Art. 6.
  1.  Il Ministero  della sanita'  puo', eventualmente  destinare, le
scorte di  vaccino antirabbico e  anticarbonchioso nell'approssimarsi
della scadenza  del periodo  di validita'  dei prodotti  stessi, alle
regioni  e province  autonome di  Trento e  Bolzano, secondo  la loro
necessita',  per far  fronte ad  esigenze di  profilassi obbligatoria
individuate con provvedimento ministeriale.