, nei limiti e con le modalita' di
          cui agli articoli 34  e  35,  stabilite  nel  manifesto  di
          chiamata  alle  armi  e  nel  precetto per la presentazione
          all'esame personale presso il consiglio di leva.
            2. I militari ammessi alla ferma di leva prolungata  sono
          inclusi  nei  corsi di qualificazione e di specializzazione
          effettuati dall'amministrazione della difesa.
            3. Per l'assegnazione ai suddetti  corsi  sono  prese  in
          considerazione,  oltre  alle  richieste  degli interessati,
          anche le qualificazioni e  le  specializzazioni  possedute,
          nonche'  i  risultati  degli  esami fisio-psicoattitudinali
          effettuati in sede di visita di leva.
            4. I  giovani  ammessi  alla  ferma  di  leva  prolungata
          possono rassegnare le dimissioni, senza ulteriori obblighi,
          entro i primi trenta giorni di durata del corso".
            "Art. 35 (Arruolamenti). - 1. Il Ministro della difesa ha
          facolta'  di  indire  bandi per la commutazione, a domanda,
          della  ferma  di  leva  in  ferma  prolungata  biennale   o
          triennale,  per  i  militari  che  non  abbiano superato il
          ventiduesimo anno di eta'.
            2.  Il  Ministro  della  difesa  ha,  inoltre,  facolta',
          qualora  il  numero dei richiedenti la commutazione di leva
          risulti insufficiente a soddisfare le  esigenze  organiche,
          di indire arruolamenti riservati ai giovani che non abbiano
          ancora  assolto  l'obbligo  di  leva ed abbiano compiuto il
          diciassettesimo  anno   di   eta'   e   non   superato   il
          ventiduesimo.
            3.  I  militari  in ferma prolungata biennale o triennale
          sono assegnati, tenuto conto  per  quanto  possibile  delle
          loro  aspirazioni,  alle  categorie, alle specializzazioni,
          alle specialita' ed agli incarichi di impiego indicati  nei
          bandi  di  arruolamento  in  base alle esigenze di ciascuna
          Forza armata.
            4. Il periodo trascorso in ferma  prolungata  biennale  o
          triennale  e'  valido  agli effetti dell'assolvimento degli
          obblighi di leva.
            5.  Per  il  proscioglimento   della   ferma   volontaria
          contratta si applicano le specifiche norme di cui al titolo
          III  della  legge  31  luglio  1954,  n.  599, e successive
          modifiche, nonche' quelle previste dalla  legge  10  maggio
          1983, n. 212, per gli allievi sottufficiali.
            6.  Gli  allievi  delle accademie, delle scuole formative
          degli ufficiali  e  delle  scuole  allievi  ufficiali,  che
          abbiano  seguito da arruolati i rispettivi corsi per almeno
          24 mesi, sono esonerati dal compiere il  servizio  militare
          di leva".
            -  Il testo dell'art. 7 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196
          (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,  n.  216,
          in  materia  di  riordino dei ruoli, modifica alle norme di
          reclutamento,  stato  ed  avanzamento  del  personale   non
          direttivo delle Forze armate) e' il seguente:
            "Art.  7  (Volontari  di  truppa in ferma breve). - 1. Le
          Forze armate, con  esclusione  dell'Arma  dei  carabinieri,
          possono  mantenere  alle  armi  volontari  in  ferma  breve
          secondo le seguenti ripartizioni:
             Esercito 23.000;
             Marina 5.509;
             Aeronautica 2.250.
            Nell'ambito  della  Marina  possono   essere,   altresi',
          mantenuti   alle   armi  volontari  in  ferma  breve  delle
          capitanerie di porto nella misura di 1.275 unita'.
            2. La ferma breve ha la durata di anni tre.
            3. Ai volontari in ferma breve,  che  abbiano  completato
          senza demerito la ferma triennale, continuano ad applicarsi
          le  disposizioni  dell'art.    3,  comma 65, della legge 24
          dicembre 1993,  n.  537,  e  del  relativo  regolamento  di
          attuazione.
            4.  I  volontari in ferma breve dovranno prioritariamente
          essere impiegati  nelle  unita'  operative  e  addestrative
          dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".
            -  Il  testo  dell'art. 18 della legge 10 giugno 1964, n.
