Art. 3.
  Ai sensi dell'art. 9, comma 1,  della legge 28 agosto 1997, n. 285,
qualora entro due  anni dall'entrata in vigore della  stessa legge le
regioni non  abbiano provveduto all'impegno contabile  delle quote di
competenza  ed   all'individuazione  degli  ambiti   territoriali  di
intervento  di  cui all'art.  2,  comma  1,  della legge  citata,  il
Ministro per  la solidarieta'  sociale dispone la  restituzione delle
somme  trasferite  per gli  esercizi  finanziari  di riferimento  sul
capitolo  n. 2967  del bilancio  di previsione  della Presidenza  del
Consiglio dei  Ministri, per la successiva  ridestinazione dei fondi,
da  parte  del  Ministro  per la  solidarieta'  sociale,  sentita  la
Conferenza permanente  per i rapporti tra  lo Stato, le regioni  e le
province autonome di Trento e  Bolzano, alle regioni ed alle province
autonome di Trento e Bolzano.