IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento alimenti nutrizione e sanita' pubblica veterinaria Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche o integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Republica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503 modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 7; Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1995 relativo alla produzione, acquisto e distribuzione di antigeni e di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza; Visto il decreto 7 luglio 1992 produzione, acquisto e distribuzione di antigeni e di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza; Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture in attuazione delle direttive n. 77/62/CE, n. 80/767/CEE e n. 88/295/CEE; Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, attuativo delle direttive n. 90/677/CEE e n. 92/18 in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali ad azione immunologica; Vista la decisione della Commissione del 18 aprile 1994, n. 275/94/CE, relativa al riconoscimento dei vaccini antirabbici inattivati; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione delle direttive n. 81/851/CEE e n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari; Considerato che le spese per l'acquisto e l'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti gravano per il corrente esercizio finanziario sul capitolo 2558 del bilancio del Ministero della sanita'; Considerato che al fine di assicurare un uniforme e tempestivo approvvigionamento delle quantita' necessarie di vaccini occorre stabilire le quantita' di vaccino prodotte dall'istituto zooprofilattico incaricato; Decreta: Art. 1. 1. Le regioni e province autonome, di Trento e Bolzano, in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedono all'acquisto ed alla distribuzione dei vaccini occorrenti per gli interventi di profilassi obbligatoria nei confronti della rabbia e del carbonchio ematico, nonche' di altre malattie infettive e diffusive con i fondi alle medesime assegnati sul Fondo sanitario nazionale - capitolo 5941, del Ministero del tesoro - esercizio finanziario 1997. 2. A tale scopo, a prescindere dalle scorte di cui al successivo art. 2, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nei casi in cui sia necessario ricorrere all'approvvigionamento di vaccini prodotti dagli istituti zooprofilattici sperimentali, provvedono alla stipula di contratti d'acquisto con gli stessi definendo il numero di dosi necessarie ed i tempi di consegna delle stesse.