Art. 2. Nella parte II "Ordinamento degli studi, facolta', lauree e diplomi", titolo XI "Facolta' di lingue e letterature straniere", di detto statuto, al numero "1 - Laurea in lingue e letterature straniere", l'art. 211 viene soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolato con conseguente rinumerazione degli articoli successivi: "Art. 212. - L'accesso al corso di laurea in lingue e letterature straniere e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge e del presente statuto. Art. 213. - Il corso di laurea in lingue e letterature straniere ha lo scopo di assicurare la preparazione per le funzioni ed attivita' che possono essere svolte dai laureati del settore delle lingue moderne eventualmente definite dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare il corso di laurea ha lo scopo di fornire le competenze scientificoprofessionali pertinenti all'ambito delle lingue e delle letterature, culture, istituzioni e civilta' straniere, necessarie per operare nella scuola di ogni ordine e grado, nell'editoria, nel turismo, nei rapporti internazionali, nella promozione della cultura italiana all'estero e nell' informazione. Art. 214. - La durata del corso di laurea in lingue e letterature straniere e' fissata in quattro anni. Il numero delle annualita' complessive sara' non inferiore a 19. Il corso di laurea si articola in due bienni. Il primo biennio, comune a tutti gli indirizzi, comprende nove annualita'. Il secondo biennio e' di specializzazione e si articola in indirizzi, ciascuno dei quali comprende dieci annualita'. Eventuali annualita' aggiuntive indispensabili alla formazione dell'indirizzo scelto saranno definite dal consiglio della struttura competente. Il consiglio della struttura competente determinera' le modalita' di passaggio dal primo al secondo biennio. Art. 215. - Il corso di laurea prevede quattro annualita' della prima lingua e letteratura straniera (lingua quadriennale) e tre annualita' della seconda lingua e letteratura straniera (lingua triennale). Lo studente puo' chiedere di portare a quattro le annualita' della seconda lingua e letteratura straniera (lingua quadriennalizzata) e di aggiungere due o tre annualita' di una terza lingua e letteratura straniera, secondo modalita' specifiche definite dal consiglio della facolta'. Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalita' e propedeuticita' sono determinate dal consiglio di facolta'. Art. 216. - Il biennio comune prevede le seguenti nove annualita': due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua; due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua; una dell'area disciplinare di italianistica (letteratura italiana), cui va fatta precedere come propedeutica una prova scritta, le cui modalita' sono stabilite dalla struttura competente; una dell'area disciplinare di scienze storiche (storia medievale o moderna o contemporanea); una dell'area disciplinare di scienze del linguaggio o dell'area disciplinare di scienze glottodidattiche; due a scelta guidata dal consiglio della struttura competente. Art. 217. - Il biennio di specializzazione si articola nei seguenti indirizzi: filologicoletterario; linguisticoglottodidattico, con specializzazioni linguistica e glottodidattica; storicoculturale. L'Universita' cattolica nel quadro delle vigenti norme sull'autonomia universitaria istituisce in base a proprie specifiche esigenze e sulla base degli insegnamenti attivati i seguenti altri indirizzi confacenti alla propria programmazione, al mercato del lavoro e alle risorse disponibili, anche mutuabili da altre facolta' dell'Universita': turisticomanageriale; in scienze dell'informazione e delle comunicazioni sociali; in organizzazione internazionale; in tecnologia informatica; in traduttologia. Ogni indirizzo comprende le seguenti dieci annualita': due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale in lingua; una della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale in lingua; cinque caratterizzanti dell'indirizzo, stabilite dal consiglio di facolta', sulla base delle finalita' specifiche di ogni indirizzo, delle disponibilita' effettive dei docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonche' delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea; due a scelta libera da parte dello studente. Art. 218. - Ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge n. 341/1990, il consiglio di facolta' - in conformita' con le specifiche annualita' previste per ciascun biennio dagli articoli 216 e 217 e secondo criteri di coerenza e di funzionalita' con gli indirizzi attivati - adotteranno curricula didattici fondati su aree disciplinari, che comprendono una o piu' discipline scientifiche affini, raggruppate per raggiungere determinati obiettivi didatticoformativi, secondo quanto previsto dall'art. 213. Oltre che dalle aree disciplinari di cui all'art. 216 (italianistica - settori scientificodisciplinari L11A, L12A, L12B, L12E, scienze storiche - settori scientificodisciplinari L02A, L02B, L13E, L13H, L13I, L14A, L15B, L23F, L23G, M01X, M02A, M02B, M03A, M03B, M03C, M03D, M04X, M08E, M12A, M13X, P03X, Q02X, Q03X, Q04X, Q06A, Q06B, scienze del linguaggio - settori scientificodisciplinari K05A (insegnamento: linguaggi e traduttori), K05B (insegnamenti: fondamenti dell'informatica, linguaggi di programmazione), K05C (insegnamento: cibernetica), L09A, M07E, scienze glottodidattiche - settori scientificodisciplinari L09H, L16B (insegnamento: didattica della lingua francese), L17C (insegnamento: didattica della lingua spagnola), L17D (insegnamento: didattica della lingua portoghese), L18C (insegnamento: didattica della lingua inglese), L19B (insegnamento: didattica della lingua tedesca), L21B (insegnamento: didattica della lingua russa)), le aree caratterizzanti gli indirizzi saranno scelte anche dalle seguenti aree disciplinari: a) lingue e letterature straniere (un'area disciplinare per ogni lingua e letteratura: anglistica, francesistica, germanistica, ecc.) (settori scientificodisciplinari: