Art. 7. Raccordo con il corso di laurea in giurisprudenza Il diplomato in relazioni industriali puo' essere iscritto al secondo anno del corso di laurea in giurisprudenza, con il riconoscimento degli esami sostenuti negli insegnamenti comuni, a condizione che il programma presentato e la struttura del corso siano ritenuti equivalenti, nonche' di altri due esami, anche se non presenti nel piano di studi delle facolta'. Due esami semestrali equivalgono normalmente a un esame annuale, ma il consiglio di facolta' puo' stabilire, qualora ricorrano determinate condizioni e compatibilita', l'equivalenza tra un esame semestrale e un esame annuale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Palermo, 14 novembre 1997 Il rettore: Gullotti