Art. 3.
                       Compensazione nazionale
                 per i periodi 1995-1996 e 1996-1997
  1. Anche  ai fini  dell'attuazione dell'articolo  1, comma  35, del
decreto-legge 31 gennaio 1997,  n. 11, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, e successive modificazioni, l'AIMA,
entro trenta  giorni dalla  scadenza del  termine di  cui al  comma 8
dell'articolo 2, effettua la  rettifica della compensazione nazionale
per il periodo 1995-1996 e  la compensazione nazionale per il periodo
1996-1997, sulla base dei modelli L1 pervenuti all'AIMA entro la data
di entrata in vigore del presente decreto, nonche' degli accertamenti
compiuti e delle decisioni dei ricorsi di riesame di cui all'articolo
2. ((  Per il solo  periodo 1995-1996, l'AIMA,  nell'esecuzione della
rettifica,  procede  al  raffronto  tra i  dati  della  compensazione
nazionale  eseguita ai  sensi  dell'articolo 3  del decreto-legge  23
ottobre 1996, n.  552, convertito, con modificazioni,  dalla legge 20
dicembre  1996, n.  642, e  quelli derivanti  dalla applicazione,  da
parte   dell'AIMA   stessa,    delle   regole   della   compensazione
precedentemente in vigore, determinati sulla base dei risultati degli
accertamenti di cui all'articolo 2  del presente decreto, ed applica,
in via perequativa, l'importo  del prelievo supplementare che risulta
meno  oneroso per  il  produttore. La  rettifica della  compensazione
nazionale per il periodo 1995-1996 sostituisce a tutti gli effetti le
imputazioni  di   prelievo  supplementare   per  lo   stesso  periodo
precedentemente operate dall'AIMA. ))
  ((    1-bis.    A seguito della verifica di cui al comma 1 il ))
(( Governo comunica all'Unione europea l'esatta produzione delle   ))
(( annate 1995-1996 e 1996-1997, per la rettifica dei prelievi     ))
(( dovuti.                                                         ))
  2. I quantitativi di  latte commercializzato risultanti dai modelli
L1 per  i periodi 1995-1996  e 1996-1997, pervenuti all'AIMA  dopo la
data  di entrata  in  vigore del  presente  decreto, che  evidenziano
incrementi delle  quantita', sono assoggettati totalmente  a prelievo
da corrispondere a carico dell'acquirente.
  3.  I dati  risultanti  dalle operazioni  di cui  al  comma 1  sono
trasmessi,  con  i  previsti   conguagli,  alle  regioni  e  province
autonome. Gli acquirenti devono provvedere al versamento del saldo ed
al pagamento  del prelievo  entro quindici  giorni dalla  notifica da
parte delle  regioni e province autonome,  nonche' alla restituzione,
((  entro lo  stesso termine  )) ,  ai produttori  di quanto  risulta
trattenuto in piu', con gli interessi legali maturati.
  4. Nei confronti degli acquirenti  che non effettuano il versamento
delle  somme trattenute  a titolo  di prelievo,  si procede  mediante
iscrizione a  ruolo secondo le modalita'  previste dalla legislazione
tributaria.
 
          Riferimenti normativi:
            -    Il   decreto-legge   31   gennaio   1997,   n.   11,
          convertito,  con modificazioni,   della   legge 28    marzo
          1997,   n. 81,  reca:  "Misure straordinarie  per la  crisi
          del settore  lattierocaseario ed  altri interventi  urgenti
          a  favore    dell'agricoltura".  Si  trascrive il testo del
          comma 35 dell'art. 1:
            "35. Sulla   base  delle  specifiche  risultanze    della
          relazione  della  commissione    governativa di   indagine,
          entro  i successivi  sessanta giorni  l'AIMA  provvede   ad
          operare  le    eventuali    rettifiche   agli elenchi   dei
          produttori  sottoposti a   prelievo supplementare   per  il
          periodo  1995-96  ed effettua  i  conseguenti  conguagli in
          sede    di  compensazione nazionale per il periodo 1996-97.
          Qualora il conguaglio non   sia possibile   o  sufficiente,
          l'AIMA provvede  a restituire  le somme versate in piu' e a
          ripetere quelle versate in meno".
            -    Il    decreto-legge   23   ottobre 1996,   n.   552,
          convertito,   con  modificazioni,    dalla      legge    20
          dicembre  1996,  n.   662,  reca:  "Interventi  urgenti nei
          settori    agricoli e   fermo biologico  della pesca per il
          1996". Si trascrive il testo dell'art. 3:
            "Art. 3 (Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, e
          altre disposizioni). - 1. Il comma  12  dell'art.  5  della
          legge 26 novembre 1992, n. 468, e' sostituito dal seguente:
            "12.   Qualora   si   determinino   le   condizioni   per
          l'applicazione  della  compensazione  nazionale,  essa   e'
          disposta   dall'AIMA,  che  puo'  avvalersi,  a  tal  fine,
          attraverso la stipulazione di apposita  convenzione,  della
          collaborazione  di  enti  pubblici od organismi privati. La
          compensazione e' effettuata  secondo i seguenti  criteri  e
          nell'ordine:
            a) in favore dei produttori delle zone di montagna;
            b)  in  favore   dei produttori titolari di  quota A e di
          quota B nei  confronti  dei  quali  e'  stata  disposta  la
          riduzione  della  quota  B,  nei  limiti  del  quantitativo
          ridotto;
            c)  in  favore  dei   produttori   ubicati   nelle   zone
          svantaggiate,   di  cui  alla  direttiva  75/268/CEE    del
          Consiglio del  28  aprile    1975,  e  nelle  zone  di  cui
          all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE 2081/93;
            d)  in  favore    dei  produttori titolari esclusivamente
          della quota A che hanno  superato la propria  quota,    nei
          limiti del 5%  della quota medesima;
            e) in favore di tutti gli altri produttori".