L06E, L09C, L09E, L09F, L09G, L10B, L10C, L13A, L13B, L13D, L14B, L14C, L14D, L16A, L16B, L17A, L17B, L17C, L17D, L18A, L18B, L18C, L19A, L19B, L20B, L20C, L21A, L21B, L21C, L21D, L22A, L22B, L22C, L22D, L23A, L23B, L23C, L23D, L24A, L24B, L24C, L24D, L24E); b) scienze filologiche (settori scientificodisciplinari: L05A, L05C, L06A, L06B, L06E, L09C, L09E, L09F, L09G, L10A, L10B, L10C, L10D, L11B, L13A, L13B, L13C, L14B, L14C, L14D, L16A, L16B, L17A, L17C, L18A, L20A, L21A, L22A, L23A, L23B); c) scienze della letteratura (storia della critica, letterature comparate, ecc.) (settori scientificodisciplinari: L12C, L12D, M07D); d) scienze storicoculturali (storia della cultura, ecc.) (settori scientificodisciplinari: L16A, L17A, L17D, L18A, L18B, L19A, L21B, M03A, M03B, M05X); e) scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo (settori scientificodisciplinari: L05G, L05H, L05I, L23E, L25A, L25B, L25C, L25D, L26A, L26B, L27A, L27B, L27C); f) scienze della comunicazione (settori scientificodisciplinari: Q05A, Q05B, Q05C, Q05D, Q05E); g) scienze geografiche (settori scientificodisciplinari: M06A, M06B, P01G, P01H, P01J); h) scienze dell'educazione (settori scientificodisciplinari: M09A, M09B, M09C, M09D, M09E, M09F, M10A, M11A, M11B, M11C, M11D); i) scienze filosofiche (settori scientificodisciplinari: L13F, L13G, L23H, M07A, M07B, M07C, M07E, M07D, M08A, M08B, M08C, M08D, M08E, Q01A, Q01B); j) lingue e culture classiche (settori scientificodisciplinari: L02A, L02B, L06C, L06D, L07A, L07B, L08A, L08C, M08B, M12B): k) aree disciplinari per l'indirizzo turisticomanageriale: M06B, P01A, P01J, P02A, P02B, P03X; l) aree disciplinari per l'indirizzo in scienze dell'informazione e delle comunicazioni sociali: M07D, M07E, M11B, Q05B; m) aree disciplinari per l'indirizzo in organizzazione internazionale: N02X, N11X, N14X, N20X, P01F, P01G, P01H; n) aree disciplinari per l'indirizzo in tecnologia informatica: A01A, K01X, K03X, K04X, K05A, K05B, K05C; o) aree disciplinari per l'indirizzo in traduttologia: L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X. Per ogni area disciplinare, il consiglio di facolta' indichera' gli insegnamenti dai settori scientificodisciplinari previsti. Art. 219. - L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, nell'ambito della civilta' della lingua e letteratura quadriennale o quadriennalizzata, su un argomento coerente con il piano degli studi seguito dallo studente, secondo modalita' definite dal consiglio di facolta'. Il diploma di laurea menzionera' la lingua quadriennale e la lingua triennale (o quadriennalizzata). Dell'indirizzo seguito si fara' menzione nel certificato di laurea. Art. 220. - L'impegno didattico complessivo e' fissato dal consiglio di facolta'. L'attivita' didatticoformativa del corso di laurea e' teorica e pratica e comprende corsi di lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attivita' guidate, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, viaggi di studio all'estero, fruizione di programmi radiotelevisivi in lingua straniera. lettura di giornali e riviste in lingua straniera, forme di tutorato. Di norma ogni annualita', cui corrispondera' un corso di insegnamento, ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attivita' didattiche. Per motivate esigenze didattiche e' possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. La facolta' puo' istituire corsi integrati costituiti da un massimo di due moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame. Art. 221. - All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facolta' determinera' con apposita delibera, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare, il consiglio di facolta': a) propone il numero di posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 212; b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati), che costituiscono le singole annualita', e le denominazioni delle discipline dei corsi, desumendole dai settori scientificodisciplinari, nel vincolo della normativa nazionale ed eventualmente della U.E. Definisce inoltre le specificazioni piu' opportune (I, II, generale, avanzato, ecc.) che giovino a differenziare piu' esattamente il livello ed i contenuti didattici; c) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata; d) precisa le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto; e) fissa il piano degli studi per ogni anno di corso e per ogni indirizzo attivato; f) determina i raccordi richiesti dalle eventuali direttive della U.E. Art. 222. - Il corso di laurea in lingue e letterature straniere e' dichiarato affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facolta' di lingue e letterature straniere, lettere e filosofia, magistero, scienze della formazione, scienze della comunicazione e delle scuole superiori di lingue moderne per interpreti e traduttori. Per il riconoscimento degli insegnamenti, ai fini del passaggio da tali corsi e da quelli di altre facolta' al corso di laurea in lingue e letterature straniere, il consiglio di facolta' adottera' il criterio generale della loro validita' culturale (propedeutica o professionale), nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facolta' potra' riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facolta' indichera' inoltre sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. La facolta' indichera' inoltre l'anno di corso cui lo studente si potra' iscrivere. Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea a un corso di diploma universitario, la facolta' riconoscera' gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilita' ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo e indichera' il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. Art. 223 (Norme transitorie). - Gli studenti gia' iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La facolta' stabilita' le modalita' per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potra' essere esercitata entro quattro anni dalla data di immatricolazione". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 21 gennaio 1998 Il rettore: Bausola