Art. 4. 1. Per le modalita' di selezione e gestione dei progetti si osserveranno le disposizioni richiamate all'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997. In particolare, ai fini della verifica dell'affidabilita' economicofinanziaria del proponente, dovra' tenersi conto esclusivamente del parametro di cui alla lettera b) dell'allegato 1 al decreto stesso. 2. La valutazione per l'ammissibilita' al finanziamento dei progetti sara' effettuata, anche in forma comparata, sulla base dei seguenti profili: grado di rispondenza del progetto agli specifici obiettivi della tematica cui il progetto stesso afferisce; effetto addizionale generato dall'intervento (solo per progetti presentati da grandi imprese); novita' e originalita' delle conoscenze acquisibili; utilita' delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitivita' e favoriscano lo sviluppo; qualita' e quantita' delle strutture di ricerca previste dal soggetto proponente; congruita' delle risorse finanziarie in ordine alla realizzazione del progetto; attendibilita' delle ricadute economicooccupazionali del progetto indicate dal proponente. 3. In relazione alle risorse disponibili, sara' data priorita' alla necessita' di assicurare lo svolgimento di tutte le tematiche previste dal presente decreto.