Art. 8.
  1. I prezzi  di cessione dei prodotti immunizzanti  e della materia
prima per la produzione di  prodotti immunizzanti di cui all'articolo
precedente si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1997.
  Il presente decreto  entra in vigore il giorno  successivo a quello
della  sua pubblicazione  nella Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica
italiana.
   Roma, 10 dicembre 1997
                                     Il direttore generale: Marabelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1998
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 8