Art. 5. 1. I progetti devono essere redatti secondo gli schemi riportati in allegato al richiamato decreto ministeriale n. 954 del 8 agosto 1997, e disponibili anche sul sito WEB del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica all'indirizzo: www.murst.it. Le informazioni richieste nei suddetti schemi devono riguardare tutte le strutture partecipanti all'esecuzione del progetto, ad eccezione delle autocertificazioni le quali occorrono esclusivamente per il soggetto proponente. 2. La domanda di finanziamento, su carta da bollo, deve pervenire, a pena di inammissibilita', a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure possono essere presentati direttamente, entro e non oltre il giorno 31 marzo 1998, ore 18, presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 3. I termini per l'espletamento del procedimento istruttorio decorrono dal giorno successivo alla data fissata quale termine per la presentazione dei progetti. 4. Il progetto, composto da un originale piu' quattro copie, deve essere contenuto in un unico plico sigillato indirizzato a: Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento dello sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca - Ufficio III - Piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma. 5. La data di presentazione dei progetti e' stabilita dal timbro apposto all'atto della ricezione dal competente ufficio. 6. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verra' utilizzato solo dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto. 7. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.