Art. 2.
               Accertamenti della produzione lattiera
  1. L'AIMA, sulla base della relazione della commissione governativa
d'indagine, delle risultanze della rilevazione straordinaria dei capi
bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997,
n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n.
228,  delle dichiarazioni  di  contestazione di  cui  al decreto  del
Ministro  delle risorse  agricole, alimentari  e forestali  15 maggio
1997, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana
n. 115 del 20 maggio 1997, dei controlli effettuati e gia' comunicati
dalle regioni e dalle province  autonome, degli altri elementi in suo
possesso  e  dell'attivita'  del   comitato  di  coordinamento  delle
iniziative  in materia  di  gestione  delle quote  latte,  di cui  al
decreto del Ministro per le politiche agricole del 16 settembre 1997,
nonche' dei modelli  L1 pervenuti entro la data di  entrata in vigore
del presente  decreto, determina gli effettivi  quantitativi di latte
(( prodotto e )) commercializzato  nei periodi 1995-1996 e 1996-1997,
con particolare riguardo ai seguenti casi:
  a) modelli L1  non firmati dagli acquirenti o dai  produttori o con
firme apocrife;
  b)  modelli L1  privi  dell'indicazione dei  capi  bovini da  latte
detenuti in stalla o con l'indicazione di capi "zero";
  c)  modelli   L1  con  quantita'  di   latte  commercializzato  non
compatibile  con la  consistenza  di stalla  accertata  in base  alla
predetta   rilevazione  straordinaria,   tenuto  conto   della  media
provinciale per capo  elaborata dall'Associazione italiana allevatori
(AIA), (( qualora  la produzione dichiarata superi tale  media del 20
per  cento,  ferma  ogni  altra responsabilita',  anche  penale,  del
produttore e dell'acquirente; ))
  d) contratti di circolazione delle quote latte, (( rientranti nelle
tipologie individuate  come anomale dalla commissione  governativa di
indagine,  istituita   ai  sensi  dell'articolo  1,   comma  28,  del
decreto-legge 31 gennaio 1997,  n. 11, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 28  marzo  1997,  n. 81,  ))  quali,  in particolare  le
soccide,  i comodati  di stalla,  gli  affitti di  azienda di  durata
inferiore  a  sei  mesi,  tenuto conto  delle  risultanze  dell'esame
effettuato ai sensi del comma 2;
  e) modelli L1 con codici fiscali errati o partite IVA inesistenti o
errate, aziende agricole  titolari di quota senza  vacche, modelli L1
di aziende agricole  destinatarie dei premi per vacche  nutrici o per
l'abbattimento delle vacche.
  2. I contratti  di cui al comma 1, lettera  d), devono essere fatti
pervenire,  in copia  autenticata, dagli  acquirenti all'AIMA,  entro
quindici giorni  dall'entrata in vigore  del presente decreto.  (( In
caso  di ritardato  od omesso  invio, le  regioni competenti  possono
procedere alla  revoca del  riconoscimento previsto  dall'articolo 23
del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569,
sentita la commissione di garanzia di cui al presente decreto. )) Con
decreto  del   Ministro  per  le  politiche   agricole  e'  istituita
un'apposita commissione,  composta da cinque membri,  per l'esame dei
suddetti  contratti  e di  quelli  risultanti  dalla relazione  della
commissione governativa  di indagine sulle  quote latte, con  onere a
carico  degli   ordinari  capitoli  di  bilancio   del  Ministero.  I
quantitativi di latte commercializzati  mediante i suddetti contratti
sono imputati,  a tutti gli  effetti, al produttore  proprietario del
bestiame  qualora ne  sia dichiarata,  a  seguito di  tale esame,  la
natura  fittizia o  comunque illecita.  I risultati  dell'esame della
commissione  devono  essere  comunicati  all'AIMA  entro  il  termine
perentorio  di trenta  giorni dalla  scadenza del  termine di  cui al
primo periodo. (( La commissione  puo' comunque esaminare i contratti
pervenuti alla stessa prima della  suddetta comunicazione. )) Per gli
accertamenti necessari  si applicano le medesime  disposizioni di cui
al comma 7.
