Art. 3. Il vincolo di inedificabilita', di cui al precedente art. 1, punto 2), lettera b), puo' essere variato, cosi' come previsto dalla deliberazione n. 10/1993 in data 1 luglio 1993 citata nelle premesse del presente decreto, dalla giunta regionale della Lombardia a seguito: 1) delle verifiche di propria competenza; 2) della predisposizione da parte dei comuni interessati di apposita documentazione di carattere geologico secondo quanto indicato nel paragrafo 3,5 della relazione di piano di cui al punto 1) del precedente art. 1.