Art. 2. Su ciascun esemplare dovranno essere marcati, oltre gli elementi di identificazione indicati nei decreti ministeriali sopracitati, il nome del nuovo fabbricante, nonche', il numero e la data del presente decreto. Restano invariate le restanti parti dei decreti ministeriali sopracitati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 gennaio 1998 Il comandante generale: Ferraro