Art. 2. Accertamenti della produzione lattiera 1. L'AIMA, sulla base della relazione della commissione governativa d'indagine, delle risultanze della rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, delle dichiarazioni di contestazione di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 15 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1997, dei controlli effettuati e gia' comunicati dalle regioni e dalle province autonome, degli altri elementi in suo possesso e dell'attivita' del comitato di coordinamento delle iniziative in materia di gestione delle quote latte, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole del 16 settembre 1997, nonche' dei modelli L1 pervenuti entro la data di entrata in vigore del presente decreto, determina gli effettivi quantitativi di latte (( prodotto e )) commercializzato nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, con particolare riguardo ai seguenti casi: a) modelli L1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori o con firme apocrife; b) modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla o con l'indicazione di capi "zero"; c) modelli L1 con quantita' di latte commercializzato non compatibile con la consistenza di stalla accertata in base alla predetta rilevazione straordinaria, tenuto conto della media provinciale per capo elaborata dall'Associazione italiana allevatori (AIA), (( qualora la produzione dichiarata superi tale media del 20 per cento, ferma ogni altra responsabilita', anche penale, del produttore e dell'acquirente; )) d) contratti di circolazione delle quote latte, (( rientranti nelle tipologie individuate come anomale dalla commissione governativa di indagine, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, )) quali, in particolare le soccide, i comodati di stalla, gli affitti di azienda di durata inferiore a sei mesi, tenuto conto delle risultanze dell'esame effettuato ai sensi del comma 2; e) modelli L1 con codici fiscali errati o partite IVA inesistenti o errate, aziende agricole titolari di quota senza vacche, modelli L1 di aziende agricole destinatarie dei premi per vacche nutrici o per l'abbattimento delle vacche. 2. I contratti di cui al comma 1, lettera d), devono essere fatti pervenire, in copia autenticata, dagli acquirenti all'AIMA, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. (( In caso di ritardato od omesso invio, le regioni competenti possono procedere alla revoca del riconoscimento previsto dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, sentita la commissione di garanzia di cui al presente decreto. )) Con decreto del Ministro per le politiche agricole e' istituita un'apposita commissione, composta da cinque membri, per l'esame dei suddetti contratti e di quelli risultanti dalla relazione della commissione governativa di indagine sulle quote latte, con onere a carico degli ordinari capitoli di bilancio del Ministero. I quantitativi di latte commercializzati mediante i suddetti contratti sono imputati, a tutti gli effetti, al produttore proprietario del bestiame qualora ne sia dichiarata, a seguito di tale esame, la natura fittizia o comunque illecita. I risultati dell'esame della commissione devono essere comunicati all'AIMA entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo. (( La commissione puo' comunque esaminare i contratti pervenuti alla stessa prima della suddetta comunicazione. )) Per gli accertamenti necessari si applicano le medesime disposizioni di cui al comma 7. 3. L'AIMA aggiorna i quantitativi di riferimento dei singoli produttori per i periodi di cui al comma 1 e per il 1997-1998 tenendo conto: a) dell'accoglimento delle istanze di riesame presentate, entro il 30 settembre 1997, dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano concernenti cambi di titolarita' di aziende e modifiche anagrafiche, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di azienda con quota valido a partire dal periodo 1995-1996, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di sola quota valido a partire dal periodo 1995-1996; b) degli azzeramenti di doppie quote, delle revoche e delle riduzioni di quote formalmente disposti dalle regioni e dalle province autonome e pervenuti all'AIMA entro la data di entrata in vigore del presente decreto; c) dei trasferimenti di quote e cambi di titolarita' conformi alla normativa vigente, per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, comunicati dalle regioni e dalle province autonome e pervenuti all'AIMA entro il 15 novembre 1997 (( tenendo conto che i quantitativi trasferiti mediante contratti di sola quota con validita' per i periodi 1997-1998 e successivi non sono assoggettati ad alcuna riduzione percentuale; )) d) della correzione, in base alle effettive risultanze del censimento del 1993-1994, delle assegnazioni di quote, a suo tempo effettuate, sentite le regioni e le province autonome interessate, salvi i successivi aggiornamenti. 4. I termini indicati nel comma 3 sono perentori. Gli atti non conformi alle vigenti disposizioni non sono presi in considerazione. 5. L'AIMA comunica ai produttori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i quantitativi di riferimento individuali assegnati ed i quantitativi di latte commercializzato, accertati ai sensi dei commi da 1 a 3; gli interessati possono presentare, a pena di decadenza, ricorso di riesame entro quindici giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Azienda e fornendo le necessarie prove documentali. 6. I ricorsi di riesame sono presentati alle regioni e province autonome ove e' ubicata l'azienda del produttore ricorrente e contemporaneamente inviati all'AIMA. Le regioni e province autonome, previa convocazione (( del produttore ricorrente e, ove necessario, dell'acquirente )) per il riesame in contraddittorio, provvedono all'istruttoria degli stessi e alla relativa decisione motivata, dandone comunicazione all'AIMA e al ricorrente, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 10. 