Art. 4. 1. I ricorsi di cui al precedente art. 3 devono essere corredati dalla documentazione elencata per ciascuna delle casistiche di seguito specificate: a) Modelli L1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori o con firme dichiarate apocrife: 1) copia della dichiarazione di contestazione, ove prodotta; 2) copia delle fatture relative ai conferimenti eseguiti nei periodi oggetto di contestazione o copia del registro dei corrispettivi o copia del libretto di stalla vidimato IVA; 3) copia del registro di stalla qualora previsto. Qualora il produttore confermi i dati contenuti nel modello L1, validandoli con la propria firma, verranno definitivamente assunti come validi i dati dichiarati nei modelli L1. Qualora il produttore attesti la validita' di dati diversi da quelli dichiarati nei modelli L1, gli stessi vengono assunti come validi in sede di verbale. Le regioni e province autonome procedono nei confronti dell'acquirente ai sensi della normativa vigente. Qualora i nuovi elementi probatori addotti dal produttore comportino la modifica della consistenza zootecnica accertata in base alla rilevazione straordinaria di cui alla legge n. 228/1997, la regione o la provincia autonoma procede alla verifica della compatibilita' della produzione dichiarata con il modello L1 rispetto alla consistenza zootecnica, secondo le modalita' di cui al successivo punto c). b) Modelli L1 senza indicazione del numero dei capi: 1) copia della dichiarazione di contestazione, ove prodotta; 2) copia delle fatture relative ai conferimenti eseguiti nei periodi oggetto di contestazione o copia del registro dei corrispettivi o copia del libretto di stalla vidimato IVA; 3) copia del registro di stalla qualora previsto; 4) documentazione relativa alla compravendita di vacche lattifere. In sede di contraddittorio, la regione o la provincia autonoma accerta la reale consistenza zootecnica dell'azienda nei periodi di riferimento, integrando o modificando, ove necessario, anche i dati risultanti dalla rilevazione straordinaria di cui alla legge n. 228/1997. La regione o la provincia autonoma, accertato definitivamente il numero delle vacche, procede alla verifica della compatibilita' della produzione dichiarata con il modello L1 rispetto alla consistenza zootecnica, secondo le modalita' di cui al successivo punto c). c) Modelli L1 con produzione incompatibile con la consistenza zootecnica: 1) copia della dichiarazione di contestazione, ove prodotta; 2) copia delle fatture relative ai conferimenti eseguiti nei periodi oggetto di contestazione o copia del registro dei corrispettivi o copia del libretto di stalla vidimato IVA; 3) copia del registro di stalla qualora previsto; 4) documentazione relativa alla compravendita di vacche lattifere; 5) documentazione probatoria degli effettivi livelli produttivi di stalla quali quelli risultanti dai controlli funzionali eseguiti dalle associazioni provinciali allevatori ai fini della predisposizione dei libri genealogici. La regione o la provincia autonoma, tenuto conto della documentazione predetta, accerta in via definitiva i quantitativi commercializzati nei periodi 1995-96 e 1996-97, nonche' la reale consistenza zootecnica dell'azienda nei periodi di riferimento, integrando o modificando, ove necessario, anche i dati risultanti dalla predetta rilevazione straordinaria di cui alla legge n. 228/1997. d) Contratti di affitto di azienda inferiori a sei mesi: 1) copia del contratto di affitto; 2) copia della domanda presentata in applicazione del regolamento CEE n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi; 3) copia della denuncia per carburante agevolato; 4) prova dell'effettivo pagamento del canone di affitto. Presa visione del verbale di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera d), la regione o la provincia autonoma accerta che l'affitto di azienda sia stato esercitato con l'effettivo utilizzo delle produzioni aziendali, nonche' con l'effettiva lavorazione dei terreni. e) Contratti di comodato: 1) copia del contratto di comodato; 2) copia della domanda presentata in applicazione del regolamento CEE n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi; 3) copia della denuncia per carburante agevolato; Presa visione del verbale di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera d), la regione o la provincia autonoma accerta che il comodato sia stato esercitato con l'effettivo utilizzo delle produzioni aziendali, nonche' con l'effettiva lavorazione dei terreni. f) Contratti di soccida: 1) copia del contratto di soccida; 2) indicazione dell'ubicazione dell'allevamento; 3) copia dei documenti comprovanti l'attivita' di amministrazione in rappresentanza dell'impresa comune; 4) copia del documento di accompagnamento del bestiame che comprovi che lo stesso e' stato consegnato al soccidario; 5) eventuali contratti di prestazioni di lavoro del soccidante; 6) documentazione comprovante la divisione degli utili derivanti dall'accrescimento del bestiame. Presa visione del verbale di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera d), la regione o la provincia autonoma accerta l'avvenuta custodia del bestiame da parte del soccidario, nonche' il governo del medesimo. 2. Il ricorrente puo' allegare al ricorso di cui all'art. 3 ogni ulteriore documentazione ritenuta idonea a sostenere l'istanza presentata. 3. In sede di contraddittorio la regione o la provincia autonoma puo' richiedere al ricorrente di produrre gli originali dei documenti allegati in copia. 4. Le regioni o le province autonome accertano, in sede di contraddittorio, gli identificativi fiscali al fine di ricondurre le produzioni dichiarate nei modelli L1 alle rispettive aziende. 5. Ai ricorsi presentati da aziende titolari di premi per vacche nutrici si applicano le modalita' istruttorie di cui al punto c) del comma 1 del presente articolo.