Art. 6. 1. Le disponibilita' conseguenti alla contrazione dei mutui di cui all'art. 5, affluiscono direttamente alle contabilita' speciali intestate ai commissari delegati. 2. I commissari delegati provvedono a dettare con propri provvedimenti le disposizioni operative per l'attuazione della presente ordinanza e ripartiscono preliminarmente le risorse disponibili tra le finalita' di cui agli articoli 2 e 4.