Art. 4.
  1.  I  commissari  delegati  provvedono ad  assegnare  ai  soggetti
proprietari alla  data del 26  settembre 1997 di  immobili gravemente
danneggiati,  contributi  fino  al  75  per  cento  del  costo  della
riparazione, compreso il miglioramento  sismico, con priorita' per le
abitazioni  principali   che  risultino  totalmente   o  parzialmente
inagibili.
  2. I  commissari delegati  provvedono ad  assegnare ai  sindaci dei
comuni  interessati  i  fondi   necessari  per  garantire  l'autonoma
sistemazione dei  nuclei familiari  residenti evacuati  dagli alloggi
dichiarati  inagibili ed  oggetto di  ordinanze di  sgombero; a  tali
nuclei familiari e' assegnato, per non piu' di dodici mesi dalla data
di pubblicazione della presente ordinanza, un contributo mensile fino
ad  un  massimo  di  lire  600.000. I  sindaci  sono  autorizzati  ad
anticipare  le   somme  occorrenti,  che  verranno   reintegrate  dai
commissari delegati a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 5.