Art. 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale 9 maggio 1994, qualora la speciale autorizzazione venga utilizzata da imprese esercenti attivita' di trasporto in conto proprio l'autorizzazione ha natura complementare rispetto alla licenza al trasporto di determinate cose in conto proprio, gia' rilasciata al titolare ai sensi degli articoli 31 e seguenti della legge 6 giugno 1974, n. 298, e consente il trasporto delle medesime classi di cose indicate nella licenza. L'autorizzazione speciale rilasciata alla fabbrica costruttrice dell'autoveicolo e del relativo autotelaio consente la circolazione del veicolo al quale si riferisce, e la sua utilizzazione in prova da parte del titolare della licenza, per un periodo massimo di trenta giorni dalla stipula del contratto di prova gratuito, a condizione che: a) sia tenuta a bordo del veicolo utilizzato in prova unitamente all'originale della licenza gia' rilasciata al titolare per altro veicolo; b) sia stato consegnato agli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione l'originale della carta di circolazione del veicolo temporaneamente non utilizzato e copia del contratto di prova; c) il contratto con il quale sia stata consentita dall'impresa costruttrice dell'autoveicolo e del relativo autotelaio, l'utilizzazione in prova del veicolo nuovo, abbia, quale contenuto esclusivo, la disciplina dell'utilizzazione gratuita del veicolo per la prova. Copia di tale contratto dovra' essere trasmessa alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Direzione centrale III - Divisione 35; d) vengano trasportate esclusivamente le classi di cose indicate nella licenza di cui e' titolare chi effettua la prova.