Art. 5.
                         Disposizioni finali
  1. Per  il periodo 1998-1999,  in attesa della riforma  del settore
lattierocaseario, in  deroga a  quanto previsto dall'articolo  01 del
decreto-legge 31 gennaio 1997,  n. 11, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28  marzo 1997, n. 81,  l'AIMA provvede all'aggiornamento
degli elenchi dei produttori titolari  di quota e dei quantitativi ad
essi  spettanti, trasmettendoli  alle regioni  e province  autonome e
dandone comunicazione  individuale, (( mediante  lettera raccomandata
con avviso  di ricevimento,  )) agli  interessati, entro  il medesimo
termine di cui all'articolo 3, comma 1.
  2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano provvedono  agli adempimenti  demandati dal  presente decreto
alle regioni nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.
  3. Per tutto quanto non derogato dal presente decreto, si applicano
le  disposizioni di  cui  alla  legge 26  novembre  1992,  n. 468,  e
successive modificazioni ed integrazioni.
 
          Riferimenti normativi:
            -    Il   decreto-legge   31   gennaio   1997,   n.   11,
          convertito,  con modificazioni,   dalla   legge 28    marzo
          1997,   n. 81,  reca:  "Misure straordinarie  per la  crisi
          del settore  lattierocaseario ed  altri interventi  urgenti
          a   favore     dell'agricoltura".  Si  trascrive  il  testo
          dell'art. 01:
            "Art. 01 (Trasferimento alle  regioni  di  funzioni    in
          materia  di quote latte). - 1. A decorrere  dal periodo  di
          applicazione  1997-98,     le  funzioni      amministrative
          relative  all'attuazione   della normativa  comunitaria  in
          materia  di quote  latte  e  di  prelievo supplementare sul
          latte bovino di cui al regolamento  CEE  n.  3950/1992  del
          Consiglio     del  28    dicembre    1992,    e  successive
          modificazioni, integrazioni  e  codificazioni, sono  svolte
          dalle  regioni e  dalle province  autonome di  Trento e  di
          Bolzano,  fatti salvi,   in attesa della  riforma  organica
          del  settore,  i  compiti   dell'Azienda di Stato per   gli
          interventi  nel mercato   agricolo (A.l.M.A.)   in  materia
          di  aggiornamento   del   bollettino  1997-98,  di  riserva
          nazionale,  di compensazione  nazionale  e   di   programmi
          volontari   di   abbandono.   L'A.I.M.A. concorre  altresi'
          con le  regioni e le   province autonome per   gli    altri
          adempimenti    dello    Stato   nei confronti   dell'Unione
          europea nel   settore lattierocaseario,  anche  avvalendosi
          del  Sistema informativo   agricolo   nazionale  (SIAN) nel
          quale   dovranno   essere integrati i  sistemi  informativi
          dell'A.I.M.A.
            2.   Al Ministero  delle  risorse agricole,  alimentari e
          forestali rimangono assegnate le funzioni  di  indirizzo  e
          coordinamento,  nonche'  le azioni sostitutive nel caso  di
          eventuale inadempienza  da  parte  di  regioni  e  province
          autonome".