Art. 2.
  1. Le comunicazioni di cui all'art. 2, comma 5, del decreto-legge 1
dicembre  1997, n.  411,  sono effettuate  dall'AIMA tramite  lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno.
  2.  I  dati  contenuti  nelle   notifiche  individuali  di  cui  al
precedente comma vengono altresi' comunicati dall'AIMA alle regioni e
province  autonome, entro  gli stessi  termini, secondo  le modalita'
tecniche che saranno concordate dalle regioni e province autonome con
l'AIMA stessa.
  3.  Le  comunicazioni  individuali   restituite  al  mittente  sono
trasmesse  a  cura  dell'AIMA  alle  competenti  regioni  o  province
autonome per  un nuovo inoltro  a seguito delle  ulteriori necessarie
verifiche.