Art. 2. 1. I commissari delegati, sulla base del censimento dei danni e della valutazione economica preventiva della loro entita', nonche' delle prescrizioni tecniche del comitato tecnicoscientifico, predispongono - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - un piano per gli interventi urgenti volti al ripristino delle infrastrutture, del patrimonio culturale, degli edifici pubblici di competenza delle regioni e degli enti locali, nonche' degli edifici di culto, gravemente danneggiati dalla crisi sismica. Nel piano sono indicati i soggetti attuatori dei singoli interventi ed i relativi importi, nei limiti delle disponibilita' derivanti dall'art. 5. Possono essere ricompresi nel piano e attuati con le procedure di cui alla presente ordinanza eventuali ulteriori interventi urgenti finanziati a carico delle amministrazioni pubbliche. 2. Il piano deve, preliminarmente alla sua attuazione, essere sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile. 3. In conseguenza di ulteriori accertamenti il piano puo' essere rimodulato applicandosi quanto disposto dal precedente comma.