IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il  decreto-legge 19 dicembre  1992, n. 487,  convertito, con
modificazioni,  dalla legge  17 febbraio  1993, n.  33, e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n.
487/1992,  convertito dalla  legge  numero  33/1993, come  modificato
dall'art. 3 del  decreto-legge 22 novembre 1994,  n. 643, convertito,
con modificazioni,  dalla legge  27 dicembre 1994,  n. 738,  il quale
stabilisce, tra  l'altro, che:  "il commissario  liquidatore provvede
all'attuazione  del programma  di  cui  all'art. 2,  comma  2, e  dei
progetti di cui  all'art. 3, comma 2, ed  alla liquidazione dell'ente
soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di
cui al comma 1. Decorso tale  periodo, l'ente soppresso e le societa'
che a tale  data risultino ancora controllate dallo  stesso ente sono
assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con
decreto  del  Ministro  del   tesoro,  ad  eccezione  delle  societa'
individuate con decreto del  Ministro medesimo, alle quali continuano
ad  applicarsi le  disposizioni  del presente  decreto, e  successive
modificazioni,  fino  alla data  del  31  gennaio 1996,  intendendosi
sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al
commissario liquidatore dell'EFIM";
  Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare
il titolo V;
  Visto l'art. 2, comma 41, della  legge 28 dicembre 1995, n. 549, il
quale  stabilisce che  "entro la  scadenza del  31 gennaio  1996, con
decreto  del  Ministro  del   tesoro,  su  proposta  del  commissario
liquidatore  dell'Ente   partecipazioni  e   finanziamento  industria
manifatturiera (EFIM),  sono individuate le societa'  controllate dal
medesimo EFIM, possedute direttamente o controllate da societa' poste
in  liquidazione   coatta  amministrativa,  che  non   devono  essere
assoggettate  alla procedura  di liquidazione  coatta amministrativa,
alle  quali  continuano  ad  applicarsi le  disposizioni  del  citato
decreto-legge n.  487 del  1992, convertito con  modificazioni, dalla
legge n. 33 del 1993, e  successive modificazioni, fino alla data del
31 dicembre 1996";
  Visto l'art.  3, comma 1,  del decreto-legge 28 settembre  1996, n.
504, convertito, con modificazioni, dalla  legge 27 novembre 1996, n.
602, il quale stabilisce che  "nell'articolo 2, comma 41, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, le parole: ''fino alla data del 31 dicembre
1996''  sono  sostituite dalle  seguenti:  ''fino  alla data  del  31
dicembre 1997'', alla condizione che  si tratti di imprese alle quali
non  vengano effettuate  erogazioni  che  possono essere  considerate
aiuti di Stato, a norma del trattato di Roma";
  Visto il proprio decreto n.  545286 del 21 gennaio 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 1995, con il quale, tra
l'altro, ai sensi e per gli  effetti dell'art. 4, comma 3, del citato
decreto-legge n.  487/1992, su  proposta del  commissario liquidatore
dell'EFIM,  la  societa'  Alucasa   S.p.a.  e'  stata  esclusa  dalla
procedura  di  liquidazione  coatta   amministrativa,  in  quanto  il
programma  del relativo  settore  prevedeva una  durata  di tre  anni
rispetto al termine biennale della liquidazione;
  Visto il proprio decreto n.  745557 del 24 gennaio 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1996, con il quale, tra
l'altro, ai  sensi e  per gli  effetti dell'art.  2, comma  41, della
legge n. 549/1995, la societa'  Alucasa S.p.a. e' stata esclusa dalla
procedura  di liquidazione  coatta  amministrativa  in quanto  doveva
restare operativa  "sino alla fine  del 1998 per consentire  la piena
esecuzione  degli  accordi  con  Alcoa,  con  il  mantenimento  pieno
dell'attivita'   lavorativa   e   del   livello   occupazionale,   in
compatibilita' con  i patti  che regolano  i rapporti  tra i  soci di
Eurallumina";
  Visto il proprio decreto n.  145075 del 23 gennaio 1997, pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale n.  24 del  30 gennaio  1997, con  il quale
viene disposto, tra l'altro, che  ad Alucasa continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui al decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla
legge n. 33/1993, fino al 31 dicembre 1997;
  Vista la  lettera n. CL  7/98 del 5 gennaio  1998, con la  quale il
commissario liquidatore dell'EFIM, nel  comunicare che "con contratto
stipulato in data 23 dicembre 1997 Alucasa S.p.a. ha venduto il 52,1%
delle azioni di  Eurallumina nonche' il magazzino  ai soci minoritari
Comalco e  Glencore. La parte acquirente  ha contrattualmente assunto
l'obbligo  di assicurare  la continuita'  produttiva dell'impianto  e
garantire il mantenimento dei livelli occupazionali per un periodo di
5   anni...",   ha   presentato  istanza   di   liquidazione   coatta
amministrativa della societa' Alucasa S.p.a.;
  Considerato che la Commissione europea,  con lettera SG (96) D/3950
del 17 aprile 1996, ha  comunicato la chiusura della procedura aperta
ai sensi dell'art. 93 del trattato CEE in ordine al gruppo Alumix;
  Dovendosi provvedere in merito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La societa' Alucasa S.p.a., con sede  in Roma, piazza G. Marconi n.
25, iscritta  nel registro  delle imprese  presso la  cancelleria del
Tibunale  di  Roma n.  3083/89,  e'  assoggettata alla  procedura  di
liquidazione coatta  amministrativa a  norma del  titolo V  del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.