(all. 1 - art. 1)
                                                              Annesso
DISCIPLINARE DI  PRODUZIONE PER I  VINI A DENOMINAZIONE  DI ORIGINE
   CONTROLLATA "COLLI DEL TRASIMENO" O "TRASIMENO"
                               Art. 1.
  La  denominazione di  origine controllata  "Colli del  Trasimeno" o
"Trasimeno"  e'  riservata  ai  vini  bianchi,  rossi  e  rosati  che
rispondono  alle condizioni  ed ai  requisiti stabiliti  dal presente
disciplinare di produzione.
   Tali vini sono i seguenti:
  "Colli del  Trasimeno" o  "Trasimeno" bianco anche  nelle tipologie
frizzante e vino santo o vin santo;
    "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco scelto;
  "Colli  del Trasimeno"  o "Trasimeno"  rosso anche  nelle tipologie
frizzante e novello;
    "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso scelto;
    "Colli del Trasimeno" o Trasimeno" rosso riserva;
    "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosato;
    "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante classico;
    "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Grechetto;
    "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot;
    "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet Sauvignon;
    "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay;
    "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot riserva;
  "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet Sauvignon riserva;
    "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay riserva.
                               Art. 2.
  I vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno"
o "Trasimeno"  devono essere ottenuti  da uve provenienti  da vigneti
aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
   "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Grechetto:
    Grechetto minimo 85%,
  possono concorrere  alla produzione di  detto vino altri  vitigni a
bacca di  colore analogo,  presenti in ambito  aziendale, autorizzati
e/o raccomandati per la provincia di  Perugia, fino ad un massimo del
15%.
   "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot:
    Merlot: minimo 85%,
  possono concorrere  alla produzione di  detto vino altri  vitigni a
bacca di  colore analogo,  presenti in ambito  aziendale, autorizzati
e/o raccomandati per la provincia di  Perugia, fino ad un massimo del
15%.
   "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet Sauvignon:
    Cabernet Sauvignon: minimo 85%,
  possono concorrere  alla produzione di  detto vino altri  vitigni a
bacca di  colore analogo,  presenti in ambito  aziendale, autorizzati
e/o raccomandati per la provincia di  Perugia, fino ad un massimo del
15%.
   "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay:
    Gamay: minimo 85%,
  possono concorrere  al a produzione  di detto vino altri  vitigni a
bacca di  colore analogo,  presenti in ambito  aziendale, autorizzati
o/o raccomandati per la provincia di  Perugia, fino ad un massimo del
15%.
  "Colli del Trasimeno"  o "Trasimeno" bianco e  "Colli del Trasimeno
"o "Trasimeno" vino santo o vin santo:
    Trebbiano: minimo il 40%;
  Grechetto,  Chardonnay,  Pinot bianco  e  Pinot  grigio da  soli  o
congiuntamente: almeno il 30%,
  possono concorrere  alla produzione di  detti vini altri  vitigni a
bacca bianca autorizzati  o raccomandati per la  provincia di Perugia
presenti nei  vigneti in  ambito aziendale  nella misura  massima del
30%.
  "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso e "Colli del Trasimeno" o
"Trasimeno" rosato:
    Sangiovese: almeno il 40%;
  Ciliegiolo,  Gamay,  Merlot,  Cabernet da  soli  o  congiuntamente:
almeno il 30%,
  possono concorrere  alla produzione di  detti vini altri  vitigni a
bacca rossa  autorizzati o raccomandati  per la provincia  di Perugia
presenti nei  vigneti in  ambito aziendale  nella misura  massima del
30%.
   "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante classico:
  Chardonnay, Pinot  bianco, Pinot  grigio, Pinot nero,  Grechetto da
soli o congiuntamente: almeno il 70%,
  possono concorrere  alla produzione di  detto vino altri  vitigni a
bacca bianca raccomandati  o autorizzati per la  provincia di Perugia
presenti nei  vigneti in  ambito aziendale  nella misura  massima del
30%.
