Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092,  nonche' dell'art.  10, comma  3, del  medesimo testo
unico, al solo  fine di facilitare la lettura  sia delle disposizioni
del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che  di quelle richiamate nel  decreto, trascritte nelle
note.  Restano   invariati  il   valore  e  l'efficacia   degli  atti
legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
   Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )).
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                     Ripristino della liquidita'
  1. In attesa degli accertamenti  di cui all'articolo 2, gli importi
trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per il
periodo  di  produzione  lattiera   1996-1997  devono  essere,  entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
restituiti ai  produttori, con  gli interessi legali  maturati, nella
misura   dell'80   per   cento  degli   importi   predetti,   dandone
comunicazione  all'AIMA  e  al  Ministero  del  tesoro.  Le  garanzie
fideiussorie  surrogatorie del  prelievo,  prestate  per il  medesimo
periodo,  devono essere  liberate nella  medesima percentuale.  Resta
fermo   l'obbligo   dei   produttori  al   pagamento   del   prelievo
supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione
della compensazione nazionale.
  2. Le restituzioni di cui al comma  1 (( non sono effettuate )) nei
confronti  dei produttori  che non  hanno sottoscritto  i modelli  L1
senza  presentare dichiarazione  di  contestazione  oppure che  hanno
sottoscritto  modelli L1  privi dell'indicazione  dei capi  bovini da
latte detenuti in stalla e che risultano tali anche dalla rilevazione
straordinaria  dei  capi bovini  da  latte  effettuata ai  sensi  del
decreto-legge 19 maggio 1997,  n. 130, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 luglio 1997, n.  228, o risultano non incrociabili con
la rilevazione stessa.
  3.  Limitatamente  al  periodo  1997-1998 ed  in  deroga  a  quanto
disposto dall'articolo 5, commi 3 e  4, della legge 26 novembre 1992,
n. 468, gli acquirenti di latte bovino (( restituiscono ai produttori
l'intero  importo trattenuto  a titolo  di prelievo  supplementare ))
relativo alla parte di quota  B ridotta al produttore dall'articolo 2
del  decreto-legge   23  dicembre  1994,  n.   727,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 24  febbraio  1995,  n. 46,  ((  nonche'
l'importo  relativo agli  esuberi conseguiti  da produttori  titolari
esclusivamente di quota A nei limiti del 10 per cento della medesima.
))  Le somme  trattenute in  eccesso rispetto  a quanto  disposto dal
precedente periodo sono, entro ((  dieci giorni dalla data di entrata
in  vigore  della  legge  di conversione  del  presente  decreto,  ))
restituite ai  produttori con gli  interessi legali maturati.  Per le
consegne  che oltrepassano  il  suddetto  ammontare, l'acquirente  e'
tenuto a trattenere il prelievo supplementare in misura intera. Resta
fermo   l'obbligo   dei   produttori  al   pagamento   del   prelievo
supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione
della  compensazione  nazionale.  A  tal  fine  gli  acquirenti  sono
autorizzati  a trattenere  nel periodo  1998-1999, con  gli interessi
legali maturati, le somme relative al periodo 1997-1998 non versate.
  ((    3-bis.    Le somme trattenute a titolo di prelievo         ))
(( supplementare, a partire dal periodo 1995-1996, finche'         ))
(( permangono nella disponibilita' dell'acquirente, sono           ))
(( produttive di interessi legali che devono essere corrisposti al ))
(( produttore entro il medesimo termine di cui all'articolo 3,     ))
(( comma 3.                                                        ))
  4.  Le somme  dovute  a  titolo di  prelievo  supplementare per  il
periodo 1996-1997 sono recuperate, con gli interessi legali maturati,
su quelle trattenute per i  periodi 1995-1996 e 1997-1998, ovvero, in
caso di insufficienza, sulle  consegne relative al periodo 1998-1999.
In  tal  caso,  gli  acquirenti sono  tenuti  al  relativo  immediato
versamento.  Qualora  non sia  possibile  eseguire  tale recupero,  o
questo  sia  insufficiente, si  procede  all'iscrizione  a ruolo  del
debito residuo  di ciascun  produttore secondo le  modalita' previste
dalla legislazione tributaria.
  ((    4-bis.    La validita' delle garanzie fideiussorie ))
(( surrogatorie del prelievo prestate per conto dei produttori per ))
(( il periodo 1995-1996 e', a richiesta, prorogata, alle medesime  ))
(( condizioni pattuite, sino al 31 maggio 1998, salvo che siano    ))
(( intervenute rilevanti modifiche nella situazione patrimoniale   ))
(( dell'obbligato principale.                                      ))
 
          Riferimenti normativi:
            -    Il   decreto   legge   19   maggio 1997,   n.   130,
          convertito,   con modificazioni,     dalla    legge      16
          luglio    1997,    n.  228,   reca:  "Disposizioni  urgenti
          per  prevenire  e  fronteggiare  gli  incendi boschivi  sul
          territorio  nazionale,  nonche'  interventi   in materia di
          protezione civile, ambiente e agricoltura".
