Art. 3. 1. Nell'ambito della convenzione di cui all'art. 2, sono affidate le seguenti attivita', che sono svolte direttamente o a mezzo di terzi: a) conduzione, manutenzione e sviluppo del sistema informativo integrativo ragioneria regionale dello Stato - Corte dei conti; b) fornitura di hardware e di software standardizzato necessari per il funzionamento e l'utilizzazione del sistema informativo di cui alla precedente lettera a); c) conduzione tecnica degli immobili, dei locali attrezzati e degli impianti necessari per il funzionamento del sistema informativo integrato; d) gestione dei servizi generali di supporto. 2. Nella convenzione sono individuate, in via provvisoria, le attivita' che debbono essere espletate in via diretta dalla Societa', senza possibilita' di provvedervi mediante appalti a terzi.