Art. 2.
  Nella  parte  II  "Ordinamento  degli  studi,  facolta',  lauree  e
diplomi", titolo XI "Facolta' di  lingue e letterature straniere", di
detto  statuto,  al  numero  "1  - Laurea  in  lingue  e  letterature
straniere",  l'art. 211  viene  soppresso e  sostituito dal  seguente
nuovo  articolato   con  conseguente  rinumerazione   degli  articoli
successivi:
  "Art. 212. -  L'accesso al corso di laurea in  lingue e letterature
straniere  e' regolato  dalle  vigenti disposizioni  di  legge e  del
presente statuto.
  Art. 213. - Il corso di laurea in lingue e letterature straniere ha
lo scopo di  assicurare la preparazione per le  funzioni ed attivita'
che  possono essere  svolte  dai laureati  del  settore delle  lingue
moderne   eventualmente   definite   dalla  normativa   nazionale   e
comunitaria. In particolare il corso di laurea ha lo scopo di fornire
le  competenze scientificoprofessionali  pertinenti all'ambito  delle
lingue  e   delle  letterature,   culture,  istituzioni   e  civilta'
straniere,  necessarie per  operare  nella scuola  di  ogni ordine  e
grado, nell'editoria, nel turismo, nei rapporti internazionali, nella
promozione della cultura italiana all'estero e nell' informazione.
  Art. 214. -  La durata del corso di laurea  in lingue e letterature
straniere e' fissata in quattro anni.
  Il numero delle annualita' complessive sara' non inferiore a 19.
  Il corso di laurea si articola in due bienni.
  Il  primo biennio,  comune a  tutti gli  indirizzi, comprende  nove
annualita'.
  Il  secondo  biennio  e'  di  specializzazione  e  si  articola  in
indirizzi, ciascuno dei quali comprende dieci annualita'.
  Eventuali  annualita'  aggiuntive  indispensabili  alla  formazione
dell'indirizzo scelto saranno definite  dal consiglio della struttura
competente.
  Il consiglio  della struttura competente determinera'  le modalita'
di passaggio dal primo al secondo biennio.
  Art. 215.  - Il  corso di laurea  prevede quattro  annualita' della
prima  lingua e  letteratura  straniera (lingua  quadriennale) e  tre
annualita'  della  seconda  lingua e  letteratura  straniera  (lingua
triennale).
  Lo studente puo' chiedere di  portare a quattro le annualita' della
seconda lingua  e letteratura straniera (lingua  quadriennalizzata) e
di aggiungere due o tre annualita'  di una terza lingua e letteratura
straniera, secondo modalita' specifiche  definite dal consiglio della
facolta'.
  Gli  esami delle  lingue  e letterature  straniere comprendono  per
ciascun anno  di corso una  prova scritta e  orale di lingua,  le cui
modalita'  e  propedeuticita'  sono   determinate  dal  consiglio  di
facolta'.
  Art. 216. - Il biennio comune prevede le seguenti nove annualita':
  due  della  lingua  e  letteratura quadriennale,  ciascuna  con  la
relativa prova scritta e orale di lingua;
  due della lingua e letteratura  triennale, ciascuna con la relativa
prova scritta e orale di lingua;
  una dell'area disciplinare di italianistica (letteratura italiana),
cui va  fatta precedere come  propedeutica una prova scritta,  le cui
modalita' sono stabilite dalla struttura competente;
  una dell'area disciplinare di  scienze storiche (storia medievale o
moderna o contemporanea);
  una dell'area  disciplinare di  scienze del linguaggio  o dell'area
disciplinare di scienze glottodidattiche;
  due a scelta guidata dal consiglio della struttura competente.
  Art. 217. - Il biennio di specializzazione si articola nei seguenti
indirizzi:
   filologicoletterario;
  linguisticoglottodidattico,  con   specializzazioni  linguistica  e
glottodidattica;
   storicoculturale.