   "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco scelto:
  Vermentino,  Grechetto,  Chardonnay,  Pinot grigio,  Pinot  bianco,
Sauvignon e Riesling italico: da soli o congiuntamente: almeno l'85%,
  possono concorrere  alla produzione di  detto vino altri  vitigni a
bacca bianca raccomandati  o autorizzati per la  provincia di Perugia
presenti nei  vigneti in  ambito aziendale  nella misura  massima del
15%.
   "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso scelto:
  Gamay,   Cabernet  Sauvignon,   Merlot,  Pinot   nero  da   soli  o
congiuntamente: almeno il 70%;
    Sangiovese: almeno il 15%,
  possono concorrere  alla produzione di  detto vino altri  vitigni a
bacca rossa  raccomandati o autorizzati  per la provincia  di Perugia
nella misura massima del 15%.
                               Art. 3.
  La  zona  di  produzione  delle  uve  atte  a  produrre  i  vini  a
denominazione  di   origine  controllata  "Colli  del   Trasimeno"  o
"Trasimeno" comprende parte del  territorio amministrativo dei comuni
di  Castiglione  del  Lago,  Citta' della  Pieve,  Paciano,  Piegaro,
Panicale,  Perugia, Corciano,  Magione,  Passignano  sul Trasimeno  e
Tuoro sul Trasimeno.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
  partendo  dalla  localita'  Borghetto  di Tuoro,  sul  confine  tra
l'Umbria  e la  Toscana e  procedendo in  senso orario,  la linea  di
delimitazione  della zona  di produzione  segue il  confine regionale
fino  a   C.  L'Orso;  da   qui  prendendo  la  strada   vicinale  C.
L'Orso-Sanguineto giunge  ai capoluogo di  Tuoro per seguire  indi la
statale  n. 416  fino al  confine tra  i comuni  di Tuoro  e Lisciano
Niccone;  si svolge  quindi a  est lungo  detto confine  comunale per
prendere poi a seguire quello tra i comuni di Tuoro e Passignano fino
all'altezza  del  casale Piantatina,  per  risalire  al casale  Reppe
(quota 331)  a seguire  successivamente la  strada vicinale  di casal
Cerqueto fino a congiungersi con  quella proveniente dalla statale n.
75-bis del  Trasimeno e seguirla  fino alla fattoria  del Pischiello;
volgendosi   verso  sudest   fiancheggia  la   strada  vicinale   del
Tapello-Saiona, la strada vicinale  Pietramura Cappuccini e la strada
comunale che da  Cappuccini conduce al casale Le  Guardie (quota 516)
da qui segue  la strada vicinale che correndo lungo  il crinale delle
colline passa  le quote 553,  570, 531, 569, casale  Civitella, quota
529-558, Cerqueto (quota 512), fino a congiungersi con la provinciale
che, proveniente dalla statale n. 75-bis del Trasimeno, la segue fino
a Castel Rigone; discende poi lungo l'altra provinciale fino a Col di
Censo, da dove segue la vicinale che giunge a casale Bastia e da qui'
scende attraverso  la mulattiera fino  a casale Vegliela  (quota 337)
per proseguire indi su altra  mulattiera che si innesta alla rotabile
Magione-La Goga nel punto in cui  questa tocca il confine comunale ed
il  fosso Formanuova,  segue  poi  la rotabile  sulla  destra fino  a
Caligiana, segue  verso nordest la  strada per  col di Maggio  e dopo
averlo aggirato  a ovest  incrocia il  confine comunale  di Corciano;
prosegne lungo questi verso nord e  alle Cantinacce verso est, fino a
La Maesta'  (quota 457)  da dove  prende il  sentiero verso  nord per
Borgo Caglione fino a incrociare  il T. Innigati. Discende tale corso
d'acqua  in direzione  est alla  confluenza con  il T.  Sambro, segue
quest'ultimo verso  est e alla  confluenza con il T.  Caina, prosegue
per breve tratto lungo una  retta verso est immettendosi sulla strada
che costeggia  il corso  d'acqua e lungo  questa, prosegue  verso sud
fino al  bivio per  Compresso vecchio.  Segue la  strada verso  est e
prima  di giungere  a quota  394  prende quella  in direzione  sudest
toccando C. Cocilovo, podere Prugneto,  il Castellaccio da dove segue
la  strada verso  nordest per  il  podere e  della Fonte  e prima  di
giungere  alla sorgente  piega verso  est e  poi sud  raggiungendo C.
