Art. 6.
  1. Le disponibilita' conseguenti alla  contrazione dei mutui di cui
all'art.  5,  affluiscono  direttamente  alle  contabilita'  speciali
intestate ai commissari delegati.
  2.  I   commissari  delegati   provvedono  a  dettare   con  propri
provvedimenti  le  disposizioni   operative  per  l'attuazione  della
presente   ordinanza  e   ripartiscono  preliminarmente   le  risorse
disponibili tra le finalita' di cui agli articoli 2 e 4.