          447 (Norme per i volontari dell'Esercito,  della  Marina  e
          dell'Aeronautica  e  nuovi  organici  dei  sottufficiali in
          servizio  permanente  delle  stesse  forze  armate)  e'  il
          seguente:
            "Art.  18. - Il quinto, sesto e settimo comma dell'art. 2
          del regio decreto-legge 1 luglio 1938, n. 1368, concernente
          modifiche  al  testo  unico  sull'ordinamento   del   Corpo
          equipaggi  militari  marittimi,  convertito  nella  legge 9
          gennaio 1939, n. 216, quali risultano variati dalla legge 3
          maggio 1956, n. 516, sono sostituiti dai seguenti:
            ''Il numero globale dei capi di 1, 2 e  3  classe  e  dei
          secondi  capi  viene  stabilito annualmente con lo stato di
          previsione della spesa del Ministero della difesa entro  il
          limite massimo del 24 per cento della forza bilanciata.
            L'organico  dei  sottufficiali  del  ruolo  speciale  per
          mansioni di ufficio e' stabilito in 500 unita'.
            La forza organica dei sergenti, dei  sottocapi  e  comuni
          del  Corpo equipaggi militari marittimi in ferma volontaria
          o in rafferma e' determinata annualmente con  la  legge  di
          bilancio.
            I  sottufficiali  della Marina militare che, alla data di
          entrata in vigore della presente legge, rivestono il  grado
          di  secondo  capo  volontario  in  rafferma e quelli che, a
          norma del successivo art.  22, saranno  ripristinati  nella
          posizione  di volontari raffermati verranno computati nella
          forza organica dei secondi capi in rafferma''".
            - Il testo dell'art. 1 della legge 27 dicembre  1990,  n.
          404  (Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali
          e sottufficiali  delle  Forze  armate  e  del  Corpo  della
          guardia di finanza) e' il seguente:
            "Art.  1. - 1. Nel periodo transitorio dal 1 gennaio 1986
          al 31 dicembre 1991, in deroga a quanto previsto  dall'art.
          37,  comma  2,  lettera  c), della legge 19 maggio 1986, n.
          224, il numero annuale delle promozioni  dei  capitani  del
          servizio permanente effettivo dei corpi di amministrazione,
          commissariato   (ruolo   sussistenza)   ed  automobilistico
          dell'Esercito e' fissato in tante unita'  pari  alla  somma
          dei  capitani  che  abbiano  maturato,  alla  data  del  31
          dicembre di ciascuno degli  anni  del  periodo  transitorio
          predetto,  nove  anni di permanenza nel grado o quindici di
          servizio da ufficiale in servizio permanente.  Le norme  di
          cui  al  presente  comma  si  applicano in modo da non dare
          comunque luogo a scavalcamenti di ufficiali piu' anziani in
          ruolo.
            2.  Le  proroghe  disposte  con  gli  articoli  1, 2 e 3,
          decreto-legge 23 settembre 1989, n.  325,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 15 novembre 1989, n. 374, hanno
          effetto fino al 31 dicembre 1992.
            3. La determinazione delle aliquote di valutazione e  del
          numero  delle  promozioni  al  grado  superiore dei tenenti
          colonnelli dei  ruoli  del  servizio  permanente  effettivo
          dell'Esercito per gli anni 1991, 1992 e 1993 sara' disposta
          con  decreto  del  Presidente della Repubblica, su proposta
          del Ministro della difesa, fermo  restando  che  il  totale
          delle  promozioni  da  conferire a tutti i ruoli in ciascun
          anno non potra' superare un terzo delle promozioni previste
          dalla legge  19  maggio  1986,  n.  224,  per  il  triennio
          1986-1988.
            4.  Nella  colonna  3  del  quadro  I  della tabella n. 3
          annessa  alla  legge  12  novembre  1955,  n.  1137,   come
          modificata  dalla  tabella annessa alla L. 27 ottobre 1963,
          n. 1431, in corrispondenza del grado di tenente, le parole:
          ''2 anni in reparti  di  impiego''  sono  sostituite  dalle
          seguenti: ''4 anni di anzianita' di grado, di cui 2 anni in
          reparti di impiego''.
            5.  Nei commi ottavo e nono dell'art. 70, legge 10 maggio
          1983, n. 212, le parole: ''presenti in ruolo alla data  del
          31  dicembre  dell'anno di entrata in vigore della presente
          legge'' sono sostituite dalle seguenti: ''presenti in ruolo
          alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello  di
          entrata in vigore della presente legge''.
            6.  Gli  ufficiali  inferiori  o  subalterni  delle Forze
          armate e del Corpo della Guardia di  finanza  del  servizio
          permanente  effettivo frequentatori di corsi di formazione,
          di durata non inferiore ad un  anno,  presso  le  accademie
          militari   o  istituti  universitari,  non  sono  computati
          nell'organico  dei  rispettivi  ruoli.  Le  eccedenze   che
          dovessero crearsi per effetto di tale disposizione dovranno
          essere  riassorbite nei cinque anni successivi alla data di
          entrata in vigore della presente legge.
