Art. 3. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285, qualora entro due anni dall'entrata in vigore della stessa legge le regioni non abbiano provveduto all'impegno contabile delle quote di competenza ed all'individuazione degli ambiti territoriali di intervento di cui all'art. 2, comma 1, della legge citata, il Ministro per la solidarieta' sociale dispone la restituzione delle somme trasferite per gli esercizi finanziari di riferimento sul capitolo n. 2967 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la successiva ridestinazione dei fondi, da parte del Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano.