Art. 5.
  1.  Le regioni  e  province  autonome trasmettono  progressivamente
all'AIMA, con cadenza settimanale e  comunque non oltre il termine di
cui all'art. 2,  comma 8, del decreto-legge 1 dicembre  1997, n. 411,
copia dei verbali redatti, ai fini del loro inserimento nel fascicolo
personale di ciascun produttore.
  2.   L'AIMA,  sulla   base  degli   avvisi  di   ricevimento  delle
raccomandate con le  quali sono state recapitate  le comunicazioni di
cui all'art. 2,  comma 5, del decreto-legge 1 dicembre  1997, n. 411,
ai singoli produttori, provvede a  verificare il rispetto dei termini
di  cui ai  commi  5 e  6  del  citato art.  2  del decreto-legge  n.
411/1997.
  3.  I  dati  risultanti  dai verbali  vengono  altresi'  comunicati
all'AIMA  dalle  regioni e  province  autonome  secondo le  modalita'
tecniche che saranno  concordate dalle regioni e  province autonome e
dall'AIMA stessa.
  4. Il Ministero  per le politiche agricole  assicura l'attivita' di
coordinamento  necessaria ai  fini di  una uniforme  applicazione sul
territorio nazionale del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 16 gennaio 1998
                                                   Il Ministro: Pinto