Art. 2.
  1. I  commissari delegati,  sulla base del  censimento dei  danni e
della valutazione  economica preventiva  della loro  entita', nonche'
delle   prescrizioni   tecniche  del   comitato   tecnicoscientifico,
predispongono  - entro  sessanta giorni  dalla data  di pubblicazione
della presente  ordinanza nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica
italiana -  un piano per  gli interventi urgenti volti  al ripristino
delle  infrastrutture,   del  patrimonio  culturale,   degli  edifici
pubblici di  competenza delle  regioni e  degli enti  locali, nonche'
degli edifici  di culto, gravemente danneggiati  dalla crisi sismica.
Nel piano sono  indicati i soggetti attuatori  dei singoli interventi
ed  i relativi  importi,  nei limiti  delle disponibilita'  derivanti
dall'art. 5.  Possono essere  ricompresi nel piano  e attuati  con le
procedure  di   cui  alla  presente  ordinanza   eventuali  ulteriori
interventi   urgenti  finanziati   a  carico   delle  amministrazioni
pubbliche.
  2.  Il  piano deve,  preliminarmente  alla  sua attuazione,  essere
sottoposto  alla  presa  d'atto  del  Dipartimento  della  protezione
civile.
  3. In  conseguenza di ulteriori  accertamenti il piano  puo' essere
rimodulato applicandosi quanto disposto dal precedente comma.