Art. 7. 1. I commissari delegati, con propria relazione trimestrale ed ogni volta richiesto o necessario, riferiscono al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi realizzati. Per le somme a carico del bilancio dello Stato il commissario delegato e' tenuto ai fini della rendicontazione delle spese, all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. 2. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza; pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 gennaio 1998 Il Ministro: Napolitano