  3.  L'AIMA  aggiorna  i  quantitativi di  riferimento  dei  singoli
produttori per i periodi di cui al comma 1 e per il 1997-1998 tenendo
conto:
  a) dell'accoglimento delle istanze  di riesame presentate, entro il
30  settembre 1997,  dalle regioni  e province  autonome di  Trento e
Bolzano  concernenti  cambi di  titolarita'  di  aziende e  modifiche
anagrafiche, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto
o  di affitto  di  azienda con  quota valido  a  partire dal  periodo
1995-1996, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o
di affitto di sola quota valido a partire dal periodo 1995-1996;
  b)  degli  azzeramenti  di  doppie quote,  delle  revoche  e  delle
riduzioni  di  quote  formalmente  disposti  dalle  regioni  e  dalle
province autonome  e pervenuti all'AIMA  entro la data di  entrata in
vigore del presente decreto;
  c) dei trasferimenti di quote  e cambi di titolarita' conformi alla
normativa vigente,  per i  periodi 1995-1996, 1996-1997  e 1997-1998,
comunicati  dalle  regioni  e  dalle province  autonome  e  pervenuti
all'AIMA  entro  il   15  novembre  1997  ((  tenendo   conto  che  i
quantitativi  trasferiti   mediante  contratti  di  sola   quota  con
validita' per i periodi 1997-1998  e successivi non sono assoggettati
ad alcuna riduzione percentuale; ))
  d)  della  correzione,  in   base  alle  effettive  risultanze  del
censimento del  1993-1994, delle assegnazioni  di quote, a  suo tempo
effettuate, sentite  le regioni  e le province  autonome interessate,
salvi i successivi aggiornamenti.
  4. I  termini indicati  nel comma  3 sono  perentori. Gli  atti non
conformi alle vigenti disposizioni non sono presi in considerazione.
  5. L'AIMA comunica ai produttori,  entro sessanta giorni dalla data
di  entrata   in  vigore  del  presente   decreto,  mediante  lettera
raccomandata con  ricevuta di ritorno, i  quantitativi di riferimento
individuali assegnati  ed i  quantitativi di  latte commercializzato,
accertati  ai sensi  dei  commi da  1 a  3;  gli interessati  possono
presentare, a  pena di decadenza,  ricorso di riesame  entro quindici
giorni  dalla   data  di  ricezione  della   suddetta  comunicazione,
utilizzando l'apposito modulo predisposto  dall'Azienda e fornendo le
necessarie prove documentali.
  6. I  ricorsi di  riesame sono presentati  alle regioni  e province
autonome  ove  e'  ubicata  l'azienda  del  produttore  ricorrente  e
contemporaneamente inviati all'AIMA. Le  regioni e province autonome,
previa convocazione  (( del produttore ricorrente  e, ove necessario,
dell'acquirente  )) per  il  riesame  in contraddittorio,  provvedono
all'istruttoria  degli stessi  e  alla  relativa decisione  motivata,
dandone comunicazione all'AIMA e  al ricorrente, secondo le modalita'
stabilite con il decreto di cui al comma 10.
  7. Per gli accertamenti occorrenti,  si applica l'articolo 1, comma
2,  del  decreto-legge  7  maggio   1997,  n.  118,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  3 luglio 1997, n. 204,  previa intesa con
il  Ministero per  le politiche  agricole, con  oneri a  carico delle
amministrazioni di appartenenza.
