Art. 4. 1. I commissari delegati provvedono ad assegnare ai soggetti proprietari alla data del 26 settembre 1997 di immobili gravemente danneggiati, contributi fino al 75 per cento del costo della riparazione, compreso il miglioramento sismico, con priorita' per le abitazioni principali che risultino totalmente o parzialmente inagibili. 2. I commissari delegati provvedono ad assegnare ai sindaci dei comuni interessati i fondi necessari per garantire l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari residenti evacuati dagli alloggi dichiarati inagibili ed oggetto di ordinanze di sgombero; a tali nuclei familiari e' assegnato, per non piu' di dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, un contributo mensile fino ad un massimo di lire 600.000. I sindaci sono autorizzati ad anticipare le somme occorrenti, che verranno reintegrate dai commissari delegati a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 5.