IL DIRETTORE GENERALE
                del Dipartimento alimenti nutrizione
                   e sanita' pubblica veterinaria
  Visto  il testo  unico delle  leggi sanitarie  approvato con  regio
decreto  27   luglio  1934,  n.   1265,  e  successive   modifiche  o
integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Republica 8 febbraio 1954, n.
320;
  Vista la  legge 23 giugno  1970, n.  503 modificata dalla  legge 11
marzo 1974, n. 101;
  Visto il  decreto legislativo 30  giugno 1993, n. 270,  relativo al
riordino   degli  Istituti   zooprofilattici  sperimentali   a  norma
dell'art. 1,  comma 1, lettera  h), della  legge 23 ottobre  1992, n.
421;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 7;
  Visto  il decreto  ministeriale 27  ottobre 1994,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.   12  del  16  gennaio   1995  relativo  alla
produzione, acquisto e distribuzione di  antigeni e di vaccini per la
profilassi immunizzante  obbligatoria degli animali e  per interventi
di emergenza;
  Visto il decreto 7 luglio 1992 produzione, acquisto e distribuzione
di antigeni e di vaccini  per la profilassi immunizzante obbligatoria
degli animali e per gli interventi di emergenza;
  Visto il  decreto legislativo 24  luglio 1992, n. 358,  testo unico
delle disposizioni  in materia  di appalti  pubblici di  forniture in
attuazione  delle   direttive  n.   77/62/CE,  n.  80/767/CEE   e  n.
88/295/CEE;
  Visto  il decreto  legislativo 4  febbraio 1993,  n. 66,  attuativo
delle direttive  n. 90/677/CEE  e n. 92/18  in materia  di medicinali
veterinari e  disposizioni complementari  per i medicinali  ad azione
immunologica;
  Vista  la  decisione  della  Commissione del  18  aprile  1994,  n.
275/94/CE,  relativa   al  riconoscimento  dei   vaccini  antirabbici
inattivati;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modifiche,  recante norme  sul riordino  della disciplina  in materia
sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione
delle  direttive n.  81/851/CEE e  n. 81/852/CEE,  n. 87/20/CEE  e n.
90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;
  Considerato che le spese  per l'acquisto e l'approvvigionamento dei
prodotti immunizzanti  gravano per il corrente  esercizio finanziario
sul capitolo 2558 del bilancio del Ministero della sanita';
  Considerato  che al  fine di  assicurare un  uniforme e  tempestivo
approvvigionamento  delle  quantita'  necessarie di  vaccini  occorre
stabilire   le   quantita'    di   vaccino   prodotte   dall'istituto
zooprofilattico incaricato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  regioni  e  province  autonome, di  Trento  e  Bolzano,  in
conformita'  alle  disposizioni di  cui  all'art.  7 della  legge  23
dicembre 1978, n. 833,  provvedono all'acquisto ed alla distribuzione
dei vaccini occorrenti per  gli interventi di profilassi obbligatoria
nei confronti della rabbia e del carbonchio ematico, nonche' di altre
malattie infettive  e diffusive con  i fondi alle  medesime assegnati
sul  Fondo sanitario  nazionale -  capitolo 5941,  del Ministero  del
tesoro - esercizio finanziario 1997.
  2. A  tale scopo, a prescindere  dalle scorte di cui  al successivo
art. 2,  le regioni e le  province autonome di Trento  e Bolzano, nei
casi  in  cui  sia  necessario  ricorrere  all'approvvigionamento  di
vaccini   prodotti  dagli   istituti  zooprofilattici   sperimentali,
provvedono  alla  stipula  di  contratti d'acquisto  con  gli  stessi
definendo il numero  di dosi necessarie ed i tempi  di consegna delle
stesse.