Art. 3.
  1.  I  ricorsi  di  riesame  di   cui  all'art.  2,  comma  6,  del
decreto-legge  1   dicembre  1997,   n.  411,   devono,  a   pena  di
irricevibilita',  essere presentati  alla regione  od alla  provincia
autonoma   in   cui   e'   ubicata   l'azienda,   nonche'   all'AIMA,
esclusivamente attraverso il modulo allegato in facsimile al presente
decreto che sara' fornito  dall'AIMA unitamente alle comunicazioni di
cui al precedente art. 2.
  2. Ai predetti ricorsi inviati in originale alle regioni e province
autonome deve  essere allegata  almeno la documentazione  indicata al
successivo art. 4.
  3.  I  ricorsi saranno  istruiti  dalle  regioni o  dalle  province
autonome  le   quali,  a   tal  fine,  possono   costituire  apposite
commissioni.
  Delle predette commissioni puo' far  parte un veterinario della ASL
competente per territorio o del servizio veterinario regionale.
  4. A  seguito dell'istruttoria eseguita,  le regioni e  le province
autonome di cui al precedente comma convocano i produttori ricorrenti
e,  ove necessario,  ogni  altra parte  interessata,  per l'esame  di
merito in contraddittorio. Al termine del contraddittorio e' redatto,
a cura delle regioni o province  autonome, un verbale che deve essere
controfirmato dal ricorrente.
  5. Il  verbale, di cui  al precedente comma,  debitamente motivato,
costituisce accertamento definitivo dei quantitativi commercializzati
nei  periodi   1995-96  e   1996-97,  nonche'  dei   quantitativi  di
riferimento individuali spettanti a  ciascun produttore per i periodi
1995-96, 1996-97 e 1997-98.
  Avverso tale decisione motivata  e' ammissibile soltanto il ricorso
in sede giurisdizionale.
  6.  Qualora il  produttore  non si  presenti  alla convocazione  in
contraddittorio,  o   si  rifiuti  di  firmare   il  verbale  vengono
definitivamente assunti come validi, i quantitativi determinati dalle
regioni o  dalle province autonome  sulla base degli elementi  di cui
dispongono.