Art. 2.
  I  soggetti  che intendono  porre  in  commercio, a  partire  dalla
vendemmia 1998, i vini a  denominazione di origine controllata "Colli
del  Trasimeno"  o "Trasimeno",  provenienti  da  vigneti non  ancora
iscritti, conformemente  alle disposizioni del  relativo disciplinare
di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti
dell'art. 15 della  legge 10 febbraio 1992, n. 164  - la denuncia dei
rispettivi  terreni  vitati  ai  fini  dell'iscrizione  dei  medesimi
all'apposito  albo   dei  vigneti   della  denominazine   di  origine
controllata "Colli del Trasimeno"  o "Trasimeno" entro quarantacinque
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.