Art. 8. 1. I prezzi di cessione dei prodotti immunizzanti e della materia prima per la produzione di prodotti immunizzanti di cui all'articolo precedente si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1997. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 dicembre 1997 Il direttore generale: Marabelli Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1998 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 8