            7. Nella colonna 3  del  quadro  I  della  tabella  n.  2
          annessa  alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive
          modificazioni, in corrispondenza dei gradi di ammiraglio di
          divisione, capitano di vascello e capitano di fregata, dopo
          l'indicazione del rispettivo tipo di comando, sono aggiunte
          le parole ''o incarico equipollente''".
            - Il testo dell'art. 11 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196
          (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,  n.  216,
          in  materia  di  riordino dei ruoli, modifica alle norme di
          reclutamento,  stato  ed  avanzamento  del  personale   non
          direttivo delle Forze armate) e' il seguente:
             "Art.  11 (Reclutamento nel ruolo dei marescialli). - 1.
          Il  personale  del  ruolo  dei  marescialli   dell'Esercito
          (esclusa   l'Arma   dei   carabinieri),   della   Marina  e
          dell'Aeronautica,  in  rapporto  alle   consistenze   degli
          organici di cui al precedente art. 3, e' tratto:
             a)  per  il 70% dei posti disponibili in organico, dagli
          allievi delle rispettive scuole sottufficiali. Gli  allievi
          sono  reclutati  con  ferma  di  anni  due tramite concorsi
          banditi con decreto ministeriale;
             b) per il 30% dei posti disponibili in  organico,  dagli
          appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari
          di  truppa in servizio permanente, tramite concorso interno
          e superamento di apposito corso di qualificazione di durata
          non inferiore a mesi sei.
            I posti di cui alla  lettera  b),  eventualmente  rimasti
          scoperti,  possono essere devoluti in aumento al numero dei
          posti previsti alla
           lettera a).
            2. Ai concorsi di  cui  alla  lettera  a)  del  comma  1,
          possono partecipare:
             a) i giovani che:
              1)   siano  cittadini  italiani,  ovvero  italiani  non
          appartenenti alla Repubblica;
              2) non siano incorsi:
               in condanne per delitti non colposi;
               nel   proscioglimento   da   precedente   arruolamento
          volontario  in  qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello
          Stato, d'autorita' o d'ufficio;
              3) siano celibi o vedovi e comunque senza prole;
              4) abbiano, se minorenni, il consenso di  chi  esercita
          la potesta', o la tutela;
              5)  siano  riconosciuti  in  possesso  della  idoneita'
          psico-fisica   ed   attitudinale   al   servizio   militare
          incondizionato    e   agli   incarichi,   specializzazioni,
          categorie e specialita' di assegnazione;
              6) compiano il 17 anno di eta' e non  abbiano  compiuto
          il  26  anno di eta' alla data prevista per la scadenza del
          termine di presentazione  delle  domande.  Per  coloro  che
          abbiano  gia'  prestato  servizio  militare  obbligatorio o
          volontario il limite massimo e' elevato a 28 anni qualunque
          sia il grado  da  essi  rivestito.  Non  si  applicano  gli
          aumenti  dei  limiti  di  eta' previsti per l'ammissione ai
          concorsi per i pubblici impieghi;
              7)  siano  in  possesso  del  diploma   di   istruzione
          secondaria  di  secondo  grado o lo conseguano nell'anno in
          cui e' bandito il concorso;
             b)  gli  appartenenti  ai  ruoli  dei  sergenti  e   dei
          volontari di truppa in servizio permanente, i militari ed i
          graduati  in  ferma  volontaria  o di leva in servizio che,
          alla  data  prevista  per  la  scadenza  del   termine   di
          presentazione delle domande:
              1)   siano   in  possesso  del  diploma  di  istruzione
          secondaria di secondo grado o lo  conseguano  nell'anno  in
          cui e' bandito il concorso;
              2) non abbiano superato il ventottesimo anno di eta';
              3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della
          consegna  di  rigore  nell'ultimo  biennio o nel periodo di
          servizio prestato se inferiore a due anni;
              4) siano in possesso della qualifica  non  inferiore  a
          ''nella   media''  o  giudizio  corrispondente  nell'ultimo
          biennio o nel periodo di servizio prestato se  inferiore  a
          due anni.
