Art. 4. Periodo 1997-1998 1. Per il periodo 1997-1998, l'AIMA procede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti con la comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 2. Tali aggiornamenti sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente. Di essi viene data comunicazione individuale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i produttori interessati e comunicazione alle regioni e province autonome. Ai fini delle trattenute per il periodo suddetto e del versamento del prelievo supplementare eventualmente dovuto, gli acquirenti sono tenuti a considerare esclusivamente le quote individuali risultanti dai suddetti atti. All'esito della decisione dei ricorsi di riesame previsti dall'articolo 2, l'AIMA procede all'aggiornamento definitivo dei suddetti elenchi. 2. Per il medesimo periodo 1997-1998, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993 e successive modificazioni, ed i relativi modelli L1, controfirmati dal produttore, sono redatti in conformita' dei modelli approvati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 15 maggio 1997, pubblicato nella (( Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1997 e successive modificazioni. Tale decreto si applica anche per la eventuale "dichiarazione di contestazione". La dichiarazione di consegna e i relativi modelli L1 sono inviati su supporto magnetico o cartaceo, secondo standard definiti con decreto del Ministro per le politiche agricole. Gli atti non conformi a tali disposizioni sono irricevibili. (( Se il produttore non controfirma il modello L1, l'AIMA effettua gli opportuni accertamenti, anche con le modalita' previste dall'articolo 2, comma 7, del presente decreto. Qualora la mancata sottoscrizione risulti ingiustificata, al produttore si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge 26 novembre 1992, n. 468. )) (( 3. I quantitativi di latte consegnati ad acquirenti non )) (( riconosciuti o il cui riconoscimento sia revocato dalle regioni )) (( o province autonome sono sottoposti a prelievo definitivo per )) (( l'intero ammontare relativamente ai quantitativi di cui )) (( trattasi. )) 4. I quantitativi di latte che risultano dai modelli L1 pervenuti all'AIMA oltre il termine del 15 maggio, previsto dal citato articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993, sono assoggettati a prelievo definitivo per l'intero ammontare, salve le altre sanzioni previste dalla legge a carico dell'acquirente.
Riferimenti normativi: - Il regolamento CEE n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993 stabilisce le modalita' di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari. Si trascrive il testo del paragrafo 2 dell'art. 3 del suddetto regolamento: "2. Ogni anno, entro il 15 maggio, l'acquirente trasmette all'autorita' competente dello Stato membro interessato una distinta dei conteggi effettuati per ogni produttore, o se del caso - a seconda di quanto deciso dallo Stato membro - comunica a detta autorita' competente il volume totale, il volume rettificato a norma dell'art. 2, paragrafo 2, e il tenore medio di materia grassa del latte e/o dell'equivalente latte che gli e' stato consegnato da produttori, nonche' la somma dei quantitativi di riferimento individuali di cui i produttori stessi dispongono e il relativo tenore rappresentativo medio di materia grassa". - Il decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, reca: "Disposizioni urgenti in materia di quote latte". Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 1: "4. Limitatamente al periodo 1996-1997, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, in base al regolamento CEE n. 536/1993, della Commissione del 9 marzo 1993, e' differita al 30 giugno 1997 ed e' redatta in conformita' al modello approvato dall'A.I.M.A., da sottoscriversi anche da parte del produttore. Nello stesso termine e con le medesime modalita', gli acquirenti sono tenuti a trasmettere una nuova dichiarazione per il periodo 1995-1996, che sostituisce ad ogni effetto quella a suo tempo presentata. Qualora il produttore non provveda alla sottoscrizione delle suddette dichiarazioni, la commissione puo' disporre le opportune verifiche da parte delle Forze di polizia di cui al comma 2. Si applicano in ogni caso le sanzioni previste dall'art. 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468". - La legge 26 novembre 1992, n. 468, reca: "Misure urgenti nel settore lattierocaseario". Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 11: "Art. 11. - 1. Chiunque viola gli obblighi di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e' assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni".