Art. 3. 1. I ricorsi di riesame di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, devono, a pena di irricevibilita', essere presentati alla regione od alla provincia autonoma in cui e' ubicata l'azienda, nonche' all'AIMA, esclusivamente attraverso il modulo allegato in facsimile al presente decreto che sara' fornito dall'AIMA unitamente alle comunicazioni di cui al precedente art. 2. 2. Ai predetti ricorsi inviati in originale alle regioni e province autonome deve essere allegata almeno la documentazione indicata al successivo art. 4. 3. I ricorsi saranno istruiti dalle regioni o dalle province autonome le quali, a tal fine, possono costituire apposite commissioni. Delle predette commissioni puo' far parte un veterinario della ASL competente per territorio o del servizio veterinario regionale. 4. A seguito dell'istruttoria eseguita, le regioni e le province autonome di cui al precedente comma convocano i produttori ricorrenti e, ove necessario, ogni altra parte interessata, per l'esame di merito in contraddittorio. Al termine del contraddittorio e' redatto, a cura delle regioni o province autonome, un verbale che deve essere controfirmato dal ricorrente. 5. Il verbale, di cui al precedente comma, debitamente motivato, costituisce accertamento definitivo dei quantitativi commercializzati nei periodi 1995-96 e 1996-97, nonche' dei quantitativi di riferimento individuali spettanti a ciascun produttore per i periodi 1995-96, 1996-97 e 1997-98. Avverso tale decisione motivata e' ammissibile soltanto il ricorso in sede giurisdizionale. 6. Qualora il produttore non si presenti alla convocazione in contraddittorio, o si rifiuti di firmare il verbale vengono definitivamente assunti come validi, i quantitativi determinati dalle regioni o dalle province autonome sulla base degli elementi di cui dispongono.