  8.  Per l'istruttoria  e la  decisione  dei ricorsi  di riesame  e'
fissato il  termine perentorio di  sessanta giorni a  decorrere dalla
scadenza del termine  per la presentazione dei ricorsi  di riesame di
cui al comma  5. Nello stesso termine perentorio  le decisioni devono
essere  fatte pervenire  all'AIMA.  Le  decisioni pervenute  all'AIMA
oltre  detto termine  perentorio  sono  considerate irricevibili.  ((
Resta  ferma  la  responsabilita' civile,  penale,  amministrativa  e
disciplinare  degli  autori  dell'omissione  della  decisione  o  del
ritardo nell'invio della stessa. ))
  ((    8-bis.    Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), ))
(( della legge 15 marzo 1997, n. 59, in caso di inadempienza del   ))
(( rispetto dei termini perentori previsti dal comma 8 del         ))
(( presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su ))
(( proposta del Ministro per le politiche agricole, previa         ))
(( deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta i              ))
(( provvedimenti necessari.                                        ))
  9. Qualora l'esito dei ricorsi di riesame comporti una conferma dei
quantitativi di  riferimento individuali  assegnati dall'AIMA,  o dei
quantitativi di  latte commercializzato accertati dall'AIMA,  i costi
degli accertamenti,  nella misura  determinata da ciascuna  regione o
provincia autonoma, sono a carico del produttore ricorrente.
  10. Con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da
emanarsi  entro trenta  giorni dalla  data di  entrata in  vigore del
presente  decreto,  d'intesa  con  la  conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni  e le province autonome di Trento e
di  Bolzano, sono  disciplinate  le modalita'  per l'istruttoria  dei
ricorsi  di riesame  ((  e  le altre  modalita'  di applicazione  del
presente decreto. ))
  11. In  esito agli  accertamenti effettuati  ed alle  decisioni dei
ricorsi  di riesame,  l'AIMA  apporta le  conseguenti modifiche  alle
risultanze  dei   modelli  L1   e  ai  quantitativi   di  riferimento
individuali, ai  fini delle  operazioni di compensazione  nazionale e
del pagamento del prelievo supplementare.
 
          Riferimenti normativi:
            - Per il  titolo del D.L. n. 130/1997 v.  nei riferimenti
          normativi dell'art. 1.
            -    Il decreto   del Ministro   delle risorse  agricole,
          alimentari   e forestali    del      15    maggio      1997
          stabilisce:   "Modalita'    per  la presentazione  all'AIMA
          delle  dichiarazioni  di  consegna   latte   o  equivalente
          per i periodi 1995-1997".
            -    Il    decreto    del   Ministro   per le   politiche
          agricole   del    16  settembre    1997    istituisce    il
          "Comitato   di   coordinamento  delle iniziative in materia
          di gestione delle quote latte".
            -    Il   decreto-legge   31   gennaio   1997,   n.   11,
          convertito,  con modificazioni,   dalla   legge 28    marzo
          1997,   n. 81,  reca:  "Misure straordinarie  per la  crisi
          del settore  lattierocaseario ed  altri interventi  urgenti
          a  favore    dell'agricoltura".  Si  trascrive il testo del
          comma 28 dell'art. 1:
            "28.  E'  istituita   una   commissione governativa    di
          indagine    in  materia  di  quote latte, con il compito di
          accertare la sussistenza di eventuali  irregolarita'  nella
          gestione  delle quote  da  parte   di soggetti  pubblici  e
          privati,   nonche'   di   eventuali   irregolarita'   nella
          commercializzazione  di  latte  e  prodotti   lattieri   da
          parte    dei produttori o   nella relativa utilizzazione da
          parte degli acquirenti  di  cui  al  regolamento  (CEE)  n.
          3950/92  del  Consiglio  del 28 dicembre 1992,   anche   in
          relazione    all'effettiva    produzione    nazionale,    e
          l'efficienza  dei  controlli  svolti  dalle amministrazioni
          competenti".