  L'Universita'   cattolica   nel    quadro   delle   vigenti   norme
sull'autonomia universitaria istituisce in  base a proprie specifiche
esigenze e  sulla base degli  insegnamenti attivati i  seguenti altri
indirizzi  confacenti alla  propria  programmazione,  al mercato  del
lavoro e alle risorse disponibili,  anche mutuabili da altre facolta'
dell'Universita':
   turisticomanageriale;
  in scienze dell'informazione e delle comunicazioni sociali;
   in organizzazione internazionale;
   in tecnologia informatica;
   in traduttologia.
  Ogni indirizzo comprende le seguenti dieci annualita':
  due  della  lingua  e  letteratura quadriennale,  ciascuna  con  la
relativa prova scritta e orale in lingua;
  una della lingua e letteratura  triennale, ciascuna con la relativa
prova scritta e orale in lingua;
  cinque caratterizzanti  dell'indirizzo, stabilite dal  consiglio di
facolta', sulla  base delle  finalita' specifiche di  ogni indirizzo,
delle  disponibilita'   effettive  dei   docenti  in   rapporto  agli
insegnamenti da impartire, nonche' delle attrezzature e del numero di
studenti iscritti al corso di laurea;
   due a scelta libera da parte dello studente.
  Art.  218. -  Ai  sensi dell'art.  9, lettera  d),  della legge  n.
341/1990, il consiglio di facolta' - in conformita' con le specifiche
annualita' previste  per ciascun biennio  dagli articoli 216 e  217 e
secondo  criteri di  coerenza e  di funzionalita'  con gli  indirizzi
attivati   -  adotteranno   curricula  didattici   fondati  su   aree
disciplinari,  che comprendono  una  o  piu' discipline  scientifiche
affini,   raggruppate    per   raggiungere    determinati   obiettivi
didatticoformativi, secondo quanto previsto dall'art. 213.
  Oltre   che   dalle  aree   disciplinari   di   cui  all'art.   216
(italianistica  - settori  scientificodisciplinari L11A,  L12A, L12B,
L12E, scienze storiche -  settori scientificodisciplinari L02A, L02B,
L13E, L13H,  L13I, L14A,  L15B, L23F, L23G,  M01X, M02A,  M02B, M03A,
M03B, M03C,  M03D, M04X,  M08E, M12A, M13X,  P03X, Q02X,  Q03X, Q04X,
Q06A, Q06B, scienze del  linguaggio - settori scientificodisciplinari
K05A  (insegnamento:  linguaggi  e traduttori),  K05B  (insegnamenti:
fondamenti  dell'informatica,  linguaggi   di  programmazione),  K05C
(insegnamento: cibernetica),  L09A, M07E, scienze  glottodidattiche -
settori scientificodisciplinari  L09H, L16B  (insegnamento: didattica
della lingua  francese), L17C  (insegnamento: didattica  della lingua
spagnola),  L17D (insegnamento:  didattica della  lingua portoghese),
L18C   (insegnamento:   didattica   della   lingua   inglese),   L19B
(insegnamento: didattica  della lingua tedesca),  L21B (insegnamento:
didattica della lingua russa)), le aree caratterizzanti gli indirizzi
saranno scelte anche dalle seguenti aree disciplinari:
  a) lingue  e letterature  straniere (un'area disciplinare  per ogni
lingua e letteratura:  anglistica, francesistica, germanistica, ecc.)
