Art. 4. 1. Il Ministero della sanita' provvedera' all'acquisto, secondo le procedure indicate nel decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, del vaccino inattivato contro la rabbia prodotto sulla base del capitolato tecnico previsto dalla Farmacopea ufficiale in applicazione della decisione della commissione della Comunita' europea n. 275 del 18 aprile 1994, essendo venuti a mancare i presupposti di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 27 ottobre 1994 citato in premessa.