Art. 3.
                        Pratica professionale
  Nel corso del biennio lo  studente deve partecipare, per un periodo
variante tra i quattro  e i sei mesi e in forme  e modi da concordare
ad attivita' professionali o di ricerca presso istituzioni pubbliche,
agenzie di  servizio, imprese, associazioni di  categoria o sindacati
(anche  di  altro Paese  o  comunitarie)  attivate mediante  apposite
convenzioni,  e  che  rispondano   ai  requisiti  e  alle  condizioni
stabilite dalla struttura della didattica di riferimento.