(settori scientificodisciplinari: L06E, L09C, L09E, L09F, L09G, L10B,
L10C, L13A,  L13B, L13D,  L14B, L14C, L14D,  L16A, L16B,  L17A, L17B,
L17C, L17D,  L18A, L18B,  L18C, L19A, L19B,  L20B, L20C,  L21A, L21B,
L21C, L21D,  L22A, L22B,  L22C, L22D, L23A,  L23B, L23C,  L23D, L24A,
L24B, L24C, L24D, L24E);
  b)  scienze  filologiche  (settori  scientificodisciplinari:  L05A,
L05C, L06A,  L06B, L06E,  L09C, L09E, L09F,  L09G, L10A,  L10B, L10C,
L10D, L11B,  L13A, L13B,  L13C, L14B, L14C,  L14D, L16A,  L16B, L17A,
L17C, L18A, L20A, L21A, L22A, L23A, L23B);
  c)  scienze della  letteratura (storia  della critica,  letterature
comparate, ecc.) (settori scientificodisciplinari: L12C, L12D, M07D);
  d) scienze  storicoculturali (storia della cultura,  ecc.) (settori
scientificodisciplinari: L16A,  L17A, L17D,  L18A, L18B,  L19A, L21B,
M03A, M03B, M05X);
  e)  scienze dell'arte,  della  musica e  dello spettacolo  (settori
scientificodisciplinari: L05G,  L05H, L05I,  L23E, L25A,  L25B, L25C,
L25D, L26A, L26B, L27A, L27B, L27C);
  f)  scienze della  comunicazione (settori  scientificodisciplinari:
Q05A, Q05B, Q05C, Q05D, Q05E);
  g)  scienze  geografiche  (settori  scientificodisciplinari:  M06A,
M06B, P01G, P01H, P01J);
  h) scienze dell'educazione  (settori scientificodisciplinari: M09A,
M09B, M09C, M09D, M09E, M09F, M10A, M11A, M11B, M11C, M11D);
  i)  scienze  filosofiche  (settori  scientificodisciplinari:  L13F,
L13G, L23H,  M07A, M07B,  M07C, M07E, M07D,  M08A, M08B,  M08C, M08D,
M08E, Q01A, Q01B);
  j)  lingue e  culture  classiche (settori  scientificodisciplinari:
L02A, L02B, L06C, L06D, L07A, L07B, L08A, L08C, M08B, M12B):
  k)  aree disciplinari  per l'indirizzo  turisticomanageriale: M06B,
P01A, P01J, P02A, P02B, P03X;
  l) aree disciplinari per l'indirizzo in scienze dell'informazione e
delle comunicazioni sociali: M07D, M07E, M11B, Q05B;
  m)   aree   disciplinari    per   l'indirizzo   in   organizzazione
internazionale: N02X, N11X, N14X, N20X, P01F, P01G, P01H;
  n)  aree disciplinari  per l'indirizzo  in tecnologia  informatica:
A01A, K01X, K03X, K04X, K05A, K05B, K05C;
  o) aree disciplinari per  l'indirizzo in traduttologia: L28X, L29X,
L30X, L31X,  L32X, L33X,  L34X, L35X, L36X,  L37X, L38X,  L39X, L40X,
L41X.
  Per ogni area disciplinare, il consiglio di facolta' indichera' gli
insegnamenti dai settori scientificodisciplinari previsti.
  Art. 219.  - L'esame  di laurea consiste  nella discussione  di una
dissertazione  scritta, nell'ambito  della  civilta'  della lingua  e
letteratura  quadriennale   o  quadriennalizzata,  su   un  argomento
coerente con  il piano  degli studi  seguito dallo  studente, secondo
modalita' definite dal consiglio di facolta'.
  Il diploma di laurea menzionera' la lingua quadriennale e la lingua
triennale (o quadriennalizzata).
  Dell'indirizzo seguito si fara' menzione nel certificato di laurea.
  Art.  220.  -  L'impegno   didattico  complessivo  e'  fissato  dal
consiglio di facolta'.
  L'attivita'  didatticoformativa del  corso di  laurea e'  teorica e
pratica  e comprende  corsi  di  lezioni, esercitazioni,  laboratori,
seminari,  dimostrazioni,   attivita'  guidate,  prove   parziali  di
accertamento, correzione e discussione di elaborati, viaggi di studio
all'estero,   fruizione  di   programmi  radiotelevisivi   in  lingua
straniera. lettura di  giornali e riviste in  lingua straniera, forme
di tutorato.
