Art. 7.
  1. I commissari delegati, con propria relazione trimestrale ed ogni
volta  richiesto  o  necessario, riferiscono  al  Dipartimento  della
protezione  civile sullo  stato degli  interventi realizzati.  Per le
somme a  carico del bilancio  dello Stato il commissario  delegato e'
tenuto  ai fini  della  rendicontazione  delle spese,  all'osservanza
delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n.
730.
  2.  Il Dipartimento  della protezione  civile e'  estraneo ad  ogni
rapporto  contrattuale  scaturito  dall'applicazione  della  presente
ordinanza;   pertanto,   eventuali   oneri  derivanti   da   ritardi,
inadempienze  o contenzioso,  a qualsiasi  titolo insorgente,  sono a
carico dei bilanci degli enti attuatori.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 30 gennaio 1998
                                              Il Ministro: Napolitano