Art. 4.
                          Periodo 1997-1998
  1. Per il periodo 1997-1998, l'AIMA procede all'aggiornamento degli
elenchi dei produttori  titolari di quota e dei  quantitativi ad essi
spettanti con  la comunicazione  di cui al  comma 5  dell'articolo 2.
Tali  aggiornamenti  sostituiscono  ad   ogni  effetto  i  bollettini
pubblicati   precedentemente.  Di   essi  viene   data  comunicazione
individuale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
a  tutti i  produttori  interessati e  comunicazione  alle regioni  e
province autonome. Ai fini delle trattenute per il periodo suddetto e
del versamento  del prelievo supplementare eventualmente  dovuto, gli
acquirenti  sono   tenuti  a  considerare  esclusivamente   le  quote
individuali risultanti  dai suddetti atti. All'esito  della decisione
dei  ricorsi  di riesame  previsti  dall'articolo  2, l'AIMA  procede
all'aggiornamento definitivo dei suddetti elenchi.
  2.  Per il  medesimo periodo  1997-1998, la  dichiarazione che  gli
acquirenti  sono  tenuti a  trasmettere,  ai  sensi dell'articolo  3,
paragrafo 2, del regolamento (CEE)  n. 536/1993 della Commissione del
9 marzo  1993 e successive  modificazioni, ed i relativi  modelli L1,
controfirmati dal produttore, sono redatti in conformita' dei modelli
approvati, ai  sensi dell'articolo  1, comma  4, del  decreto-legge 7
maggio 1997,  n. 118,  convertito, con  modificazioni, dalla  legge 3
luglio 1997, n. 204, con decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari  e  forestali del  15  maggio  1997, pubblicato  nella  ((
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  115 del  20 maggio
1997 e successive modificazioni. Tale decreto si applica anche per la
eventuale  "dichiarazione  di  contestazione".  La  dichiarazione  di
consegna e i relativi modelli L1 sono inviati su supporto magnetico o
cartaceo, secondo standard  definiti con decreto del  Ministro per le
politiche agricole.  Gli atti non  conformi a tali  disposizioni sono
irricevibili.  (( Se  il produttore  non controfirma  il modello  L1,
l'AIMA effettua  gli opportuni  accertamenti, anche con  le modalita'
previste dall'articolo 2,  comma 7, del presente  decreto. Qualora la
mancata  sottoscrizione  risulti  ingiustificata,  al  produttore  si
applica la  sanzione amministrativa prevista dall'articolo  11, comma
1, della legge 26 novembre 1992, n. 468. ))
  (( 3. I quantitativi di latte consegnati ad acquirenti non ))
(( riconosciuti o il cui riconoscimento sia revocato dalle regioni ))
(( o province autonome sono sottoposti a prelievo definitivo per   ))
(( l'intero ammontare relativamente ai quantitativi di cui         ))
(( trattasi.                                                       ))
  4. I quantitativi  di latte che risultano dai  modelli L1 pervenuti
all'AIMA oltre il termine del 15 maggio, previsto dal citato articolo
3, paragrafo 2, del regolamento  (CEE) n. 536/1993, sono assoggettati
a prelievo definitivo per l'intero ammontare, salve le altre sanzioni
previste dalla legge a carico dell'acquirente.
 
          Riferimenti normativi:
            -  Il regolamento CEE n. 536/1993 della Commissione del 9
          marzo 1993 stabilisce le   modalita' di   applicazione  del
          prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
          lattierocaseari.  Si  trascrive  il  testo  del paragrafo 2
          dell'art. 3 del suddetto regolamento:
            "2.   Ogni   anno,  entro  il  15   maggio,  l'acquirente
          trasmette all'autorita'  competente  dello  Stato    membro
          interessato  una  distinta  dei   conteggi effettuati   per
          ogni produttore,  o se  del  caso -  a seconda   di  quanto
          deciso  dallo  Stato membro  -  comunica a  detta autorita'
          competente il volume totale,  il volume rettificato a norma
          dell'art.  2,   paragrafo 2, e  il tenore  medio di materia
          grassa del latte  e/o dell'equivalente  latte  che gli   e'
          stato  consegnato  da produttori,  nonche'   la  somma  dei
          quantitativi    di   riferimento individuali   di  cui    i
          produttori  stessi    dispongono    e  il   relativo tenore
          rappresentativo medio di materia grassa".
            -   Il   decreto-legge   7   maggio    1997,   n.    118,
          convertito,   con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997,
          n. 204, reca: "Disposizioni urgenti  in  materia  di  quote
          latte". Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 1:
            "4.   Limitatamente      al   periodo      1996-1997,  la
          dichiarazione    che  gli  acquirenti  sono   tenuti      a
          trasmettere,  in  base  al   regolamento CEE n.   536/1993,
          della Commissione  del 9  marzo 1993,  e' differita  al  30
          giugno   1997  ed  e'  redatta in  conformita'  al  modello
          approvato dall'A.I.M.A., da sottoscriversi anche  da  parte
          del  produttore.  Nello stesso  termine e  con  le medesime
          modalita',  gli acquirenti  sono tenuti   a     trasmettere
          una    nuova   dichiarazione    per  il  periodo 1995-1996,
          che  sostituisce  ad  ogni effetto  quella  a   suo   tempo
          presentata.  Qualora    il produttore   non provveda   alla
          sottoscrizione  delle    suddette     dichiarazioni,     la
          commissione    puo'    disporre   le opportune verifiche da
          parte delle Forze di  polizia  di    cui  al  comma  2.  Si
          applicano  in  ogni caso  le sanzioni previste dall'art. 11
          della legge 26 novembre 1992, n. 468".
            - La  legge 26  novembre 1992,   n. 468,   reca:  "Misure
          urgenti nel settore  lattierocaseario".  Si  trascrive   il
          testo  del  comma  1 dell'art. 11:
            "Art.  11.  -  1.  Chiunque  viola  gli  obblighi  di cui
          all'art. 5, commi 1 e 2, e' assoggettato  al  pagamento  di
          una  sanzione  amministrativa  da lire dieci milioni a lire
          cento milioni".