Art. 5. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Dipartimento della protezione civile concorre, nella misura del 75 per cento, alla copertura degli oneri di ammortamento dei mutui ventennali che le regioni Lazio e Toscana contraggono con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla normativa vigente, e comunque nel limite rispettivamente di lire 5,6 miliardi per il Lazio e di lire 2,4 miliardi per la Toscana. 2. All'onere derivante dalla presente ordinanza, stabilito nel limite complessivo di 8 miliardi annui dal 1998 al 2017, si provvede a carico dell'unita' previsionale di base "Fondo di protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.