Torre (quota 453) da dove  prosegue in direzione sudest raggiungendo,
a nordest il M. Canneto, la  strada per Canneto; segue tale strada in
direzione  sudovest, attraversa  Canneto e  proseguendo nella  stessa
direzione passa  a nord  di Capocavallo lambisce  ponte delle  Cupe e
all'altezza di  questi segue  la strada in  direzione sud  per podere
Cesaroni (quota  251); da qui segue  la strada per podere  Marchesi e
dopo  circa 300  metri  quella che  verso  sudovest raggiunge  podere
Campatore, lo  attraversa e prosegue  per la strada verso  ovest fino
alla Cappella S. Anna. Da qui  segue verso sud la strada per Corciano
che costeggia il fosso omonimo in  parte e alla quota 362 proseguendo
verso sud sino a Chiugiana. Di qui giunge fino a Strozzacapponi, dove
si raccorda con  la statale Pievaiola n. 220 e  la segue verso Citta'
della Pieve fino all'incrocio con la statale Umbro-Casentinese n. 71,
prendendo  a seguire  questa verso  sud fino  al confine  tra le  due
province umbre e tra le circoscrizioni comunali di Citta' della Pieve
e Monteleone  di Orvieto;  segue quindi  detto confine  provinciale e
comunale  fino alla  ferrovia  Roma -Firenze,  ove  volgendo a  nord,
prende a seguirla fino alla confluenza del fosso Paterno con il fosso
Chianetta, da detta confluenza risale,  sempre a nord, lungo il fosso
Paterno fino al ponte della statale Umbro-Casentinese in localita' Po
Bandino;  da  Po  Bandino  segue la  statale  Umbro-Casentinese  fino
all'incrocio di questa con la provinciale per Paciano e prosegue fino
al  castello   della  ferrovia  della  linea   Roma-Firenze;  da  qui
discendendo a sudovest segue detta ferrovia fino al confine regionale
Umbria-Toscana  per proseguire  poi  verso nord  lungo detto  confine
regionale fino  alla localita'  Borghetto di  Tuoro, punto  di inizio
della delimitazione.
                               Art. 4.
  Le condizioni  ambientali e di  coltura dei vigneti  destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del
Trasimeno" o "Trasimeno" devono essere quelle tradizionali della zona
e  comunque  atte  a  conferire  alle uve  ed  ai  vini  derivati  le
specifiche caratteristiche di qualita'.
  Sono pertanto da escludere i vigneti  ubicati in terreni piani e di
fondo valle e quelli  ad una quota superiore a m  550 sul livello del
mare.
  I  sesti di  impianto,  le  forme di  allevamento  e  i sistemi  di
potatura devono  essere quelli generalmente  usati e comunque  atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
  I nuovi  impianti ed  i reimpianti effettuati  successivamente alla
data di  entrata in vigore  del presente disciplinare  dovranno avere
una densita' di almeno 2.200 ceppi per ettaro.
  E' vietata  ogni pratica di forzatura;  e' consentita l'irrigazione
di soccorso per non piu' di due volte all'anno prima dell'invaiatura.
  Le  produzioni massime  di uva  per ettaro  dei vigneti  in coltura
specializzata destinati  alla produzione dei vini  a denominazione di
origine controllata "Colli del  Trasimeno" o "Trasimeno" bianco, vino
santo o  vin santo, rosso  e rosato non  devono essere superiori  a t
12,5.
  La  produzione massima  di uva  per ettaro  dei vigneti  in coltura
specializzata destinati  alla produzione dei vini  a denominazione di
origine  controllata   "Colli  del   Trasimeno"  o   "Trasimeno"  con
l'indicazione del vitigno Grechetto non deve essere superiore a t 10.
  Le  produzioni massime  di uva  per ettaro  dei vigneti  in coltura
specializzata destinati  alla produzione dei vini  a denominazione di
origine  controllata  "Colli  del  Trasimeno" o  "Trasimeno"  con  le
indicazioni di vitigno Merlot, Cabernet  Sauvignon e Gamay non devono
essere superiori a t 9.
