Art. 7.
          Raccordo con il corso di laurea in giurisprudenza
  Il  diplomato  in relazioni  industriali  puo'  essere iscritto  al
secondo  anno  del   corso  di  laurea  in   giurisprudenza,  con  il
riconoscimento  degli esami  sostenuti negli  insegnamenti comuni,  a
condizione che il programma presentato e la struttura del corso siano
ritenuti  equivalenti,  nonche' di  altri  due  esami, anche  se  non
presenti  nel piano  di studi  delle facolta'.  Due esami  semestrali
equivalgono  normalmente  a un  esame  annuale,  ma il  consiglio  di
facolta' puo'  stabilire, qualora ricorrano determinate  condizioni e
compatibilita',  l'equivalenza tra  un  esame semestrale  e un  esame
annuale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Palermo, 14 novembre 1997
                                                 Il rettore: Gullotti