7. Per gli accertamenti occorrenti, si applica l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, previa intesa con il Ministero per le politiche agricole, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza. 8. Per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame e' fissato il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi di riesame di cui al comma 5. Nello stesso termine perentorio le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA. Le decisioni pervenute all'AIMA oltre detto termine perentorio sono considerate irricevibili. (( Resta ferma la responsabilita' civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori dell'omissione della decisione o del ritardo nell'invio della stessa. )) (( 8-bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), )) (( della legge 15 marzo 1997, n. 59, in caso di inadempienza del )) (( rispetto dei termini perentori previsti dal comma 8 del )) (( presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su )) (( proposta del Ministro per le politiche agricole, previa )) (( deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta i )) (( provvedimenti necessari. )) 9. Qualora l'esito dei ricorsi di riesame comporti una conferma dei quantitativi di riferimento individuali assegnati dall'AIMA, o dei quantitativi di latte commercializzato accertati dall'AIMA, i costi degli accertamenti, nella misura determinata da ciascuna regione o provincia autonoma, sono a carico del produttore ricorrente. 10. Con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalita' per l'istruttoria dei ricorsi di riesame (( e le altre modalita' di applicazione del presente decreto. )) 11. In esito agli accertamenti effettuati ed alle decisioni dei ricorsi di riesame, l'AIMA apporta le conseguenti modifiche alle risultanze dei modelli L1 e ai quantitativi di riferimento individuali, ai fini delle operazioni di compensazione nazionale e del pagamento del prelievo supplementare.
Riferimenti normativi: - Per il titolo del D.L. n. 130/1997 v. nei riferimenti normativi dell'art. 1. - Il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 15 maggio 1997 stabilisce: "Modalita' per la presentazione all'AIMA delle dichiarazioni di consegna latte o equivalente per i periodi 1995-1997". - Il decreto del Ministro per le politiche agricole del 16 settembre 1997 istituisce il "Comitato di coordinamento delle iniziative in materia di gestione delle quote latte". - Il decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, reca: "Misure straordinarie per la crisi del settore lattierocaseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura". Si trascrive il testo del comma 28 dell'art. 1: "28. E' istituita una commissione governativa di indagine in materia di quote latte, con il compito di accertare la sussistenza di eventuali irregolarita' nella gestione delle quote da parte di soggetti pubblici e privati, nonche' di eventuali irregolarita' nella commercializzazione di latte e prodotti lattieri da parte dei produttori o nella relativa utilizzazione da parte degli acquirenti di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, anche in relazione all'effettiva produzione nazionale, e l'efficienza dei controlli svolti dalle amministrazioni competenti". - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, reca: "Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero caseario". Si trascrive il testo dell'art. 23 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica: "Art. 23 (Riconoscimento dell'acquirente). - 1. Ai fini dell'ottenimento del riconoscimento di cui all'art. 7 del regolamento CEE n. 536/1993 gli acquirenti sono tenuti a presentare, entro il 30 novembre 1993, alle regioni, apposita istanza redatta conformemente all'allegato facsimile 7 corredata dal certificato di iscrizione alla camera di commercio. 2. La firma del legale rappresentante o del titolare dell'impresa apposta in calce alla domanda deve essere autenticata secondo la vigente normativa in materia. 3. Le regioni, verificata la sussistenza dei requisiti necessari, dispongono il riconoscimento. 4. Le imprese che intendono iniziare l'attivita' successivamente al 30 novembre 1993 devono chiedere ed ottenere il riconoscimento, con le medesime modalita' indicate nei commi 1 e 2, prima di iniziare la propria attivita'. 5. Al fine di consentire al produttore di adempiere all'obbligo di verificare che l'acquirente da lui rifornito abbia ottenuto il riconoscimento, le regioni provvedono ad istituire un apposito albo degli acquirenti. 6. Le regioni trasmettono all'AIMA copia dell'elenco degli acquirenti riconosciuti entro il 31 gennaio 1994. 7. Le regioni in caso di inosservanza da parte degli acquirenti degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale del settore lattierocaseario procedono alla revoca del riconoscimento. 8. Tutte le variazioni del predetto albo debbono essere comunicate all'AIMA". - Il decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, reca: "Disposizioni urgenti in materia di quote latte". Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 1: "2. Per le finalita' di cui al comma 1, la commissione continua ad avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia di cui all'art. 1, comma 30, del decreto- legge di cui al comma 1, le quali nello svolgimento di tali funzioni, possono, tra l'altro, effettuare ispezioni amministrative, avvalendosi di tutti i poteri loro spettanti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, per l'esercizio delle proprie attivita' istituzionali". - La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 1, lettera c), della suddetta legge: "Art. 3. - 1. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono: a)-b) (omissis); c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonche' la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessari per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo;".