            -  Il  decreto    del  Presidente  della  Repubblica   23
          dicembre  1993, n.   569, reca: "Regolamento  di esecuzione
          della legge  26 novembre 1992, n. 468,  concernente  misure
          urgenti  nel  settore  lattiero  caseario". Si trascrive il
          testo  dell'art. 23 del suddetto   decreto  del  Presidente
          della Repubblica:
            "Art.  23  (Riconoscimento dell'acquirente). - 1. Ai fini
          dell'ottenimento del riconoscimento di cui all'art.  7  del
          regolamento  CEE  n. 536/1993 gli acquirenti sono  tenuti a
          presentare, entro il  30  novembre  1993,    alle  regioni,
          apposita   istanza     redatta  conformemente  all'allegato
          facsimile 7 corredata dal certificato  di  iscrizione  alla
          camera di commercio.
            2.  La  firma   del legale rappresentante o  del titolare
          dell'impresa apposta  in calce  alla domanda   deve  essere
          autenticata secondo  la vigente normativa in materia.
            3.  Le  regioni, verificata la sussistenza  dei requisiti
          necessari, dispongono il riconoscimento.
            4.  Le  imprese  che   intendono   iniziare   l'attivita'
          successivamente  al  30  novembre 1993   devono chiedere ed
          ottenere   il riconoscimento,  con  le  medesime  modalita'
          indicate  nei  commi    1 e 2, prima di iniziare la propria
          attivita'.
            5. Al fine di consentire    al  produttore  di  adempiere
          all'obbligo  di  verificare   che   l'acquirente   da   lui
          rifornito  abbia  ottenuto  il riconoscimento, le   regioni
          provvedono ad istituire  un apposito albo degli acquirenti.
            6.    Le      regioni    trasmettono    all'AIMA    copia
          dell'elenco   degli acquirenti  riconosciuti  entro  il  31
          gennaio 1994.
            7.  Le  regioni in  caso di inosservanza  da parte  degli
          acquirenti  degli  obblighi     previsti  dalla   normativa
          comunitaria    e  nazionale  del  settore  lattierocaseario
          procedono alla revoca del riconoscimento.
            8. Tutte le variazioni del  predetto albo debbono  essere
          comunicate all'AIMA".
            -    Il   decreto-legge   7   maggio    1997,   n.   118,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 luglio  1997,
          n.  204,  reca:  "Disposizioni  urgenti in materia di quote
          latte". Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 1:
            "2. Per le finalita' di cui  al comma 1,  la  commissione
          continua  ad  avvalersi della collaborazione delle Forze di
          polizia di cui all'art.  1, comma  30, del decreto-   legge
          di  cui al   comma 1, le  quali nello svolgimento  di  tali
          funzioni,  possono,  tra   l'altro,   effettuare  ispezioni
          amministrative,    avvalendosi  di  tutti  i   poteri  loro
          spettanti,  nell'ambito dei  rispettivi ordinamenti,    per
          l'esercizio delle proprie attivita' istituzionali".
            -  La  legge    15  marzo 1997, n.   59, reca: "Delega al
          Governo per il conferimento di funzioni    e  compiti  alle
          regioni  ed    enti  locali, per la riforma  della pubblica
          amministrazione e per  la semplificazione  amministrativa".
          Si  trascrive  il testo   dell'art. 3, comma 1, lettera c),
          della suddetta legge:
            "Art. 3. - 1. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1
          sono:
            a)-b) (omissis);
            c)   individuati le   procedure e    gli  strumenti    di
          raccordo,   anche permanente, con eventuale modificazione o
          nuova costituzione di forme di  cooperazione    strutturali
          e     funzionali,   che    consentano   la collaborazione e
          l'azione  coordinata tra enti locali,  tra regioni e tra  i
          diversi  livelli di  governo  e di   amministrazione  anche
          con  eventuali    interventi    sostitutivi   nel caso   di
          inadempienza  delle regioni    e   degli    enti     locali
          nell'esercizio    delle     funzioni amministrative ad essi
          conferite,  nonche'  la  presenza  e  l'intervento,   anche
          unitario,    di rappresentanti statali, regionali  e locali
          nelle diverse   strutture,   necessari   per    l'esercizio
          delle    funzioni   di raccordo, indirizzo, coordinamento e
          controllo;".