Art. 2.
  Il predetto  materiale e'  soggetto alle  verifiche e  ai controlli
previsti dalle  regole 5  e 48.1 del  capitolo III  della convenzione
Solas 74(83)  e della  sezione 6  parte II  della risoluzione  IMO A.
689(17).
  Il fornitore della gru  dovra' fornire all'acquirente le istruzioni
per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo
III della Solas 74(83), come emendata.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 gennaio 1998
                                      Il comandante generale: Ferraro