Art. 5. 1. Le regioni e province autonome trasmettono progressivamente all'AIMA, con cadenza settimanale e comunque non oltre il termine di cui all'art. 2, comma 8, del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, copia dei verbali redatti, ai fini del loro inserimento nel fascicolo personale di ciascun produttore. 2. L'AIMA, sulla base degli avvisi di ricevimento delle raccomandate con le quali sono state recapitate le comunicazioni di cui all'art. 2, comma 5, del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, ai singoli produttori, provvede a verificare il rispetto dei termini di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 2 del decreto-legge n. 411/1997. 3. I dati risultanti dai verbali vengono altresi' comunicati all'AIMA dalle regioni e province autonome secondo le modalita' tecniche che saranno concordate dalle regioni e province autonome e dall'AIMA stessa. 4. Il Ministero per le politiche agricole assicura l'attivita' di coordinamento necessaria ai fini di una uniforme applicazione sul territorio nazionale del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 gennaio 1998 Il Ministro: Pinto