Art. 7.
  1. L'istituto zooprofilattico  sperimentale, produttore del vaccino
anticarbonchioso di  cui al presente  decreto per quanto  concerne la
preparazione,  i   controlli  di   efficacia,  di  innocuita'   e  di
sterilita', nonche' il confezionamento e la conservazione del singolo
prodotto immunizzante  deve attenersi al relativo  capitolato tecnico
allegato  al  decreto  ministeriale  7  luglio  1992,  relativo  alla
produzione,  acquisto e  distribuzione di  vaccino per  la profilassi
immunizzante   obbligatoria  degli   animali,   citato  in   premessa
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 1992.
  2. Per l'aggiornamento del  capitolato tecnico e per l'allestimento
di eventuali prodotti immunizzanti, diversi da quello sopra indicato,
di  cui  si renda  necessario  l'approvvigionamento,  sara' cura  del
Ministero  della sanita',  sentito l'Istituto  superiore di  sanita',
impartire agli istituti produttori le necessarie disposizioni.