Art. 4.
  1.  Per  le modalita'  di  selezione  e  gestione dei  progetti  si
osserveranno  le disposizioni  richiamate  all'art. 7,  comma 3,  del
decreto ministeriale  n. 954 dell'8  agosto 1997. In  particolare, ai
fini  della  verifica   dell'affidabilita'  economicofinanziaria  del
proponente, dovra' tenersi conto  esclusivamente del parametro di cui
alla lettera b) dell'allegato 1 al decreto stesso.
  2.  La  valutazione  per   l'ammissibilita'  al  finanziamento  dei
progetti sara' effettuata,  anche in forma comparata,  sulla base dei
seguenti profili:
  grado di  rispondenza del  progetto agli specifici  obiettivi della
tematica cui il progetto stesso afferisce;
  effetto  addizionale generato  dall'intervento  (solo per  progetti
presentati da grandi imprese);
   novita' e originalita' delle conoscenze acquisibili;
  utilita' delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto e di
processo che accrescano la competitivita' e favoriscano lo sviluppo;
  qualita'  e  quantita'  delle  strutture di  ricerca  previste  dal
soggetto proponente;
  congruita' delle  risorse finanziarie in ordine  alla realizzazione
del progetto;
  attendibilita' delle  ricadute economicooccupazionali  del progetto
indicate dal proponente.
  3. In relazione alle risorse disponibili, sara' data priorita' alla
necessita'  di  assicurare  lo  svolgimento  di  tutte  le  tematiche
previste dal presente decreto.