            2.  Dopo    il  comma  12  dell'art.    5  della legge 26
          novembre 1992, n.  468, e' inserito il seguente:
            "12-bis.  Al  fine  di  consentire,  ove     dovuta,   la
          restituzione  ai   produttori   delle   somme    trattenute
          dagli    acquirenti,    l'AIMA  effettua  la  compensazione
          nazionale  di  cui  al  comma 12,   entro il 31 luglio   di
          ciascun  anno, sulla  base delle  dichiarazioni di  cui  al
          comma  1,  che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, in
          conformita'  al  regolamento    CEE  n.  536/1993     della
          Commissione  del  9    marzo 1993, entro   il 15  maggio di
          ciascun anno.   Allo scopo   di  assicurare    un  costante
          monitoraggio  del  latte commercializzato,  gli  acquirenti
          trasmettono   altresi'      una  situazione  mensile  delle
          consegne  di  latte alle associazioni di produttori,  per i
          produttori associati, nonche' alle   regioni  o    province
          autonome    ove sono   ubicate le  aziende dei produttori e
          all'AIMA entro l'ultimo giorno del mese successivo".
            3.  Limitatamente    al   periodo    1995-1996,    l'AIMA
          effettua  la compensazione nazionale  entro il 25 settembre
          1996,  con  riferimento  ai bollettini di  aggiornamento di
          cui all'art. 2, comma   1, e tenuto  conto  dell'esito  dei
          ricorsi  di  cui  al  comma  3  del  medesimo articolo; gli
          acquirenti versano il prelievo  supplementare entro  il  31
          gennaio   1997  sulla  base  di  appositi  elenchi  redatti
          dall'AIMA a seguito della suddetta compensazione nazionale.
            4.    Secondo  quanto    previsto    dall'art.  8     del
          regolamento CEE  n.  3950/92 del Consiglio  del 28 dicembre
          1992,  l'AIMA    adotta  a partire dal   1 gennaio  1997 un
          programma volontario   di  abbandono    totale  o  parziale
          della produzione  lattiera,  previa  corresponsione di  una
          indennita'  a  ciascun  produttore  per   la cessione delle
          quote latte di cui  e'  titolare,  che  confluiscono  nella
          riserva nazionale.
            5.  L'AIMA  provvede alla riassegnazione   delle quote di
          cui al comma 4    ai    produttori    che    ne    facciano
          richiesta,   ad   un  prezzo  pari all'indennita'  versata,
          in  base ai  seguenti criteri  di priorita',  applicati  in
          modo    da  assicurare che i  quantitativi siano totalmente
          riattribuiti nella regione o  nella provincia  autonoma  di
          provenienza  e   che le   quote abbandonate  dai produttori
          delle zone  di montagna siano attribuite a  produttori  con
          azienda ubicata in dette zone:
            a)  giovani  agricoltori di cui all'art.  4, comma 2, del
          decreto del Ministro delle  risorse agricole, alimentari  e
          forestali 27 dicembre 1994, n. 762;
            b) produttori  con azienda ubicata  nelle zone montane di
          cui  alla  direttiva  n.  75/268  CEE  del Consiglio del 28
          aprile 1975;
            c) produttori  a  cui  e'  stata  ridotta  la   quota   B
          ai   sensi dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1995, n.
          46, nei limiti della quota ridotta,    la  cui  complessiva
          produzione annuale non  superi le 200 tonnellate;
            c-bis)  altri produttori a cui e' stata ridotta  la quota
          B ai sensi  dell'art.  2  del  decreto-legge 23    dicembre
          1994,  n.  727, convertito, con modificazioni,  dalla legge
          24 febbraio  1995, n. 46, nei limilti della quota ridotta.
            5-bis.   La  riassegnazione  delle  quote  e'  effettuata
          dall'AIMA  nelle  regioni  o  nelle  province  autonome  di
          provenienza,  prevedendo  un  periodo  non  inferiore a tre
          mesi per la presentazione delle domande.   Ove   in    tali
          regioni    o   province   autonome non  vengano  presentate
          domande o vengono  presentante  domande  per  un  ammontare
          inferiore   alle   disponibilita',   l'AIMA   provvede   ad
          attribuire le quote non assegnate su base nazionale.
            6.  All'anticipazione  delle  spese     derivanti   dalle
          operazioni  di  cui ai  commi 4  e 5  si  provvede mediante
          utilizzo degli    stanziamenti  iscritti  nel  bilancio  di
          previsione dell'AIMA per l'anno 1996, previa delibera   del
          CIPE      che   dovra'    individuare    anche    l'importo
          dell'indennita' e le modalita' di attuazione del programma.
            6-bis.  Il  termine  per  la  iscrizione  delle   imprese
          agricole  e delle   societa' semplici  presso le  camere di
          commercio, industria, artigianato ed   agricoltura  di  cui
          alle  disposizioni della  legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  7  dicembre
          1995, n. 581, e' prorogato fino al 31 dicembre 1996.
            6-ter.  Nelle  province  autonome di Trento  e di Bolzano
          alla registrazione delle singole  aziende  agricole  presso
          le  camere    di  commercio, industria,    artigianato   ed
          agricoltura  di    cui   alle disposizioni della  legge  29
          dicembre 1993,  n. 580, e del decreto del Presidente  della
          Repubblica    7    dicembre   1995,   n.   581,   si   puo'
          provvedere  d'ufficio  su    iniziativa    dell'ispettorato
          provinciale  dell'agricoltura in base alle risultanze degli
          schedari ufficiali dei  masi  tenuti  dall'assessorato  per
          l'agricoltura".