            - Si trascrivono i commi 3 e  4 dell'art. 5  della  legge
          26  novembre  1992,  n.  468,  recante: "Misure urgenti nel
          settore lattierocaseario":
            "3.    Gli    acquirenti    trattengono    il    prelievo
          supplementare  nei confronti  dei produttori  non associati
          per  tutte    le  consegne    che oltrepassano   la   quota
          individuale  dei  produttori  medesimi, e  lo versano entro
          tre mesi dal termine   del periodo cui  si    riferisce  il
          prelievo.  Le   consegne effettuate da  produttori privi di
          quota   sono   integralmente   sottoposte    al    prelievo
          supplementare.
            4.   Nei    confronti  dei   produttori  associati,   gli
          acquirenti trattengono   il   prelievo supplementare    per
          tutte      le  consegne    che  oltrepassano    la    quota
          individuale dei  produttori  medesimi,  come risultante dai
          bollettini previsti dall'art. 4".
            -   Il   decreto-legge 23   dicembre    1994,    n.  727,
          convertito,    con  modificazioni,  dalla legge 24 febbraio
          1995, n. 46, reca:  "Norme  per  l'avvio  degli  interventi
          programmati   in    agricoltura  e  per  il  rientro  della
          produzione    lattiera  nella  quota  comunitaria".      Si
          trascrive il testo dell'art. 2:
            "Art.  2.  - 1. Al  fine di assicurare, nell'attribuzione
          delle quote individuali spettanti  ai produttori di   latte
          bovino  ai    sensi  della legge 26 novembre 1992, n.  468,
          l'osservanza di quanto prescrito nel regolamento    CEE  n.
          3950/92 del  Consiglio del  28 dicembre  1992, e successive
          modificazioni   ed integrazioni, l'Ente per  gli interventi
          nel  mercato  agricolo  -  EIMA,  procede  alla  riduzione,
          prioritariamente  della    quota A   non in   produzione  e
          successivamente  della quota   B assegnate  ai  produttori,
          nel rispetto dei seguenti criteri:
            0. a)  la riduzione della  quota A  non in produzione  si
          effettua,  salvi    i  casi    di  forza    maggiore e   di
          impossibilita'  sopravvenuta, qualora la  quota A non    in
          produzione  ecceda    il  50  per    cento  della  quota  A
          attribuita;
            a)  la  riduzione    della  quota   B   e'     realizzata
          prendendo    in considerazione  le   quote  B  assegnate  a
          ciascun  produttore  ed applicando alle medesime la  stessa
          diminuzione percentuale;
            b)  sono    esclusi dalla riduzione   i produttori le cui
          aziende sono ubicate nei  comuni montani ai    sensi  della
          direttiva   75/268/CEE del Consiglio del  28 aprile  1975 e
          nelle zone   svantaggiate e   ad  esse  equiparate  nonche'
          nelle isole.
            2.  Gli    interventi di cui  al comma 1  sono realizzati
          entro  il 31 marzo 1995 e con effetto a partire dal periodo
          1995-1996.
            2-bis. I  produttori che hanno  ottenuto    anteriormente
          alla  data  di entrata  in vigore  della legge  26 novembre
          1992, n.  468, l'approvazione di un piano di  sviluppo o di
          miglioramento zootecnico da  parte  della regione  o  della
          provincia  autonoma e  che   hanno realizzato  il  predetto
          piano,    possono  chiedere  l'assegnazione  di  una  quota
          corrispondente  all'obiettivo di produzione indicato    nel
          piano  medesimo,  con   effetto dal   periodo 1995-1996, in
          sostituzione delle quote A e B ad essi spettanti.
            2-ter. L'istanza  di cui  al  comma  2-bis  deve   essere
          presentata,  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione   del  presente  decreto,
          alla    regione  o provincia autonoma,   che  la  trasmette
          all'EIMA, entro  i  successivi  trenta giorni,   unitamente
          ad     una  attestazione    che  certifichi    la  avvenuta
          approvazione e realizzazione del piano.
            2-quater. Ai  soli  fini dell'applicazione  del  prelievo
          supplementare  sul    latte bovino   nel periodo 1994-1995,
          resta  valida  l'assegnazione  di  quota  disposta  con  il
          bollettino EIMA del 29 aprile 1994 per  tutti i  produttori
          nei   confronti dei  quali la  quota sia stata  soppressa o
          ridotta dall'EIMA  successivamente al  1 dicembre 1994".