Art. 2.
  Su ciascun esemplare dovranno essere marcati, oltre gli elementi di
identificazione  indicati nei  decreti  ministeriali sopracitati,  il
nome del nuovo fabbricante, nonche', il numero e la data del presente
decreto.
  Restano  invariate  le  restanti  parti  dei  decreti  ministeriali
sopracitati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 gennaio 1998
                                      Il comandante generale: Ferraro