Art. 3.
  Il vincolo di inedificabilita', di  cui al precedente art. 1, punto
2),  lettera  b), puo'  essere  variato,  cosi' come  previsto  dalla
deliberazione n. 10/1993 in data  1 luglio 1993 citata nelle premesse
del  presente  decreto,  dalla  giunta regionale  della  Lombardia  a
seguito:
   1) delle verifiche di propria competenza;
  2)  della  predisposizione  da  parte  dei  comuni  interessati  di
apposita  documentazione   di  carattere  geologico   secondo  quanto
indicato nel paragrafo  3,5 della relazione di piano di  cui al punto
1) del precedente art. 1.