            3.  Ai  concorsi  di  cui  alla  lettera  b) del comma 1,
          possono partecipare:
             a)  nel  limite  del  10%  dei  posti  disponibili,  gli
          appartenenti  al ruolo dei sergenti, che alla data prevista
          nel bando di  concorso  per  la  scadenza  del  termine  di
          presentazione delle domande:
              1) non abbiano superato il 40 anno di eta';
              2)   abbiano   riportato   nell'ultimo  quadriennio  la
          qualifica di almeno ''superiore  alla  media''  o  giudizio
          corrispondente;
              3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della
          consegna di rigore nell'ultimo biennio;
             b)  nel  limite  del  20%  dei  posti  disponibili,  gli
          appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente,
          che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a):
              1) abbiano compiuto 7 anni di servizio effettivo;
              2)  siano  in  possesso  del  diploma   di   istruzione
          secondaria  di  secondo  grado o lo conseguano nell'anno in
          cui e' bandito il concorso.
            Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al  comma
          2,  compresa  la  definizione  dei titoli e delle prove, la
          loro  valutazione,  la  nomina  delle  commissioni   e   la
          formazione  delle  graduatorie  e quelle per lo svolgimento
          dei relativi corsi  sono  stabilite  con  apposito  decreto
          ministeriale per ciascuna Forza armata.
            4.  Il  personale  vincitore  del  concorso  di  cui alla
          lettera a) del comma 1 e' tenuto a frequentare un corso  di
          formazione  e  di  specializzazione, completato da tirocini
          complementari fino alla concorrenza dei  due  anni,  presso
          ciascuna  Forza  armata, avuto riguardo alle assegnazioni e
          agli incarichi, alle  specializzazioni,  alle  categorie  e
          specialita', secondo le norme vigenti presso ciascuna Forza
          armata,  in  base  alle  esigenze  specifiche, al risultato
          della selezione psico-fisica e attitudinale,  nonche'  alle
          preferenze espresse dagli arruolati. Al termine del periodo
          di   formazione   ed  istruzione  nonche'  dei  periodi  di
          tirocinio complementare, gli allievi vengono sottoposti  ad
          esame  e  trattenuti  d'ufficio  per  il periodo necessario
          all'espletamento delle  prove.  Al  superamento  dell'esame
          sono  nominati,  sulla  base  della  graduatoria di merito,
          marescialli e gradi corrispondenti in servizio  permanente,
          con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno
          avuto  termine  gli  esami  finali.  Gli allievi non idonei
          possono essere trattenuti a domanda per sostenere  per  una
          sola volta il primo esame utile.
            5.  Al personale proveniente dal ruolo dei sergenti e dal
          ruolo dei volontari di truppa in servizio  permanente,  che
          frequenta  il  corso  previsto  nel  comma 4, si applica il
          titolo VII della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive
          modificazioni.
            6. Ai  restanti  allievi  si  applicano  le  disposizioni
          previste  per i volontari in ferma breve nonche', in quanto
          compatibili, le norme di cui agli articoli 9, 10 e 11 della
          legge 10 maggio 1983, n. 212.
            7.  Gli  allievi  impediti   da   infermita'   temporanea
          debitamente accertata o imputati in procedimento penale per
          delitto   non   colposo   o   sottoposti   a   procedimento
          disciplinare   o   sospesi   dal   servizio   per    motivi
          precauzionali   o  per  altra  comprovata  causa  di  forza
          maggiore non possono  partecipare  agli  esami  finali  per
          l'immissione  nel  servizio  permanente. Essi proseguono il
          servizio mediante rafferma  annuale  rinnovabile,  fino  al
          cessare delle cause impeditive, e, salvo che le dette cause
          non  comportino  proscioglimento  dalla ferma, sono ammessi
          alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli
          esami sono promossi e immessi nel servizio  permanente  con
          la  stessa  decorrenza attribuita ai pari grado con i quali
          sarebbero stati valutati in assenza delle cause  impeditive
          di  cui  sopra  e con l'anzianita' relativa determinata dal
          posto che avrebbero occupato,  in  relazione  al  punteggio
          globale  ottenuto,  nella  graduatoria  di  merito dei pari
          grado medesimi.
            8. Il personale di cui alla lettera b) del comma 1  viene
          inserito   nel  ruolo  dei  marescialli  con  il  grado  di
          maresciallo  e  gradi  corrispondenti  con  decorrenza  dal
          giorno   successivo   alla   data   di  nomina  dell'ultimo
          maresciallo proveniente dal  corso,  di  cui  al  comma  4,
          concluso nell'anno.
            9.  La  partecipazione  a  corsi  di  particolare livello
          tecnico, svolti anche durante la  formazione  iniziale,  e'
          subordinata  al  vincolo  di  una  ulteriore  ferma di anni
          cinque, che permane anche dopo il  passaggio  nel  servizio
          permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma.
          La  ferma  precedentemente contratta non rimane operante in
          caso di mancato superamento del corso o di dimissioni".