  Le  produzioni massime  di uva  per ettaro  dei vigneti  in coltura
specializzata destinati  alla produzione dei vini  a denominazione di
origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco scelto
e rosso scelto non devono essere superiori rispettivamente a t 10 e a
t 9.
  La  produzione massima  di uva  per ettaro  dei vigneti  in coltura
specializzata destinati  alla produzione del vino  a denominazione di
origine  controllata "Colli  del  Trasimeno"  o "Trasimeno"  spumante
classico non deve essere superiore a t 10.
  Nei vigneti in  coltura promiscua le produzioni massime  di uva per
ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte
dalla vite.
  Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  "Colli  del  Trasimeno"   o  "Trasimeno"  devono  essere
riportati nei  limiti di cui sopra,  fermi restando i limiti  di resa
uva/vino per  i quantitativi  di cui  trattasi purche'  la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi.
  Le  uve  destinate alla  vinificazione  devono  assicurare ai  vini
rispettivamente  i seguenti  titoli  alcolometrici volumici  naturali
minimi:
  "Colli del  Trasimeno" o  "Trasimeno" bianco anche  nelle tipologie
frizzante e vino santo o vin santo, 10%;
  "Colli  del Trasimeno"  o "Trasimeno"  rosso anche  nella tipologia
frizzante, 10,50%;
    "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" novello, 11%;
    "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco scelto, 11%;
  "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso scelto e riserva, 12%;
  "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante classico, 9,5%;
    "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Grechetto, 11%;
    "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot, 12%;
  "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet Sauvignon, 12%;
    "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay, 12%;
  "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot riserva, 12,50%;
  "Colli  del Trasimeno"  o "Trasimeno"  Cabernet Sauvignon  riserva,
12,50%;
  "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay riserva 12,50%.
                               Art. 5.
  Le operizioni  di vinificazione, di invecchiamento  obbligatorio di
spumantizzazione  e  di  imbottigliamento  devono  essere  effettuate
all'interno della zona di produzione delimitata all'art. 3.
  Tuttavia, tenuto conto delle  situazioni tradizionali di produzione
e'  consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate  nell'intero
territorio dei comuni anche se  soltanto in parte compresi nella zona
delimitata dall'art. 3.
  E' comunque consentito l'imbottigliamento  dei vini a denominazione
di   origine  controllata   "Colli  del   Trasimeno"  o   "Trasimeno"
nell'intero  territorio della  provincia  di Perugia  alle ditte  che
abbiano effettuato tale operazione  prima dalla data di pubblicazione
del presente disciplinare nella Gazzetta Ufficiale.
  Le operazioni di  elaborazione del vino a  denominazione di origine
controllata  "Colli del  Trasimeno" o  "Trasimeno" spumante  classico
possono essere effettuate anche fuori zona di produzione.
  Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata
sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche leali e costanti atte a
conferire ai vini le loro specifiche caratteristiche.
  E' ammessa  la correzione solamente con  mosti concentrati prodotti
da uve provenienti  da terreni vitati iscritti agli  albi dei vigneti
della denominazione  di origine  controllata "Colli del  Trasimeno" o
"Trasimeno", oppure con mosti concentrati rettificati.
  E'  consentito   per  tutte   le  tipologie   l'arricchimento  alla
condizioni stabilite dalle normative comunitarie e nazionali.
  La resa di uva  in vino finito per tutti i  vini a denominazione di
origine  controllata   "Colli  del   Trasimeno"  o   "Trasimeno"  con
esclusione della  tipologia vino  santo o vin  santo non  deve essere
superiore al 70%.
  Qualora  superi detto  limite, ma  non il  75%, l'eccedenza  non ha
diritto alla  denominazione di  origine controllata. Qualora  la resa
superi  il  75%  decade  il diritto  alla  denominazione  di  origine
controllata per tutto il prodotto.
  La resa  in vino rispetto  all'uva fresca nella produzione  del vin
santo o vino santo non deve superare il 40%.
  I vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno"
o  "Trasimeno" rosso,  rosato, bianco  e  bianco scelto  con o  senza
riferimento al  nome del vitigno  devono essere immessi al  consumo a
decorrere dal 1 marzo successivo all'annata di produzione delle uve.
