Art. 3.
  Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale
9 maggio 1994, qualora la speciale autorizzazione venga utilizzata da
imprese   esercenti  attivita'   di   trasporto   in  conto   proprio
l'autorizzazione  ha natura  complementare rispetto  alla licenza  al
trasporto di  determinate cose in  conto proprio, gia'  rilasciata al
titolare ai sensi  degli articoli 31 e seguenti della  legge 6 giugno
1974, n. 298,  e consente il trasporto delle medesime  classi di cose
indicate nella licenza.
  L'autorizzazione  speciale  rilasciata alla  fabbrica  costruttrice
dell'autoveicolo e  del relativo autotelaio consente  la circolazione
del veicolo al quale si riferisce, e la sua utilizzazione in prova da
parte del  titolare della licenza,  per un periodo massimo  di trenta
giorni dalla  stipula del contratto  di prova gratuito,  a condizione
che:
  a) sia  tenuta a bordo  del veicolo utilizzato in  prova unitamente
all'originale  della licenza  gia' rilasciata  al titolare  per altro
veicolo;
  b) sia stato consegnato agli  uffici della Direzione generale della
motorizzazione  civile e  dei  trasporti  in concessione  l'originale
della  carta   di  circolazione   del  veicolo   temporaneamente  non
utilizzato e copia del contratto di prova;
  c)  il contratto  con il  quale sia  stata consentita  dall'impresa
costruttrice    dell'autoveicolo   e    del   relativo    autotelaio,
l'utilizzazione in  prova del  veicolo nuovo, abbia,  quale contenuto
esclusivo, la disciplina dell'utilizzazione  gratuita del veicolo per
la prova.
  Copia  di tale  contratto  dovra' essere  trasmessa alla  Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione -
Direzione centrale III - Divisione 35;
  d) vengano  trasportate esclusivamente  le classi di  cose indicate
nella licenza di cui e' titolare chi effettua la prova.