Art. 5.
  1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza
il Dipartimento della protezione civile concorre, nella misura del 75
per  cento, alla  copertura  degli oneri  di  ammortamento dei  mutui
ventennali che  le regioni Lazio  e Toscana contraggono con  la Cassa
depositi e prestiti o con altri  istituti di credito, anche in deroga
ai  limiti  di indebitamento  stabiliti  dalla  normativa vigente,  e
comunque nel limite rispettivamente di lire 5,6 miliardi per il Lazio
e di lire 2,4 miliardi per la Toscana.
  2.  All'onere derivante  dalla  presente  ordinanza, stabilito  nel
limite complessivo di 8 miliardi annui  dal 1998 al 2017, si provvede
a  carico  dell'unita'  previsionale  di base  "Fondo  di  protezione
civile" dello stato di previsione  della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.