IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che disciplina le attivita' informatiche dell'amministrazione statale in materia finanziaria e contabile; Considerato: che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 414 del 1997, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (di seguito denominato Ministro), da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 414 del 1997, sentita l'autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), sono individuate le specifiche attivita' informatiche riservate allo Stato, da svolgere mediante un organismo a struttura societaria, con unica ed esclusiva funzione di servizio per lo Stato, che opera secondo indirizzi strategici stabiliti dall'amministrazione; che la partecipazione azionaria nel predetto organismo a struttura societaria deve essere interamente posseduta, anche indirettamente, dal Tesoro dello Stato; che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (di seguito denominato Ministero) detiene indirettamente la partecipazione totalitaria nella CONSIP S.p.a. (di seguito denominata Societa') per il tramite della CONSAP S.p.a., titolare del 100% del capitale della CONSIP S.p.a. ed a sua volta interamente posseduta dal Tesoro dello Stato; che la Societa', ai sensi dell'art. 4 del suo statuto, "ha per oggetto unico ed esclusivo l'esercizio di attivita' informatiche per conto di amministrazioni dello Stato" e che essa e' stata istituita, anche nell'esercizio dei poteri spettanti al Ministero come azionista unico della CONSAP S.p.a., per l'esclusivo svolgimento di compiti di natura non commerciale ne' industriale nell'interesse e per conto dello Stato e dello stesso Ministero, nel settore dei servizi informatici necessari allo svolgimento delle attivita' istituzionali in materia finanziaria e contabile; che la Societa' riveste tutti i caratteri dell'organismo a struttura societaria, con unica ed esclusiva funzione di servizio per lo Stato, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414 e si pone come organismo societario equiparato, per gli effetti di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, alle amministrazioni pubbliche previste dall'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 39 del 1993 e che la Societa', anche ai sensi del nono "considerando" della direttiva 92/50/CEE, si configura, altresi', quale amministrazione aggiudicataria ai sensi della direttiva 92/50/CEE, nonche' ai sensi della relativa normativa nazionale di attuazione; Ritenuta l'opportunita' di identificare e costituire formalmente la Societa', cosi' configurata, come l'organismo a struttura societaria previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, al quale affidare, nell'assetto organizzativo del Ministero, i compiti e i servizi informatici di cui al decreto legislativo predetto; Ritenuta la necessita' e l'opportunita', in attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 414 del 1997, diretto a stabilire il complesso delle attivita' informatiche del Ministero riservate allo Stato, di individuare in via di urgenza e transitoriamente alcuni servizi informatici essenziali ed indispensabili per l'esercizio delle funzioni istituzionali del Ministero, da svolgere mediante un organismo a struttura societaria ai sensi del richiamato decreto legislativo n. 414 del 1997, al fine prioritario di garantire la continuita' e l'efficienza dei servizi stessi e il pieno assolvimento della relativa funzione di supporto ai processi decisionali del Governo in materia di politiche finanziarie e di bilancio; Decreta: Art. 1. 1. Il Ministero, per lo svolgimento delle attivita' informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, si avvale dell'organismo a struttura societaria CONSIP S.p.a. che, in attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 414 del 1997, sulla base dell'art. 1, comma 4, del citato decreto legislativo, puo' affidare, in via eccezionale e transitoria e per un periodo massimo di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del ripetuto decreto legislativo, direttamente a fornitori esterni i servizi informatici individuati come essenziali ed indispensabili per l'esercizio delle funzioni istituzionali del Ministero.