Art. 4.
  1. Il Ministero della  sanita' provvedera' all'acquisto, secondo le
procedure indicate  nel decreto legislativo  24 luglio 1992,  n. 358,
del  vaccino inattivato  contro  la rabbia  prodotto  sulla base  del
capitolato   tecnico   previsto   dalla   Farmacopea   ufficiale   in
applicazione  della  decisione   della  commissione  della  Comunita'
europea  n. 275  del  18  aprile 1994,  essendo  venuti  a mancare  i
presupposti di  cui all'art.  7 del  decreto ministeriale  27 ottobre
1994 citato in premessa.