Art. 2.
  1.  Per  il finanziamento  dei  progetti  di ricerca  e  formazione
afferenti le tematiche  indicate al precedente art.  1, e selezionati
secondo le  disposizioni di cui  ai successivi articoli  del presente
decreto, il Ministero dell'universita'  e della ricerca scientifica e
tecnologica  interviene  nelle forme  e  nelle  misure stabilite  dal
richiamato   decreto  ministeriale   n.  954   dell'8  agosto   1997,
rispettivamente all'art.  7, comma  4, per la  ricerca e  all'art. 7,
comma 9, per la formazione.
  2. L'ammontare massimo delle risorse destinate al finanziamento dei
progetti predetti  e' stabilito in  68.565 milioni di lire,  ai sensi
del decreto ministeriale n. 1510 del 29 novembre 1996.
  3.  Saranno  considerati  ammissibili   i  progetti  che  prevedano
attivita' di ricerca di costo preventivato non inferiore a 2 miliardi
di lire  e attivita' di formazione  di costo non superiore  al 10% di
quello della ricerca.