Art. 2. 1. Le comunicazioni di cui all'art. 2, comma 5, del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, sono effettuate dall'AIMA tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 2. I dati contenuti nelle notifiche individuali di cui al precedente comma vengono altresi' comunicati dall'AIMA alle regioni e province autonome, entro gli stessi termini, secondo le modalita' tecniche che saranno concordate dalle regioni e province autonome con l'AIMA stessa. 3. Le comunicazioni individuali restituite al mittente sono trasmesse a cura dell'AIMA alle competenti regioni o province autonome per un nuovo inoltro a seguito delle ulteriori necessarie verifiche.