(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA "VAL DI MAZARA".
                               Art. 1.
                            Denominazione
  La  denominazione  di  origine   controllata  "Val  di  Mazara"  e'
riservata all'olio di oliva  extravergine rispondente alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                          Varieta' di olivo
  La denominazione di origine controllata "Val di Mazara" deve essere
ottenuta  dalle  seguenti  varieta'  di olivo  presenti,  da  sole  o
congiuntamente negli  oliveti, fino  al 100%:  Biancolilla, Nocellara
del  Belice,  Cerasuola,   Ogliarola  Messinese.  Possono,  altresi',
concorrere altre varieta' presenti nella zona in misura non superiore
al 10%.
                               Art. 3.
                          Zona di produzione
  Le olive destinate alla  produzione dell'olio di oliva extravergine
della  denominazione di  origine controllata  "Val di  Mazara" devono
essere prodotte, nell'ambito delle  province di Palermo ed Agrigento,
nei  territori  olivati  idonei  alla   produzione  di  olio  con  le
caratteristiche   e  livello   qualitativo   previsti  dal   presente
disciplinare   di   produzione,    che   comprende,   il   territorio
amministrativo dei seguenti comuni:
   provincia di Palermo: tutti i comuni;
  provincia  di  Agrigento:  l'intero territorio  amministrativo  dei
seguenti comuni: Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci,
Caltabellotta,  Cattolica, Cianciana,  Eraclea, Lucca  Sicula, Menfi,
Montallegro, Montevago, Ribera, Sambuca  di Sicilia, Santa Margherita
del Belice, Sciacca, Villafranca Sicula.
   La zona predetta delimitata in cartografia 1: 25.000.
                               Art. 4.
                   Caratteristiche di coltivazione
  1.  Le condizioni  ambientali  e di  coltura  degli oliveti  devono
essere quelle tradizionali e  caratteristiche della zona e, comunque,
atte  a  conferire alle  olive  ed  all'olio derivato  le  specifiche
caratteristiche.
  Pertanto, sono  da considerarsi idonei  gli oliveti situati  fino a
700  m.s.l.  i cui  terreni  risultino  di medio  impasto,  profondi,
permeabili, asciutti ma non aridi  e siano caratterizzati da un clima
mediterraneo sub  tropicale, semiasciutto,  con una  piovosita' media
che  supera i  500  mm anno  e  concentrata per  il  90% nel  periodo
autunnovernino.
  2. I  sesti di impianto,  le forme di  allevamento ed i  sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.
  3. La produzione massima di olive/Ha non puo' superare kg 8.000 per
ettaro negli oliveti specializzati.
  4. Per la coltura consociata  o promiscua la produzione massima non
puo' superare i kg 6.000 per ettaro.
  5. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere
riportata attraverso  accurata cernita purche' la  produzione globale
non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.
  6. La raccolta  delle olive viene effettuata  a partire dall'inizio
dell'invaiatura e non protrarsi oltre il 30 dicembre di ogni campagna
oleicola.
  7.  La  denuncia delle  olive  deve  essere presentata  secondo  le
procedure previste dal decreto ministeriale  4 novembre 1993, n. 573,
in unica soluzione.
                               Art. 5.
                      Modalita' di oleificazione
  1.  Le  operazioni di  estrazione  dell'olio  e di  confezionamento
devono   essere   effettuate   nell'ambito   dell'area   territoriale
delimitata nel precedente art. 3.
  2.  La raccolta  delle  olive destinate  alla produzione  dell'olio
extravergine di oliva a denominazione  di origine controllata "Val di
Mazara" puo' avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.
  3. La resa massima di olive in olio non puo' superare il 22%.
  4.  Per  l'estrazione  dell'olio  sono  ammessi  soltanto  processi
meccanici  e  fisici atti  a  produrre  oli  che presentino  il  piu'
fedelmente  possibile  le  caratteristiche peculiari  originarie  del
frutto.
  5. Le olive devono essere molite entro i due giorni successivi alla
raccolta.
                               Art. 6.
                      Caratteristiche al consumo
  1.  L'olio  di  oliva   extravergine  a  denominazione  di  origine
controllata "Val di Mazara" all'atto dell'immissione al consumo, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: giallo oro con sfumature di verde intenso;
    odore: di fruttato e a volte anche di mandorla;
    sapore: fruttato, vellutato, con retrogusto dolce;
    punteggio minimo al Panel test > o = 6,5;
  acidita'  massima totale  espressa in  acido oleico,  in peso,  non
eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
    numero perossidi < o = 11,00;
    K232 < o = 2,10;
    K270 < o = 0,15;
    Delta K < o = 0,005;
    acido linolenico < o = 0,9%;
    acido linoleico < o = 10,00%.
  2. Altri  parametri chimicofisici  non espressamente  citati devono
essere conformi alla attuale normativa dell'Unione europea.
  3. In  ogni campagna  oleicola il consorzio  di tutela  individua e
conserva  in   condizioni  ideali  un  congruo   numero  di  campioni
rappresentativi dell'olio a denominazione di origine controllata "Val
di   Mazara"  da   utilizzare  come   standard  di   riferimento  per
l'esecuzione dell'esame organolettico.
  4. E' in facolta' del  Ministro per le politiche agricole inserire,
su richiesta degli interessati, ulteriori parametrazioni di carattere
fisicochimico  o  organolettico  atte a  maggiormente  caratterizzare
l'identita' della denominazione.
                               Art. 7.
                     Designazione e presentazione
  1. Alla  denominazione di cui  all'art. 1 e' vietata  l'aggiunta di
qualsiasi  qualificazione  non  espressamente prevista  dal  presente
disciplinare di produzione ivi  compresi gli aggettivi: fine, scelto,
selezionato, superiore, genuino.
  2. E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni
geografiche  o  toponomastiche  che facciano  riferimento  a  comuni,
frazioni e aree  geografiche comprese nell'area di  produzione di cui
all'art 3.
  3. E'  tuttavia consentito l'uso  di nomi, ragioni  sociali, marchi
privati, purche' non  abbiano significato laudativo e  non siano tali
da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar
modo su nomi geografici di zone  di produzione di oli a denominazione
di origine controllata.
  4. L'uso di nomi di aziende,  tenute, fattorie ed il riferimento al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende
olivicole o nell'impresa oleicola  situate nell'area di produzione e'
consentito solo se  il prodotto e' stato  ottenuto esclusivamente con
olive  raccolte  negli  oliveti   facenti  parte  dell'azienda  e  se
l'oleificazione  e  il  confezionamento  sono  avvenuti  nell'azienda
medesima.
  5.  Il nome  della  denominazione di  origine  controllata "Val  di
Mazara" deve  figurare in  etichetta in caratteri  chiari, indelebili
con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta
e  tale  da poter  essere  nettamente  distinto dal  complesso  delle
indicazioni che compaiono in etichetta.
  6. I recipienti in cui e' confezionato l'olio di oliva extravergine
"Val di Mazara" ai fini dell'immmissione al consumo non devono essere
di capacita' superiore a litri 5 in vetro o in banda stagnata.
  7.  E'  obbligatoria  l'indicazione in  etichetta  dell'anno  della
campagna  oleicola  di  produzione  delle  olive  da  cui  l'olio  e'
ottenuto.