            - Il testo degli articoli 20 e 44 del testo  unico  delle
          disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la
          contabilita'  dei  corpi, istituti e stabilimenti militari,
          approvato  con  R.D.  2  febbraio   1928,   n.   263,   e',
          rispettivamente, il seguente:
            "Art.  20  (art. 15, legge 17 luglio 1910, n. 511). - Per
          provvedere   alle   eventuali   deficienze   dei   capitoli
          riguardanti  le  spese  di cui all'art. 11 ed ai bisogni di
          cui all'art. 39 e'  istituito  nello  stato  di  previsione
          della   spesa   del  Ministero  della  guerra  un  fondo  a
          disposizione.
            La prelevazione di somme da tale fondo  e  la  iscrizione
          nei capitoli suddetti e' fatta per decreto del Ministro per
          le finanze registrato alla Corte dei conti.
            I  capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti
          dal detto fondo sono indicati in un  elenco  da  annettersi
          allo  stato  di  previsione della spesa del Ministero della
          guerra".
            "Art. 44 (art. 50, legge 17 luglio 1910, n.  511).  -  Le
          disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 36,
          37,  38,  39  e  41  sono  estese,  in  quanto applicabili,
          all'amministrazione della Marina militare".
            - Il testo dell'art. 2 del R.D. 6 febbraio 1933,  n.  391
          (Approvazione  del  regolamento  per  servizi  di  cassa  e
          contabilita' delle capitanerie di porto) e' il seguente:
            "Art. 2. - In cassa non devono essere tenuti fondi per un
          importo  eccedente  le  normali  necessita'  dei  pagamenti
          diretti  di  prossima  scadenza.  Entro tale limite i fondi
          possono essere parzialmente investiti in vaglia della Banca
          d'Italia, del Banco di Napoli o del Banco di  Sicilia.  Dei
          vaglia il comandante tiene apposita nota.
            Tutti  gli  altri  fondi,  compresi quelli provenienti da
          depositi di qualsiasi  specie  in  valuta  nazionale,  sono
          versati  in  conto corrente postale o, qualora cio' non sia
          conveniente nei riguardi della speditezza del servizio,  in
          conto corrente di uno degli anzidetti istituti bancari.
            Il   conto  corrente  e'  intestato  alla  capitaneria  o
          all'ufficio di porto e i prelevamenti a favore della  cassa
          della  capitaneria  o dell'ufficio di porto hanno luogo con
          quietanza  congiunta  del   comandante   e   dell'ufficiale
          corresponsabile, ove esista.
            Gli  interessi  realizzati  sulle  somme versate in conto
          corrente, dedotte le eventuali spese inerenti  al  servizio
          di  esso  conto,  sono  versati  annualmente in tesoreria a
          favore del bilancio  dello  Stato.    Le  somme  in  valuta
          estera,  provenienti da successioni o depositi, non possono
          essere  convertite  in  valuta  nazionale,  salvo  espressa
          richiesta  scritta  degli  aventi  diritto  o  disposizioni
          ministeriali.  Qualora si tratti di importi rilevanti e  di
          giacenza  presumibilmente non breve, le predette somme sono
          versate in conto corrente, in  valuta  estera,  presso  uno
          degli istituti bancari di cui al comma primo".
            -  Il  testo  dell'art.  6  della  gia'  citata  legge n.
          255/1991, e' il seguente:
            "Art. 6. - 1.  E'  istituito  il  ruolo  degli  ufficiali
          specialisti  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto,  in
          conformita' alla tabella G allegata  alla  presente  legge,
          nel  quale  confluiscono  gli  ufficiali  del  Corpo  unico
          specialisti della Marina militare - sottoruolo porti  -  di
          cui al decreto del Ministro della difesa del 24 marzo 1986.
            2.  La tabella D/2 allegata alla legge 10 maggio 1983, n.
          212, e' modificata in  relazione  a  quanto  stabilito  dal
          comma 1".
            -  Per il testo del secondo comma dell'art. 36 del citato
          R.D. n.  2440/1923 si veda in nota all'art. 3.
            - Il testo dell'art.  61-bis  del  gia'  citato  R.D.  n.
          2440/1923 e' il seguente:
            "Art.  61-bis. - Gli ordini di accreditamento riguardanti
          le spese in conto capitale, emessi sia in conto  competenze
          che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti
          alla  chiusura  dell'esercizio,  possono essere trasportati
          interamente  o  per  la   parte   inestinta   all'esercizio
          successivo, su richiesta del funzionario delegato.
            La disposizione di cui al precedente comma non si applica
          agli  ordini  di  accreditamento emessi sui residui che, ai
          sensi dell'art.  36, secondo comma, del  presente  decreto,
          devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio".