Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA "VAL DI MAZARA". Art. 1. Denominazione La denominazione di origine controllata "Val di Mazara" e' riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. Varieta' di olivo La denominazione di origine controllata "Val di Mazara" deve essere ottenuta dalle seguenti varieta' di olivo presenti, da sole o congiuntamente negli oliveti, fino al 100%: Biancolilla, Nocellara del Belice, Cerasuola, Ogliarola Messinese. Possono, altresi', concorrere altre varieta' presenti nella zona in misura non superiore al 10%. Art. 3. Zona di produzione Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione di origine controllata "Val di Mazara" devono essere prodotte, nell'ambito delle province di Palermo ed Agrigento, nei territori olivati idonei alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione, che comprende, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: provincia di Palermo: tutti i comuni; provincia di Agrigento: l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica, Cianciana, Eraclea, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Montevago, Ribera, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita del Belice, Sciacca, Villafranca Sicula. La zona predetta delimitata in cartografia 1: 25.000. Art. 4. Caratteristiche di coltivazione 1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche. Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti situati fino a 700 m.s.l. i cui terreni risultino di medio impasto, profondi, permeabili, asciutti ma non aridi e siano caratterizzati da un clima mediterraneo sub tropicale, semiasciutto, con una piovosita' media che supera i 500 mm anno e concentrata per il 90% nel periodo autunnovernino. 2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. 3. La produzione massima di olive/Ha non puo' superare kg 8.000 per ettaro negli oliveti specializzati. 4. Per la coltura consociata o promiscua la produzione massima non puo' superare i kg 6.000 per ettaro. 5. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere riportata attraverso accurata cernita purche' la produzione globale non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato. 6. La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura e non protrarsi oltre il 30 dicembre di ogni campagna oleicola. 7. La denuncia delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione. Art. 5. Modalita' di oleificazione 1. Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art. 3. 2. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Val di Mazara" puo' avvenire con mezzi meccanici o per brucatura. 3. La resa massima di olive in olio non puo' superare il 22%. 4. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il piu' fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto. 5. Le olive devono essere molite entro i due giorni successivi alla raccolta. Art. 6. Caratteristiche al consumo 1. L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata "Val di Mazara" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo oro con sfumature di verde intenso; odore: di fruttato e a volte anche di mandorla; sapore: fruttato, vellutato, con retrogusto dolce; punteggio minimo al Panel test > o = 6,5; acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio; numero perossidi < o = 11,00; K232 < o = 2,10; K270 < o = 0,15; Delta K < o = 0,005; acido linolenico < o = 0,9%; acido linoleico < o = 10,00%. 2. Altri parametri chimicofisici non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa dell'Unione europea. 3. In ogni campagna oleicola il consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi dell'olio a denominazione di origine controllata "Val di Mazara" da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico. 4. E' in facolta' del Ministro per le politiche agricole inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori parametrazioni di carattere fisicochimico o organolettico atte a maggiormente caratterizzare l'identita' della denominazione. Art. 7. Designazione e presentazione 1. Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino. 2. E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art 3. 3. E' tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata. 4. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa oleicola situate nell'area di produzione e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima. 5. Il nome della denominazione di origine controllata "Val di Mazara" deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta. 6. I recipienti in cui e' confezionato l'olio di oliva extravergine "Val di Mazara" ai fini dell'immmissione al consumo non devono essere di capacita' superiore a litri 5 in vetro o in banda stagnata. 7. E' obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto.