IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
                                e con
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art.  3, comma 12, della  legge 8 agosto 1995,  n. 335, che
dispone l'adozione da parte  degli enti privatizzati di provvedimenti
di variazione  delle aliquote contributive finalizzate  ad assicurare
l'equilibrio del bilancio;
  Visto l'art.  9, comma 2,  dello statuto della Cassa  nazionale del
notariato,  approvato con  decreto del  Ministro del  lavoro e  della
previdenza sociale, di  concerto con il Ministro del  tesoro, in data
22  settembre  1995, che  dispone  che  l'aliquota contributiva  puo'
essere  variata  dal  consiglio  di amministrazione  sulla  base  del
bilancio tecnico;
  Esaminata la  delibera n. 61  del 30  maggio 1996 del  consiglio di
amministrazione  della Cassa  nazionale del  notariato, con  la quale
l'ente in  parola ha  disposto l'aumento,  a far  data dal  1 gennaio
1997, dell'aliquota  contributiva dal  20 per cento  al 25  per cento
degli onorari repertoriali;
  Atteso che dal bilancio tecnico, redatto nel maggio 1996, emerge la
necessita'  di  aumentare   l'aliquota  contributiva  per  assicurare
l'equilibrio di gestione dell'ente per i futuri esercizi finanziari;
  Vista la richiesta formulata dalla Cassa in parola con nota n. 8052
dell'11 giugno 1996;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, che  dispone le modalita'  di approvazione delle  delibere degli
enti in materia di contribuzione;
  Ritenuta l'opportunita' di  procedere all'approvazione della citata
delibera;
                              Decreta:
  E' approvata,  nel testo  allegato, la delibera  n. 61  assunta dal
consiglio di amministrazione della  Cassa nazionale del notariato, in
data  30  maggio 1996,  concernente  la  variazione in  aumento,  con
decorrenza 1  gennaio 1997, dell'aliquota contributiva,  a carico dei
notai in  esercizio, dal 20 per  cento al 25 per  cento degli onorari
repertoriali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 3 dicembre 1997
          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                                Treu
                  Il Ministro di grazia e giustizia
                                Flick
                      p. Il Ministro del tesoro
                                Pinza