Art. 8. 1. I pagamenti per spese di giustizia sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale emanato a norma dell'art. 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. 2. Sono regolate dal Ministero delle finanze mediante emissione di ordinativi diretti speciali, commutabili in quitanza di entra con imputazione ai pertinenti capitoli: a) le somme relative ai minori versamenti dovuti al recupero dell'acconto effettuato ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140; b) le somme relative ai pagamenti per spese di notifica, ai compensi sui pagamenti delle spese di notifica e ai compensi sui pagamenti di spese di giustizia; c) le somme relative alle commissioni sulle riscossioni, ai rimborsi da conto fiscale e ai compensi sui rimborsi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 gennaio 1998 Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi