Art. 8.
  1.  I pagamenti  per  spese di  giustizia  sono disciplinati  dalle
disposizioni  contenute  nel  decreto ministeriale  emanato  a  norma
dell'art. 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
  2. Sono regolate dal Ministero  delle finanze mediante emissione di
ordinativi  diretti speciali,  commutabili in  quitanza di  entra con
imputazione ai pertinenti capitoli:
  a)  le  somme relative  ai  minori  versamenti dovuti  al  recupero
dell'acconto  effettuato ai  sensi dell'art.  9 del  decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140;
  b)  le  somme relative  ai  pagamenti  per  spese di  notifica,  ai
compensi  sui pagamenti  delle spese  di notifica  e ai  compensi sui
pagamenti di spese di giustizia;
  c)  le  somme  relative  alle  commissioni  sulle  riscossioni,  ai
rimborsi da conto fiscale e ai compensi sui rimborsi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 gennaio 1998
                                           Il Ministro delle finanze
                                                    Visco
 Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio
e  della  programmazione economica
                Ciampi