  Il  vino   a  denominazione  di  origine   controllata  "Colli  del
Trasimeno" o "Trasimeno" rosso scelto  deve essere immesso al consumo
a decorrere dal 1 ottobre successivo all'annata di produzione.
  Il  vino   a  denominazione  di  origine   controllata  "Colli  del
Trasimeno"  o  "Trasimeno"  rosso  anche   con  nome  di  vitigno  se
sottoposto ad un periodo di invecchiamento  non inferiore a 24 mesi a
decorrere dal  1 novembre  dell'anno di produzione  delle uve  di cui
almeno quattro mesi in botti di legno, puo' portare la qualificazione
"riserva".
  Il  vino   a  denominazione  di  origine   controllata  "Colli  del
Trasimeno"  o  "Trasimeno"  spumante classico  deve  essere  ottenuto
mediante  fermentazione  in  bottiglia nel  rispetto  delle  pratiche
previste per tale tipologia dalle normative comunitaria e nazionale.
  Le uve destinate  alla produzione della tipologia vino  santo o vin
santo devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che puo'
protrarsi fino al  30 marzo dell'anno successivo alla  vendemmia e la
loro vinificazione non deve essere anteriore al 10 dicembre dell'anno
di produzione delle uve.
  E' ammessa  nella prima  fase dell'appassimento  l'utilizzazione di
aria ventilata  per la disidratazione  delle uve fino ad  ottenere un
contenuto zuccherino minimo di 22 grammi/litro.
  L'appassimento delle  uve deve essere protratto  fino a raggiungere
un  contenuto  minimo  di  25  grammi di  zucchero  per  litro  prima
dell'ammostatura.
  La  fermentazione e  maturazione del  vino santo  o vin  santo deve
avvenire in recipienti in legno  della capacita' massima di 550 litri
per almeno 18 mesi a decorrere dalla data di vinificazione.
                               Art. 6.
  I vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno"
o   "Trasimeno"   all'atto    dell'immissione   al   consumo   devono
corrispondere alle seguenti caratteristiche:
   "Colli del Trasimeno" o Trasimeno" Grechetto:
  colore: giallo paglierino piu' o meno intenso fino al dorato;
    odore: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;
  sapore:  secco  o   leggermente  abboccato,  vellutato,  retrogusto
lievemente amarognolo, fruttato, caratteristico, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
    acidita' totale minima: 5 g/1;
    estratto secco netto minimo: 16 g/l.
  "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet Sauvignon e riserva:
  colore: rosso  rubino intenso con lievi  riflessi violacei tendente
al granato con l'invecchiamento;
    odore: intenso, persistente, caratteristico;
  sapore:  asciutto,  con  retrogusto  caratteristico,  delicatamente
erbaceo;
  titolo  alcolometrico  volumico  totale   minimo:  12,50%,  per  la
menzione riserva: 13%;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 20 g/l.
    "Colli del Trasimeno" o Trasimeno" Gamay e riserva:
  colore: granato piu' o meno  intenso, tendente al rosso mattone con
l'invecchiamento;
    odore: vinoso delicato;
    sapore: asciutto, armonico, con sentore di mandorla;
  titolo  alcolometrico  volumico  totale   minimo:  12,50%,  per  la
menzione riserva: 13%;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 20 g/l.
   "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot e riserva:
  colore: rosso  rubino, con  riflessi violacei talvolta  tendente al
rosso mattona con l'invecchiamento;
    odore: vinoso, gradevole;
    sapore: pieno, morbido, armonico;
  titolo  alcolometrico  volumico  totale   minimo:  12,50%,  per  la
menzione riserva: 13%;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 20 g/l.
   "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco:
  colore:  paglierino  piu'  o  meno intenso  talvolta  con  riflessi
verdognoli;
    odore: delicato, fresco, fruttato;
    sapore: asciutto, fresco, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
    acidita' totale minima: 5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 15 g/l.
   E' prevista la tipologia frizzante.
   "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso:
    colore: rosso rubino;
    odore: vinoso fruttato;
    sapore: asciutto, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
    acidita' totale minima: 5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 19 g/l.
