Art. 6. 1. Il Ministero della sanita' puo', eventualmente destinare, le scorte di vaccino antirabbico e anticarbonchioso nell'approssimarsi della scadenza del periodo di validita' dei prodotti stessi, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, secondo la loro necessita', per far fronte ad esigenze di profilassi obbligatoria individuate con provvedimento ministeriale.