Art. 3. Pratica professionale Nel corso del biennio lo studente deve partecipare, per un periodo variante tra i quattro e i sei mesi e in forme e modi da concordare ad attivita' professionali o di ricerca presso istituzioni pubbliche, agenzie di servizio, imprese, associazioni di categoria o sindacati (anche di altro Paese o comunitarie) attivate mediante apposite convenzioni, e che rispondano ai requisiti e alle condizioni stabilite dalla struttura della didattica di riferimento.