Art. 7. 1. L'istituto zooprofilattico sperimentale, produttore del vaccino anticarbonchioso di cui al presente decreto per quanto concerne la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuita' e di sterilita', nonche' il confezionamento e la conservazione del singolo prodotto immunizzante deve attenersi al relativo capitolato tecnico allegato al decreto ministeriale 7 luglio 1992, relativo alla produzione, acquisto e distribuzione di vaccino per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali, citato in premessa pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 1992. 2. Per l'aggiornamento del capitolato tecnico e per l'allestimento di eventuali prodotti immunizzanti, diversi da quello sopra indicato, di cui si renda necessario l'approvvigionamento, sara' cura del Ministero della sanita', sentito l'Istituto superiore di sanita', impartire agli istituti produttori le necessarie disposizioni.