   E' prevista la tipologia frizzante.
   "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosato:
    colore: rosato piu' o meno intenso;
    odore: vinoso, fruttato;
    sapore: fresco, vivace, asciutto, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 15 g/l.
   "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante classico:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: gradevole, caratteristico;
    sapore: asciutto armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
    acidita' totale minima: 5,5 g/l;
    etratto secco netto minimo: 14 g/l;
    spuma: grana fine e persistente.
   "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco scelto:
  colore: paglierino chiaro talvolta con lieve riflesso verde;
    odore: fine, delicato, fruttato, persistente;
    sapore: asciutto, morbido, vellutato, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
    acidita' totale minima: 5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 15 g/l.
   "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso scelto:
    colore: rosso rubino talvolta con riflessi violacei;
    odore: vinoso, fragrante, intenso;
    sapore: asciutto, armonico, strutturato, persistente;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 22 g/l.
   "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso riserva:
  colore:   rosso   rubino   intenso    tendente   al   granato   con
l'invecchiamento;
    odore: vinoso intenso, persistente;
    sapore: pieno, asciutto, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
    estratto secco netto minimo: 22 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l.
  "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" vino santo o vin santo:
  colore: dal paglierino all'ambrato, con riflesso dorato;
    odore: etereo, intenso, tipico caratteristico;
    sapore: tipico, persistente, armonico;
  titolo  alcolometrico volumico  totale  minimo: 16%  volume di  cui
almeno 14% svolto e 2% da svolgere;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    acidita' volatile massima: 20 g/l;
    estratto secco netto minimo: 20 g/l.
   "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" novello:
    colore: rosso cerasuolo, vivace;
    odore: fruttato, fresco, caratteristico;
    sapore: vivace, fruttato caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 18 g/l.
                               Art. 7.
  Nella  presentazione e  designazione  dei vini  a denominazione  di
origine controllata  "Colli del  Trasimeno" o "Trasimeno"  e' vietata
l'aggiunta  di qualsiasi  qualificazione  non  prevista dal  presente
disciplinare.
  E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni  sociali,  marchi  privati, purche'  non  aventi  significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
  E'  consentito,  altresi',  l'uso   di  indicazioni  geografiche  o
toponomastiche   aggiuntive  che   facciano  riferimento   ad  unita'
amministrative,  frazioni,   aree,  zone  o  localita'   dalle  quali
effettivamente provengono le uve da  cui il vino cosi' qualificato e'
stato ottenuto.
  Sulle bottiglie o altri  recipienti contenenti vini a denominazione
di  origine  controllata "Colli  del  Trasimeno"  o "Trasimeno"  deve
figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
  Nella designazione dei vini  a denominazione di origine controllata
"Colli del  Trasimeno" o  "Trasimeno" di cui  all'art. 1  puo' essere
utilizzata  la menzione  "vigna"  a condizione  che  sia seguita  dal
relativo  toponimo,  che  la relativa  superficie  sia  distintamente
specificata  nell'albo  dei  vigneti,   che  la  vinificazione  e  la
conservazione del  vino avvengano in  recipienti separati e  che tale
menzione, seguita  dal toponimo,  venga riportata sia  nella denuncia
delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento.
                               Art. 8.
  Per  i  vini a  denominazione  di  origine controllata  "Colli  del
Trasimeno" o "Trasimeno" qualora immessi  al consumo in recipienti di
capacita' pari o inferiore a litri cinque e' obbligatorio l'uso delle
tradizionali bottiglie di vetro chiuse  con tappo sughero raso bocca;
e' ammesso  pero' per le  bottiglie di  contenuto fino a  litri 0,250
l'uso anche di tappi a vite o a strappo.
  Le  tipologie bianco  scelto,  rosso scelto  e  riserva, anche  con
l'indicazione di  vitigno devono  essere immesse  al consumo  solo in
recipienti di capacita' inferiore o uguale a litri tre.
  Il vino  a denominazione  di origine controllata  vino santo  o vin
santo  deve essere  immesso al  consumo solo  in recipienti  da litri
0,375 a litri 0,750 chiusi con tappo di sughero raso bocca.