  Di  norma   ogni  annualita',   cui  corrispondera'  un   corso  di
insegnamento, ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le
attivita' didattiche.  Per motivate esigenze didattiche  e' possibile
svolgere corsi aventi una durata minima  di circa 50 ore. La facolta'
puo'  istituire  corsi integrati  costituiti  da  un massimo  di  due
moduli; i docenti di ciascun  modulo fanno parte della commissione di
esame.
  Art. 221.  - All'atto  della predisposizione del  manifesto annuale
degli  studi,  il consiglio  di  facolta'  determinera' con  apposita
delibera,  quanto espressamente  previsto  dal comma  2 dell'art.  11
della legge n. 341/1990.
  In particolare, il consiglio di facolta':
  a)  propone il  numero di  posti a  disposizione degli  iscritti al
primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 212;
  b) stabilisce  i corsi ufficiali di  insegnamento (monodisciplinari
od  integrati),  che  costituiscono   le  singole  annualita',  e  le
denominazioni  delle discipline  dei corsi,  desumendole dai  settori
scientificodisciplinari,  nel vincolo  della  normativa nazionale  ed
eventualmente  della U.E.  Definisce inoltre  le specificazioni  piu'
opportune   (I,  II,   generale,  avanzato,   ecc.)  che   giovino  a
differenziare piu' esattamente il livello ed i contenuti didattici;
  c) fissa  la frazione temporale  delle discipline afferenti  ad una
medesima annualita' integrata;
  d) precisa le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto;
  e) fissa  il piano degli  studi per ogni anno  di corso e  per ogni
indirizzo attivato;
  f) determina  i raccordi richiesti dalle  eventuali direttive della
U.E.
  Art. 222. - Il corso di laurea in lingue e letterature straniere e'
dichiarato affine  ai corsi  di laurea  e ai  corsi di  diploma delle
facolta'  di lingue  e  letterature straniere,  lettere e  filosofia,
magistero, scienze  della formazione,  scienze della  comunicazione e
delle scuole superiori di lingue moderne per interpreti e traduttori.
  Per il riconoscimento degli insegnamenti,  ai fini del passaggio da
tali corsi e da quelli di altre facolta' al corso di laurea in lingue
e  letterature  straniere,  il  consiglio di  facolta'  adottera'  il
criterio  generale della  loro  validita'  culturale (propedeutica  o
professionale),  nell'ottica   della  formazione  richiesta   per  il
conseguimento del diploma di laurea.
  La facolta'  potra' riconoscere gli insegnamenti  seguiti con esito
positivo  nei corsi  di diploma  universitario, indicando  le singole
corrispondenze,  anche parziali,  con gli  insegnamenti del  corso di
laurea. La facolta' indichera' inoltre sia gli eventuali insegnamenti
integrativi, appositamente  istituiti ed  attivati per  completare la
formazione  per accedere  al corso  di laurea,  che gli  insegnamenti
specifici del corso di laurea  necessari per conseguire il diploma di
laurea.  Gli   insegnamenti  integrativi  non   sono  necessariamente
propedeutici agli insegnamenti specifici.
  La facolta' indichera'  inoltre l'anno di corso cui  lo studente si
potra' iscrivere.
  Nei trasferimenti degli studenti dal corso  di laurea a un corso di
diploma  universitario,  la  facolta' riconoscera'  gli  insegnamenti
sempre  col criterio  della loro  utilita' ai  fini della  formazione
necessaria  per il  conseguimento del  nuovo titolo  e indichera'  il
piano degli studi da completare per  conseguire il titolo e l'anno di
corso cui lo studente potra' iscriversi.
  Art. 223 (Norme transitorie). - Gli studenti gia' iscritti potranno
completare gli studi previsti dal precedente ordinamento.
  La facolta' stabilita'  le modalita' per la convalida  di tutti gli
esami sostenuti  qualora gli  studenti iscritti  optino per  il nuovo
ordinamento.  L'opzione  per  il   nuovo  ordinamento  potra'  essere
esercitata entro quattro anni dalla data di immatricolazione".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 21 gennaio 1998
                                                  Il rettore: Bausola