Art. 2. Il predetto materiale e' soggetto alle verifiche e ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.1 del capitolo III della convenzione Solas 74(83) e della sezione 6 parte II della risoluzione IMO A. 689(17). Il fornitore della gru dovra' fornire all'acquirente le istruzioni per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della Solas 74(83), come emendata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 gennaio 1998 Il comandante generale: Ferraro